Cantiere temporaneo, diniego a deroga limiti rumore va motivato
Rumore (Giurisprudenza)
Se la legge regionale prevede la possibilità di chiedere l'autorizzazione a derogare limiti per attività temporanea di cantiere rumorosa fuori delle fasce orarie il diniego del Comune deve essere motivato.
Lo ha ricordato il Tar Lazio nella sentenza 5 dicembre 2017, n. 12010 annullando il provvedimento comunale di diniego all'istanza di autorizzazione per attività rumorosa ambientale temporanea in deroga agli orari (7-12 e 15-19) previsti dall'articolo 17 comma 3 della Lr Puglia 3/2002, avanzata da una impresa che sta realizzando un microtunnel per un gasdotto nel territorio pugliese.
Per i Giudici del Tar Lazio (competente per materia ex articolo 133, Dlgs 104/2010 dato che oggetto della controversia è un gasdotto) va accolta la censura di difetto di motivazione dell'atto comunale nel quale la ragione del diniego consistenza solo nella constatazione che gli orari dei lavori proposti dall'impresa eccedevano quelli consentiti dalla Lr 3/2002. Poiché la stessa legge regionale prevede la possibilità per il Comune di autorizzare deroghe a tali orari, il diniego comunale va congruamente motivato, in modo differente da quanto ha fatto il Comune pugliese.
Rumore - Attività temporanea di cantiere rumorosa - Lavori di realizzazione di gasdotto - Fasce orarie - Rispetto - Lr Puglia 3/2002 - Deroghe - Possibilità - Autorizzazione comunale - Diniego - Congrua motivazione - Necessità
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