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Dm Sviluppo economico 8 febbraio 2008

Adozione progetto di innovazione industriale per la mobilità sostenibile

Si veda il Dm 29 marzo 2013.

Parole chiave Parole chiave: Trasporti | Bandi | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Mobilità / traffico | Industria

Ultima versione disponibile al 03/05/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 8 febbraio 2008

(Gu 14 aprile 2008 n. 88)

Adozione del progetto di innovazione industriale per la Mobilità sostenibile ai sensi dell'articolo 1, comma 844 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Il Ministro dello Sviluppo economico

di concerto con

Il Ministro dell'Università e della ricerca

Il Ministro per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione

Il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l'articolo 1, comma 841 che prevede l'istituzione del Fondo per la competitività e lo sviluppo presso il Ministero dello Sviluppo economico;

Visto il comma 842 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 296/2006, così come modificato dal comma 184 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che a valere sulle risorse del predetto Fondo vengono finanziati i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e

turistiche;

Visto il comma 844 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 296/2006 che prevede le modalità di adozione dei progetti di innovazione industriale;

Visto il comma 845 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 296/2006 che fissa il limite delle spese sostenute per la gestione di ciascun Pii, al 5% dello stanziamento assegnato al singolo progetto;

Visto l'articolo 1, comma 368 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha istituito l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per

l'innovazione;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico in data 11 luglio 2007, con il quale, ai fini della programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo, sono stati assegnati al finanziamento dei progetti di innovazione industriale 990 milioni di euro per il triennio 2007-2009;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, il Ministro per gli

Affari regionali e le autonomie locali ed il Ministro per i Diritti e le pari opportunità e di intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 842, della citata legge n. 296/2006, che individua la quota di risorse da assegnare al finanziamento dei progetti di innovazione industriale nell'ambito di ciascuna delle aree tecnologiche sopra indicate;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 febbraio 2007 che stabilisce le caratteristiche e le modalità di attuazione dei progetti di innovazione industriale, nonché i compiti del responsabile di progetto;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2007 che nomina l'ing. Giancarlo Michellone responsabile

del progetto di innovazione industriale "Mobilità Sostenibile";

Vista la proposta del progetto di innovazione industriale "Mobilità Sostenibile" consegnata al Ministro dello sviluppo economico dal citato responsabile di progetto in data 6 dicembre 2007;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano nella seduta del 29 gennaio 2008;

Decreta:

Articolo 1

Adozione del Progetto d'innovazione industriale mobilità sostenibile

1. E' adottato, sulla base della proposta presentata dal responsabile di progetto citato in premessa, il Progetto di innovazione industriale "Mobilità sostenibile", di seguito denominato Pii Ms, i cui contenuti e modalità attuative sono indicati nel presente decreto.

Articolo 2

Articolazione del Pii Ms

1. Il Pii Ms è articolato in due tipologie d'azioni:

a) Azione strategica di innovazione industriale, di seguito Asii, finalizzata allo sviluppo di progetti, in forma congiunta da imprese

ed altri soggetti, per la realizzazione di prodotti e/o servizi efficienti, sostenibili, economici, caratterizzati da un elevato livello di innovazione tecnologica e da un impatto di sistema e/o filiera che, nel loro insieme, siano determinanti per gli assetti competitivi del sistema produttivo italiano a livello internazionale;

b) Azioni connesse all'Asii, finalizzate alla realizzazione di infrastrutture scientifiche e tecnologiche di livello internazionale, all'introduzione di innovazioni e semplificazioni di tipo regolamentare e normativo che facilitino l'utilizzo delle nuove tecnologie, al sostegno della ricerca ed alla industrializzazione nel campo della mobilità sostenibile, allo sviluppo di filiere produttive sul territorio.

Articolo 3

Caratteristiche della Asii del Pii Ms

1. L'Asii del Pii Ms, indicata all'articolo 2, lettera a), è attuata dal Ministero dello sviluppo economico e si traduce in azioni di

incentivazione finanziaria a sostegno di progetti da realizzare in riferimento ai temi di innovazione di seguito indicati:

a) Temi per innovazione di filiera, relativi a progetti in grado di sviluppare prodotti che siano caratterizzati da un aumentato livello di ecocompatibilità o di sicurezza nel trasporto di persone e merci, e che coinvolgano, nel modo più ampio, la filiera produttiva e quella della conoscenza:

a1) sistemi e sottosistemi navali competitivi;

a2) imbarcazioni energeticamente efficienti, ecologiche, facile da mantenere, e dotate di sistemi di navigazione, automazione e controllo intelligenti;

a3) veicoli urbani stradali su gomma ecologici, ergonomici, economici, sicuri ed interconnessi per il trasporto di persone e/o merci;

a4) veicoli su rotaia;

b) Temi per innovazione di sistema, relativi a progetti nei quali le diverse soluzioni innovative sviluppate in ciascun ambito settoriale vengono integrate per affrontare tematiche afferenti la mobilità urbana sostenibile, l'intermodalità e le reti logistiche per la decongestione dei trasporti di superficie, i sistemi di produzione innovativi:

b1) gestione del trasferimento intermodale di persone e merci nei nodi di scambio tra "l'ultimo miglio" marino e il "primo miglio"

terrestre;

b2) sistemi per la mobilità sicura ed integrata fra veicoli ed infrastrutture per il trasporto di persone e/o merci;

b3) sistemi di produzione modulari, ecologici, ergonomici, sicuri, efficienti ed economici per mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture.

2. I progetti beneficiari delle agevolazioni devono essere caratterizzati dal coinvolgimento attivo di molteplici attori rappresentativi di intere filiere o sistemi produttivi, nonché di università e centri di ricerca, ciascuno impegnato nella realizzazione di uno o più componenti innovativi che vadano a comporsi nel risultato finale del progetto.

3. I progetti beneficiari delle agevolazioni devono comprendere attività di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale idonee a realizzare prodotti, o servizi innovativi caratterizzati da effettive ricadute industriali entro, al massimo, cinque anni dall'avvio del progetto. A tale scopo la realizzazione di un prototipo funzionante del prodotto, o servizio innovativo che consenta di verificarne le funzioni, misurarne le prestazioni e valutarne la fattibilità industriale, deve costituire l'obiettivo fondamentale dei progetti.

4. L'Asii, attuata secondo quanto disposto all'articolo 5, viene finanziata, a valere sulle risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo assegnate al Pii Ms con il decreto citato in premessa, integrate con risorse dell'asse 1 obiettivo operativo 4.1.1.2 del Programma operativo nazionale (Pon) Ricerca e Competitività 2007-2013, da utilizzare per interventi riferibili alle aree Convergenza e nel rispetto del principio di addizionalità sancito dall'articolo 15 del regolamento (Ce) n. 1083/2006, nonché dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Pon stesso ai sensi dell'articolo 63 del medesimo regolamento. Specifiche iniziative dell'Asii potranno essere oggetto di appositi accordi di programma con le regioni o con altre amministrazioni centrali.

Articolo 4

Caratteristiche delle azioni connesse alla ASII del Pii Ms

1. Le azioni connesse all'ASII del Pii Ms consistono in:

a) azioni infrastrutturali, da attuarsi attraverso la realizzazione o il potenziamento di strutture ed infrastrutture tecnologiche per la ricerca industriale e per il trasferimento tecnologico nell'area della mobilità sostenibile, funzionali alle iniziative previste;

b) azioni di regolamentazione e semplificazione amministrativa, da attuarsi sia a livello centrale che regionale, in continuità con

le politiche di promozione della mobilità sostenibile promosse a livello comunitario e recepite dalla legislazione nazionale;

c) azioni di contesto nelle aree tecnologiche indicate nel Pii Ms, da attuarsi attraverso il sostegno e la promozione di:

attività di ricerca fondamentale e/o industriale su temi potenzialmente in grado di produrre impatti sulla mobilità sostenibile nel lungo periodo;

attività dimostrative e di qualificazione tecnologica ed organizzativa della domanda pubblica;

attività d'industrializzazione dei prodotti e/o servizi innovativi promossi dall'Asii;

attività a supporto della creazione e dello sviluppo di nuove imprese high tech;

attività di sensibilizzazione ed animazione;

attività di formazione e di sviluppo del capitale umano;

altre attività per la messa in rete, il trasferimento e la diffusione dei risultati;

attività per lo sviluppo di filiere produttive sul territorio.

2. Le azioni connesse di cui al comma 1, definite ed attuate secondo quanto disposto all'articolo 9, verranno finanziate utilizzando,

coerentemente con i diversi obiettivi, risorse nazionali del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo, nonché risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale

(Fesr) e del Fondo sociale europeo (Fse) programmate a livello nazionale e/o interregionale (Pon e Poin), e, sulla base di intese

con le amministrazioni responsabili, risorse Fesr e Fse programmate a livello regionale ovvero altre risorse regionali.

3. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 856, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una quota non

superiore a 2 milioni di euro delle risorse assegnate al Pii Ms con il decreto citato in premessa è destinata alla copertura degli oneri

derivanti dall'attivazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi del Pii Ms nei limiti della dotazione finanziaria integrativa disposta dal medesimo citato comma 856. Con successivo provvedimento del Ministero dello

Sviluppo economico, sentita la sede stabile di cui al comma 846 della citata legge n. 296/2006 e d'intesa con le regioni, verranno

stabiliti i criteri per il finanziamento dei predetti interventi regionali complementari o integrativi dei Pii.

Articolo 5

Modalità attuativa dell'Asii

1. Per l'attuazione dell'Asii il Ministero dello sviluppo economico provvede, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente

decreto, all'espletamento di una procedura valutativa a bando, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per la selezione di progetti aventi le caratteristiche indicate all'articolo 3 e l'assegnazione delle agevolazioni finanziarie nei limiti delle risorse disponibili e in conformità ai regimi di aiuto appositamente istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 845 della legge 26 dicembre 2006, n. 296. Il Ministero dello sviluppo economico provvede altresì alle successive fasi di gestione amministrativa e monitoraggio dei progetti beneficiari.

Articolo 6

Selezione dei progetti beneficiari dell'Asii

1. La selezione dei progetti è effettuata mediante una valutazione comparativa basata sui seguenti criteri:

a) validità e coerenza rispetto agli obiettivi del Pii;

b) validità tecnico scientifica e innovatività rispetto allo stato dell'arte tecnologico a livello internazionale;

c) adeguatezza dell'organizzazione del progetto e dei soggetti partecipanti/qualità della collaborazione ricerca impresa;

d) piano di sviluppo industriale e valorizzazione della proprietà intellettuale;

e) ricadute potenziali in termini economici, di competitività e tecnologici.

2. Il Ministero dello sviluppo economico si avvale del supporto dell'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) per le attività relative all'emanazione del bando, all'istruttoria delle proposte progettuali e alle relative attività gestionali, nonché per eventuali azioni di animazione a sostegno della creazione di partenariati.

3. L'attività di valutazione delle proposte progettuali è svolta dall'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, citata nelle premesse, sulla base di procedure concordate con il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.

4. Fino alla data di piena operatività dell'Agenzia le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e sentita la sede stabile di concertazione di cui all'articolo 1, comma 846 della citata legge n. 296/2006, nomina un comitato di esperti di chiara e comprovata

competenza e che possono dimostrare esperienze anche in ambito internazionale.

5. Al finanziamento complessivo delle attività di cui ai commi 2, 3 e 4 si provvede con le risorse stanziate per il Pii Ms nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006.

Articolo 7

Monitoraggio dei progetti beneficiari dell'Asii

1. Per il monitoraggio dei progetti beneficiari delle agevolazioni il Ministero dello sviluppo economico si avvale del supporto dell'IPI, all'uopo utilizzando le risorse stanziate per il Pii Ms nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006. Le procedure di monitoraggio utilizzate nell'attuazione di quest'azione riguarderanno:

a) l'accompagnamento esterno alla gestione dei progetti per la verifica costante dello stato di avanzamento dei progetti stessi, da

realizzarsi attraverso le prassi del project management;

b) la rilevazione dello stato di avanzamento delle attività svolte nell'esecuzione dei progetti, attraverso la raccolta di appositi indicatori (fisici, di risultato, ecc.) anche al fine di individuare e gestire accadimenti che possano inficiare lo svolgimento del progetto;

c) la produzione di reportistica e documenti di natura tecnica che rivestono un ruolo significativo per finalità di monitoraggio dei progetti;

d) la promozione e diffusione di risultati ad elevato impatto scientifico/tecnologico e/o economico/sociale, soprattutto nei confronti del sistema delle PMI anche attraverso la realizzazione di una piattaforma tecnologica per lo scambio d'informazioni e delle migliori prassi sulle politiche per l'innovazione industriale.

Articolo 8

Controllo dei progetti beneficiari dell'Asii ed erogazione

1. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni il Ministero dello Sviluppo economico dispone un sistema di controllo, basato su verifiche documentali ed in loco, da svolgersi secondo procedure che tengano conto di standard internazionalmente riconosciuti, anche al fine di assicurare la coerenza con il modello di gestione e controllo previsto dai regolamenti dei fondi strutturali che possono concorrere al cofinanziamento, così articolato:

a) un'azione di verifica tecnico-scientifica svolta dall'Agenzia di cui all'articolo 6, finalizzata a verificare la rispondenza dei risultati intermedi e finali rispetto alle specifiche del progetto, nonché l'ammissibilità delle attività rendicontate rispetto ai risultati raggiunti;

b) un'azione di verifica della regolarità contabile ed amministrativa delle rendicontazioni presentate.

2. Al finanziamento delle predette attività si provvede con le risorse stanziate per il Pii Ms nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006.

Articolo 9

Modalità attuative delle Azioni connesse

1. In relazione ai contenuti del Pii Ms adottato, ed ai risultati progressivamente raggiunti nell'attuazione dell'Asii, il Ministero dello Sviluppo economico stipula appositi Accordi di programma quadro od altre intese con amministrazioni centrali o regionali, per la realizzazione delle Azioni connesse, anche sulla base di proposte provenienti dalle amministrazioni interessate.

2. Con successivi appositi atti del Ministero dello Sviluppo economico verranno definite azioni di assistenza tecnica per il supporto all'attuazione delle Azioni connesse di volta in volta attivate.

Articolo 10

Coordinamento e monitoraggio dell'attuazione dei Pii

1. Il Ministero dello sviluppo economico coordina l'attuazione del Pii Ms e degli altri Progetti di Innovazione Industriale (Pii) previsti dall'articolo 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ne effettua il monitoraggio e definisce le eventuali azioni di rimodulazione che si rendessero necessarie.

2. Al fine di consentire il coordinamento tra le amministrazioni centrali e regionali, anche con riferimento alla definizione di eventuali cofinanziamenti, il Ministero dello sviluppo economico, con cadenza almeno semestrale, informa la sede stabile di concertazione di cui all'articolo 1, comma 846 della citata legge n. 296/2006 in merito allo stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale. La sede stabile di concertazione provvede a:

analizzare lo stato di avanzamento dei Pii;

analizzare l'impatto dei Pii;

elaborare proposte per l'integrazione e la coerenza di tutte le azioni dei Pii;

proporre eventuali rimodulazioni delle azioni dei Pii;

formulare proposte per la destinazione delle risorse eventualmente non utilizzate, da approvare con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali e il Ministro per i Diritti e le pari opportunità.

Articolo 11

Controllo di sistema dei Pii

1. Il controllo di sistema dei Progetti di innovazione industriale è effettuato dall'Unità di verifica degli investimenti pubblici (Uver) istituita presso il Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

 

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica

italiana.

 

Roma, 8 febbraio 2008

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