Sentenza Tar Lazio 9 marzo 2010, n. 3578
Batterie esauste - Sistema consortile per la raccolta e il recupero - Possibile lesione della disciplina a tutela della concorrenza - Prevalenza della tutela ambientale - Sussiste
I riferimenti dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (Agcm) alla esigenza di “liberalizzazione del mercato” non appaiono pertinenti al quadro normativo, in cui l’obiettivo di tutela ambientale prevale sulla mera massimizzazione del profitto.
Così ha stabilito il Tar Lazio (sentenza 9 marzo 2010, n. 3572), annullando la determinazione con la quale Agcm aveva sanzionato pecuniariamente il Cobat (Consorzio obbligatorio batterie esauste e rifiuti piombosi) e alcune imprese ad esso associate, ravvisando una “intesa anticoncorrenziale” nella condotta dalle stesse tenuta.
Secondo il Tar laziale, al contrario, tali condotte hanno invece puntualmente ed efficacemente attuato quanto richiesto dal Legislatore, nella disegnata configurazione monopolistica del Consorzio (ora non più assoluta), in un sistema costruito “attorno” alla centralità cardinale di Cobat e finalizzato all’esigenza di assicurare la raccolta e il riciclaggio delle batterie esauste, salvaguardando ambiente e salute.
Tar Lazio
Sentenza 9 marzo 2010, n. 3578