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Ordinanza 10 novembre 2003, n.13

(Gazzettta ufficiale 18 novembre 2003 n. 268)

Piani per la disattivazione degli impianti nucleari. (Ordinanza n. 13/2003)

Il Commissario delegato

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle Regioni Lazio, Campania, Emila-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana — serie generale — n. 59 del 12 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana — serie generale — n. 63 del 17 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana — serie generale — n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'ordinanza n. 3 del 3 aprile 2003 del commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana — serie generale — n. 87 del 14 aprile 2003;

Ritenuto necessario progredire nel processo di riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti oggetto dell'Opcm n. 3267/2003 accelerando lo smantellamento degli impianti stessi e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi;

Ritenuto pertanto necessario avviare con urgenza le relative procedure nella consapevolezza che solo lo smantellamento completo e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi può eliminare ogni rischio;

Ritenuto necessario assicurare, nel rispetto della normativa vigente, uno svolgimento sincronico dei procedimenti autorizzativi per la disattivazione degli impianti nucleari e la valutazione di impatto ambientale (Via) nonché assicurare una tempestiva attuazione dei relativi provvedimenti autorizzativi.

Considerato opportuno garantire la necessaria collaborazione istituzionale e la certezza del termine conclusivo delle procedure di autorizzazione alla disattivazione degli impianti ex articolo 56 del decreto legislativo n. 230/1995 e di valutazione di impatto ambientale (Via) nel rispetto dei termini legali previsti dalla vigente normativa in materia nonché il rispetto, da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat) e della direzione per la valutazione dell'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dei termini riportati nell'accordo di collaborazione istituzionale, di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sottoscritto tra il commissario delegato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle attività produttive, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat), la direzione per la valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero per i beni e le attività culturali e Sogin S.p.A., quale soggetto attuatore del commissario delegato, riportato in allegato sotto la lettera A;

 

Dispone:

 

1. La comunicazione della presente ordinanza e dell'allegato A al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della protezione civile, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat); alla direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte ed a Sogin S.p.A.

2. L'esecuzione degli atti necessari all'attuazione del predetto accordo di collaborazione istituzionale per assicurare, nel rispetto della normativa vigente, uno svolgimento sincronico dei procedimenti autorizzativi per la disattivazione degli impianti nucleari e la valutazione di impatto ambientale (Via) nonché assicurare una tempestiva attuazione dei relativi provvedimenti autorizzativi.

3. La pubblicazione della presente ordinanza e dell'allegato A nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2003

 

Allegato A

Accordo di collaborazione istituzionale

(ex articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241)

Tra:

il Ministero delle attività produttive, con sede in Roma, via Molise n. 2, c.a.p. 00187, rappresentato dall'ing. Alessandro Ortis;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con sede in Roma, viale Cristoforo Colombo n. 44, c.a.p. 00147, rappresentato dall'ing. Bruno Agricola, delegato del Ministro;

il Ministero per i beni e le attività culturali, direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, con sede in Roma, via di S. Michele n. 22, c.a.p. 00153, rappresentato dall'architetto Roberto Cecchi, delegato del Ministro;

l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat), con sede in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, c.a.p. 00144, rappresentata dall'ing. Giorgio Cesari, nella sua qualità di direttore dell'Apat;

il commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari (Opcm n. 3267/2003) con sede in Roma, via Torino n. 6, c.a.p. 00184, nella persona del Gen. Carlo Jean;

la Sogin S.p.A., quale soggetto attuatore, con sede in Roma, via Torino n. 6, c.a.p. 00184, rappresentata dall'ing. Giancarlo Bolognini, nella sua qualità di amministratore delegato;

 

Premesso che:

a) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 (D.P.C.M.), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana — serie generale — n. 59 del 12 marzo 2003, è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003, in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle centrali nucleari presenti sul territorio delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, in condizioni di massima sicurezza;

b) con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, n. 3267 (Opcm n. 3267/2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana — serie generale — n. 63 del 17 marzo 2003, sono state disposte misure urgenti in relazione all'attività di smaltimento in condizioni di massima sicurezza dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato. In tale ordinanza si è disposto, tra l'altro, in merito alla messa in sicurezza dei materiali nucleari, con particolare riferimento al combustibile nucleare irraggiato ed ai rifiuti radioattivi ad alta attività, nonché alla predisposizione di piani per l'avvio delle procedure di smantellamento delle centrali elettronucleari di Garigliano (Caserta), di Trino Vercellese (Vercelli), di Caorso (Piacenza) e di Latina, nonché degli impianti dell'ente per le nuove tecnologie e l'ambiente (Enea) e Nucleco, limitatamente al settore del ciclo del combustibile nucleare e dei depositi di materie radioattive Eurex e Fiat-Avio di Saluggia (Vicenza), impianto plutonio e impianto celle calde di Casaccia (Roma), Itrec di Trisaia (Matera) nonché gli impianti nucleari FN di Bosco Marengo (Alessandria);

c) il commissario delegato, con provvedimento n. 1/2003 del 21 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana — serie generale — n. 77 del 2 aprile 2003, ha fra l'altro individuato Sogin quale «soggetto attuatore» delle attività di cui alla citata Opcm n. 3267/2003;

d) l'ordinanza n. 3 del 3 aprile 2003 del commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana — serie generale — n. 87 del 14 aprile 2003, ha disposto che Sogin aggiorni i piani e i programmi di dismissione dei propri impianti;

e) l'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede la possibilità di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

 

Ritenuto necessario:

progredire nel processo di riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti oggetti dell'Opcm n. 3267/2003, accelerando lo smantellamento degli impianti stessi e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi;

pertanto avviare con urgenza le relative procedure di smantellamento nella consapevolezza che solo lo smantellamento completo e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi può eliminare ogni rischio;

assicurare uno svolgimento sincronico dei procedimenti autorizzativi per la disattivazione degli impianti nucleari e la valutazione di impatto ambientale (Via), al fine di garantire, nel rispetto della normativa vigente, uno svolgimento sinergico delle attività di detti procedimenti, nonché una tempestiva attuazione dei relativi provvedimenti autorizzativi;

tanto premesso e ritenuto, costituendone parte integrante e sostanziale, le parti stipulano il seguente accordo di collaborazione istituzionale.

Articolo 1

Il coordinamento dei procedimenti autorizzativi per la disattivazione degli impianti nucleari, ai sensi dell'articolo 56, decreto legislativo n. 230/1995, e la relativa valutazione di impatto ambientale (Via), avverrà secondo lo schema riportato in allegato al presente accordo. In particolare:

a) procedimento autorizzativo per la disattivazione degli impianti nucleari:

Sogin Spa invierà per ciascuna centrale l'aggiornamento del piano di dismissione — documento quest'ultimo già trasmesso unitamente all'istanza di autorizzazione alla disattivazione per le centrali di Caorso, Garigliano, Latina e Trino, presentato da Sogin Spa alle competenti autorità rispettivamente con lettera del 2 agosto 2001, prot. n. 8212, 2 agosto 2001, prot. n. 8213, 28 febbraio 2002, prot. n. 3792 e 31 dicembre 2001, prot. n. 11868 — ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 3/2003, al commissario delegato, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della sanità, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat) ed alla Regione interessata;

l'Apat esamina l'istanza di autorizzazione e la relativa documentazione e, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato all'articolo 56, comma 1 del decreto legislativo n. 230/1995 per formulare eventuali osservazioni, trasmette alle amministrazioni di cui all'articolo 55 del predetto decreto legislativo n. 230/1995, una relazione con le proprie valutazioni e con l'indicazione degli eventuali limiti e condizioni da osservare;

l'Apat, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato all'articolo 56, comma 3, del decreto legislativo n. 230/1995 per formulare eventuali osservazioni finali, sentita la commissione tecnica, predispone il proprio parere con l'indicazione delle eventuali prescrizioni;

b) procedimento autorizzativo per la valutazione di impatto ambientale (Via) degli impianti nucleari:

Sogin Spa, invierà, per ciascuna centrale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero per i beni e le attività culturali ed alla Regione interessata, la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale unitamente allo studio di impatto ambientale, alla sintesi non tecnica ed al progetto relativo, predisponendo lo stesso anche in formato elettronico secondo specifiche concordate con lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e pubblicherà l'annuncio ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 349/1986;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio conclude l'istruttoria relativa nei tempi necessari per l'emanazione del decreto di compatibilità ambientale nel termine di legge (novanta giorni) con l'indicazione di eventuali relative prescrizioni;

c) attività di raccordo dei procedimenti sub a) e b):

i risultati dell'istruttoria Apat che in particolare si focalizzano sugli aspetti di natura radiologica, vengono messi a disposizione della commissione Via insieme con i risultati delle istruttorie relative allo studio di impatto ambientale sviluppata dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione di competenza che dovranno essere terminate avuto riguardo ai tempi di cui al precedente punto b).

Fatto salvo l'obiettivo di concludere l'intero iter autorizzativo di un tempo massimo di centottanta giorni dal suo avvio, l'effettiva programmazione temporale delle attività sarà concordata tra le parti per ciascuna specifica applicazione. In tale programmazione si potrà tener conto di specifiche situazioni (sovrapposizioni di diversi procedimenti autorizzativi, periodi feriali o festività ecc.).

Al termine del procedimento relativo alla Via, sarà emesso il relativo decreto che, nelle more della registrazione verrà portato a conoscenza del Ministero delle attività produttive e del commissario delegato. Si porterà quindi a conclusione il procedimento di autorizzazione alla disattivazione dell'impianto nucleare.

Come esplicitamente previsto dalla legge n. 349 dell'8 luglio 1986, articolo 6, comma 5, ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

I procedimenti autorizzativi prenderanno in esame l'intero progetto presentato, sino al raggiungimento dello stato finale previsto (per le centrali elettronucleari fino al «rilascio del sito privo di vincoli di natura radiologica»).

Specifiche prescrizioni relative alla fase di vigilanza saranno esplicitate dai previsti decreti autorizzativi conclusivi.

Articolo 2

Il presente accordo di collaborazione, in considerazione degli interessi pubblici coinvolti e delle finalità da raggiungere, avrà efficacia tra le parti fino al completamento delle procedure di autorizzazione alla disattivazione e di Via relative alle centrali di cui al precedente articolo 1.

 

Allegato

Coordinamento delle procedure autorizzative ex articolo 56 del decreto legislativo n. 230/1995 e di Via

 

Letto e sottoscritto.

Roma, 30 ottobre 2003

 

5419_Ordinanza 13/2003_Allegato

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