Rumore

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Tar Campania

Sentenza 30 gennaio 2004, n. 1139

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania — Sezione I — composto dai Signori:

(omissis)

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

sul ricorso n. 8484/2002, Reg. Gen., proposto dalla Aurum Gestioni S.r.l. in persona del legale rapp.te p.t., ing. Fabio Orofino, rappresentata e difesa dall’avv. Lucio Iannotta, con domicilio eletto in Napoli, via Fedro n. 7,

 

contro

il Comune di Casamicciola Terme, in persona del legale rapp.te p.t. — non costituito -

 

per l’annullamento

a) dell’ordinanza sindacale n. 5 del 7.9.2001 (notificata solo in data 10.7.2002), b) di ogni altro atto o comportamento premesso connesso e consequenziale, ivi compresi gli atti di sospensione delle attività conviviali realizzate presso lo Suisse Thermal Village (verbalmente disposti), da parte di responsabili del Servizio di Polizia Municipale, adottati sulla base della impugnata ordinanza.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Vista l’ordinanza n. 4043/02 del 4 settembre 2002 con la quale la Sezione ha respinto l’istanza incidentale di sospensione cautelare dell’atto impugnato;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 19 novembre 2003 — relatore il Magistrato Dr. Carpentieri — gli avv.ti riportati a verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

Fatto e diritto

Con il presente ricorso, notificato il 2 agosto 2002 e depositato in segreteria il successivo giorno 7, la società Aurum Gestioni a r.l., proprietaria del Suisse Thermal Village in Casamicciola Terme, impugna l’ordinanza sindacale indicata in epigrafe — e i successivi ordini attuativi — con la quale l’amministrazione comunale intimata ha sancito l’obbligo di attenersi al rispetto dei parametri di immissione sonora di cui all’articolo 8, comma 1, del Dpcm 14 novembre 1997, ed ha disposto (al punto 4) di “non utilizzare strumenti acustici amplificati, bensì strumenti acustici naturali, al fine di non arrecare disturbo agli abitanti della zona”.

A sostegno dell’azione proposta parte ricorrente deduce diversi motivi di incompetenza, di violazione di legge e di eccesso di potere.

Il Comune di Casamicciola Terme non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 4043 del 4 settembre 2002 la Sezione ha respinto la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 19 novembre 2003 la causa è stata chiamata e assegnata in decisione.

Il ricorso è tempestivo poiché l’atto impugnato, a prescindere dalla sua ibrida e non ben definita natura giuridica, risulta notificato alla parte ricorrente solo in data 10 luglio 2002, sicché è da tale data che ha preso a decorrere il termine perentorio per l’impugnazione e, rispetto a tale data, l’azione risulta utilmente proposta. Peraltro, anche a voler valorizzare, al fine della verifica d’ufficio della ritualità dell’azione, gli elementi contenutistici sostanzialmente regolamentari propri dell’impugnata ordinanza sindacale n. 5 del 7 settembre 2001, deve ritenersi comunque che la lesione derivante da tale atto si sia verificata solo con l’adozione degli atti attuativi (vale a dire nel momento in cui sono stati impartiti gli ordini verbali — pure impugnati — volti ad ottenere l’osservanza dei precetti nella stessa ordinanza contenuti), sicché anche da tale diverso punto di vista il ricorso deve giudicarsi ricevibile.

Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento sul dirimente profilo della atipicità dell’atto e della connessa incompetenza del Sindaco ad assumere misure sostanzialmente regolamentari, ancorché rivestite della forma esteriore dell’ordinanza sindacale d’urgenza.

Sul piano della giustificazione del potere esercitato, l’ordinanza impugnata si pone come attuazione della legge quadro sull’inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995 n. 447) nelle more della emanazione dei provvedimenti e regolamenti di competenza regionale e statale, giusta la previsione degli articoli 9 e 15 della predetta legge quadro del 1995, nonché dei DDpcm 1 marzo 1991 (recante Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) e 14 novembre 1997. (recante Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).

Nei contenuti l’ordinanza n. 5 del 2001 oggetto di giudizio ordina, all’articolo 1, di attenersi ai valori limite di immissione sonora per zone (aree protette, aree di intensa attività umana, aree industriali ed artigianali) stabiliti dal Dpcm 14 novembre 1997; vieta (articolo 2) i rumori prodotti dalle varie attività (commerciali, edili, industriali, artigianali) dalle ore 14,00 alle ore 16,30 e dalle ore 20,00 alle ore 8,00; prevede (articolo 3) la possibilità di deroghe specificamente autorizzate al suddetto divieto per attività musicali e/o manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico; detta infine (articolo 4) la disciplina — specificamente censurata dalla parte ricorrente — di divieto di uso di strumenti acustici amplificati nei locali balneari e negli spazi aperti annessi alle attività ricettive (alberghi, ristoranti ecc.).

La legge quadro sull’inquinamento acustico del 1995 prevede, tra l’altro, che i Comuni (articolo 6 ) “secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti”, provvedano alla classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a), all'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, al controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, all'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, all'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Il comma 2 del predetto articolo 6 prevede dunque che “i Comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore”.

L’articolo 9 concerne le ordinanze contingibili ed urgenti, e prevede che “1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività”.

L’articolo 15 della legge quadro detta il regime transitorio, nei seguenti termini: “1. Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, fino all'adozione dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi si applicano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture dei trasporti, limitatamente al disposto di cui agli articoli 2, comma 2, e 6, comma 2”.

Ora, è agevole rilevare come l’ordinanza oggetto di esame non trovi una giusta collocazione all’interno del riportato, pertinente, quadro normativo.

Ed invero essa non si adatta alla previsione dell’articolo 9, relativo alle ordinanze contingibili e urgenti, poiché non contempla in alcun modo, nelle sue premesse motivazionali, alcuna situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente cui si debba fare fronte e, anzi, dichiaratamente mira a dettare la disciplina ordinaria del contenimento delle immissioni sonore “nelle more della emanazione della normativa regionale”. La menzione, nel preambolo dell’ordinanza, dell’articolo 9 ora citato, appare dunque del tutto scollegata dalla reale natura e dagli effettivi contenuti dell’atto, che si profila, dunque, come un vero e proprio regolamento comunale, sia pure ad tempus, ancorché con temporaneità legata al termine futuro del completamento del quadro normativo di riferimento.

Neppure vale a sorreggere l’atto in questione la previsione transitoria di cui all’articolo 15 della legge quadro del 1995 — articolo pure richiamato nel preambolo di giustificazione dell’ordinanza sindacale di cui si discute — atteso che tale previsione di legge, se può valere a sostenere la disposizione dell’articolo 1 dell’ordinanza sindacale impugnata (dove si ordina il rispetto dei limiti di immissione sonora di cui al Dpcm 14 novembre 1991), non basta a contenere le ulteriori previsioni dell’ordinanza 5/2001 in esame impositive di orari di divieto assoluto di emissioni sonore e vietanti (questo è il punto contestato in ricorso) l’uso di strumenti acustici amplificati, previsioni, queste ultime, che esorbitano chiaramente dai limiti della previsione transitoria suindicata.

L’atto impugnato si presenta, dunque, come un’atipica e irrituale manifestazione di una potestà regolamentare esercita da soggetto incompetente, il Sindaco, lì dove la competenza per l’assunzione di simili atti regolamentari sarebbe spettata al consiglio comunale (articolo 42, comma 2, lettera del Tuel di cui al Dlgs 267 del 2000).

Per le esposte ragioni il ricorso deve giudicarsi fondato e va conseguentemente accolto, con annullamento dell’impugnata ordinanza sindacale n. 5 del 7 settembre 2001, nei limiti dell’interesse della parte ricorrente. In proposito occorre precisare che la contestazione sostanziale della società ricorrente è relativa all’articolo 4 dell’ordinanza impugnata, previsione che sarebbe direttamente lesiva per la società ricorrente medesima (divieto d’uso di strumenti acustici amplificati). L’annullamento dovrà dunque riguardare solo tale articolo 4) dell’ordinanza impugnata, atteso che le restanti previsioni dell’atto o non riguardano la società ricorrente, o non sono state fatte oggetto di specifiche e dirette censure nell’atto introduttivo del presente giudizio.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ ordinanza sindacale n. 5 del 7 settembre 2001 del Comune di Casamicciola Terme, nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

 

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2003.

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