Dm Sviluppo economico 8 marzo 2013
Priorità, forme e intensità massime di aiuto del Fondo per la crescita sostenibile
Ultima versione disponibile al 13/10/2024
Ministero dello sviluppo economico
Decreto 8 marzo 2013
(Gu 16 maggio 2013 n. 113)
Individuazione delle priorità, delle forme e delle intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
Il Ministro dello sviluppo economico
di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'articolo 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese";
Vista la Comunicazione della Commissione europea (2006/C 323/01), recante "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" pubblicata nella Guue del 30 dicembre 2006 C 323;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010 (N 117/2010), pubblicata nella Guue del 18 agosto 2010, C 215;
Visto il regolamento (Ce) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella Guue L 214 del 9 agosto 2008, concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria);
Vista la Comunicazione (Ce) COM(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011, che definisce il nuovo programma quadro dell'Unione europea per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione "Orizzonte 2020";
Vista la Comunicazione (Ce) COM(2012) 341 final del 26 giugno 2012, che delinea la strategia europea per le tecnologie abilitanti;
Visto il comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativo all'introduzione del "Contratto di rete" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese";
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile";
Visto il comma 3 dello stesso articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che stabilisce che, per il perseguimento delle finalità del Fondo per la crescita sostenibile, sono individuate, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del medesimo Fondo;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese",
Decreta:
Titolo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) "decreto-legge n. 83/2012": il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese";
b) "Fondo": il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83/2012;
c) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
d) "programma": il piano d'impresa riferito agli investimenti e alle spese oggetto della domanda di agevolazione;
e) "progetto": il piano d'impresa riferito alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione oggetto della domanda di agevolazione;
f) "Progetto speciale": il piano articolato di interventi di iniziativa del Ministero dello sviluppo economico riferito a specifiche aree tecnologico-produttive;
g) "Pmi": le micro, piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del Regolamento (Ce) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, (Regolamento generale di esenzione per categoria);
h) "Contratto di rete": il contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
i) "Programma Orizzonte 2020": il Programma quadro di ricerca e innovazione di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011;
l) "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale", la Carta, approvata dalla Commissione europea e applicabile al singolo procedimento di aiuto, con la quale sono individuate le aree del territorio nazionale ammissibili agli aiuti di Stato a finalitàregionale;
m) "Regioni del Mezzogiorno": le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
n) "Regioni Obiettivo Convergenza": le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
o) "Organismi di ricerca": i soggetti senza scopo di lucro, quali università o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituiti secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, i) la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, ii) i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento e iii) le cui capacità di ricerca ed i cui risultati prodotti non sono accessibili in via preferenziale alle imprese in grado di esercitare un'influenza sugli stessi, ad esempio in qualità di azionisti o membri;
p) "Centri di ricerca": imprese con personalità giuridica autonoma che svolgono attivista di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientranti nella definizione degli Organismi di ricerca.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua, ai sensi di quanto previsto all'articolo 23, comma 3, del decreto-legge n. 83/2012, le priorità, le forme e le intensità massime degli aiuti concedibili dal Fondo.
2. Le forme di intervento del Fondo sono definite nel rispetto delle competenze regionali in materia previste dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario e favorendo l'integrazione tra politiche nazionali, regionali e comunitarie in tema di incentivazione delle attività imprenditoriali e la partecipazione finanziaria delle Regioni.
Articolo 3
Finalità e valutazione di efficacia degli interventi
1. Il Fondo opera al fine di sostenere la crescita economica del Paese, in raccordo con gli obiettivi di sviluppo fissati dall'Unione europea. In particolare, il Fondo interviene in ambiti caratterizzati da inefficienze nel funzionamento del mercato che limitano la crescita economica delle imprese nazionali, e per accrescere la coesione territoriale, sostenendo uno sviluppo economico armonico ed equilibrato del Paese. A tali fini, il Fondo attua esclusivamente interventi caratterizzati da un elevato "effetto incentivante", sostenendo programmi, progetti o attività di pubblico interesse che le imprese beneficiarie non avrebbero svolto in assenza del sostegno del Fondo o che avrebbero effettuato in misura inferiore o con piu' lunghi tempi di realizzazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo sostiene interventi diretti:
a) alla promozione di progetti di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
b) al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale;
c) alla promozione della presenza internazionale delle imprese e all'attrazione di investimenti dall'estero.
3. Il Ministero determina gli impatti attesi di ciascuno degli interventi del Fondo tramite la formulazione, anteriormente al termine iniziale per la presentazione delle domande fissato dai bandi o direttive di cui all'articolo 15, di indicatori e valori-obiettivo.
4. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il Ministero svolge una costante attività di monitoraggio degli interventi attuati, anche tramite analisi strutturate e continuative sull'efficacia degli interventi agevolativi.
Articolo 4
Requisiti generali
1. Gli interventi del Fondo sono destinati al sostegno di programmi o di progetti di rilievo strategico nazionale in grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo del sistema produttivo e dell'economia del Paese, indipendentemente dalla specifica localizzazione in una sola regione del programma o progetto, tramite la crescita degli investimenti e l'incremento della competitività delle imprese.
2. Ai fini di cui al comma 1, la dimensione finanziaria complessiva dei programmi o progetti non deve essere inferiore alle soglie minime, individuate dai bandi o direttive attuative di cui all'articolo 15, in relazione sia al settore di attività sia alla tipologia dell'investimento.
Articolo 5
Partecipazione a programmi finanziati dalla Commissione europea
1. Il Ministero adotta le necessarie iniziative per favorire la partecipazione dei programmi o progetti predisposti dalle imprese ai sensi del presente decreto alle linee di finanziamento aperte dalla Commissione europea e dalle altre istituzioni comunitarie in attuazione di programmi comunitari concernenti obiettivi di rilevante interesse per la competitività del Paese.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli oneri per le azioni di informazione, promozione, sensibilizzazione ed accompagnamento delle imprese sono posti a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente per tali finalità.
Articolo 6
Quadro di riferimento programmatico per lo sviluppo tecnologico
1. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto volte all'avanzamento tecnologico del sistema produttivo nazionale è assunto come quadro di riferimento programmatico, secondo quanto previsto nei Titoli II, III e V, il Programma Orizzonte 2020.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, avuto riguardo agli obiettivi e alle finalità indicati da altri programmi comunitari, comunque volti ad accrescere la competitività delle imprese, può individuare con le direttive ed i bandi di cui al presente decreto ulteriori tecnologie ed investimenti ammissibili.
Titolo II
Interventi per ricerca e sviluppo
Articolo 7
Requisiti specifici dei progetti
1. Ai fini dell'accesso al sostegno del Fondo, fermo restando quanto previsto all'articolo 4, i progetti devono essere diretti ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2:
a) delle tecnologie abilitanti fondamentali riportate nell'allegato n. 1, lettera A), del presente decreto;
b) delle ulteriori tecnologie dirette al raggiungimento degli obiettivi riportati nell'allegato n. 1, lettera B), del presente decreto.
2. Nel caso in cui siano proposti congiuntamente da più soggetti, i progetti di cui al comma 1 devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente, rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto, espressamente finalizzata alla realizzazione dello specifico progetto proposto. Nel contratto deve altresì emergere una chiara suddivisione delle competenze, ovvero dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante e devono essere chiaramente definiti gli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto, individuando altresì il soggetto preposto a svolgere il ruolo di soggetto capofila di cui al comma 3.
3. Nel caso di progetti proposti congiuntamente da più soggetti, deve essere individuato il soggetto capofila che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa la corretta esecuzione del progetto nonché la rappresentanza dei soggetti partecipanti per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni.
Articolo 8
Priorità di intervento
1. Gli interventi del Fondo sono definiti, secondo le modalità attuative di cui all'articolo 15, attraverso bandi o direttive nell'ambito dei quali sono individuate le tecnologie di cui all'articolo 7, comma 1, oggetto dell'intervento e sono attribuite specifiche priorità ai progetti:
a) che prevedono forme di collaborazione tra imprese e Organismi di ricerca e/o Centri di ricerca, per i quali il ruolo di soggetto capofila, di cui all'articolo 7, comma 3, è assunto dal Centro di ricerca o dall'Organismo di ricerca;
b) che prevedono forme di collaborazione internazionale effettiva e stabile con imprese e/o Organismi di ricerca e/o Centri di ricerca esteri;
c) diretti alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi, in grado di produrre un significativo avanzamento tecnologico di rilevante impatto sul mercato di riferimento;
d) che prevedono l'utilizzo efficiente delle risorse energetiche, l'impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili, ovvero lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie e processi produttivi in grado di minimizzare gli impatti ambientali;
e) che prevedono lo sviluppo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Titolo III
Interventi per il rafforzamento della struttura produttiva del paese
Articolo 9
Requisiti e finalità dei programmi
1. Al fine di rafforzare la struttura produttiva del Paese, il Fondo interviene a sostegno di programmi a carattere strategico volti ad una delle seguenti finalità:
a) incrementare, anche tramite l'utilizzo delle tecnologie di cui all'articolo 7, comma 1, la produttività e la capacità di innovazione in settori e comparti produttivi che necessitano, alla luce della competizione internazionale, di un riposizionamento competitivo e di una riqualificazione dei sistemi di produzione e dei relativi prodotti;
b) incrementare e potenziare la base produttiva delle aree territoriali di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, con particolare riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri;
c) riqualificare e riconvertire aree che versano in una situazione di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 83/2012.
2. Per i programmi di cui alla lettera a) del comma 1, i settori o comparti oggetto dell'intervento sono individuati dai bandi o dalle direttive di cui all'articolo 15.
3. Per i programmi di cui alla lettera c) del comma 1, il Fondo interviene a sostegno degli interventi di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 83/2012 per la quota parte a carico del Ministero.
Articolo 10
Priorità di intervento
1. Gli interventi del Fondo di cui al presente Titolo sono definiti, secondo le modalità attuative di cui all'articolo 15, attraverso bandi o direttive nell'ambito dei quali sono individuate le finalità, tra quelle indicate nell'articolo 9, comma 1, dei programmi oggetto dell'intervento e sono attribuite specifiche priorità ai programmi:
a) realizzati nelle Regioni Obiettivo convergenza;
b) che prevedono il coinvolgimento di Pmi;
c) che prevedono la creazione di nuova occupazione e la salvaguardia dell'occupazione esistente;
d) che prevedono l'applicazione di tecnologie e processi produttivi in grado di minimizzare gli impatti ambientali.
Titolo IV
Interventi per l'internazionalizzazione delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero
Articolo 11
Internazionalizzazione delle imprese
1. Al fine di promuovere e favorire la penetrazione e il radicamento delle imprese italiane nei mercati esteri, il Fondo interviene, anche in raccordo con le azioni attivate dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice), a sostegno di programmi realizzati da imprese che, fermo restando quanto previsto all'articolo 4, sono volti a:
a) elaborare adeguati modelli distributivi sui mercati internazionali;
b) lo sviluppo di piattaforme e-commerce e di franchising per le Pmi;
c) la diffusione e la tutela del "Made in Italy" nei mercati esteri;
d) la partecipazione a manifestazioni e fiere internazionali;
e) la partecipazione a gare internazionali;
f) la realizzazione di una strategia di internazionalizzazione anche attraverso l'accrescimento e la valorizzazione del capitale umano.
2. Gli interventi del Fondo di cui al comma 1 sono definiti, secondo le modalità attuative di cui all'articolo 15 e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, attraverso bandi o direttive nell'ambito dei quali sono attribuite specifiche priorità ai programmi:
a) realizzati congiuntamente da più imprese tramite il ricorso allo strumento del Contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione;
b) promossi congiuntamente da Pmi;
c) proposti da imprese operanti negli ambiti tecnologici di cui all'articolo 7, comma 1.
Articolo 12
Attrazione di investimenti dall'estero
1. Il Fondo favorisce l'attrazione di investimenti esteri nel territorio nazionale attraverso gli interventi di cui ai Titoli II, III e V del presente decreto.
2. L'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia Spa), nell'ambito delle rispettive competenze, anche per il tramite del Desk Italia — Sportello attrazione investimenti esteri di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, provvedono ad adottare specifiche iniziative volte a promuovere presso investitori esteri gli interventi del Fondo di cui al comma 1.
Titolo V
Interventi per progetti speciali
Articolo 13
Progetti speciali per lo sviluppo e la competitività
1. Gli interventi del Fondo possono essere diretti a sostenere l'attuazione di Progetti speciali di rilevante interesse per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo del Paese.
2. I Progetti speciali di cui al comma 1 sono caratterizzati, secondo quanto previsto dall'articolo 16, da una preliminare fase di individuazione degli obiettivi e devono:
a) avere come ambito di riferimento specifiche aree tecnologico-produttive ritenute strategiche per la competitività del Paese;
b) essere diretti alla riqualificazione competitiva delle aree di cui alla lettera a) tramite l'individuazione di una pluralità di interventi e azioni, anche di natura non agevolativa, imputati alla responsabilità di una o più Amministrazioni o Enti;
c) sostenere la creazione di nuova occupazione e/o la salvaguardia dell'occupazione esistente.
3. I Progetti speciali di cui al comma 1 sono attuati con le modalità di cui all'articolo 16 e sono finanziati dal Fondo tramite le misure di aiuto previste dai Titoli II, III e IV, anche in forma tra loro coordinata e integrata, rimanendo fermi i limiti e le condizioni di finanziabilità ivi previsti.
Titolo VI
Aiuti concedibili, modalità attuative e disposizioni finali
Articolo 14
Aiuti concedibili
1. Gli interventi del presente decreto possono essere diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, a concedere:
a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del medesimo Trattato;
b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica;
c) aiuti di importanza minore, "de minimis", non soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nella forma del finanziamento agevolato e, nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 18, anche nelle seguenti forme: contributo in conto impianti, contributo in conto capitale, contributo diretto alla spesa, contributo in conto interessi, concessione di garanzia, partecipazione al capitale di rischio, bonus fiscale.
3. La misura degli aiuti è fissata dai bandi o direttive di cui all'articolo 15 in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensità massime stabilite dalla normativa comunitaria. Nel caso in cui le intensità massime siano espresse in equivalente sovvenzione lordo, questo indica il valore attualizzato dell'aiuto, espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Al fine di verificare il rispetto delle intensità massime, le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in piu' rate sono attualizzate/rivalutate alla data del provvedimento di concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.htm.
4. Nel caso in cui le agevolazioni siano erogate in anticipazione, gli anticipi sono soggetti a idonea garanzia bancaria o assicurativa, ovvero a garanzie fornite, attraverso appositi strumenti, dal Ministero o da altri da enti pubblici, anche mediante la trattenuta di una quota pari a una percentuale, fissata dai bandi o direttive di cui all'articolo 15, dell'ammontare delle risorse finanziarie destinate alla concessione dell'aiuto.
Articolo 15
Modalità attuative
1. Gli interventi del presente decreto sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, oltre a quanto già previsto nel presente decreto, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.1
2. I criteri di valutazione di cui al comma 1 devono essere definiti anche tenuto conto degli indicatori e dei valori-obiettivo di cui all'articolo 3, comma 3 e devono prevedere l'attribuzione di adeguati punteggi che consentano la valutazione comparativa dei programmi o progetti ovvero l'individuazione di soglie in grado di identificare, in ragione della tipologia di intervento, il livello qualitativo minimo di ammissibilità.
3. Per l'attribuzione delle priorità individuate nel presente decreto, i bandi o le direttive di cui al comma 1 potranno prevedere la costituzione di specifiche riserve ovvero individuare delle maggiorazioni di punteggio ovvero essere diretti esclusivamente a specifiche tipologie di programmi o progetti.
4. Nei bandi o direttive di cui al comma 1 ai fini della selezione delle iniziative ammissibili il Ministero utilizza prevalentemente la procedura di tipo negoziale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, fatto salvo il ricorso alle procedure automatiche e valutative di cui agli articoli 4 e 5 del medesimo decreto legislativo qualora strettamente necessario in relazione alla finalità e agli obiettivi degli interventi da attuare. Nel caso di ricorso alle procedure automatiche e valutative i bandi e le direttive di cui al comma 1 prevedono specifiche riserve in favore di micro, piccole e medie imprese e reti di imprese ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 11 novembre 2011, n. 180.
5. Il Ministero può gestire gli interventi direttamente o può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
6. Al fine di favorire la conoscenza degli interventi promossi o patrocinati dal Ministero dello sviluppo economico, il Ministero stesso intraprende, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente per tali finalità, azioni di promozione degli interventi e di comunicazione e diffusione dei risultati conseguiti.
7. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto-legge n. 83/2012, i soggetti beneficiari degli interventi sono tenuti a fornire al Ministero e ai soggetti dallo stesso incaricati, anche con cadenza periodica e tramite strumenti informatici, ogni informazione utile al monitoraggio dei programmi e progetti agevolati, secondo le modalità stabilite dal precitato articolo.
8. Al fine di assicurare un'adeguata trasparenza degli interventi agevolativi sono pubblicati sul sito internet del Ministero, i bandi e le direttive di cui al comma 1, gli indicatori e i valori-obiettivo degli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, nonché l'elenco delle iniziative agevolate.
Articolo 16
Programmazione e attivazione dei progetti speciali
1. L'attuazione dei Progetti speciali di cui all'articolo 13 è preceduta da una programmazione degli obiettivi effettuata sulla base di un'analisi preliminare delle principali criticità e delle potenzialità di sviluppo della singola area tecnologico-produttiva oggetto di intervento, tenuto conto degli scenari economici e tecnico-scientifici possibili.
2. Sulla base degli esiti delle attività di cui al comma 1, il Ministero definisce una proposta di Progetto speciale, nella quale, con riferimento all'area tecnologico-produttiva oggetto dell'intervento, sono individuati:
a) le principali criticità riscontrate;
b) le potenzialità di sviluppo;
c) gli interventi agevolativi da attuare a carico del Fondo, con le modalità indicate dall'articolo 15;
d) le misure di accompagnamento correlate all'attuazione dell'intervento con oneri a carico del Fondo;
e) le misure di semplificazione della regolamentazione amministrativa eventualmente necessarie;
f) gli interventi infrastrutturali materiali e immateriali eventualmente necessari;
g) le motivazioni e i risultati attesi, espressi anche in termini di parametri di valutazione.
3. Il Ministero, acquisito il parere delle associazioni di categoria rappresentative, a livello nazionale, delle imprese e degli altri soggetti interessati all'attuazione del Progetto speciale, sottopone la proposta di cui al comma 2, alla sede stabile di concertazione di cui all'articolo 1, comma 846, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche al fine di definire l'eventuale partecipazione finanziaria delle Regioni interessate.
4. La proposta del Progetto speciale è pubblicata sul sito internet del Ministero al fine di acquisire l'eventuale parere di altri soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati.
5. Il Progetto speciale è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Articolo 17
Coordinamento con gli strumenti agevolativi esistenti
1. In sede di prima attuazione, fatto salvo il rispetto dei requisiti, delle priorità e delle modalità attuative previste dal presente decreto, le risorse del Fondo possono essere utilizzate, oltre che per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, anche per il finanziamento degli ulteriori interventi non abrogati ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83/2012, limitatamente alla concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dai bandi attuativi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 e dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 18
Disposizioni finali
1. Nell'ambito del Fondo sono istituite apposite sezioni per ciascuna delle finalità individuate all'articolo 3, comma 2.
2. Il Fondo opera attraverso le contabilità speciali n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati e n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle Regioni, nonché utilizzando l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento.
3. Le disponibilità finanziarie accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 83/2012 rivenienti da contabilità speciali o capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate, sono utilizzate secondo il vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge n. 83/2012, affluiscono altresì al Fondo le risorse rivenienti dal rimborso dei finanziamenti concessi a valere sull'articolo 7 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.
5. A valere sulle disponibilità del Fondo, una quota non superiore a 70 milioni di euro è destinata al finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 19 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
6. I programmi e i progetti destinatari degli interventi del Fondo possono essere agevolati, limitatamente alle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato, anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (Fri) istituito dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo le condizioni e le modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 1, comma 357 della predetta legge e all'articolo 30, comma 4, del decreto-legge n. 83/2012.
7. Gli obiettivi e le priorità del Fondo, individuati nel presente decreto, possono essere periodicamente aggiornati ai sensi di quanto previsto all'articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge n. 83/2012.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2013
Allegato 1
(articolo 7, comma 1)
A): Tecnologie abilitanti fondamentali definite nell'ambito del Programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" per la priorità di intervento "Leadership industriale"
Le tecnologie abilitanti fondamentali sono definite dalla Commissione europea — COM (2012) 341 final — come le tecnologie ad alta intensità di conoscenza e associate ad elevata intensità di R & S, a cicli d'innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati. Tali tecnologie presentano una rilevanza sistemica, in quanto rendono possibile l'innovazione nei processi, nei beni e nei servizi in tutti i settori economici e sono riferite alle seguenti categorie:
1. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Tic);
2. Nanotecnologie;
3. Materiali avanzati;
4. Biotecnologie;
5. Fabbricazione e trasformazione avanzate;
6. Spazio.
Nel seguito, in relazione a ciascuna categoria, viene riportata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una descrizione delle tecnologie in esame.
1. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Tic)
1.1. Tecnologie connesse ad nuova generazione di componenti e sistemi (ingegneria dei componenti e sistemi integrati avanzati e intelligenti);
1.2. Tecnologie connesse all'elaborazione di prossima generazione (sistemi e tecnologie informatiche avanzate);
1.3. Tecnologie connesse con l'internet del futuro relative a infrastrutture, tecnologie e servizi;
1.4. Tecnologie di contenuto e gestione dell'informazione (Tic per i contenuti e la creatività digitali);
1.5. Interfacce avanzate e robot (robotica e locali intelligenti);
1.6. Tecnologie relative alla microelettronica, alla nanoelettronica e alla fotonica.
2. Nanotecnologie
2.1. Nanomateriali, nanodispositivi e nanosistemi di prossima generazione;
2.2. Strumenti e piattaforme scientifici convalidati per la valutazione e gestione dei rischi lungo tutto il ciclo di vita dei nanomateriali e dei nanosistemi;
2.3. Sviluppo della dimensione sociale delle nanotecnologie;
2.4. Sintesi e fabbricazione efficaci dei nanomateriali, dei loro componenti e dei loro sistemi;
2.5. Tecnologie di supporto per lo sviluppo e l'immissione sul mercato di nanomateriali e nanosistemi complessi (ad esempio: caratterizzazione e manipolazione della materia su scala nanometrica, la modellizzazione, la progettazione su computer e l'ingegneria avanzata a livello atomico).
3. Materiali avanzati
3.1. Tecnologie connesse ai materiali funzionali, multifunzionali e strutturali (ad esempio: materiali autoriparabili, materiali biocompatibili);
3.2. Sviluppo e trasformazione dei materiali, al fine favorire un ampliamento di scala efficiente e sostenibile volto a consentire la produzione industriale dei futuri prodotti;
3.3. Tecnologie di gestione dei componenti dei materiali (ad esempio: tecniche e sistemi nuovi e innovativi nel sistema del montaggio, dell'adesione, della separazione, dell'assemblaggio, dell'autoassemblaggio e del disassemblaggio della decomposizione e dello smantellamento);
3.4. Tecnologie connesse ai materiali per un'industria sostenibile, in grado di facilitare la produzione a basse emissioni di carbonio, il risparmio energetico, nonché l'intensificazione dei processi, il riciclaggio, il disinquinamento e l'utilizzo dei materiali ad elevato valore aggiunto provenienti dai residui e dalla ricostruzione;
3.5. Tecnologie connesse ai materiali per le industrie creative, in grado di favorire nuove opportunità commerciali, inclusa la conservazione dei materiali con valore storico o culturale;
3.6. Metrologia, caratterizzazione, normalizzazione e controllo di qualità (ad esempio: tecnologie quali la caratterizzazione, la valutazione non distruttiva e la modellizzazione di tipo predittivo delle prestazioni in grado di consentire progressi nella scienza e nell'ingegneria dei materiali);
3.7. Tecnologie connesse all'ottimizzazione dell'impiego di materiali, in grado di favorire utilizzi alternativi dei materiali e strategie aziendali innovative.
4. Biotecnologie
4.1. Biotecnologie d'avanguardia (ad esempio: la biologia sintetica, la bioinformatica e la biologia dei sistemi);
4.2. Tecnologie connesse a processi industriali basati sulla biotecnologia (quali ad esempio: chimica, salute, industria mineraria, energia, pasta e carta, tessile, amido, trasformazione alimentare nonché della sua dimensione ambientale);
4.3. Tecnologie di piattaforma innovative e competitive (quali ad esempio: genomica, meta-genomica, proteomica, strumenti molecolari, in grado di rafforzare la leadership e il vantaggio competitivo in un'ampia gamma di settori economici).
5. Fabbricazione e trasformazione avanzate
5.1. Tecnologie per le fabbriche del futuro, in grado di favorire incrementi di produttività accompagnati da un minore utilizzo dei materiali e dell'energia, da un minore inquinamento e da una minore produzione di rifiuti;
5.2. Tecnologie per edifici efficienti sul piano energetico, tecnologie di costruzione sostenibili in grado di favorire un maggior utilizzo di sistemi e materiali efficienti sotto il profilo energetico negli edifici nuovi, rinnovati e ristrutturati;
5.3. Tecnologie sostenibili e a basse emissioni di carbonio in processi industriali a elevata intensità energetica, in grado di favorire la competitività, il miglioramento dell'efficienza delle risorse e dell'energia, la riduzione dell'impatto ambientale delle industrie di trasformazione ad elevata intensità energetica (come ad esempio l'industria chimica, della cellulosa e della carta, del vetro, dei metalli non ferrosi e dell'acciaio).
6. Spazio
6.1. Tecnologie spaziali in grado di favorire la competitività europea, la non dipendenza e l'innovazione del settore spaziale e tecnologie connesse all'innovazione di terra con base spaziale, come ad esempio l'utilizzo dei sistemi di telerilevamento e dei dati di navigazione;
6.2. Tecnologie spaziali avanzate e concetti operativi dall'idea alla dimostrazione nello spazio (ad esempio: la navigazione e il telerilevamento, la protezione dei dispositivi spaziali da minacce quali detriti spaziali ed eruzioni solari);
6.3. Tecnologie in grado di favorire l'utilizzo dei dati spaziali, inerenti il trattamento, la convalida e la standardizzazione dei dati provenienti dai satelliti.
B): Obiettivi di intervento della priorità "Sfide per la società" nell'ambito del Programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020"
Nell'ambito della priorità "Sfide per la società" del Programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" sono identificate le sfide prioritarie per la società, in accordo con la strategia Europa 2020, che mirano a stimolare la massa critica degli sforzi di ricerca e innovazione necessari a conseguire gli obiettivi politici dell'Unione. In relazione a tale ambito di intervento, per lo sviluppo delle tecnologie di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), sono identificati i seguenti obiettivi prioritari:
1. migliorare la salute e il benessere della popolazione;
2. migliorare la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari e favorire lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive;
3. realizzare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo;
4. realizzare un sistema di trasporti intelligenti, ecologici e integrati;
5. consentire la transizione verso un'economia verde grazie all'innovazione ecocompatibile.
Note redazionali
Si veda il Dm 15 ottobre 2014.