Dm Trasporti 18 dicembre 2002
Trasporto di merci pericolose per ferrovia - Recepimento della direttiva 2001/6/Ce
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 18 dicembre 2002
(So n.32 alla Gu 28 febbraio 2003 n. 49)
Recepimento della direttiva 2001/6/Ce della Commissione del 29 gennaio 2001 che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/Ce del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, recante "Attuazione delle direttive 96/49/Ce e 96/87/Ce relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia";
Visto, in particolare, l'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 41 del 1999, ai sensi del quale le modifiche di adeguamento al progresso tecnico della disciplina comunitaria in tema di trasporto per ferrovia di merci pericolose sono recepite nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto il citato articolo 20 della legge n. 183 del 1987, ai sensi del quale con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive comunitarie già recepite nell'ordinamento nazionale;
Vista la direttiva 2001/6/Ce della Commissione del 29 gennaio 2001 che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/Ce del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, sostituendo l'allegato alla citata direttiva 96/49/Ce con altro allegato recante "Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), presentato come allegato I all'appendice B al Cotif, applicabile a decorrere dal 1 luglio 2001";
adotta
il seguente decreto:
Articolo 1
1. L'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, come da ultimo modificato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 febbraio 2002, è sostituito dall'allegato al presente decreto, nella versione ufficiale in lingua francese, recante "Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID)".
2. Nel regolamento di cui al comma 1, i termini corrispondenti in lingua francese a "parte contraente " ed a "gli Stati o le ferrovie" sono sostituiti con i termini corrispondenti a "Stati membri".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2002
Avvertenza — La traduzione dalla versione ufficiale in lingua francese a quella in lingua italiana dell'allegato tecnico al presente decreto sarà pubblicata sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: www.trasportinavigazione.it.
Allegato
Per l'allegato fare riferimento al cartaceo (da pag. 3 a pag. 843) del So n. 32 alla Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2003.