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Dm Ambiente 24 luglio 2002

Istituzione dell'area marina protetta denominata Capo Gallo-Isola delle Femmine

Parole chiave Parole chiave: Territorio | Disposizioni trasversali/Aua | Parchi / Aree protette | Mare | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Navi / Porti | Mare | Balneazione

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 24 luglio 2002

(Gu 5 dicembre 2002 n. 285)

Istituzione dell'area marina protetta denominata Capo Gallo-Isola delle Femmine

 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

d'intesa con

il Ministro dell'economia e delle finanze

e

la Regione siciliana

Vista legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la segreteria tecnica per le aree protette marine;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'articolo 7, comma 3, lettera a) che attribuisce alla Direzione per la difesa del mare le funzioni in materia di istituzione e gestione delle aree protette marine;

Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Considerato che i beni del demanio marittimo dello Stato sono assegnati alla Regione siciliana ai sensi dell'articolo 32 del citato Statuto e delle successive norme di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1977, n. 964;

Viste le competenze esclusive in materia di pesca affidate alla Regione siciliana ai sensi dell'articolo 14, lettera l) dello statuto della Regione siciliana, e delle successive norme di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1975, n. 913;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante "Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali", e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dell'assessore per il territorio e l'ambiente della Regione siciliana datato 1 settembre 1997 di istituzione della riserva naturale "Isola delle Femmine";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 11 ottobre 1999 di costituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine;

Vista l'istruttoria preliminare per l'istituzione dell'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle Femmine" svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine;

Viste le note del Comune di Palermo n. 12739 del 27 ottobre 2000, e del Comune di Isola delle Femmine n. 13320 del 15 novembre 2000, con le quali i Sindaci dei predetti Comuni hanno espresso il loro assenso alla proposta istitutiva dell'area marina protetta redatta dalla segreteria tecnica, con la relativa perimetrazione, la zonazione, i vincoli e le deroghe ivi previsti;

Vista l'intesa generale in materia di aree marine protette tra il Ministero dell'ambiente e la Regione siciliana sottoscritta in data 7 marzo 2001;

Vista la nota d'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze n. 4686 del 15 febbraio 2001;

Vista la nota d'intesa della Regione siciliana prot. n. 1053 del 19 febbraio 2002;

Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;

Visto il parere espresso in data 20 giugno 2002 dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione dell'area marina protetta denominata "Capo Gallo-Isola delle Femmine";

Decreta:

 

Articolo 1

1. È istituita, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Regione siciliana a far data dal 1 ottobre 2002, l'area marina protetta denominata "Capo Gallo-Isola delle Femmine".

 

Articolo 2

1. Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle Femmine" interessa l'area marina antistante la costa compresa tra i Comuni di Palermo e di Isola delle Femmine, come delimitata dai seguenti punti:

Punto

Latitudine

Longitudine

A1)

33°11'.45 N

013°14'.58 E (in costa)

B)

38°13'.00 N

013°12'.90 E

C)

38°14'.33 N

013°19'.80 E

D1)

38°12'.80 N

013°19'.80 E (in costa)

2. I provvedimenti relativi all'utilizzazione del demanio marittimo prospiciente l'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle Femmine" sono adottati dalla Regione siciliana, sentito l'ente gestore della suddetta area marina protetta.

 

Articolo 3

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle Femmine", in particolare, persegue:

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona;

c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;

d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti.

Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, la disciplina delle attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici, alle visite guidate e ai mezzi di trasporto collettivi, potrà prevedere che le predette attività vengano svolte prioritariamente o esclusivamente dai residenti e da imprese avente sede nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta.

 

Articolo 4

1. All'interno dell'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle Femmine", come individuata e delimitata all'articolo 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente consentito dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area marina protetta medesima, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

In particolare, sono vietate:

a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

b) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento di reperti archeologici, di formazioni geologiche e minerali;

c) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

e) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

2. La zona "A" di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare riportati nella cartografia allegata al presente decreto: a) il tratto di mare a ovest di Capo Gallo compreso tra La Puntazza e il faro di Capo Gallo, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto

|Latitudine

Longitudine

E1)

38°13'.33 N

013°18'.22 E (in costa)

F)

38°13'.58 N

013°18'.22 E

G1)

38°13'.58 N

013°19',05 E (in costa)

b) il tratto di mare nord-occidentale e nord-orientale dell'Isola delle Femmine, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto

|Latitudine

Longitudine

H1)

38°12'.65 N

013°14'.10 E (in costa)

I)

38°12'.65 N

013°13'.85 E

J)

38°12'.95 N

013°13'.85 E

K)

38°12'.95 N

013°14'.45 E

L)

38°12'.70 N

013°14'.45 E

M1)

38°12'.70 N

013°14'.30 E (in costa)

3. Nelle zone "A", oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:

a) la balneazione;

b) le immersioni subacquee con o senza apparecchi respiratori, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

c) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

d) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

e) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

f) la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata;

g) la pesca subacquea.

4. Nelle zone "A" è, invece, consentito l'accesso e la sosta alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso ed a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta.

5. Le zone "B" di riserva generale comprendono i seguenti tratti di mare, riportati nella cartografia allegata al presente decreto: a) il tratto di mare tutt'intorno Capo Gallo, circostante la zona "A" di cui al precedente comma 2, lettera a), delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto

|Latitudine

Longitudine

P1)

38°12'.75 N

013°17'.40 E (in costa)

Q)

38°13'.00 N

013°17'.20 E

R)

38°13'.70 N

013°18'.65 E

S)

38°13'.70 N

013°19'.25 E

T)

38°13'.40 N

013°19'.45 E

U1)

38°13'.30 N

013°19'.30 E (in costa)

b) il tratto di mare tutt'intomo l'Isola delle Femmine, circostante la zona "A" di cui al precedente comma 2, lettera b), delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto

Latitudine

Longitudine

V)

38°12'.45 N

013°13'.65 E

W)

38°13'.05 N

013°13'.65 E

X)

38°13'.05 N

013°14'.60 E

Y)

38°12'.45 N

013°14',60 E

c) il tratto di mare compreso tra Punta della Catena e Punta Matese, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto

Latitudine

Longitudine

N1)

38°12'.15 N

013°15'.60 E (in costa)

O1)

38°12'.25 N

013°16'.00 E (in costa)

6. Nelle zone "B", oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati:

a) la navigazione, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 7, lettera d) e e) del presente articolo;

b) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo;

c) l'ormeggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 7, lettera f), del presente articolo;

d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, lettera g), del presente articolo;

e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, lettera i), del presente articolo;

f) la pesca subacquea.

7. Nelle zone "B", o tre a quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo, sono, invece, consentiti:

a) la balneazione;

b) le visite guidate subacquee, disciplinate e contingentate dall'ente gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, con l'ausilio dei centri d'immersione subacquea aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta;

c) le immersioni subacquee, autorizzate, disciplinate e contingentate dall'ente gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali;

d) la navigazione a motore ai natanti come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, esclusivamente per raggiungere con la rotta più breve gli ormeggi predisposti e/o disciplinati dall'ente gestore e, comunque, a velocità non superiore a cinque nodi, nonché la navigazione a vela e a remi;

e) la navigazione a motore, a velocità non superiore a cinque nodi, per il trasporto collettivo e le visite guidate, anche subacquee, come disciplinate dall'ente gestore;

f) l'ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi predisposti e/o disciplinati dall'ente gestore;

g) l'esercizio della pesca professionale, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'ente gestore, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'articolo 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti Comuni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

h) le attività di pescaturismo, autorizzate e disciplinate dall'ente gestore nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali, riservate ai pescatori professionisti residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta; alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti Comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

i) la pesca sportiva con lenza e canna senza mulinello da fermo riservata ai soli residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'ente gestore;

l) il prelievo per soli motivi di studio di specie vegetali o animali e di formazioni geologiche e minerali, autorizzato e disciplinato dall'ente gestore.

8. La zona "C" di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, riportato nella cartografia allegata al presente decreto, come delimitato al precedente articolo 2.

9. Nelle zone "C", oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:

a) la navigazione libera, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 10 lettere d), e) e l), del presente articolo;

b) l'ancoraggio libero fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 10, lettera f) del presente articolo;

c) l'ormeggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 10, lettera g) del presente articolo;

d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10, lettera h) del presente articolo;

e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10, lettera m) del presente articolo;

f) la pesca subacquea.

10. Nelle zone "C", oltre a quanto indicato ai commi 4 e 7 del presente articolo, sono consentiti:

a) la balneazione;

b) le visite guidate subacquee, disciplinate dall'ente gestore, compatibilmente all'esigenza di tutela dei fondali;

c) le immersioni subacquee, autorizzate e disciplinate dall'ente gestore, compatibilmente all'esigenza di tutela dei fondali;

d) la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, e, comunque, a velocità non superiore a dieci nodi, nonché la navigazione a vela e a remi;

e) la navigazione a motore, a velocità non superiore a dieci nodi, ai mezzi di trasporto marittimi e alle unità adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, anche subacquee, come disciplinate dall'ente gestore;

f) l'ancoraggio come disciplinato dall'ente gestore in zone appositamente individuate, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, sentita la commissione di riserva;

g) l'ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi predisposti e/o disciplinati dall'ente gestore;

h) l'esercizio della pesca professionale, disciplinata dall'ente gestore, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'articolo 19 del decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, 26 luglio 1995, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale negli stessi Comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

i) le attività di pescaturismo, autorizzate e disciplinate dall'ente gestore nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali, riservate ai pescatori professionisti residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nel detto Comune alla data di entrata in vigore del presente decreto;

l) l'accesso e la navigazione alle navi adibite all'esercizio della pesca professionale dei pescatori residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale negli stessi Comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

m) la pesca sportiva con lenza e canna senza mulinello da fermo, riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché ai non residenti specificamente autorizzati dall'ente gestore;

n) il prelievo per motivi di studio di specie vegetali o animali e di formazioni geologiche e minerali, autorizzato e disciplinato dall'ente gestore.

11. All'interno dell'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle Femmine", al fine di garantire il raggiungimento dei più elevati obiettivi di qualità ambientale, sono consentiti, sentito l'ente gestore e la commissione di riserva; gli interventi per la manutenzione e l'eventuale adeguamento alle normative nazionali e regionali vigenti degli impianti per lo smaltimento delle acque di scarico, nonché la realizzazione di eventuali nuovi impianti previsti nell'ambito degli strumenti di programmazione vigenti a livello regionale e comunale alla data di pubblicazione del presente decreto.

12. Eventuali interventi previsti nell'ambito degli strumenti di programmazione vigenti a livello regionale e comunale alla data di pubblicazione del presente decreto per il completamento, l'ampliamento o la messa in sicurezza delle strutture portuali comprese nel perimetro dell'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle Femmine" saranno realizzabili nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione d'impatto ambientale, d'intesa con l'ente gestore dell'area marina protetta e sentita la commissione di riserva.

13. Le attività sopra elencate ai commi 4, 7 e 10 del presente articolo, sono provvisoriamente consentite e, laddove previsto, disciplinate dall'ente gestore fino all'entrata in vigore del regolamento dell'area marina protetta di cui all'articolo 8 del presente decreto.

 

Articolo 5

1. La gestione dell'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle Femmine" è affidata, con successivo decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, d'intesa con la Regione siciliana e sentiti gli Enti locali territorialmente interessati.

 

Articolo 6

1. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle Femmine" si fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua ripartizione, con Euro 258.228,45 a gravare sul capitolo 2756 (gia 3957) dell'unità previsionale di base 5.1.2.1 (ex 8.1.2.1) "Difesa del mare" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché con la somma iniziale di Euro 103.291,38 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 2757 (già 3958) della predetta unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entrambe per l'esercizio finanziario 2002.

2. Successivamente si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario e tenendo presenti gli stanziamenti di bilancio sul medesimo capitolo 2756 dell'unità previsionale di base 5.1.2.1 "Difesa del mare", una somma non inferiore a Euro 258.228,45 per le attività finalizzate al funzionamento dell'area marina protetta.

 

Articolo 7

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è effettuata dalla Capitaneria di porto competente, nonché dalle polizie degli Enti locali delegati alla gestione dell'area.

 

Articolo 8

1. Il regolamento dell'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle Femmine", formulato entro centottanta giorni dall'individuazione dell'ente delegato alla gestione, anche sulla base ell'esperienza condotta nell'applicazione, delle misure e delle eventuali relative discipline provvisorie di cui al precedente articolo 4, commi 4, 7 e 10, viene approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del combinato disposto dall'articolo 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dall'articolo 19, comma 5, della legge del 6 dicembre 1991, n. 394, d'intesa con la Regione siciliana.

2. Nel suddetto regolamento potrà essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva.

 

Articolo 9

1. Nel tratto di mare compreso nella penetrazione della riserva naturale regionale "Isola delle Femmine", istituita con decreto dell'Assessore al territorio e all'ambiente del 1 settembre 1997, ricadente nella zona "A" dell'area marina protetta prospiciente l'Isola delle Femmine, i divieti e le deroghe previsti dall'articolo 4, commi 3 e 4, del presente decreto entreranno in vigore successivamente all'emanazione da parte della Regione siciliana dei provvedimenti necessari per l'esclusione del suddetto tratto di mare dalla perimetrazione della riserva naturale regionale "Isola delle Femmine", e comunque entro e non oltre il 16 gennaio 2005.

2. La gestione del tratto di mare di cui al comma 1 del presente articolo, resta affidata all'ente gestore della riserva naturale regionale "Isola delle Femmine" sino al 16 gennaio 2005, termine a partire dal quale la suddetta gestione rientrerà tra le competenze dell'ente gestore dell'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle Femmine".

 

Articolo 10

1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico per una migliore tutela e valorizzazione delle aree interessate.

Roma, 24 luglio 2002

 

Dm 24 luglio 2002

Allegato

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