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Legge 8 maggio 2019, n. 40

Rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra (VA) - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra Italia e Euratom

Parole chiave Parole chiave: Rifiuti | Discariche / Smaltimento | Energia | Nucleare / Radiazioni | Istituzioni | Impianti | Deposito / Deposito temporaneo

Ultima versione disponibile al 25/04/2024

Parlamento italiano

Legge 8 maggio 2019, n. 40

(Guue 21 maggio 2019 n. 117)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009.

Articolo 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo stesso.

Articolo 3

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1, commi 541 e 542, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato misto di gestione previsto dal punto 6.1 dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai componenti del predetto Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 2019

 

Accordo transattivo

fra

Il Governo della Repubblica italiana

e

La Comunità europea dell'energia atomica

Sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi nel sito del Centro comune di ricerca di Ispra

Il Governo italiano, rappresentato dal Ministro per lo sviluppo economico, on. Claudio Scajola, da una parte,

e la Comunità europea dell'energia atomica (di seguito "Euratom"), e per essa la Commissione europea, rappresentata allo scopo della firma di questo Accordo dal dottor Roland Schenkel, Direttore generale del Centro comune di ricerca (di seguito "Ccr"), debitamente autorizzato a firmare, dall'altra parte,

a cui di seguito ci si riferisce come "le Parti".

Tenendo presente che le Parti hanno concluso un accordo per l'istituzione del Centro comune di ricerca nucleare con competenze generali il 22 luglio del 1959, in seguito approvato dalla legge 1° agosto 1960, n. 906;

Tenendo presente che in questo contesto molti contratti sono stati conclusi in passato tra l'Euratom e il Governo italiano ed Enti (Enea, Cise, Enel), di seguito sistema Italia, per l'esecuzione di progetti di ricerca relativi al programma nucleare italiano; di conseguenza, materiali nucleari, rifiuti e strumentazione di

proprietà del sistema Italia sono ancora presenti sul sito di Ispra del Ccr;

Tenendo presente che le Parti intendono accordarsi in merito al futuro trasferimento di tali materiali e quelli di proprietà del Ccr al deposito italiano per i rifiuti radioattivi, di seguito Deposito nazionale;

Tenendo presente che in attesa della disponibilità del Deposito nazionale, questi materiali, rifiuti e strumentazione saranno depositati in un deposito temporaneo sul sito di Ispra, di proprietà dell'Euratom;

Considerato che nel 1999 la Commissione europea, con il parere favorevole del Parlamento europeo e del Consiglio, ha dato inizio al Programma per il decommissioning nucleare e per la gestione dei rifiuti radioattivi dei suoi Centri comuni di ricerca, e fra essi del sito del Ccr di Ispra;

Considerato che il Ministro dello sviluppo economico, con nota del 19 settembre 2008, assicura l'impegno delle competenti Autorità italiane a prendere in carico i rifiuti del Ccr, non appena saranno disponibili le progettate infrastrutture per il Deposito nazionale;

Considerato che il Ministro dello sviluppo economico, nella stessa nota del 19 settembre 2008, dà rassicurazioni sulla disponibilità da parte dell'Italia a condividere il rischio economico derivante da un possibile mutamento dei criteri di accettazione dei rifiuti (Wac) dopo il loro condizionamento e prima

del conferimento al Deposito nazionale;

Considerato che da parte italiana è sempre stata mostrata piena disponibilità nei rapporti intercorsi con la Comunità europea fin dagli anni '60, ed in particolare al termine dei contratti Essor (anni '80), come dimostrato anche da alcuni concreti interventi economici compiuti dal Governo italiano per la soluzione delle difficoltà di realizzazione di alcune esperienze di pertinenza della Commissione europea — Ccr;

Considerata l'estensione temporale per l'attuazione del presente accordo, nonché le procedure per garantire i fondi necessari nel lungo periodo, le Parti si impegnano ad intraprendere tutti i passi opportuni per assicurare la disponibilità dei fondi necessari.

Visti gli esiti della riunione tenutasi a Roma il 7 aprile 2009 tra il Direttore generale del Ccr e il Capo del Dipartimento dell'energia del Ministero dello sviluppo economico dove tra l'altro, fu concluso che:

il sistema Italia ha condotto attività di ricerca presso il Ccr ad esclusivo beneficio del Programma nucleare italiano;

tali attività di ricerca hanno comportato oneri passivi, essenzialmente riconducibili al mantenimento in sicurezza del combustibile nucleare irraggiato e delle attrezzature utilizzate per le attività di ricerca in questione;

la maggior parte della documentazione contrattuale (in special modo quella risalente agli anni '60-'80) non risulta conclusiva per quanto riguarda la disattivazione e la ripartizione delle responsabilità per cui risulta non perseguibile la strada della valutazione economica analitica;

Stante l'impossibilità della netta definizione dei rispettivi oneri economici, si è concordato di individuare una soluzione attraverso un'intesa tra le parti di tipo transattivo mediante compensazione con la fornitura di servizi da parte dell'Italia;

 

Le Parti

convengono quanto segue:

 

1. Servizi a compensazione degli oneri derivanti dalle pregresse attività di ricerca per il programma nucleare italiano, svolte presso il Centro comune di ricerca di Ispra (Ccr)

 

1.1. Il Governo italiano provvederà, a compensazione degli oneri derivanti dalle pregresse attività di ricerca per il programma nucleare italiano svolte presso il Ccr di Ispra, alla disattivazione dell'installazione nucleare denominata "Reattore Ispra 1" secondo le modalità di seguito esposte:

A carico del Governo italiano:

conservazione in sicurezza;

disattivazione dell'impianto fino al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica;

trattamento preliminare, confezionamento e trasporto dei rifiuti da smantellamento di cat. 2 alla Stazione di gestione dei rifiuti radioattivi (Sgrr) del Ccr Ispra (Area 40);

predisposizione e confezionamento dei rifiuti da smantellamento di cat. 3, ed in particolare della grafite, ai fini dello stoccaggio temporaneo presso il sito del Ccr;

proprietà dei rifiuti derivanti dallo smantellamento e loro smaltimento finale al Deposito nazionale.

A carico del Ccr:

caratterizzazione, trattamento e condizionamento dei rifiuti da smantellamento di cat. 2 presso la Sgrr;

stoccaggio temporaneo dei rifiuti da smantellamento di cat. 2 presso il sito del Ccr di Ispra;

stoccaggio temporaneo dei rifiuti da smantellamento di cat. 3 ed in particolare della grafite presso un deposito temporaneo sul sito del Ccr di Ispra;

analisi di fattibilità, richiesta di deroga ed eventuali adattamenti per consentire lo stoccaggio dei rifiuti di cat. 3, ed in particolare della grafite, all'interno del deposito temporaneo per rifiuti di cat. 2 del Ccr di Ispra, o di altra struttura dedicata secondo le modalità definite dall'Autorità di sicurezza;

I dettagli di tali attività sono indicati in Appendice 1.

1.2. Allo scopo di eseguire le attività summenzionate, la titolarità degli atti autorizzativi del reattore Ispra-1 sarà trasferita entro un anno dalla firma del presente Accordo ad un soggetto italiano definito dal Governo italiano. Il Ccr procederà nelle attività programmate fino a tale data.

1.3. La pianificazione delle attività di smantellamento e conferimento dei rifiuti alla Sgrr sarà concordata e monitorata in modo da renderla compatibile con le altre attività di disattivazione e gestione rifiuti all'interno del sito del Ccr di Ispra.

1.4. La quantità dei rifiuti derivanti dalle attività di smantellamento, inclusi i rifiuti secondari, sarà minimizzata per quanto tecnicamente possibile facendo riferimento alle stime di produzione esposte in Appendice 1.

1.5. Con il presente Accordo le Parti rinunciano ad ogni ulteriore eventuale pretesa a fronte degli oneri per le pregresse attività di ricerca per il programma nucleare italiano, svolte presso il Ccr di Ispra.

 

2. Trasferimento dei rifiuti prodotti sul sito di Ispra al futuro Deposito nazionale.

 

2.1. Il conferimento dei rifiuti nucleari presenti nel sito del Ccr di Ispra al Deposito nazionale italiano si effettuerà entro il 2028, secondo un calendario da concordare in considerazione della disponibilità del deposito stesso e secondo la disponibilità finanziaria della Commissione.

2.2. Al momento del conferimento dei rifiuti di proprietà del Ccr di Ispra al Deposito nazionale, la Commissione europea corrisponderà un importo per lo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti nucleari, calcolato secondo le tariffe ufficiali applicabili agli esercenti pubblici italiani di cui alla lettera e), comma 2,

dell'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. I rifiuti del Ccr di Ispra non saranno trattati in modo differente dai rifiuti provenienti dalle installazioni di ricerca sul ciclo del combustibile nucleare in via di disattivazione. Il trasferimento sarà preceduto da un contratto specifico tra il gestore del Deposito nazionale e la Comunità europea dell'energia atomica, fra cui verranno definiti tra l'altro l'importo finale e le modalità di pagamento. I rifiuti saranno consegnati franco Deposito nazionale.

2.3. All'atto del conferimento al Deposito nazionale, i rifiuti radioattivi depositati divengono di proprietà del Governo italiano. Qualora alla data del 2028 non fosse disponibile il Deposito nazionale, la proprietà di tutti i rifiuti nucleari presenti nel sito del Ccr di Ispra, condizionati conformemente ai "Waste Acceptance Criteria" italiani, è trasferita al Governo italiano dal 1° gennaio 2029. Dalla stessa data il Governo italiano si farà carico dei costi dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti ed a tal fine verrà stipulato un apposito accordo che definirà altresì l'importo da corrispondere al Governo italiano per lo smaltimento dei

rifiuti e per lo smantellamento delle strutture del deposito del Ccr di Ispra.

2.4. Qualora il Ccr non completi il programma di disattivazione del sito di Ispra ed il relativo condizionamento dei rifiuti entro il 2028, quanto previsto al punto 2.3 viene ad applicarsi al termine di

dette attività. Qualora non sia completato il conferimento per indisponibilità di fondi comunitari da parte della Commissione entro la sopradetta data del 2028, la proprietà dei rifiuti diverrà italiana alla data del conferimento dei rifiuti stessi.

 

3. Criteri di accettazione dei rifiuti (Wac) al Deposito nazionale, clausole riguardanti il rischio economico derivante da una loro eventuale modifica.

 

3.1. Il Ccr procederà al condizionamento dei rifiuti radioattivi secondo gli standard nazionali ed internazionali riconosciuti e nel rispetto delle condizioni stabilite negli atti autorizzativi.

3.2. Qualora una eventuale modifica dei Wac successiva al condizionamento dei rifiuti comporti un ricondizionamento degli stessi, il Governo italiano provvederà all'effettuazione del ricondizionamento.

3.3. Il Ccr, a fronte degli oneri connessi ad un eventuale ricondizionamento a carico del Governo italiano, riconoscerà un importo complessivo, riferito alla quantità totale dei rifiuti da conferire, pari a 6M€2009 , a prescindere dall'effettuazione del ricondizionamento e dalla quantità complessiva da conferire. Tale importo sarà corrisposto al momento del conferimento dei rifiuti al Deposito nazionale a seguito della conclusione di uno specifico accordo.

 

4. Contratti specifici.

 

4.1 Le Parti, prima di iniziare le attività previste dal presente Accordo transattivo, ed in particolare le attività

descritte al punto 1. e di volta in volta secondo le circostanze, possono concludere contratti specifici che descrivano in dettaglio lo scopo delle attività previste, ogni necessario aspetto tecnico, legale (incluse le responsabilità di ciascuna Parte) e gli aspetti finanziari. In caso vi sia un conflitto fra le clausole dei contratti

specifici e questo Accordo transattivo, prevarranno le clausole dell'Accordo transattivo, a meno che non sia esplicitamente concordato nei contratti specifici.

 

5. Legge applicabile e risoluzione delle controversie.

 

5.1. Il presente Accordo transattivo è soggetto al diritto comunitario, integrato, ove necessario, dal diritto italiano.

5.2. Fermo restando il punto 5.3, per qualsiasi controversia risultante dalla interpretazione o l'applicazione del presente Accordo transattivo che insorga fra le Parti, e nel caso tale controversia non venga risolta con una negoziazione, le Parti possono concordare di sottometterla ad una mediazione. Se una Parte comunica

per iscritto all'altra Parte che intende iniziare una mediazione e l'altra Parte ne conviene per iscritto, le Parti dovranno nominare assieme entro due settimane dalla comunicazione sopradetta, un mediatore accettato da entrambe. Se le Parti non riescono a nominare un mediatore entro i termini prescritti, ogni Parte può rivolgersi al Tribunale di prima istanza della Corte europea di giustizia per la nomina del mediatore. La proposta scritta del mediatore o la sua conclusione scritta in cui dichiara che nessuna proposta di mediazione è possibile deve essere redatta entro due mesi dall'accettazione, trasmessa per iscritto, dalla seconda Parte ad iniziare la mediazione. La proposta o la conclusione del mediatore non sono vincolanti per le Parti, che si riservano il diritto di sottoporre la controversia alla corte citata nel punto 5.3. Entro due

settimane dalla data di notifica della proposta da parte del mediatore, le Parti possono concludere un accordo scritto, debitamente firmato da entrambe, basato su tale proposta. Le Parti condivideranno in pari misura i costi del mediatore, i quali non dovranno includere ogni altro onere da esse sostenuto a causa della

mediazione stessa.

5.3. Ogni controversia fra le Parti risultante dalla interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo transattivo che non potrà essere risolta amichevolmente sarà sottoposta alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

 

6. Comitato misto di gestione.

 

6.1. Alla firma del presente Accordo transattivo, le Parti istituiscono un Comitato misto di gestione allo scopo di controllarne l'attuazione ed, in particolare, per gestire le interfacce tra le attività di disattivazione di cui al punto 1. e le altre attività del Ccr di Ispra. Il Comitato dovrà riunirsi almeno ogni tre mesi per valutare le attività pregresse, sviluppare piani dettagliati per le attività future e discutere ogni altra questione riguardante l'esecuzione del presente Accordo transattivo. A questo scopo il Governo italiano e la Commissione designeranno tre rappresentanti ciascuno, di cui uno di essi svolgerà la funzione di coordinatore ed avrà la responsabilità del funzionamento del Comitato. I coordinatori saranno liberi di nominare ogni altro membro per rappresentarli o per partecipare alle riunioni. Le riunioni del Comitato saranno preparate dai coordinatori.

6.2. Il coordinatore per la Commissione è il direttore responsabile per la gestione del Ccr di Ispra.

6.3. Il coordinatore per il Governo italiano è nominato dal Ministero dello sviluppo economico.

6.4. Tutte le notifiche e la corrispondenza nel quadro del presente Accordo transattivo dovranno essere inviati ai coordinatori.

6.5. Le Parti dovranno comunicare per iscritto tra di loro ogni modifica riguardante i coordinatori sopra menzionati.

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della notifica da parte italiana dell'avvenuto espletamento della procedura interna di ratifica.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Brussels il 27 novembre 2009, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese. In caso di discordanza nell'interpretazione, il testo in lingua italiana è quello che prevale.

Fatto a [Roma/Bruxelles], in data 27 novembre 2009

Allegato

Appendice 1 ll'accordo transattivo tra la Comunità europea dell'energia atomica e il Governo della Repubblica italiana sui principi governanti la gestione dei rifiuti radioattivi nel sito del Centro comune di ricerca di Ispra

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