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Dm Ambiente 20 settembre 2002

Istituzione dell'area marina protetta denominata Capo Caccia-Isola Piana

Parole chiave Parole chiave: Territorio | Parchi / Aree protette | Disposizioni trasversali/Aua | Mare | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Navi / Porti | Mare | Balneazione

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 20 settembre 2002

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Decreto 20 settembre 2002

(Gazzetta ufficiale 5 dicembre 2002 n. 285)

 

Istituzione dell'area marina protetta denominata Capo Caccia-Isola Piana

 

 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

d'intesa con

il Ministro dell'economia e delle finanze

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la Regione autonoma della Sardegna sottoscritta in data 22 aprile 1997;

Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 22 maggio 1998;

Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare espresso con nota prot. n. 56362 del 23 luglio 1998;

Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti e, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente, è stata istituita la Segreteria tecnica per le aree protette marine per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 11 ottobre 1999 di costituzione della Segreteria tecnica per le aree protette marine;

Vista l'istruttoria per l' istituzione dell'area protetta marina "Capo Caccia — Isola Piana" svolta dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine;

Vista la richiesta di parere sullo schema di decreto istitutivo dell'area protetta marina inviata dal Servizio difesa del mare del Ministero dell'ambiente al Comune di Alghero e alla Regione autonoma della Sardegna con nota prot. SDM/1/3374 del 26 ottobre 2000; Visto il parere del Comune di Alghero espresso con la deliberazione di Giunta comunale n. 317 del 15 novembre 2000;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista l'intesa della Regione autonoma della Sardegna trasmessa con nota prot. n. 6012 del 25 settembre 2001;

Vista la nota d'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze già Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, prot. n. 190662 del 16 dicembre 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 27 marzo 2001, n. 178, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'articolo 7, comma 3, lettera a) che attribuisce alla Direzione per la difesa del mare le funzioni in materia di istituzione e gestione delle aree protette marine;

Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;

Visto il parere espresso in data 20 dicembre 2001 dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione dell'area marina protetta denominata "Capo Caccia — Isola Piana";

Decreta:

Articolo 1

1. È istituita, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area marina protetta denominata "Capo Caccia — Isola Piana".

Articolo 2

1. Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area marina protetta "Capo Caccia — Isola Piana" è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

Latitudine

Longitudine

A1)

40°37'.54N

008°08'.86E (in costa)

O)

40°37'.54N

008°08'.36E

P)

40°36'.59N

008°08'.25E

Q)

40°35'.68N

008°08'.47E

R)

40°34'.02N

008°08'.75E

S)

40°33'.35N

008°09'.78E

N1)

40°34'.08N

008°14'.73E (in costa)

Tra i punti P e Q sopracitati, la zona C è delimitata da una linea curva distante 700 metri dalla costa di Isola Piana.

Articolo 3

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area marina protetta "Capo Caccia — Isola Piana", in particolare persegue:

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico;

c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;

d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area:

f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti.

Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per l'esercizio delle attività dei servizi connessi e funzionali all'area marina protetta e per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da cittadini residenti nel Comune ricadente nell'area protetta marina.

Articolo 4

1. All'interno dell'area marina protetta "Capo Caccia Isola Piana", per come individuata e delimitata all'articolo 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area marina protetta medesima, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

In particolare sono vietate:

a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

b) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento di reperti archeologici, di formazioni geologiche e minerali;

c) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino:

d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

e) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

2. La zona A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella cartografia allegata al presente decreto:

a) il tratto di mare di Isola Piana a ovest delle coordinate geografiche di seguito indicate, per una distanza dalla costa di 200 metri:

a Nord

Latitudine

Longitudine

T1)

40°36'.26N

008°08'.86E (in costa)

U)

40°36'.38N

008°08'.68E

 

a Sud

Latitudine

Longitudine

V1)

40°36'.16N

008°08'.60E (in costa)

Z)

40°36'.06N

008°08'.60E

b) il tratto di mare ad est del promontorio di Punta Giglio compreso entro le seguenti coordinate:

Latitudine

Longitudine

X1)

40°34'.14N

008°13'.85E (in costa)

Y)

40°34'.09N

008°13'.85E

W)

40°34'.09N

008°14'.20E

J1)

40°34'.17N

008°14'.20E

3. In zona A, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:

a) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tiro, fatto salvo quanto previsto dal comma 4;

b) la balneazione;

c) le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, fatto salvo quanto previsto dal comma 4;

d) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal comma 4;

e) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

f) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata;

g) la pesca subacquea.

4. In zona A è invece consentito l'accesso e la sosta alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dall'Ente gestore dell'area marina protetta.

5. La zona B, di riserva generale, comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella cartografia allegata al presente decreto:

a) la zona occidentale di Porto Conte da Punta delle Gessiere a Punta del Bollo, individuata dalla congiungente le seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

A1)

40°37'.54N

008°08'.86E (in costa)

B)

40°37'.54N

008°08'.60E

C)

40°36'.48N

008°08'.47E

D)

40°35'.94N

008°08'.63E

E)

40°34'.02N

008°08'.96E

F)

40°33'.48N

008°09'.78E

G)

40°33'.76N

008°10'.12E

H1)

40°34'.28N

008°09'.94E (in costa)

Tra i punti C e D sopracitati, la zona B è delimitata da una linea curva distante 400 metri dalla costa di Isola Piana;

b) la zona orientale di Porto Conte compresa tra la Punta del Cerchio e Capo Galera, individuata dalla congiungente le seguenti coordinate geografiche:

Latitudine

Longitudine

I1)

40°34'.66N

008°11'.96E (in costa)

L)

40°34'.66N

008°11'.60E

M)

40°33'.90N

008°11'.60E

N1)

40°34'.08N

008°14'.73E (in costa)

6. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:

a) la navigazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 e dal comma 7, lettere c) e d);

b) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 e dal comma 7, lettera e);

c) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 e dal comma 7, lettera f);

d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, lettere g) e h);

e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, lettera i);

f) la pesca subacquea.

7. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 4, sono invece consentiti:

a) la balneazione;

b) le immersioni subacquee con e senza autorespiratore, ad eccezione di quelle relative alle grotte sottomarine, che devono essere autorizzate e disciplinate dall'Ente gestore, sentita la Commissione di riserva;

c) la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni, così come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, disciplinata dall'Ente gestore, e comunque a velocità non superiore a 5 nodi, nonché la navigazione a vela e a remi;

d) la navigazione a motore, alle sole navi adibite al trasporto collettivo che effettuano visite guidate, autorizzata e disciplinata dall'Ente gestore, e comunque a velocità non superiore a 8 nodi, privilegiando le imprese aventi sede legale, alla data del presente decreto, nel Comune di Alghero;

e) l'ancoraggio come disciplinato dall'Ente gestore in zone appositamente individuate, sentita la Commissione di riserva, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali particolarmente sensibili;

f) l'ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi apposti e/o comunque disciplinati dall'Ente gestore;

g) la pesca professionale disciplinata dall'Ente gestore con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'articolo 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 26 luglio 1995 e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti alla data del presente decreto, nel Comune di Alghero, nonché alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nel detto Comune alla data del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

h) il pescaturismo, disciplinato dall'Ente gestore, riservato ai pescatori o alle cooperative residenti nel Comune di Alghero, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dal decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali n. 293 del 13 aprile 1999;

i) la pesca sportiva solo con lenza e canna ai residenti nel Comune di Alghero; è altresì autorizzata, con gli stessi attrezzi, ai non residenti, nei limiti numerici e con le modalità definite dall'Ente gestore, sentita la Commissione di riserva.

8. La zona C, di riserva parziale, comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, riportato nella cartografia allegata al presente decreto, come delimitato al precedente articolo 2.

9. In zona C, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:

a) la navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 e dal comma 10, lettere b) e c);

b) l'ancoraggio e l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 e dal comma 10, lettera d);

c) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 7;

d) la pesca sportiva fatto salvo quanto previsto dal comma 7 e dal comma 10, lettera e);

e) la pesca subacquea.

10. In zona C, oltre a quanto indicato ai commi 4 e 7, sono consentiti:

a) le immersioni subacquee;

b) la navigazione a motore a natanti ed imbarcazioni, così come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, disciplinata dall'Ente gestore e comunque a velocità non superiore a 10 nodi;

c) la navigazione a motore a natanti e imbarcazioni nel corridoio di cui al comma 11;

d) l'ancoraggio come disciplinato dall'Ente gestore in zone appositamente individuate, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali particolarmente sensibili; libero con "mazzera" di pietra locale;

e) la pesca sportiva solo con lenza e canna ai residenti nel Comune di Alghero; è altresì autorizzata, con gli stessi attrezzi, ai non residenti, con le modalità definite dall'Ente gestore, sentita la Commissione di riserva.

11. In zona C è consentito l'accesso ai natanti e alle imbarcazioni, senza limiti di velocità e solo per raggiungere e/o uscire dalle marine di Porto Conte e Tramariglio, nel corridoio delimitato dai seguenti punti:

Latitudine

Longitudine

1)

40°35'.69N

008°11'.55E

2)

40°35'.33N

008°11'.10E

3)

40°33'.54N

008°11'.10E

4)

40°35'.66N

008°11'.82E

5)

40°35'.26N

008°11'.30E

6)

40°33'.57N

008°11'.30E

12. Le attività sopra elencate ai commi 4, 7, 10 e 11 sono provvisoriamente consentite e, laddove previsto, disciplinate dall'Ente gestore fino all'entrata in vigore del Regolamento dell'area marina protetta di cui all'articolo 8 del presente decreto.

Articolo 5

1. La gestione dell'area marina protetta "Capo Caccia — Isola Piana" è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste anche consorziati tra loro, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come integrato dall'articolo 17, comma 4 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

Articolo 6

1. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area marina protetta "Capo Caccia — Isola Piana" si fa fronte, per la progettazione e l'installazione dei segnalamenti, oltre a quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua ripartizione, con Euro 206.582,76 a gravare sul Capitolo n. 2756 dell'unità previsionale di base 5.1.2.1. "Difesa del mare" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché con la somma iniziale di Euro 77.468,53 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul Capitolo n. 2757 della predetta unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entrambe per l'esercizio finanziario 2002.

2. Per i successivi esercizi finanziari si provvederà ad assegnare, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio, sul Capitolo n. 2756 dell'unità previsionale di base 5.1.2.1. "Difesa del mare", la somma non inferiore a Euro 258.288,45 per le attività finalizzate alla gestione dell'area marina protetta.

Articolo 7

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è effettuata dalla Capitaneria di porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.

2. L'Ente gestore potrà avvalersi del personale del Corpo forestale della Regione autonoma della Sardegna per le attività all'interno dell'area marina protetta, sulla base del contingente di personale a tal fine determinato dalla stessa Regione.

Articolo 8

1. Il Regolamento dell'area marina protetta di "Capo Caccia — Isola Piana", formulato entro centottanta giorni dall'ente delegato alla gestione anche sulla base dell'esperienza condotta nell'applicazione delle misure e delle eventuali discipline provvisorie di cui all'articolo 4, commi 4, 7, 10 e l 1, sarà approvato, sentita la Regione autonoma della Sardegna, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del combinato disposto dall'articolo 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dall'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Nel suddetto Regolamento potrà essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'Ente gestore e alla Commissione di riserva. In tale organismo dovrà essere assicurata una qualificata rappresentanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della Regione autonoma della Sardegna.

Articolo 9

1. Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

Roma, 20 settembre 2002

 

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