Rumore

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È illegittima l'ordinanza contingibile ed urgente di contenuto regolamentare emanata dal Sindaco per limitare l'inquinamento sonoro in assenza della normativa locale in materia.

 

La decisione viene dal Tribunale amministrativo di Napoli, che con una sentenza dello scorso 30 gennaio 2004 (n. 1139) ha accolto il ricorso presentato contro il provvedimento d'urgenza adottato ex articolo 9 della legge 447/1995 da un Sindaco locale per intimare ad un esercizio pubblico il rispetto dei parametri di emissione sonora previsti dalla legge nazionale.

In base all'articolo 9, comma 1, della legge 447/1995 (cd. “Legge quadro sul rumore”) — lo ricordiamo — “qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta regionale, il Prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività”.

 

A parere del Giudice partenopeo, l'ordinanza sindacale impugnata non rientrava nella previsione del citato articolo 9, in quanto — si legge nella sentenza — "non contempla in alcun modo, nelle sue premesse motivazionali, alcuna situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente cui si debba fare fronte e, anzi, dichiaratamente mira a dettare la disciplina ordinaria del contenimento delle immissioni sonore 'nelle more della emanazione della normativa regionale'. La menzione, nel preambolo dell'ordinanza, dell'articolo 9 ora citato, appare dunque del tutto scollegata dalla reale natura e dagli effettivi contenuti dell'atto, che si profila, dunque, come un vero e proprio regolamento comunale, sia pure ad tempus, ancorché con temporaneità legata al termine futuro del completamento del quadro normativo di riferimento."

L'ordinanza in questione (annullata dal Tar) prescriveva di attenersi ai valori limite di immissione sonora per zone (aree protette, aree di intensa attività umana, aree industriali ed artigianali) stabiliti dal Dpcm 14 novembre 1997; vietava i rumori prodotti dalle varie attività (commerciali, edili, industriali, artigianali) dalle ore 14,00 alle ore 16,30 e dalle ore 20,00 alle ore 8,00; prevedeva la possibilità di deroghe specificamente autorizzate al suddetto divieto per attività musicali e/o manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico; dettava infine la disciplina — specificamente censurata dalla parte ricorrente — di divieto di uso di strumenti acustici amplificati nei locali balneari e negli spazi aperti annessi alle attività ricettive (alberghi, ristoranti eccetera).

 

L'atto impugnato è stato quindi classificato dal Tar Napoli come una atipica ed irrituale manifestazione di una potestà regolamentare esercita da soggetto incompetente, ovvero il Sindaco, in luogo del competenze Consiglio comunale (in base all'articolo 42, Dlgs 267/2000).

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