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Dm Ambiente 21 ottobre 2002

Istituzione dell'area marina protetta denominata "Isole Pelagie"

Parole chiave Parole chiave: Territorio | Parchi / Aree protette | Disposizioni trasversali/Aua | Navi / Porti | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Mare | Mare | Balneazione

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 21 ottobre 2002

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Decreto 21 ottobre 2002

(Gazzetta ufficiale 18 gennaio 2003 n. 14)

Istituzione dell'area marina protetta denominata "Isole Pelagie"

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

d'intesa con

il Ministro dell'economia e delle finanze

e con

la Regione Sicilia

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Vista la proposta della consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 29 settembre 1998;

Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente, la segreteria tecnica per le aree protette marine;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 27 marzo 2001, n. 178, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'articolo 7, comma 3, lettera a) che attribuisce alla direzione per la difesa del mare le funzioni in materia di istituzione e gestione delle aree protette marine;

Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Considerato che i beni del demanio marittimo dello Stato sono stati assegnati alla Regione siciliana ai sensi dell'articolo 32 dello statuto, approvato con Regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, cui è stato dato attuazione con decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1977, n. 964;

Viste le competenze esclusive in materia di pesca affidate alla Regione siciliana ai sensi dell'articolo 14, lettera l) dello statuto della Regione siciliana, e delle successive norme di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1975, n. 913;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante "Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali", e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dell'assessore per il territorio e l'ambiente della Regione siciliana datato 16 maggio 1995 di istituzione della riserva naturale orientata "Isola di Lampedusa";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 ottobre 1999 di costituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine;

Vista l'istruttoria preliminare per l'istituzione dell'area marina protetta "Isole Pelagie" svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione del 4 settembre 2000;

Considerato l'esito dell'incontro, svoltosi in data 21 novembre 2000 presso il Ministero dell'ambiente, tra i rappresentanti del servizio difesa del mare e del Comune di Lampedusa e Linosa;

Considerato altresì l'esito dell'ulteriore incontro tecnico del 9 settembre 2002 presso il Comune di Lampedusa e Linosa, tra i rappresentanti della suddetta amministrazione comunale, della Regione siciliana, della Provincia regionale di Agrigento, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della locale Capitaneria di porto;

Vista l'intesa generale in materia di aree marine protette tra il Ministero dell'ambiente e la Regione siciliana sottoscritta in data 7 marzo 2001;

Vista la nota d'intesa della Regione siciliana prot. n. 1053 del 19 febbraio 2002;

Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;

Vista la nota d'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze n. 9295 del 17 marzo 2000;

Visto il parere favorevole espresso in data 26 settembre 2002 dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione dell'area marina protetta denominata "Isole Pelagie";

Decreta:

Articolo 1

l. È istituita, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Regione siciliana, a far data dal 1 ottobre 2002, l'area marina protetta denominata "Isole Pelagie".

Articolo 2

l. Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area marina protetta "Isole Pelagie" è delimitata dalla congiungente i seguenti punti:

a) nel tratto di mare circostante l'Isola di Lampedusa, da Punta Galera, verso ponente, fino alla punta a nord da Cala Pisana, comprendendo Capo Ponente e Capo Grecale:

Punto

Latitudine

Longitudine

A1)

35° 30' 11 N

012° 34' 41 E (in costa)

A)

35° 29' 05 N

012° 34' 41 E

B)

35° 30' 20 N

012° 30' 24 E

C)

35° 32' 02 N

012° 30' 24 E

E)

35° 32' 02 N

012° 38' 48 E

AA)

35° 30' 14 N

012° 38' 48 E

AA1)

35° 30' 14 N

012° 37' 42 E (in costa)

b) nel tratto di mare circostante l'Isola di Linosa, dalla punta a sud di Cala Pozzolana, verso nord, fino alla Punta Calcarella, comprendendo Punta Balata Piatta e Punta Beppe Tuccio:

Punto

Latitudine

Longitudine

N1)

35° 51' 39 N

012° 51' 15 E (in costa)

N)

35° 51' 39 N

012° 50' 34 E

P)

35° 53' 00 N

012° 51' 13 E

Q)

35° 53' 00 N

012° 53' 00 E

S)

35° 51' 03 N

012° 53' 44 E

S1)

35° 51' 09 N

012° 52' 56 E (in costa)

c) nel tratto di mare circostante l'Isola di Lampione:

Punto

Latitudine

Longitudine

Y)

35° 33' 12 N

012° 18' 48 E

X)

35° 33' 12 N

012° 20' 00 E

W)

35° 32' 42 N

012° 20' 00 E

Z)

35° 32' 42 N

012° 18' 48 E

2. I provvedimenti relativi all'utilizzazione del demanio marittimo prospiciente l'area marina protetta "Isole Pelagie" sono adottati dalla Regione siciliana, sentito l'ente gestore della suddetta area marina protetta.

Articolo 3

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area marina protetta "Isole Pelagie", in particolare, persegue:

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la protezione della flora, della fauna e della vegetazione marina con particolare riguardo ai mammiferi e rettili;

c) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona;

d) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;

e) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;

f) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

g) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti.

Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, la disciplina delle attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici, alle visite guidate e ai mezzi di trasporto collettivi potrà prevedere che le predette attività vengano svolte prioritariamente o esclusivamente dai cittadini residenti e da imprese aventi sede nel Comune ricadente nell'area marina protetta.

Articolo 4

1. All'interno dell'area marina protetta "Isole Pelagie", come individuata e delimitata all'articolo 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente consentito dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area marina protetta medesima, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, sono vietate:

a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

b) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche e minerali;

c) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

e) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

2. La zona A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare riportati nella cartografia allegata al presente decreto:

a) il tratto di mare dell'Isola di Lampedusa antistante la costa a nord di Capo Grecale, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto

Latitudine

Longitudine

G1)

35° 31' 13 N

012° 37' 15 E (in costa)

G)

35° 31' 22 N

012° 37' 15 E

H)

35° 31' 14 N

012° 37' 47 E

I)

35° 30' 56 N

012° 38' 12 E

I1)

|35° 30' 56 N

012° 38' 03 E (in costa)

b) il tratto di mare antistante la costa dell'Isola di Lampedusa e circostante l'Isola dei Conigli, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto

Latitudine

Longitudine

J1)

35° 30' 35 N

012° 33' 22 E (in costa)

J)

35° 30' 22 N

012° 33' 31 E

K)

35° 30' 22 N

012° 33' 46 E

K1)

35° 30' 34 N

012° 33' 47 E (in costa)

c) il tratto di mare a nord dell'Isola di Linosa antistante gli scogli di Tramontana, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto

Latitudine

Longitudine

T)

35° 52' 52 N

012° 51' 21 E

U)

35° 52' 38 N

012° 51' 46 E

V)

35° 52' 27 N

012° 51' 20 E

3. Nelle zone A, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:

a) la balneazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5;

b) le immersioni subacquee con o senza apparecchi respiratori, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

c) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

d) la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata;

e) la pesca subacquea.

4. Nelle zone A è, invece, consentito l'accesso e la sosta alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso ed a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta.

5. Nella sola zona A del tratto di mare circostante l'Isola dei Conigli a Lampedusa, come delimitata e individuata dal precedente comma 2, lettera b), è consentita la balneazione, nei modi e nei tempi disciplinati dall'ente gestore dell'area marina protetta, sentita la commissione di riserva, e comunque nel rispetto delle esigenze di tutela dell'integrità ambientale e della riproduzione della tartaruga marina Caretta caretta.

6. Le zone B di riserva generale comprendono i seguenti tratti di mare, riportati nella cartografia allegata al presente decreto:

a) il tratto di mare antistante la costa nord orientale dell'Isola di Lampedusa, compreso tra Punta Cappellone e Cala Calandra, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto

Latitudine

Longitudine

D1)

35° 31' 21 N

012° 34' 42 E (in costa)

D)

35° 32' 02 N

012° 34' 42 E

E)

35° 32' 02 N

012° 38' 48 E

F)

35° 30' 44 N

012° 38' 48 E

F1)

35° 30' 44 N

012° 37' 37 E (in costa)

b) il tratto di mare circostante la zona A tutt'intorno l'Isola dei Conigli di cui al comma 2, lettera b, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto

Latitudine

Longitudine

L1)

35° 30' 40 N

012° 33' 16 E (in costa)

L)

35° 30' 19 N

012° 33' 26 E

M)

35° 30' 19 N

012° 33' 53 E

Ml)

35° 30' 35 N

012° 33' 53 E (in costa)

c) il tratto di mare antistante la costa settentrionale dell'Isola di Linosa, compreso tra Punta Balata Piatta e Punta Beppe Tuccio, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto

Latitudine

Longitudine

O1)

35° 52' 09 N

012° 51' 01 .........E (in costa)

O)

35° 52' 09 N

012° 50' 48 E

P)

35° 53' 00 N

012° 51' 13 E

Q)

35° 53' 00 N

012° 53' 00 E

R)

35° 52' 17 N

012° 53' 16 E

R1)

35° 52' 17 N

012° 52' 54 E (in costa)

7. Nelle zone B, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati:

a) la navigazione, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 8, lettere d) ed e) del presente articolo;

b) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 8, lettere f) e h), del presente articolo;

c) l'ormeggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 8, lettera g) del presente articolo;

d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8, lettera h) del presente articolo;

e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8, lettera l) del presente articolo;

f) la pesca subacquea.

8. Nelle zone B, oltre a quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo, sono, invece, consentiti:

a) la balneazione;

b) le visite guidate subacquee, disciplinate e contingentate dall'ente gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, a mezzo dei centri d'immersione subacquea aventi sede nel Comune ricadente nell'area marina protetta;

c) le immersioni subacquee, disciplinate e contingentate dall'ente gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali;

d) la navigazione a motore ai natanti e imbarcazioni, come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, sulla base delle discipline emanate dall'ente gestore e, comunque, a velocità non superiore a cinque nodi, nonché la navigazione a vela e a remi;

e) la navigazione a motore per il trasporto collettivo e le visite guidate, anche subacquee, come disciplinate dall'ente gestore;

f) l'ancoraggio come disciplinato dall'ente gestore in zone appositamente individuate, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e sentita la commissione di riserva, nonché l'ancoraggio con mazzera (cima e pietra) ai soli residenti nel Comune ricadente nell'area marina protetta e sempre sulla base delle discipline emanate dall'ente gestore;

g) l'ormeggio come disciplinato dall'ente gestore in zone individuate compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali e opportunamente attrezzate;

h) l'ancoraggio alle imbarcazioni a motore per il solo esercizio della pesca professionale, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'ente gestore, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'articolo 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nel Comune ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nel detto Comune alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

i) le attività di pescaturismo, disciplinate dall'ente gestore nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali, e riservate ai pescatori professionisti residenti nel Comune ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nel detto Comune alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

l) la pesca sportiva con lenza e canna riservata ai soli residenti nel Comune ricadente nell'area marina protetta, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'ente gestore.

9. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, riportato nella cartografia allegata al presente decreto, come delimitato al precedente articolo 2.

10. Nelle zone C, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:

a) la navigazione, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 11, lettere d) ed e), del presente articolo;

b) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 11 lettere f) e h), del presente articolo;

c) l'ormeggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 11 lettera g), del presente articolo;

d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11, lettera h), del presente articolo;

e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11, lettera l), del presente articolo;

f) la pesca subacquea.

11. Nelle zone C, oltre a quanto indicato ai commi 4 del presente articolo, sono consentiti:

a) la balneazione;

b) le visite guidate subacquee come disciplinate dall'ente gestore e compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;

c) le immersioni subacquee come disciplinate dall'ente gestore e compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;

d) la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, sulla base delle discipline emanate dall'ente gestore e, comunque, a velocità non superiore a dieci nodi, nonché la navigazione a vela e a remi;

e) la navigazione a motore per il trasporto collettivo e le visite guidate, anche subacquee, come disciplinate dall'ente gestore;

f) l'ancoraggio come disciplinato dall'ente gestore in zone appositamente individuate, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali e sentita la Commissione di Riserva, nonché l'ancoraggio con mazzera (cima e pietra) ai soli residenti nel Comune ricadente nell'area marina protetta e sempre sulla base delle discipline emanate dall'ente gestore;

g) l'ormeggio come disciplinato dall'ente gestore in zone individuate compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali e opportunamente attrezzate;

h) l'ancoraggio alle imbarcazioni a motore per il solo esercizio della pesca professionale, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'ente gestore, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'articolo 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nel Comune ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nel detto Comune alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

i) le attività di pescaturismo, nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali, riservate ai pescatori professionisti residenti nel Comune ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nel detto Comune alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

j) la pesca sportiva con lenza e canna riservata ai residenti nel Comune ricadente nell'area marina protetta, nonché ai non residenti, come disciplinato dall'ente gestore, anche attraverso il rilascio di specifiche autorizzazioni.

12. Nelle zone B e C dell'isola di Linosa e nella zona C di Lampedusa, in caso di necessità per condizioni meteo-marine avverse e sulla base di analogo avviso dell'Autorità marittima locale, è consentito l'accesso agli approdi in località Pozzolana e Mannarazza a Linosa e in località Cala Creta a Lampedusa, ai mezzi che effettuano collegamenti marittimi, ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi in transito.

13. Eventuali interventi previsti nell'ambito degli strumenti di programmazione vigenti a livello regionale e comunale alla data di pubblicazione del presente decreto per il completamento, l'ampliamento o la messa in sicurezza delle strutture portuali comprese nel perimetro dell'area marina protetta "Isole Pelagie" saranno realizzabili nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione d'impatto ambientale, d'intesa con l'ente gestore dell'area marina protetta e sentita la Commissione di Riserva.

14. Le attività sopra elencate ai commi 4, 8 e 11 del presente articolo sono provvisoriamente consentite e, laddove previsto, disciplinate dall'ente gestore fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 8 del presente decreto.

Articolo 5

1. La gestione dell'area marina protetta "Isole Pelagie" è affidata, con successivo decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998 n. 426, d'intesa con la Regione Siciliana e sentiti gli enti locali territorialmente interessati.

Articolo 6

1. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area marina protetta "Isole Pelagie" si fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua ripartizione, con Euro 309.874,14 a gravare sul capitolo 2756 (già 3957) dell'unità previsionale di base 5.1.2.1 (ex 8.1.2.1) "Difesa del mare" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché con la somma iniziale di Euro 103.291,38 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 2757 (già 3958) della predetta unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entrambe per il corrente esercizio finanziario.

2. Successivamente si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario e tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio sul medesimo capitolo 2757 dell'unità previsionale di base 5.1.2.1 "Difesa del mare", una somma non inferiore a Euro 258.228,45 per le attività finalizzate al funzionamento dell'area marina protetta.

Articolo 7

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.

Articolo 8

1. Il Regolamento dell'area marina protetta "Isole Pelagie", formulato entro centottanta giorni dall'individuazione dell'ente delegato alla gestione, anche sulla base dell'esperienza condotta nell'applicazione delle misure e delle eventuali relative discipline provvisorie di cui al precedente articolo 4, commi 4, 8 e 11, sarà approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del combinato disposto dall'articolo 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dall'articolo 19, comma 5, della legge del 6 dicembre 1991, n. 394, d'intesa con la Regione siciliana.

2. Nel suddetto Regolamento potrà essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla Commissione di Riserva.

Articolo 9

1. Nel tratto di mare compreso nella perimetrazione della riserva naturale orientata "Isola di Lampedusa", istituita con decreto dell'assessore al territorio e all'ambiente del 16 maggio 1995, ricadente nella zona A di riserva integrale dell'Isola di Lampedusa e circostante l'Isola dei Conigli, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) del presente decreto, i divieti e le deroghe previsti dall'articolo 4, commi 3, 4 e 5, del presente decreto entreranno in vigore successivamente all'emanazione da parte della Regione siciliana dei provvedimenti necessari per l'esclusione del suddetto tratto di mare dalla perimetrazione della riserva naturale orientata "Isola di Lampedusa", e comunque entro e non oltre il 1 ottobre 2002.

2. La gestione del tratto di mare di cui al comma 1 del presente articolo resta affidata all'ente gestore della riserva naturale orientata "Isola di Lampedusa" sino al 1 ottobre 2002, termine a partire dal quale la suddetta gestione rientrerà tra le competenze dell'ente gestore dell'area marina protetta "Isole Pelagie".

Articolo 10

1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

Roma, 21 ottobre 2002

 

Dm 21 ottobre 2001

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Dm 21 ottobre 2002

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