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Dm Sviluppo economico 19 marzo 2008

Condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di progetti di innovazione industriale per la Mobilità sostenibile

Parole chiave Parole chiave: Trasporti | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Mobilità / traffico | Bandi | Ricerca / Sviluppo

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Ministero dello sviluppo economico

Decreto 19 marzo 2008

(So n. 104 alla Gu 26 aprile 2008 n. 98)

Condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di progetti di innovazione industriale per la Mobilità sostenibile

Il Ministro per lo Sviluppo economico

Visto l'articolo 1, comma 841 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha istituito il Fondo per la competitività e lo sviluppo;

Visto l'articolo 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la realizzazione di progetti di innovazione industriale nell'ambito di specifiche aree tecnologiche;

Visto l'articolo 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto istituisca appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Vista la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);

Visto il decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008 con il quale le risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo destinate ai progetti di innovazione industriale sono state ripartite tra le aree tecnologiche indicate all'articolo 1, comma 842 della citata legge n. 296/2006;

Visto il decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008 con il quale è stato adottato il progetto di innovazione industriale "Mobilità sostenibile" ed è stato, tra l'altro, stabilito che le risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo sono destinate, oltre che alle incentivazioni finanziarie in attuazione dell'Azione strategica di innovazione ivi prevista, anche all'attuazione delle Azioni connesse;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 30 gennaio 2008, in corso di registrazione, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione di cui all'articolo 1, comma 368, lettera d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6461 del 12 dicembre 2007 – Aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale è stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione;

Considerato che è in corso l'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale è istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006, il predetto regime di aiuto e che pertanto occorre subordinare all'emanazione di tale provvedimento la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,

Decreta

Articolo 1

Finalità e ambito di intervento

1. Il presente decreto è emanato in attuazione dell'Azione Strategica di Innovazione Industriale, così come definita nel decreto di adozione del progetto di innovazione industriale "Mobilità sostenibile" citato in premessa, e stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità per la concessione di agevolazioni a favore di programmi finalizzati allo sviluppo di nuove tipologie di prodotti e/o servizi efficienti, sostenibili, economici, con elevato contenuto di innovazione tecnologica e in grado di determinare un impatto sul sistema economico e sulla filiera specifica.

2. I programmi di cui al comma 1 devono:

a) sviluppare una nuova tecnologia e/o integrare tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi multifunzionali e/o sviluppare modelli applicativi totalmente nuovi, in grado di modificare sostanzialmente i prodotti/processi e il loro contenuto di conoscenza e valore aggiunto, ovvero sviluppare l'applicazione in un contesto nuovo di una tecnologia esistente o di una sua evoluzione, in grado di determinare un significativo cambiamento dei prodotti/processi;

b) modificare sensibilmente lo stato dell'arte tecnologico:

c) realizzare un prototipo funzionante, che abbia validità industriale e sia in grado di qualificare un prodotto innovativo;

d) essere proposti da un partenariato qualificato, che preveda la partecipazione significativa di PMI;

e) prevedere modalità realizzative, finanziarie e gestionali, nonché un programma di utilizzo dei risultati, che garantiscano il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.

3. I programmi devono avere ad oggetto lo sviluppo di una sola delle tipologie di prodotti o servizi di seguito indicati, rientranti nei temi di innovazione o, ove previsti, nei sottotemi specifici, fatta eccezione per i temi b2) e b3) nell'ambito dei quali è possibile presentare un programma che rientri in due o più dei rispettivi sottotemi:

A) Temi per innovazione di filiera, relativi a programmi in grado di sviluppare prodotti che siano caratterizzati da un aumentato livello di ecocompatibilità e di sicurezza nel trasporto di persone e/o merci, e che coinvolgano, nel modo più ampio, la filiera produttiva e quella della conoscenza:

a1) Tema "Sistemi e sottosistemi navali competitivi (per qualità, costo e prestazioni)":

a1.1) sottotema "Cabina passeggeri ecologica, ergonomica, economica, sicura ed interconnessa", anche con particolare attenzione alle esigenze di persone anziane o diversamente abili;

a1.2) sottotema "Sistemi di bordo efficienti ed ecologici", relativi a generazione e distribuzione di energia, comfort di passeggeri ed equipaggio, gestione/trattamento di: rifiuti, acque reflue e zavorra, emissioni in aria e acqua, sicurezza ed emergenza, movimentazione a bordo, imbarco/sbarco di merci e/o passeggeri;

a2) Tema "Imbarcazioni energeticamente efficienti, ecologiche, facili da mantenere, e dotate di sistemi di navigazione, automazione e controllo intelligenti";

a3) Tema "Veicoli urbani stradali su gomma ecologici, ergonomici, economici, sicuri ed interconnessi per il trasporto di persone e/o merci":

a3.1) sottotema "autobus";

a3.2) sottotema "veicoli commerciali";

a3.3) sottotema "vetture";

a3.4) sottotema "motocicli, inclusi tri e quadricicli":

a4) Tema "Veicoli su rotaia":

a4.1) sottotema "veicoli per il trasporto passeggeri, integrati con sistemi di infomobilità per la sicurezza e la tempestività del servizio";

a4.2) sottotema "carrozze e/o carri merci innovativi, integrati con sistemi infotelematici di supporto a missioni specifiche";

B) Temi per innovazione di sistema, relativi a programmi nei quali le diverse soluzioni innovative sviluppate in ciascun ambito settoriale vengono integrate per affrontare tematiche afferenti la mobilità urbana sostenibile, l'intermodalità e le reti logistiche per la decongestione dei trasporti di superficie, i sistemi di produzione innovativi:

b1) Tema "Gestione del trasferimento intermodale di persone e/o merci nei nodi di scambio tra "l'ultimo miglio" marino e il "primo miglio" terrestre, integrata con sistemi di sicurezza del porto, delle imbarcazioni, delle strutture e dei mezzi di movimentazione di persone e/o merci";

b2) Tema "Sistemi per la mobilità sicura ed integrata fra veicoli ed infrastrutture per il trasporto di persone e/o merci";

b2.1) sottotema "sistemi e componenti per la mobilità di persone e/o merci nelle città d'arte o a forte vocazione turistica soggette ad intensi flussi di scambio";

b2.2) sottotema "piattaforma infotelematica per la sicurezza e la gestione di persone e/o merci in ambito urbano";

b2.3) sottotema "sistema e componenti logistici per il trasporto su gomma di merci in ambito urbano";

b2.4) sottotema "sistema multimodale, sicuro, integrato e tempestivo per il trasporto di merci a medio e lungo raggio",

b3) Tema "Sistemi di produzione modulari, ecologici, ergonomici, sicuri, efficienti ed economici per mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture":

b3.1) sottotema "veicoli ferroviari";

b3.2) sottotema "nautica";

b3.3) sottotema "veicoli su gomma".

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "disciplina comunitaria": la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 dicembre 2006;

b) "ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) "sviluppo sperimentale": acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

d) "PMI": le imprese classificate di piccola o media dimensione secondo i criteri stabiliti nell'allegato n. 1 al Regolamento (Ce) 70/2001 del 12 gennaio 2001, come modificato dal Regolamento (Ce) 364/2004 del 25 febbraio 2004, e nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 aprile 2005;

e) "grandi imprese": le imprese che non rientrano nella definizione di PMI;

f) "organismo di ricerca": soggetto senza, scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento, le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;

g) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

h) "Agenzia": l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione di cui all'articolo 1, comma 368 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Articolo 3

Caratteristiche dei programmi

1. I programmi devono prevedere attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale che si concludono con la realizzazione di un prototipo funzionante del prodotto innovativo. In ogni caso, l'importo dei costi agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale deve essere superiore al 50% del totale dei costi agevolabili.

2. La struttura del prodotto/servizio oggetto del programma deve essere conforme al modello della cosiddetta "distinta base" dei prodotti complessi, intesa come l'elenco dei componenti e sottosistemi strutturato in base alle mutue interazioni e collegamenti, sia funzionali che tecnologici. In particolare, i risultati dei programmi presentati devono essere articolati e suddivisi in:

— componenti innovativi, intesi come prodotti, processi, metodologie e servizi innovativi elementari;

— sottosistemi innovativi che comprendono, in forma strutturata, uno o più componenti innovativi oppure componenti di normale produzione ma basati su di una architettura o assemblaggio o funzione, innovativa;

— prodotto/servizio innovativo finale, risultante dall'integrazione dei sottosistemi innovativi, tale da consentire la verifica delle funzioni, misurare le prestazioni e valutare la fattibilità industriale del prodotto/servizio stesso.

3. Ciascun programma deve essere realizzato in forma congiunta da più soggetti, attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati o da formalizzare mediante appositi contratti e/o la costituzione di consorzi e altre forme di associazione, anche temporanee, tra imprese. Tali accordi, che devono essere puntualmente descritti nella proposta tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, devono regolamentare i rapporti tra le parti per la realizzazione del programma e definire, per ciascun soggetto partecipante, l'attività da realizzare, anche in termini di costi da sostenere, nonché dimostrare la rilevanza della sua partecipazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi del programma. Il subappalto non è considerato una collaborazione effettiva. Gli accordi, così come descritti, possono essere formalizzati anche successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'articolo 8 e comunque prima della sottoscrizione del decreto di concessione di cui all'articolo 10, comma 3.

4. Alla data di presentazione della domanda deve risultare sottoscritto un esplicito accordo che definisca con chiarezza gli aspetti relativi alla proprietà e all'utilizzo dei risultati. I soggetti richiedenti devono indicare, all'atto della domanda di agevolazioni, la banca alla quale dovranno essere erogate le agevolazioni in base a quanto stabilito all'articolo 11, comma 4.

5. Ogni programma deve prevedere la presenza di almeno un organismo di ricerca che, attraverso la partecipazione diretta ai costi ovvero lo svolgimento di attività di ricerca contrattuale, svolga un ruolo qualificato e coerente con gli obiettivi del programma. L'organismo di ricerca deve essere indicato nella domanda di agevolazione.

6. Per ogni programma deve essere individuato il "primo proponente", intendendosi per tale l'impresa partecipante cui compete il ruolo di coordinatore del programma stesso e della sua attuazione, nonché di referente ufficiale nei confronti del Ministero.

7. I programmi presentati nell'ambito dei temi b1) e b2) di cui all'articolo 1 comma 3 devono necessariamente coinvolgere enti utilizzatori finali del prodotto/servizio oggetto del programma che contribuiscano alla definizione delle specifiche tecniche del prodotto/servizio, in numero utile a consentire la standardizzazione e la riproducibilità del prodotto finale. La coerenza della partecipazione con gli obiettivi del programma è valutata nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 9. La partecipazione di tali soggetti è attestata con specifica dichiarazione allegata alla domanda di agevolazione.

8. L'importo complessivo dei costi agevolabili previsti da ciascun programma destinato a realizzare la tipologia di prodotti e/o servizi indicati nei temi e sottotemi di cui all'articolo 1, comma 3 non può essere inferiore a:

— 20 milioni di euro per i temi a1) e b1);

— 12 milioni di euro per i temi a3), a4) e b2);

— 8 milioni di euro per i temi a2) e b3).

9. Ai fini dell'ammissibilità i programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni, ferma restando la possibilità che i beneficiari abbiano effettuato studi di fattibilità antecedenti i cui costi, tuttavia, non sono ammissibili alle agevolazioni. Le grandi imprese devono altresì dimostrare l'effetto di incentivazione dell'aiuto, fornendo, nella proposta tecnica di cui all'articolo 8 comma 2, le informazioni previste dal punto 6 della, disciplina, comunitaria.

10. La data di avvio dei programmi deve in ogni caso intervenire non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del decreto di concessione di cui all'articolo 10, comma 3 ed essere comunicata al Ministero, a cura del "primo proponente", con apposita dichiarazione. I programmi agevolati hanno una durata non superiore a 36 mesi dall'avvio del programma, fatti salvi casi particolari per i quali, su richiesta del primo proponente, il Ministero può disporre un incremento temporale non superiore a 6 mesi qualora ne valuti la necessità in relazione alle difficoltà intervenute nella realizzazione, alle caratteristiche tecniche del programma e all'effettiva possibilità di ultimazione dello stesso nel rispetto delle condizioni prestabilite1

Articolo 4

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto, per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 3:

a) le imprese operanti in tutti i settori, con esclusione delle attività rientranti nella sezione A e nella sezione H, divisioni 49, 50, 51 e 53 sezione H, divisione 49, gruppi da 49.1 a 49.4, divisione 50 e divisione 51, della classificazione delle attività economiche Istat 2007;

b) gli organismi di ricerca.

2. Possono essere destinatari delle agevolazioni anche imprese e organismi di ricerca costituiti all'estero e che non abbiano istituito una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, ai quali potrà essere concessa complessivamente una quota non superiore al 15% del contributo assegnato all'intero programma. La partecipazione di tali soggetti al programma deve essere rilevante al fine di garantire un'alta qualità ed una forte innovatività dello stesso nel suo insieme e di assicurare vantaggi agli altri soggetti in termini di trasferimento di conoscenze ed utilizzo dei risultati raggiunti.

3. Qualora siano coinvolti nella realizzazione del programma soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2, la loro partecipazione è valutata in relazione ai vantaggi che la stessa apporta al programma nel suo complesso, fermo restando che detti soggetti non possono beneficiare delle agevolazioni previste.

4. I soggetti di cui al comma I, lettera a) alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:

a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposti a procedure concorsuali, né essere in liquidazione volontaria;

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

e) essere in regola con le vigenti norme edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;

f) non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà, così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 1 ottobre 2004;

g) non trovarsi nella condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490).

Articolo 5

Spese ammissibili e costi agevolabili

1. Le spese ammissibili e i relativi costi agevolabili, nella misura congrua e pertinente, riguardano:

a) il personale, relativamente alle retribuzioni lorde, compreso il contributo del datore di lavoro, per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per la realizzazione del programma. Viene preso in considerazione il personale dipendente, compreso quello con contratto "a progetto";

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie,

c) i fabbricati, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;

d) la ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni, nonché i servizi di consulenza ed i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

e) spese generali supplementari, basate su costi effettivi direttamente imputabili al programma sulla base di un calcolo pro rata secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato;

f) altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi (ad es. componentistica per la realizzazione del prototipo, materie prime per la sperimentazione, ecc.), connessi direttamente al programma.

Articolo 6

Risorse finanziarie, forma ed intensità delle agevolazioni

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto le risorse finanziarie disponibili sono pari a 180 milioni di euro, a valere sulla quota di risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo assegnata al Progetto di innovazione industriale "Mobilità Sostenibile" con il decreto di ripartizione delle risorse dell'8 febbraio 2008 citato in premessa.

2. L'importo di cui al comma 1 potrà essere integrato con risorse del Programma Operativo Nazionale (Pon) Ricerca e Competitività 2007-2013 (asse 1 obiettivo operativo 4.1.1.2), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007, che saranno utilizzate per la concessione di agevolazioni a fronte di programmi riferibili alle regioni di intervento del Pon medesimo (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia); l'ammissibilità al cofinanziamento del Pon sarà determinata sulla base delle condizioni in esso stabilite. Il Ministero si riserva di comunicare alle imprese interessate l'ammissione al cofinanziamento ed eventuali limitazioni o prescrizioni aggiuntive che da questo derivano.

3. Le agevolazioni previste dal presente decreto sono concesse, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria, nella forma di contributi diretti alla spesa.

4. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto ai costi agevolabili. Le intensità di aiuto sono calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), che esprime il valore attualizzato dell'aiuto come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione applicando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

5. Le intensità di aiuto, in equivalente sovvenzione lordo, sono pari al 50% per i costi agevolabili relativi alla ricerca industriale e al 25% per quelli relativi allo sviluppo sperimentale. Esse sono determinate per ciascun soggetto beneficiario in misura corrisponderne ai relativi costi agevolabili.

6. Le intensità di cui al comma 5 sono maggiorate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

7. Nel caso in cui gli organismi di ricerca siano beneficiari delle agevolazioni, il Ministero verificherà l'eventuale sussistenza di aiuti indiretti alle imprese, ai sensi del punto 3.2 della disciplina comunitaria. Per gli organismi di ricerca che svolgono attività sia di natura economica che non economica devono risultare identificabili e distinguibili i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti.

8. Il contributo concedibile non potrà superare l'importo di 20 milioni di euro per l'intero programma e di 6 milioni di euro per ciascun soggetto beneficiario.

9. Ai fini del calcolo del contributo concedibile si seguano le seguenti fasi:

a) i costi agevolabili sono attualizzati all'anno solare di concessione e distinguendo tra i costi relativi alle attività di ricerca industriale e quelli relativi alle attività di sviluppo sperimentale; ai fini dell'attualizzazione si considera convenzionalmente il tasso vigente al momento della formazione della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 7;

b) a tali importi attualizzati si applicano le rispettive intensità di aiuto previste nel presente articolo, ottenendo l'importo massimo attualizzato del contributo concedibile;

c) tale importo viene rivalutato con riferimento al piano delle erogazioni corrispondente agli stati di avanzamento definiti e ritenuti validi in istruttoria.

10. L'ammontare del contributo concesso è rideterminato al momento dell'ultima erogazione a saldo ai fini della verifica del rispetto delle intensità massime indicate ai precedenti commi 5 e 6, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per anno solare. Le agevolazioni concesse con il decreto di cui all'articolo 11 non possono in ogni caso essere aumentate.

Articolo 7

Cumulo

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse, anche a titolo de minimis, per i medesimi costi.

Articolo 8

Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazioni

1. La domanda di agevolazioni relativa al programma è presentata al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per la competitività — Direzione Generale per la politica industriale, Via Molise 2, 00187 Roma, a decorrere dal 15 maggio 2008. Al fine di consentire l'immediata diffusione delle disposizioni del presente decreto, lo stesso è pubblicato nel sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it nelle more della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. La domanda è redatta secondo lo schema riportato nell'allegato n. 1 al presente decreto ed è sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti, i quali designano l'impresa "primo proponente" di cui all'articolo 3, comma 6. Alla domanda sono allegate, a pena di esclusione, la proposta tecnica redatta, anche in lingua inglese, secondo lo schema di cui all'allegato 2, nonché la documentazione indicata nell'allegato 3. L'ultima pagina della proposta tecnica deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del "primo proponente".

3. La domanda deve essere compilata e presentata per via elettronica entro le ore 18.00 del 15 luglio 2008, corredata dalla proposta tecnica e dalla documentazione di cui al comma 2 sotto forma di file allegati, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it, secondo le modalità ivi indicate, ai fini della dimostrazione del rispetto del termine di presentazione fa fede la data e l'ora registrata dal sistema informatico.2

4. La stampa della domanda, unitamente alla versione cartacea della proposta tecnica e della documentazione di cui al comma 2, deve essere trasmessa, entro il 15 luglio 2008, mediante raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento e quale data di presentazione si assume quella di spedizione; la stampa della domanda e la proposta tecnica devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali, a cura del "primo proponente", con firma o timbro a cavallo di ciascuna coppia di fogli. In caso di difformità tra la documentazione cartacea e quella inviata per via elettronica fa fede quest'ultima.

Articolo 9

Istruttoria delle domande di agevolazioni

1. Il Ministero trasmette immediatamente le domande all'Agenzia per l'avvio della fase di valutazione ed entro i trenta giorni successivi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3 comunica alla stessa l'elenco delle domande risultate complete e regolari. Le domande incomplete della proposta tecnica e/o della documentazione di cui all'articolo 8: comma 2, quelle spedite o inoltrate per via elettronica al di fuori dei termini, nonché quelle redatte in difformità dalla modulistica prescritta ovvero non utilizzando lo specifico software messo a disposizione dal Ministero non sono ritenute valide e sono respinte con specifica nota contenente le relative motivazioni.

2. L'Agenzia effettua la valutazione entro 120 giorni dal termine di cui all'articolo 85 comma comma 1, verificando l'appartenenza del programma alle aree tecnologiche indicate all'articolo 1, comma 3, la validità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria del programma. La valutazione è effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati, in relazione a ciascuno dei quali è riportato il punteggio da attribuire ed è fissata la soglia minima del punteggio necessario ai fini dell'ammissione del programma alla graduatoria:

a) validità e coerenza rispetto alle finalità dell'intervento di cui al presente decreto, valutata con riferimento alla qualità del programma e alla sua rispondenza alle finalità e agli ambiti di intervento di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1: punti da 0 a 10, soglia minima 6:

b) innovazione nella conoscenza e nello sviluppo tecnologico, valutata con riferimento al grado di definizione e di chiarezza del programma di ricerca e sviluppo proposto, all'innovatività delle caratteristiche funzionali e di prestazione dei prodotti attesi (componenti e sottosistemi innovativi nonché prodotto/servizio finale), rispetto allo stato dell'arte e della concorrenza: punti da 0 a 10, soglia minima 8;

c) adeguatezza del piano di lavoro, piano di management e organizzazione del progetto, valutati rispetto all'allocazione delle risorse tecniche ed umane, anche con riferimento ad una equilibrata partecipazione di genere, rispetto agli obiettivi e alle attività proposti, all'economicità e realizzabilità del programma, alla qualità ed efficacia della metodologie di lavoro prescelte e delle procedure di management adottate per la gestione delle attività (con particolare attenzione alle attività previste dal primo proponente per controllare e coordinare i partner ed individuare e gestire i rischi): punti da 0 a 10, soglia minima 6;

d) completezza e adeguatezza del partenariato, valutata con riferimento al ruolo previsto per i vari soggetti, all'intensità e qualità della partecipazione delle PMI, alla qualità e rilevanza delle esperienze dei partecipanti rispetto agli obiettivi del programma proposto (anche in termini di capitale umano ed infrastrutture tecnologiche), alla specifica esperienza di management di progetti complessi del primo proponente, all'affidabilità economico finanziaria dei soggetti richiedenti le agevolazioni, alla distribuzione delle attività e dei relativi costi, alla complementarietà, bilanciamento e completezza delle competenze e, nel caso della presenza di utilizzatori finali di cui all'art 3 comma 7, alla qualificazione e coerenza con gli obiettivi del programma della medesima: punti da 0 a 10, soglia minima 7;

e) validità del piano di sviluppo industriale e valorizzazione della proprietà e utilizzo dei risultati, valutata con riferimento alle previsioni di ritorni economico-finanziari del programma, nonché alla valutazione dei rischi connessi, all'eventuale supporto di investimenti esterni i cui rischi e rendimenti sono direttamente connessi con il piano di sviluppo industriale, all'adeguatezza del piano di marketing strategico dei risultati attesi e alla capacità di accesso al mercato, nonché alla validità ed efficacia degli accordi riguardanti il management della proprietà e dell'utilizzo dei risultati del programma: punti da 0 a 10, soglia minima 8;

f) ricadute potenziali in termini tecnologici, economici e di competitività, valutate con riferimento agli impatti attesi su filiere, settori industriali ed utenti finali nonché in termini di valorizzazione delle competenze e delle eccellenze presenti nel sistema produttivo e della ricerca, di benefici dimostrabili per la sostenibilità ambientale, di trasversalità applicativa e di potenzialità nel mobilitare filiere e sistemi di imprese: punti da 0 a 10, soglia minima 6.

3. L'Agenzia valuta altresì:

a) la dimostrazione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto fornita dalle grandi imprese secondo quanto stabilito all'articolo 3, comma 9;

b) la pertinenza al programma delle spese previste e la loro congruità in relazione a ragionevoli valutazioni di mercato, rideterminando l'ammontare dei costi agevolabili, dichiarando inammissibili i programmi per i quali l'importo complessivo dei costi agevolabili risulti, a seguito di tale determinazione, inferiore ai limiti di cui all'articolo 3, comma 8.

4. Al fine di completare la valutazione l'Agenzia può richiedere al "primo proponente" le integrazioni e i chiarimenti ritenuti necessari, che devono essere forniti entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'esclusione della domanda.

5. L'Agenzia formula per ciascun programma un giudizio articolato, indicando il punteggio attribuito ed evidenziando in modo puntuale le motivazioni relative a ciascuno degli elementi di valutazione compresi nei criteri elencati al comma 2. I programmi che conseguono un punteggio inferiore a 42 punti non sono ammessi alla graduatoria.

6. Entro il termine di cui al comma 2, l'Agenzia trasmette i risultati della valutazione al Ministero dello sviluppo economico, in conformità agli schemi e procedure definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008, citato in premessa, relativo all'adozione del Progetto di innovazione industriale "Mobilità sostenibile".

7. Sulla base delle risultanze di cui al comma 6, il Ministero dello sviluppo economico, entro i successivi trenta giorni forma e pubblica la graduatoria, inserendo i programmi ammissibili in ordine decrescente in relazione al punteggio assegnato ed individuando quelli agevolabili sulla base delle risorse finanziarie disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile risulti solo in parte coperto dalle disponibilità residue, è attribuita detta somma residua, agevolando comunque l'intero programma; è fatta salva la facoltà dei soggetti beneficiari di rinunciare all'agevolazione parziale così individuata.

8. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 del citato decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008, nel caso in cui l'Agenzia non sia pienamente operativa al momento dell'avvio della fase di valutazione, l'attività di valutazione è svolta dal Ministero, che si avvale del comitato di esperti ivi previsto.

Articolo 10

Concessione delle agevolazioni

1. Successivamente all'approvazione della graduatoria il Ministero adotta, per ciascun programma agevolabile, il decreto di concessione delle agevolazioni e comunica agli interessati il termine previsto al comma 3 per la sottoscrizione del decreto, indicando la documentazione necessaria ai fini di detta sottoscrizione, tra cui il documento unico di regolarità contributiva e, se non già allegato alla domanda, l'accordo di collaborazione di cui all'articolo 3, comma 3. Per i programmi non ammessi alla graduatoria e per quelli ammessi ma non agevolati per insufficienza di risorse, invia agli interessati la comunicazione motivata dell'esito del procedimento.

2. Il decreto di concessione stabilisce, tra l'altro, gli impegni dei soggetti beneficiari in ordine agli obiettivi, tempi, modalità e specifiche tecniche di realizzazione del programma, il piano delle erogazioni e dei corrispondenti stati di avanzamento del programma, la documentazione necessaria a documentare lo stato di avanzamento, le condizioni che possono determinare la revoca delle agevolazioni secondo quanto disposto dall'articolo 13, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attività di controllo, nonché ogni altro obbligo necessario ai fini della realizzazione del programma.

3. I soggetti beneficiari sottoscrivono il decreto di concessione, per espressa assunzione degli obblighi derivanti dallo stesso e dagli eventuali allegati tecnici e giuridici, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pena la dichiarazione di decadenza dai benefici.

Articolo 11

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate per stati di avanzamento del programma complessivo, secondo il piano delle erogazioni definito con il decreto di cui all'articolo 10, in numero non superiore a cinque erogazioni, l'ultima delle quali non inferiore al 20% delle agevolazioni concesse. La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesse. Ai fini dell'erogazione per stato di avanzamento i costi sostenuti non devono essere inferiori a quelli determinati nel suddetto piano delle erogazioni per ciascuno stato di avanzamento.

2. Le richieste di erogazione sono presentate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa "primo proponente" e sottoscritte altresì dai legali rappresentanti dei singoli soggetti beneficiari che hanno realizzato le attività comprese nello stato di avanzamento per cui si richiede l'erogazione. Le richieste devono essere corredate da un rapporto tecnico sulle attività realizzate e dalla documentazione comprovante le spese sostenute, indicata nel decreto di cui all'articolo 10. Ai fini dell'ultima erogazione la richiesta è trasmessa entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma e il rapporto tecnico deve relazionare in merito all'intero programma realizzato nonché al raggiungimento degli obiettivi.

3. Il Ministero esamina gli stati di avanzamento presentati, sottoponendo all'Agenzia la documentazione necessaria per l'esame tecnico-scientifico volto a verificare la rispondenza dei risultati intermedi e finali rispetto alle specifiche del progetto e l'ammissibilità tecnica delle attività rendicontate rispetto ai risultati raggiunti.

4. Le agevolazioni sono erogate dal Ministero alla banca indicata nella domanda di agevolazioni, presso la quale è acceso un conto corrente dedicato al programma e che provvede a trasferire le somme ai singoli beneficiari sulla base degli importi spettanti indicati dal Ministero.

Articolo 12

Monitoraggio e controlli

1. Le imprese sono tenute a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero per effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati previsto dall'articolo 7 del decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008 citato nelle premesse, riguardante l'adozione del Progetto di innovazione industriale.

2. Il Ministero, nell'ambito del sistema di controllo previsto dall'articolo 8 del decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008 sopra citato, dispone controlli e ispezioni in ogni fase del procedimento al fine di verificare lo stato di avanzamento del programma e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Una verifica in loco è effettuata in ogni caso ad avvenuta realizzazione del programma, prima dell'ultima erogazione.

Articolo 13

Revoche

1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte nel caso di:

a) mancato rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 7;

b) mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 3, comma 10;

c) mancata realizzazione del programma;

d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

e) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni stabilito nel decreto di cui all'articolo 10.

f) in tutti gli altri casi previsti nel decreto di cui all'articolo 10 in relazione alle caratteristiche tecniche e alle modalità di realizzazione del programma.

2. In caso di revoca, le agevolazioni erogate sono restituite maggiorate degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Articolo 14

Condizione sospensiva

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto è subordinata alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro dello sviluppo economico che istituisce il regime di aiuto per la concessione delle agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione, autorizzato con decisione della Commissione europea del 12 dicembre 2007 — Aiuto di Stato n. 302/2007.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato 1

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Allegato 2

Proposta tecnica

La proposta tecnica deve contenere tutti gli elementi atti a permettere la valutazione del programma proposto, sulla base di quanto stabilito nel presente decreto. A questo fine è articolata nelle sezioni di seguito descritte.

Sezione 1: contenuti tecnico scientifici del programma

Questa sezione della proposta tecnica deve descrivere le caratteristiche tecniche, funzionali e d'innovazione tecnologica del programma in termini di:

a) collocazione del programma rispetto all'area tecnologica di riferimento;

b) indicazione delle principali problematiche tecnico — scientifiche da risolvere per conseguire gli obiettivi del programma e delle soluzioni che si intendono adottare;

c) avanzamento portato dal programma rispetto allo stato dell'arte ed alla situazione della concorrenza;

d) specifica tecnica del prodotto/servizio di cui s'intende realizzare il prototipo, secondo il modello della cosiddetta "distinta base" dei prodotti complessi, ovvero scomposizione del prodotto/servizio in termini di sottosistemi e componenti attraverso una rappresentazione ad albero;

e) schede PPMS (Prodotto/Processo/Metodologia/Servizio) relative ai sottosistemi e componenti innovativi, strutturate come da schema riportato nel presente documento.

Sezione 2: piano di lavoro

Questa sezione della proposta tecnica deve descrivere le modalità di realizzazione della soluzione tecnica proposta in termini di:

a) scomposizione del programma in attività elementari (pacchi di lavoro), per ciascuna delle quali deve essere specificata:

i. la responsabilità di esecuzione di uno dei soggetti proponenti;

ii. l'elemento innovativo più elementare (componente, sottosistema o prodotto servizio finale) della "distinta base" alla cui realizzazione l'attività contribuisce;

iii. le eventuali conoscenze, moduli, elementi componenti o risultati, già disponibili o acquisibili commercialmente, necessari per la realizzazione dell'attività (input);

iv. l'appartenenza ad una delle due categorie di attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale;

v. l'allocazione delle risorse tecniche ed umane in funzione delle attività da svolgere, descrivendone le caratteristiche, anche con riferimento alla specializzazione e alla suddivisione per sesso;

vi. i risultati specifici dell'attività (output);

vii. la sede territoriale presso cui saranno svolte le attività.

b) pianificazione delle attività elementari, che dettagli e identifichi le relazioni di collegamento logico e definisca una tempistica realistica ed accettabile delle attività e delle relative uscite del programma, con evidenza degli eventi cardine (milestone) da utilizzare per la verifica dello stato di avanzamento del programma;

c) lista dei risultati del programma (deliverable) in relazione agli eventi ed alle fasi/sottofasi previste;

d) identificazione, analisi e modalità di risposta ai rischi e alle criticità del programma;

e) modalità e parametri di verifica proposti per la valutazione in itinere e finale del programma, che consentano di valutarne l'avanzamento e i risultati rispetto agli obiettivi prefissati.

Sezione 3: proposta gestionale

Questa sezione della proposta tecnica deve descrivere il modello gestionale utilizzato nel programma in termini di:

a) struttura organizzativa del partenariato proponente, attraverso l'indicazione del ruolo attribuito a ciascun soggetto e la puntuale descrizione degli accordi di collaborazione, già formalizzati o da formalizzare al momento dell'ottenimento delle agevolazioni richieste; descrizione del ruolo e delle attività svolte dagli organismi di ricerca nel caso in cui non siano direttamente coinvolti nel partenariato;

b) profilo dei soggetti proponenti e loro esperienza pregressa relativa alle attività del programma;

c) identificazione del responsabile di progetto complessivo del programma e di altre persone chiave, tra le quali almeno i responsabili dello sviluppo dei sottosistemi e componenti innovativi individuati nel modello della distinta base, e un responsabile per le attività svolte da ciascun soggetto componente il partenariato proponente, tutti dotati di un'adeguata e dimostrabile qualificazione rispetto ai ruoli assegnati (curricula);

d) piano di management per la descrizione delle procedure adottate per la gestione delle attività, con particolare attenzione alle attività previste dal primo proponente per il controllo ed il coordinamento dei partner e la gestione dei rischi e delle criticità del programma; nel medesimo piano è evidenziata anche l'applicazione di eventuali strumenti di conciliazione vita lavoro volti a garantire un'equilibrata partecipazione di genere al programma.

Sezione 4: proposta economico-finanziaria

Questa parte della proposta tecnica deve fornire tutti i dati relativi alla determinazione dei costi che sono necessari per l'implementazione della soluzione proposta, nel rispetto dei tempi di realizzazione richiesti. Sulla base del modello gestionale individuato, tali dati sono:

a) un'esposizione dei costi del programma, dettagliata per pacco di lavoro, per voce costo di cui all'articolo 5 del decreto e per soggetto richiedente. In particolare, la quantificazione dei costi del personale deve risultare:

i. dall'impegno — espresso in mesi/uomo — richiesto per lo svolgimento delle attività da parte di specifiche figure professionali;

ii. dai costi unitari delle suddette figure professionali;

b) una pianificazione dei costi massimi agevolabili suddivisi per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, per ciascun soggetto componente il partenariato, coerente con quanto descritto al precedente punto a), conforme a quanto previsto dall'articolo 11 per le modalità di erogazione e da riportare nel modulo di domanda di agevolazioni, allegato 1.

Sezione 5: piano di sviluppo industriale

Questa parte della proposta tecnica deve essere finalizzata a dimostrare che lo sviluppo del prodotto/servizio finale proposto può avere una buona riuscita industriale.

Deve contenere in particolare gli elementi seguenti:

a) scheda PPMS relativa al prodotto/servizio finale, obiettivo del programma, strutturata come da schema riportato nel presente documento;

b) presentazione dell'impresa e del management (esperienze pregresse e ruoli nella iniziativa) che intendono attuare il progetto di investimento, c) indicazioni dei vantaggi competitivi ottenibili sul mercato, sulle caratteristiche della concorrenza e sui fattori critici (punti di forza e di debolezza rispetto al mercato), obiettivi di vendita ed organizzazione commerciale;

d) descrizione della fattibilità tecnica del progetto d'investimento relativamente al processo produttivo, alla necessità di investimenti in impianti, alla disponibilità di manodopera e di servizi quali trasporti, energie, telecomunicazioni, ecc.;

e) piano di fattibilità economico-finanziaria quadriennale con indicazione del fabbisogno finanziario complessivo (per investimenti tecnici, immateriali e per capitale circolante) e delle relative coperture;

f) valutazioni concernenti la redditività attesa dell'investimento e sui fattori di rischio (tecnologico, di mercato e finanziario) che possono influenzare negativamente, partendo da ipotesi realistiche e prudenziali;

g) indicazioni degli investitori eventualmente coinvolti e/ o interessati al progetto d'investimento;

h) valutazione sintetica dei benefici potenziali per la sostenibilità ambientale del progetto d'investimento, di sue eventuali ricadute in termini di trasversalità applicativa ed altre eventuali implicazioni,

i) piano temporale di sviluppo delle attività relative al progetto d'investimento;

j) descrizione dei contenuti dell'accordo relativo alla proprietà ed all'utilizzo dei risultati del programma sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti (punto a) dell'allegato 3 alla domanda ed alla proposta tecnica).

Sezione 6: dimostrazione dell'"Effetto di incentivazione"

Con riferimento alle attività svolte da soggetti partecipanti rientranti nella categoria delle grandi imprese secondo i criteri stabiliti dall'allegato n. 1 al Regolamento (Ce) 70/01 e successive modifiche e integrazioni e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 aprile 2005, la proposta tecnica deve contenere gli elementi utili a dimostrare l'aggiuntività dell'aiuto come previsto dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01). In particolare deve essere dimostrato, all'interno della proposta, almeno uno dei seguenti elementi, sulla base di un'analisi controfattuale fra due situazioni caratterizzate, rispettivamente, dalla presenza e dall'assenza di aiuti:

a) aumento delle dimensioni del programma: aumento dei costi totali del programma (senza diminuzione delle spese sostenute dal soggetto beneficiario dell'aiuto rispetto a una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone assegnate ad attività di ricerca e sviluppo (RS);

b) aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del programma; un programma più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al programma di ricerca, alla lunga durata del programma e all'incertezza dei risultati),

c) aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del programma rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;

d) aumento dell'importo totale della spesa di ricerca e sviluppo: aumento della spesa totale di RS da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto, modifiche dello stanziamento impegnato per il programma (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri programma); aumento delle spese di RS sostenute dal soggetto beneficiario dell'aiuto rispetto al fatturato totale.

Ulteriori informazioni utili alla contestualizzazione del programma proposto

Allo scopo di meglio posizionare il programma proposto nell'ambito dei successivi sviluppi del PIT MS è stato previsto un modulo informativo la cui compilazione è volontaria ed i cui contenuti saranno utilizzati per elaborazioni statistiche. Detto modulo conterrà i seguenti elementi:

a) descrizione di azioni formative per i dipendenti dei soggetti coinvolti;

b) indicazione e descrizione delle professionalità aggiuntive necessarie per lo sviluppo del programma;

c) descrizione di azioni connesse, da realizzarsi anche a livello territoriale, rientranti tra le tipologie previste dal decreto di adozione del Progetto di innovazione industriale Mobilità Sostenibile (decreto interministeriale 8 febbraio 2008) riferibili al programma proposto.

Un modello elettronico per la compilazione della proposta tecnica è disponibile sul sito internet del Ministero (www.sviluppoeconomico.gov.it).

Scheda tecnica Ppms (prodotti, processi, metodologie, servizi)

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Allegato 3

Documentazione da allegare alla domanda e alla proposta tecnica

(da inviare anche per via elettronica)

a) accordo di collaborazione tra i soggetti richiedenti, previsto all'articolo 3, comma 3, ove già sottoscritto alla data di presentazione della domanda:

b) accordo tra i soggetti richiedenti, di cui all'articolo 3, comma 4, sottoscritto da tutti i soggetti in data antecedente alla presentazione della domanda, relativo alla proprietà ed all'utilizzo dei risultati del programma;

Per ciascuna impresa partecipante, di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a:

c) certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, attestante l'iscrizione nel registro delle imprese, completo dell'indicazione dei settori di attività in cui opera l'impresa stessa e recante la dicitura antimafia ai sensi del Dpr 3 giugno 1998, n. 252;

d) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 28/12/2000 n. 445, redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 3°;

e) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 28/12/2000 n. 445, redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 3B, relativa agli indici di affidabilità economico-finanziaria;

f) bilanci approvati, ovvero schemi di bilancio o piani revisionali, a seconda dell'ipotesi barrata nella dichiarazione di cui all'allegato n. 3B, relativi agli esercizi ivi indicati, corredati dalle relative relazioni del titolare del controllo contabile o dalla dichiarazione di conformità del legale rappresentante;

g) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 28/12/2000 n. 445, redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 3C, relativa alla dimensione di Pmi.

Le imprese di cui all'articolo 4 comma 2, costituite all'estero e che non abbiano istituito una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, dovranno allegare la documentazione indicata ai punti precedenti secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale sono costituite. Il Ministero si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva, ove necessaria alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 4.

Per ciascun organismo di ricerca che svolge attività di ricerca contrattuale nell'ambito del programma:

h) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 28/12/2000 n. 445, redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 4, relativa alla partecipazione al programma.

Per ciascun utilizzatore finale, di cui all'articolo 3 comma 7:

i) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 28/12/2000 n. 445, redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 5, relativa alla partecipazione al programma.

Allegato 3A

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Allegato 3B

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Allegato 3C

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Schede 1-5

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Note redazionali

1.

Si veda il Dm 29 marzo 2013.

2.

Il Dm Sviluppo economico 24 giugno 2008 (Gu 30 giugno 2008 n. 151) "Differimento del termine finale di presentazione delle domande relative ai progetti di innovazione industriale per l'efficienza energetica e per la mobilità sostenibile", ha stabilito che "Il termine finale di presentazione delle domande fissato dall'articolo 8 del bando relativo ai progetti di innovazione industriale per l'efficienza energetica del 5 marzo 2008 e del bando relativo ai progetti di innovazione industriale per la mobilità sostenibile del 19 marzo 2008 è differito al 15 settembre 2008. Ferme restando le altre disposizioni dei suddetti bandi in merito alle modalità di presentazione delle domande, la presentazione per via elettronica dovrà avvenire entro le ore 18,00 del 15 settembre 2008.".

 

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