Sentenza Tar Toscana 30 gennaio 2004, n. 152
Affissioni pubblicitarie - Divieto di - Inibizione di affissione su velocipedi - Tramite provvedimento del Comune - Legittimità
Tar Toscana
Sentenza 30 gennaio 2004, n. 152
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana — IIIa Sezione -
ha pronunciato la seguente:
Sentenza
sul ricorso n. 237/2003 proposto da Soc. Covoni S.r.l., in persona del legale rappresentante Covoni Fabrizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Capialbi e Claudio Tamburini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Firenze, via XXIV Maggio n. 20;
contro
il Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Visciola e Andrea Sansoni ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Avvocatura in Firenze, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria;
per l'annullamento
— della deliberazione n. 953/766 approvata dalla Giunta Municipale del Comune di Firenze in data 5 novembre 2002, con la quale si è preso atto che in base al vigente Pgip (Piano Generale degli Impianti Pubblicitari) è vietata ogni forma di pubblicità su velocipidi e simili;
— della deliberazione Consiglio Comunale di Firenze n. 20 del 27 marzo 2001 di approvazione del regolamento per il Pgip;
— di ogni atto e/o provvedimento connesso, conseguente, ancorché incognito, ed in particolare il verbale di accertamento n. 1903/L/2002 della Polizia Municipale del Comune di Firenze del 20.12.02, con il quale è stato contestato alla ricorrente di effettuare pubblicità con un velocipide in violazione del divieto imposto dalla deliberazione 953/766 del 5.11.02;
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 17 ottobre 2003 — relatore il Consigliere dott.ssa Marcella Colombati -, gli avv.ti C. Tamburini e A. Sansoni;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
Fatto
Con ricorso notificato il 30.1.2003 la S.r.l. Covoni, in persona del legale rappresentante, ha chiesto l'annullamento:
a) della deliberazione della Giunta municipale del Comune di Forense n. 953/766 del 5.11.2002 (pubblicata fino al 2.12.2002), recante "Piano generale degli impianti pubblicitari — Atto interpretativo di indirizzo — articolo 20", con la quale si è preso atto che in base al vigente piano è vietata ogni forma di pubblicità su velocipedi e simili (biciclette, tricicli, tandem, risciò, ecc.);
b) della deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 27.3.2001 di approvazione del regolamento per il Piano generale impianti pubblicitari, in parte qua;
c) di ogni altro atto connesso e conseguente, in particolare il verbale di accertamento n. 1903/L/2002 della Polizia municipale di Firenze del 20.12.2002, con il quale è stato contestato alla ricorrente di effettuare pubblicità con un velocipede malgrado il divieto comunale di cui si è detto.
Dopo aver ricordato il quadro di riferimento normativo che disciplina la pubblicità su veicoli, e in particolare l'articolo 20 del regolamento comunale che riconosce la possibilità di effettuare la pubblicità anche su veicoli adibiti a trasporto non di linea, la ricorrente formula i seguenti motivi:
1) incompetenza, violazione e falsa applicazione degli articoli 42, comma 2, e 48 del Tu delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (n. 267/2000), in relazione all'articolo 3 del Dlgs n. 507/93, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità manifesta e contraddittorietà della delibera, irragionevolezza dell'agire amministrativo: la giunta comunale non è competente ad adottare regolamenti o atti di interpretazione degli stessi, che rientrano nella competenza del Consiglio comunale; in realtà si stabilisce ex novo il divieto in questione;
2) violazione degli articoli 46, 47 e 87 del Codice della strada (Dlgs n. 285/92), 3 e 13 del Dlgs n. 50/93, e falsa applicazione del combinato disposto dell'articolo 20 del Regolamento del Piano generale sugli impianti pubblicitari e dell'articolo 57 del regolamento di esecuzione del Codice della strada (Dpr n. 495/92), eccesso di potere, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità manifesta e contraddittorietà, irragionevolezza dell'agire amministrativo, violazione dell'articolo 3 della legge n. 241/90, insufficiente motivazione: la Giunta ha ritenuto che i velocipedi non rientrano nella categoria dei veicoli, mentre gli stessi devono qualificarsi come veicoli adibiti al trasporto non di linea;
3) violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 13 del Dlgs n. 507/93, eccesso di potere, travisamento ed erronea valutazione dei fatti: è erroneo l'assunto che sarebbe vietata ogni forma di pubblicità sui veicoli non riconducibile a quella ammessa nel regolamento del piano pubblicitario; quando il regolamento non pone divieti espressi, la pubblicità è ammessa.
La ricorrente fa poi espressa riserva di richiesta di risarcimento dei danni derivanti dal divieto impugnato, richiesta poi quantificata nella memoria di udienza.
Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze, opponendosi al ricorso e sollevando preliminarmente eccezioni di tardività per quanto riguarda l'impugnativa del regolamento del 2001, di difetto di giurisdizione per quanto attiene all'impugnativa del verbale di contestazione dell'infrazione e di carenza di interesse attuale in quanto il regolamento ammette all'attività pubblicitaria "i veicoli adibiti a trasporti non di linea" mentre la ricorrente non esercita attività di trasporto ma attività di noleggio dei velocipedi (tipo risciò).
Con ordinanza n. 219/03 è stata accolta l'istanza cautelare.
All'udienza del 17 ottobre 2003 la causa è passata in decisione.
Diritto
La controversia ha ad oggetto una delibera con la quale la Giunta municipale di Firenze ha ritenuto di adottare un "atto di indirizzo" mediante il quale si è "preso atto" che in base al vigente Piano generale degli impianti pubblicitari e al suo regolamento (articolo 20) "è vietata ogni forma di pubblicità (sui veicoli) che, per le sue caratteristiche, non sia prevista né riconducibile a quella ammessa nel piano o contrasti con quanto stabilito dall'articolo 57 del Dpr n. 495/92" (regolamento al Codice della strada); in particolare deve intendersi vietata qualunque forma pubblicitaria realizzata su velocipedi e simili.
A ciò la Giunta si è determinata, dopo aver considerato:
— che nell'adozione del regolamento per gli impianti pubblicitari, la città di Firenze, soggetta per gran parte a tutela paesaggistica, è stata suddivisa in zone omogenee nel rispetto dei vari gradi di tutela e per ciascuna zona sono state individuate le tipologie pubblicitarie previste, così determinandosi il "carico pubblicitario complessivamente sostenibile dalla città";
— che a causa della "notevole zona interdetta al traffico cittadino sono sorte svariate attività di noleggio senza conducente con mezzi a trazione elettrica e a pedali", con conseguente, innegabile impatto che la pubblicità tramite tali mezzi può "avere in determinate zone del territorio cittadino (centro storico, lungarni, Parco delle Cascine)";
— che l'articolo 20 del regolamento, che disciplina la pubblicità per conto terzi sui veicoli adibiti a trasporto di linea e non e sui veicoli adibiti a servizio taxi e bus navetta, non prevede tra le tipologie ammesse "la pubblicità su velocipedi e simili (biciclette, tricicli, tandem, risciò, ciclocarrozzelle, quadricicli e simili, ancorché a pedalata assistita)".
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni sollevate dal Comune intimato.
È fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione rispetto all'impugnativa del verbale della Polizia municipale di contestazione dell'infrazione, che, peraltro, la società ricorrente ha provveduto ad impugnare nella sede propria e cioè dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi della legge n. 689/1981 richiamata dall'articolo 24 del Dlgs n. 507/93 in tema di pubblicità. Per tal parte, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non è fondata l'eccezione di tardività rispetto all'articolo 20 del regolamento del Piano degli impianti pubblicitari, che è del 2001, perché l'effetto lesivo della norma regolamentare, secondo la prospettazione della parte, diviene attuale soltanto nel momento in cui la Giunta comunale ha ritenuto di interpretarla in un senso sfavorevole per la ricorrente.
L'ulteriore eccezione, di difetto di interesse attuale in capo alla ricorrente, la quale per sua stessa ammissione esercita attività di rimessaggio e noleggio di velocipedi del tipo "risciò" e non invece attività di trasporto anche non di linea, merita qualche considerazione che impinge nel merito del ricorso.
La ricorrente sostiene che erroneamente la Giunta comunale avrebbe considerato i "velocipedi" come categoria non ricompresa nella nozione di "veicoli" sui quali sarebbe consentita la pubblicità; il velocipede sarebbe invece un veicolo adibito a trasporto non di linea, come tale rientrante nella disciplina dell'articolo 20 del regolamento degli impianti pubblicitari e non in contrasto con la disciplina dell'articolo 57 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, approvato con Dpr n. 495/92.
Orbene, mentre è vero che il Codice della strada (articoli 46 e 47 del Dlgs n. 285/92) elenca tra i veicoli anche i velocipedi, non si può convenire sull'ulteriore considerazione della ricorrente che, poiché l'articolo 87 dello stesso Codice della strada non prevede i velocipedi nella definizione di veicolo adibito al servizio di linea per trasporto di persone, "li classifica, per conseguenza, de residuo tra i veicoli adibiti a trasporto non di linea", con la conseguenza che sarebbe ammissibile la pubblicità su di essi e quindi illegittima la delibera impugnata.
Premesso che le definizioni del Codice della strada e quelle dell'ordinamento specifico sull'apposizione degli impianti pubblicitari non coincidono, diverse essendo le finalità che le due discipline intendono perseguire, occorre considerare che l'articolo 23 del Codice della strada, al comma 2, nel vietare taluna pubblicità sui veicoli, ne consente altra "nei limiti e alle condizioni stabilite dal regolamento" e in presenza di determinati presupposti.
L'articolo 57 del regolamento al Codice della strada consente la pubblicità non luminosa per conto terzi sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea a determinate condizioni, senza peraltro specificare nulla in merito alle caratteristiche dei veicoli "non di linea".
Venendo alla disciplina di settore, l'articolo 3 del Dlgs n. 507/93 in tema di pubblicità, mentre consente ai Comuni di adottare propri regolamenti nella materia, prevede che essi possano stabilire "limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse". Il successivo articolo 13 regolamenta l'imposta sulla pubblicità effettuata con veicoli.
Il Comune di Firenze, nell'adottare il proprio regolamento, si è dato carico delle particolari condizioni della città e in particolare del suo centro storico su cui insistono vincoli paesaggistici come in altre zone del territorio comunale; all'uopo ha suddiviso la città in zone omogenee, dal centro alla periferia, nelle quali sono possibili diverse forme di pubblicità in relazione a più esigenze (socio-economiche, di tutela ambientale e paesaggistica, di traffico e di sicurezza della circolazione, della qualità dell'ambiente e dell'immagine della città: cfr. articolo 1 del Piano; nonché esigenze relative alle caratteristiche urbanistiche, storiche, ambientali: cfr. articolo 7 del medesimo Piano).
Lo stesso Comune si è dato carico della forma di pubblicità realizzata e consentita a mezzo di veicoli, preoccupandosi di specificare all'articolo 20, ultimo comma, del regolamento che "è vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli", che sono "autoveicoli per uso speciale" secondo la richiamata specificazione del Codice della strada (articolo 54, lettera g), ulteriormente precisata dal regolamento (articolo 203, comma 2, lettera q) come "auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo". Il Comune, in altre parole, nel disciplinare la pubblicità nel suo territorio, ha tenuto conto di tutte le esigenze peculiari della città di Firenze e ha inteso, con siffatto regime restrittivo, impedire che il divieto di circolazione alle auto nel centro storico e in altre zone fosse aggirato dall'uso di velocipedi (biciclette o risciò o simili) con messaggi pubblicitari per conto proprio o di terzi.
Non si può pertanto convenire con la ricorrente, secondo cui le ragioni di tutela paesistica, che sole potrebbero legittimare limitazioni alla pubblicità, atterrebbero alle "pubbliche affissioni" e non alla "pubblicità esterna", perché al contrario le esigenze richiamate giustificano i limiti imposti agli impianti pubblicitari e alle altre forme di pubblicità, mentre proprio le pubbliche affissioni per il loro carattere di pubblica necessità hanno un regime meno restrittivo.
Sono quindi infondati il secondo e il terzo motivo di ricorso.
Pure infondato è il primo motivo, con il quale si denuncia l'incompetenza della Giunta ad adottare una delibera "interpretativa" che spetterebbe solo all'organo consiliare, ove si consideri che l'indirizzo dettato dalla Giunta, lungi dal porre un autonomo e nuovo divieto, è direttamente deducibile dal regolamento consiliare le cui finalità sono state sopra ricordate.
Le esposte considerazioni, che non consentono di accogliere il ricorso, superano l'eccezione di difetto di interesse della ricorrente che, in ogni caso, non effettua attività di trasporto per conto terzi, bensì solo attività di noleggio di questi risciò.
Ne segue altresì l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata, oltretutto in termini assolutamente generici, nelle conclusioni del ricorso.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione IIIa, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile e per il resto lo rigetta nei sensi di cui in motivazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Firenze, delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 17 ottobre 2003, dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:
(omissis)
Depositata in Segreteria il 30 gennaio 2004
Firenze, lì 30 gennaio 2004