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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Umbria-Perugia 1° maggio 2002, n. 307

Associazioni per la protezione dell'ambiente - Legittimazione ad agire - Trasformazione di un'area agricola in edificabile - Sussiste

Tar Umbria

Sentenza 1° maggio 2002, n. 307

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

sul ricorso n. 486/2001 proposto da Italia Nostra Onlus, in persona del Presidente pro tempore, Legambiente Onlus, in persona del Presidente regionale pro tempore, Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (Wwf) Onlus, in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. U.B.i con domicilio eletto in Perugia, via____;

 

contro

la Regione dell'Umbria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. F.R. con domicilio eletto in Perugia, C.so____;

e nei confronti

del Comune di Tuoro sul Trasimeno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A.M.M. con domicilio eletto in Perugia, via___;

 

per l'annullamento

— della determinazione dirigenziale della Giunta Regionale della Regione dell'Umbria n. 5282 del 15/6/2001, pubblicata nel Bur n. 35 del 18/7/2001, avente ad oggetto la delimitazione delle aree agricole di pregio compromesse da fenomeni di urbanizzazione in atto ai sensi dell'articolo 9 Lr 52/83, limitatamente alla zona individuata in località Pieve confine-Dogana;

— della determinazione dirigenziale della Giunta Regionale della Regione dell'Umbria n. 5836 del 28/6/2001, pubblicata nel Bur n. 40 del 22/8/2001, avente ad oggetto l'approvazione della Variante n. 11 al vigente Prg del Comune di Tuoro sul Trasimeno, limitatamente ai comparti S.P.R., V.p.r. e V.r. individuati in località Pieve Confine — Dogana;

— delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Tuoro sul Trasimeno n. 4 dell'8/1/2001, n. 3 dell'8/1/2001, n. 51 del 31/5/2000, n. 39 del 18/5/1999, n. 85 del 10/11/1997, n. 84 del 10/11/1997;

— di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del giorno 24/4/2002, la relazione del Dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi i difensori delle parti come da verbale

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

 

Fatto e diritto

1- Con gli atti impugnati e, segnatamente, con la determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 5836 del 28/6/2001, emanata al termine di una complessa vicenda procedimentale, è stata approvata la variante n. 11 al PRG del Comune di Tuoro sul Trasimeno, con la quale un'area in località Pieve Confine, già classificata come agricola di pregio (E1), è stata riclassificata come zona destinata a servizi privati (SPR), così divenendo edificabile.

Contro tale determinazione si formulano nel gravame articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere prospettando, in sintesi:

a— l'eccesso di potere per:

— il difetto di motivazione circa la decisione di discostarsi da vari pareri endoprocedimentale negativi;

— la mancata adeguata considerazione delle osservazioni dell'associazione ricorrente;

b— il vizio del procedimento di adozione della variante, giacché adottata prima dell'approvazione dell'individuazione dell'area in questione come agricola compromessa e non più di pregio (articolo 9, comma 6 Lr 27/12/1983 n. 52 (P.U.T.);

c— la violazione di criteri tecnici urbanistici sotto vari profili, l'eccesso di potere per carenza d'istruttoria, la violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, tendendo la variante anche al recupero del complesso edilizio esistente in Pieve Confine, recupero che andrebbe propriamente realizzato espropriando detto complesso.

2- Il Comune e la Regione si sono costituiti controdeducendo ed eccependo, in particolare, l'inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva dell'associazione ricorrente.

Si sostiene, infatti, che l'Associazione Italia Nostra non sarebbe legittimata ad impugnare atti con connotazione esclusivamente urbanistica e non ambientale.

Orbene, il Tribunale ritiene che, nella fattispecie, il provvedimento di cui trattasi non abbia una mera valenza urbanistica, ma incida decisamente sull'ambiente e, in particolare, sul paesaggio.

Si rende infatti edificabile un'area che, altrimenti non lo sarebbe se non negli angusti limiti previsti per le zone agricole.

Ebbene, un intervento della specie ha all'evidenza un impatto ambientale.

3- Ciò, soprattutto, ove si consideri che nell'area in questione è sita un'antica pieve e che l'area stessa ricade nell'ambito di una zona (sponde del lago Trasimeno) di notevole interesse pubblico (Dm 16/5/1966, versato in atti) proprio perché costituisce un complesso panoramico di elevato valore paesaggistico, estetico e tradizionale.

Al proposito, è proficuo aggiungere come sia pacifico che i beni testimoniali dei valori culturali e naturali, quali i terreni di cui trattasi e gli edifici negli stessi ubicati, siano senza dubbio beni ambientali (basta leggere l'articolo 139 del Dlgs 29/10/1999 n. 490 lettere c e d).

Ne consegue che il Tribunale ritiene l'Associazione ricorrente pienamente legittimata a proporre il presente gravame.

4- Ciò posto, il ricorso appare fondato.

Tale è invero il terzo motivo allorché lamenta la violazione dell'articolo 9 Lr 52/83.

Questo, infatti, prevede che le varianti agli strumenti urbanistici concernenti le aree di particolare interesse agricolo siano "...consentite solo nelle zone già compromesse da fenomeni di urbanizzazione in atto, individuate preliminarmente dai Comuni singoli o associati, con apposita deliberazione....." e che la deliberazione sia "...soggetta ad approvazione della Giunta regionale...".

Orbene, è pacifico in causa che l'adozione della variante in questione non sia stata preceduta dall'individuazione della zona di cui trattasi come agricola compromessa nelle forme ora indicate.

Infatti, il Comune ha adottato la deliberazione di individuazione in discorso (n. 51 del 31/5/2000) circa tre anni dopo l'adozione della variante (delibera consiliare 10/11/1997 n. 85) che avrebbe dovuto invece precedere e la Regione ha approvato l'individuazione stessa quasi quattro anni dopo (determinazione 15/6/2001 n. 5282).

5- È bene sottolineare che l'iter procedimentale tracciato dal menzionato articolo 9 non costituisce una sterile formalità giacché impone due separate e compiute valutazioni delle quali l'una, quella di riclassificazione delle zone agricole di pregio, costituisce un antecedente logico della seconda (quella sulla variante).

Ambedue le valutazioni si connotano come di decisivo impatto sull'assetto dell'ambiente per cui le loro separate adozioni ed approvazioni, cioè la sottoposizione di ciascuna di esse ad un duplice vaglio, realizzano una garanzia ineludibile contro eventuali non sufficientemente meditate, a tacer d'altro, compromissioni ambientali.

6- Quindi, nella presente fattispecie, l'inversione procedimentale riscontrata ha impedito, sul piano sostanziale, l'indipendenza della valutazione circa la compromissione o meno dell'area (giacché l'organo a ciò deputato era già al corrente dell'adozione della variante) e, soprattutto, ha fatto sì che la variante venisse adottata in assenza del suo logico presupposto.

Tanto basta per accogliere il ricorso, attesa la natura assorbente della censura accolta.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

PQM

 

Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla la deliberazione del Consiglio Comunale 10/11/1997 n. 85 (adozione della variante n. 11 al Prg), la Determinazione Dirigenziale Regionale 28/6/2001 n. 5836 (approvazione della suddetta variante n. 11).

Condanna il Comune e la Regione resistenti al pagamento, in solido ed in parti uguali, delle spese del giudizio complessivamente liquidate in euro 4.000 (quattromila).

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 24/4/2002 con l'intervento dei signori:

(omissis)

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