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Normativa Vigente

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Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Regolamento 25 maggio 2020, n. 2020/741/Ue

(Guue 5 giugno 2020 n. L 177)

Regolamento recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua

(Testo rilevante ai fini del See)

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1 ,

visto il parere del Comitato delle regioni2 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3 ,

considerando quanto segue:

(1) Le crescenti pressioni cui sono sottoposte le risorse idriche dell'Unione determinano scarsità d'acqua e deterioramento della qualità delle acque. In particolare, i cambiamenti climatici, le condizioni meteorologiche imprevedibili e le siccità stanno contribuendo in misura significativa all'esaurimento delle riserve di acqua dolce dovuto all'agricoltura e allo sviluppo urbano.

(2) L'Unione potrebbe migliorare la sua capacità di reazione di fronte alle crescenti pressioni sulle risorse idriche attraverso un più ampio riutilizzo delle acque reflue trattate, limitando l'estrazione dai corpi idrici superficiali e sotterranei, riducendo l'impatto degli scarichi di acque reflue trattate nei corpi idrici, favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue urbane e garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell'ambiente. La direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio4 menziona il riutilizzo dell'acqua, insieme alla promozione dell'uso nell'industria di tecnologie efficienti dal punto di vista idrico e di tecniche di irrigazione a basso consumo idrico, tra le misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di applicare per conseguire gli obiettivi di tale direttiva, vale a dire un buono stato delle acque sotto il profilo qualitativo e quantitativo per quanto riguarda i corpi idrici superficiali e sotterranei. La direttiva 91/271/Cee del Consiglio5 dispone che le acque reflue che siano state sottoposte a trattamento debbano essere riutilizzate ogniqualvolta ciò risulti appropriato.

(3) Nella comunicazione intitolata "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" del 14 novembre 2012, la Commissione evidenzia la necessità di istituire uno strumento di regolamentazione delle norme a livello dell'Unione per il riutilizzo dell'acqua, allo scopo di rimuovere gli ostacoli a un uso diffuso di tale opzione alternativa di fornitura dell'acqua, che può in particolare contribuire a limitare la carenza idrica e a ridurre la vulnerabilità dei sistemi di erogazione.

(4) La comunicazione della Commissione del 18 luglio 2007 intitolata "Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea" stabilisce la gerarchia delle misure che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione per gestire la scarsità d'acqua e le siccità. La comunicazione sostiene che, nelle regioni in cui tutte le misure di prevenzione sono state attuate conformemente alla gerarchizzazione delle opzioni idriche e in cui la domanda è tuttora superiore alla disponibilità di acqua, al fine di ridurre l'impatto di siccità gravi si potrebbe considerare, in alcune circostanze e tenendo conto della dimensione costi-benefici, di utilizzare come approccio alternativo infrastrutture aggiuntive di erogazione idrica.

(5) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 9 ottobre 2008 su come affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea6 , ricorda che nella gestione delle risorse idriche si dovrebbe privilegiare un approccio orientato alla domanda; tuttavia ritiene che l'Unione debba adottare un approccio olistico alla gestione delle risorse idriche, che abbini misure di gestione della domanda, misure per l'ottimizzazione delle risorse esistenti nel ciclo dell'acqua e misure per la creazione di nuove risorse, e che tale approccio debba includere considerazioni ambientali, sociali ed economiche.

(6) Nella sua comunicazione del 2 dicembre 2015 intitolata "L'anello mancante — Piano d'azione per l'economia circolare", la Commissione si è impegnata ad adottare una serie di azioni per promuovere il riutilizzo delle acque reflue trattate, compresa l'elaborazione di una proposta legislativa sulle prescrizioni minime applicabili al riutilizzo dell'acqua. La Commissione dovrebbe aggiornare il suo piano d'azione e mantenere le risorse idriche tra i settori prioritari d'intervento.

(7) Lo scopo del presente regolamento è quello di favorire una maggiore diffusione di tale riutilizzo laddove opportuno ed efficiente in termini di costi, creando in tal modo un quadro che consenta agli Stati membri di praticare il riutilizzo dell'acqua qualora lo desiderino o ne abbiano necessità. Il riutilizzo dell'acqua è un'alternativa promettente per molti Stati membri: attualmente, tuttavia, solo un piccolo numero di essi pratica il riutilizzo dell'acqua e ha adottato disposizioni legislative o norme nazionali a tale riguardo. Il presente regolamento dovrebbe essere sufficientemente flessibile da consentire la prosecuzione della pratica del riutilizzo dell'acqua agli utilizzatori finali di acque trattate, permettendo nel contempo che sia possibile per altri Stati membri di applicare tali norme allorché decidono di introdurre questa pratica in un secondo momento. Qualsiasi decisione di non praticare il riutilizzo dell'acqua dovrebbe essere debitamente giustificata sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento e riesaminata periodicamente.

(8) La direttiva 2000/60/Ce prevede che gli Stati membri che dispongono della necessaria flessibilità includano misure supplementari nei programmi di misure che essi adottano per sostenere gli sforzi tesi a conseguire gli obiettivi di qualità dell'acqua stabiliti da tale direttiva. L'elenco non limitativo delle misure supplementari di cui all'allegato VI, parte B, della direttiva 2000/60/Ce contiene, tra le altre cose, misure tese a favorire il riutilizzo dell'acqua. In questo contesto, e in linea con una gerarchia dei provvedimenti che potrebbero essere presi in considerazione dagli Stati membri nella gestione della carenza idrica e della siccità e che promuovono misure di risparmio idrico e che danno minore priorità alla politica tariffaria e a soluzioni alternative, e tenendo in debito conto la dimensione costi-benefici, è opportuno applicare le prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua, stabilite dal presente regolamento, ogni volta che vengono riutilizzate acque reflue urbane trattate provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, conformemente alla direttiva 91/271/Cee, a fini irrigui in agricoltura.

(9) Si stima che il riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate, ad esempio quelle provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, abbia un minore impatto ambientale rispetto ad altri metodi alternativi di erogazione idrica, quali i trasferimenti d'acqua o la desalinizzazione. Tuttavia tale riutilizzo, che potrebbe ridurre gli sprechi d'acqua realizzando un risparmio idrico, rimane limitato nell'Unione. Ciò sembra dovuto parzialmente all'elevato costo del sistema di riutilizzo delle acque reflue e alla mancanza di norme ambientali e sanitarie comuni dell'Unione per il riutilizzo dell'acqua, nonché, per quanto riguarda più in particolare i prodotti agricoli, dovuto ai potenziali rischi per la salute e l'ambiente e nei potenziali ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti irrigati con acque affinate.

(10) Si potranno conseguire norme sanitarie in materia di igiene alimentare applicabili ai prodotti agricoli irrigati con acque affinate soltanto se le prescrizioni in materia di qualità delle acque affinate destinate a fini irrigui in agricoltura non presentano differenze significative tra uno Stato membro e l'altro. L'armonizzazione delle prescrizioni contribuirebbe anche all'efficiente funzionamento del mercato interno per quanto riguarda tali prodotti. È pertanto opportuno introdurre un livello minimo di armonizzazione definendo prescrizioni minime per la qualità e il monitoraggio dell'acqua. Tali prescrizioni minime dovrebbero consistere in parametri minimi applicabili alle acque affinate che sono basati sulle relazioni tecniche del Centro comune di ricerca della Commissione e dovrebbero rispecchiare le norme internazionali in materia di riutilizzo dell'acqua e in altre prescrizioni qualitative più rigorose o supplementari che le Autorità competenti imporranno, ove necessario, in aggiunta a eventuali misure di prevenzione pertinenti.

(11) Il riutilizzo dell'acqua a fini irrigui in agricoltura può altresì contribuire a promuovere l'economia circolare recuperando i nutrienti dalle acque affinate e applicandoli ai raccolti mediante tecniche di fertirrigazione. Il riutilizzo dell'acqua potrebbe in tal modo ridurre potenzialmente la necessità di applicazioni integrative di concime minerale. Gli utilizzatori finali dovrebbero essere informati del tenore di nutrienti delle acque affinate utilizzate.

(12) Il riutilizzo dell'acqua potrebbe contribuire al recupero dei nutrienti contenuti nelle acque reflue urbane trattate, e l'utilizzo delle acque affinate a fini di irrigazione nell'agricoltura e nella silvicoltura potrebbe essere un modo per restituire i nutrienti, quali ad esempio azoto, fosforo e potassio, ai cicli biogeochimici naturali.

(13) Fra i motivi individuati per spiegare la scarsa diffusione del riutilizzo dell'acqua nell'Unione rientrano gli ingenti investimenti necessari per ammodernare gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e la mancanza di incentivi finanziari per applicare il riutilizzo dell'acqua al settore dell'agricoltura. Dette questioni potrebbero essere affrontate promuovendo regimi innovativi e incentivi economici per tenere conto adeguatamente dei costi e dei benefici socioeconomici e ambientali del riutilizzo dell'acqua.

(14) Il rispetto delle prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua dovrebbe essere coerente con la politica dell'Unione nel settore delle acque e contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di cui all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo 6 inteso a garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie, nonché un significativo aumento del riciclaggio dell'acqua e del riutilizzo dell'acqua in condizioni sicure a livello mondiale, al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite n. 12 relativo a modelli sostenibili di produzione e consumo. Inoltre, il presente regolamento intende assicurare l'applicazione dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea relativo alla tutela dell'ambiente.

(15) In alcuni casi i gestori degli impianti di affinamento trasportano e conservano le acque affinate anche dopo l'uscita dall'impianto di affinamento, prima di consegnarle ai successivi soggetti della catena, quali il gestore della distribuzione delle acque affinate, il gestore dello stoccaggio delle acque affinate o l'utilizzatore finale. È necessario definire il punto di conformità per chiarire dove cessa la responsabilità del gestore degli impianti di affinamento e dove inizia la responsabilità del successivo soggetto della catena.

(16) La gestione dei rischi dovrebbe consistere nell'individuazione e gestione dei rischi in modo proattivo e dovrebbe integrare il concetto di produzione di acque affinate della particolare qualità richiesta per usi specifici. La valutazione del rischio dovrebbe poggiare sui principali elementi della gestione dei rischi e individuare eventuali prescrizioni supplementari relative alla qualità dell'acqua necessarie per garantire un livello sufficiente di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale. A tal fine, i piani di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua dovrebbero assicurare che le acque affinate siano utilizzate e gestite in maniera sicura e che non ci siano rischi per la salute umana e animale o per l'ambiente. Al fine di elaborare tali piani di gestione dei rischi si potrebbero utilizzare gli orientamenti o le norme internazionali vigenti, ad esempio gli orientamenti per la valutazione e la gestione dei rischi per la salute riguardo al riutilizzo di acqua non potabile (Iso 20426:2018), gli orientamenti per l'utilizzo delle acque reflue trattate per progetti di irrigazione (Iso 16075:2015) o gli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

(17) Le prescrizioni in materia di qualità dell'acqua destinata al consumo umano sono stabilite dalla direttiva 98/83/Ce del Consiglio7 . Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire che le attività di riutilizzo dell'acqua non causino un deterioramento della qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Per tale ragione, il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua dovrebbe prestare particolare attenzione alla protezione dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano e delle relative zone di salvaguardia.

(18) La cooperazione e l'interazione tra le diverse parti coinvolte nel processo di depurazione dell'acqua dovrebbero essere una condizione preliminare all'istituzione di procedure per il trattamento di depurazione, conformemente alle prescrizioni per gli usi specifici, e per poter programmare l'erogazione di acque affinate in relazione alla domanda degli utilizzatori finali.

(19) Al fine di proteggere efficacemente l'ambiente e la salute umana e animale, occorre che i gestori degli impianti di affinamento siano responsabili in via primaria della qualità delle acque affinate al punto di conformità. Per conformarsi alle prescrizioni minime di cui al presente regolamento e alle eventuali altre condizioni stabilite dall'Autorità competente, i gestori degli impianti di affinamento dovrebbero monitorare la qualità delle acque affinate. È pertanto opportuno stabilire le prescrizioni minime applicabili al monitoraggio, definendo le frequenze delle attività ordinarie di monitoraggio e la tempistica e gli obiettivi prestazionali del controllo di validazione. Alcune prescrizioni applicabili alle attività ordinarie di monitoraggio sono specificate nella direttiva 91/271/Cee.

(20) Il presente regolamento dovrebbe contemplare le acque affinate ottenute da acque reflue che sono state raccolte in reti fognarie, che sono state trattate in impianti di trattamento delle acque reflue urbane in conformità della direttiva 91/271/Cee e che seguono ulteriori trattamenti nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, o in un impianto di affinamento, per soddisfare i parametri di cui all'allegato I del presente regolamento. A norma della direttiva 91/271/Cee, per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) inferiore a 2 000 non vige l'obbligo di essere provvisti di reti fognarie. Ciononostante, le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di a.e. inferiore a 2 000 che confluiscono in reti fognarie dovrebbero essere soggette a un trattamento appropriato prima dello scarico di tali acque reflue in acque dolci o in estuari, a norma della direttiva 91/271/Cee. In tale contesto, le acque reflue provenienti da agglomerati con un numero di a.e. inferiore a 2 000 dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento solo quando confluiscono in una rete fognaria e sono soggette a trattamento in un impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Analogamente, il presente regolamento non dovrebbe riguardare le acque reflue industriali biodegradabili provenienti da impianti appartenenti ai settori industriali di cui all'allegato III della direttiva 91/271/Cee, a meno che le acque reflue provenienti da tali impianti confluiscano in una rete fognaria e siano soggette a trattamento in un impianto di trattamento delle acque reflue urbane.

(21) Il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate a fini irrigui in agricoltura costituisce un intervento orientato al mercato, basato sulle richieste e sulle esigenze del settore agricolo, in particolare in taluni Stati membri che devono far fronte a penurie di risorse idriche. I gestori degli impianti di affinamento e gli utilizzatori finali dovrebbero collaborare per far sì che l'acqua affinata prodotta conformemente alle prescrizioni minime di qualità stabilite dal presente regolamento soddisfi le esigenze degli utilizzatori finali per quanto riguarda le categorie di colture. Nei casi in cui le classi di qualità delle acque prodotte dai gestori degli impianti di affinamento non siano compatibili con la categoria di coltura e con la tecnica di irrigazione già presenti nell'area servita, ad esempio in un sistema collettivo di fornitura, è possibile giungere a prescrizioni in materia di qualità dell'acqua utilizzando, in una fase successiva, vari metodi di trattamento delle acque, da soli o in combinazione con opzioni diverse dall'affinamento delle acque trattate, in linea con l'approccio multibarriera.

(22) Al fine di garantire un riutilizzo ottimale delle risorse idriche reflue urbane, gli utilizzatori finali dovrebbero ricevere la formazione per garantire che utilizzino acqua della pertinente classe di acque affinate. Se la destinazione di uno specifico tipo di coltura è sconosciuto o quando ve ne siano molteplici, è opportuno utilizzare acqua affinata della classe più elevata, a meno che non vengano applicate opportune barriere che consentano di raggiungere la qualità richiesta.

(23) È necessario garantire che l'utilizzo delle acque affinate sia sicuro, in modo da incoraggiare il riutilizzo dell'acqua a livello dell'Unione e rafforzare la fiducia del pubblico in tale pratica. La produzione e l'erogazione di acque affinate a fini irrigui in agricoltura dovrebbero pertanto essere consentite solo sulla base di un permesso concesso dalle Autorità competenti degli Stati membri. Al fine di garantire un approccio armonizzato a livello dell'Unione, nonché la tracciabilità delle acque affinate e la trasparenza, le norme sostanziali applicabili a tali permessi dovrebbero essere definite a livello di Unione. Le modalità dettagliate delle procedure per la concessione dei permessi, come ad esempio la designazione delle Autorità competenti e i termini, dovrebbero tuttavia essere stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero poter applicare le procedure vigenti per la concessione dei permessi, che dovrebbero essere adattate per tener conto delle prescrizioni introdotte dal presente regolamento. Nel designare le parti responsabili dell'elaborazione del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua e l'Autorità competente per la concessione del permesso per la produzione e l'erogazione delle acque affinate, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che non vi siano conflitti di interessi.

(24) Se sono necessari un gestore della distribuzione delle acque affinate e un gestore dello stoccaggio delle acque affinate, tali gestori dovrebbero poter essere soggetti all'obbligo di permesso. Se sono soddisfatti tutti i requisiti per il rilascio del permesso, l'Autorità competente nello Stato membro dovrebbe rilasciare un permesso contenente tutte le condizioni e le misure necessarie stabilite nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua.

(25) Ai fini del presente regolamento è opportuno che le attività di trattamento e quelle di depurazione delle acque reflue urbane possano avvenire all'interno di uno stesso luogo fisico, mediante la stessa struttura o attraverso più strutture separate. Inoltre, il gestore dell'impianto di trattamento e il gestore dell'impianto di affinamento dovrebbero poter coincidere.

(26) Le Autorità competenti dovrebbero verificare la conformità delle acque affinate alle condizioni indicate nel pertinente permesso. In caso di mancata conformità, tali Autorità dovrebbero imporre alle parti responsabili di adottare le misure necessarie per garantire che le acque affinate siano conformi. È opportuno sospendere l'erogazione delle acque affinate ogniqualvolta la mancata conformità comporti un significativo rischio per l'ambiente o per la salute umana o animale.

(27) Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere complementari alle prescrizioni previste da altri atti legislativi dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi per la salute e l'ambiente. Onde assicurare un approccio olistico nei confronti degli eventuali rischi per l'ambiente e la salute umana e animale, i gestori degli impianti di affinamento e le Autorità competenti dovrebbero tener conto delle prescrizioni stabilite in altre pertinenti normative dell'Unione, e segnatamente: le direttive 86/278/Cee8 e 91/676/Cee9 del Consiglio, le direttive 91/271/Cee, 98/83/Ce e 2000/60/Ce, i regolamenti (Ce) n. 178/200210 , (Ce) n. 852/200411 , (Ce) n. 183/200512 , (Ce) n. 396/200513 e (Ce) n. 1069/200914 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2006/7/Ce15 , 2006/118/Ce16 , 2008/105/Ce17 e 2011/92/Ue18 del Parlamento europeo e del Consiglio, e i regolamenti (Ce) n. 2073/200519 , (Ce) n. 1881/200620 e (Ue) n. 142/201121 della Commissione.

(28) Il regolamento (Ce) n. 852/2004 stabilisce norme generali per gli operatori del settore alimentare e contempla la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'immissione sul mercato degli alimenti destinati al consumo umano. Tale regolamento tratta della qualità sanitaria degli alimenti e uno dei suoi principi fondamentali è che la responsabilità della sicurezza degli alimenti incombe in via primaria all'operatore del settore alimentare. Tale regolamento è anche supportato di orientamenti dettagliati. A questo proposito è di particolare rilevanza la Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per la gestione dei rischi microbiologici nei prodotti ortofrutticoli freschi a livello di produzione primaria mediante una corretta igiene. Le prescrizioni minime per le acque affinate stabilite nel presente regolamento non impediscono agli operatori del settore alimentare di ottenere la qualità dell'acqua necessaria per conformarsi al regolamento (Ce) n. 852/2004 utilizzando, in una fase successiva, vari metodi di trattamento delle acque, da soli o in combinazione con opzioni diverse dal trattamento.

(29) Il riciclaggio e il riutilizzo delle acque reflue trattate hanno un notevole potenziale. Al fine di promuovere e incoraggiare il riutilizzo delle acque, l'indicazione di utilizzi specifici all'interno del presente regolamento non dovrebbe precludere agli Stati membri la possibilità di consentire l'utilizzo delle acque trattate per altri scopi, incluso a fini industriali, civili e ambientali, secondo quanto ritenuto necessario sulla base delle caratteristiche e delle esigenze nazionali, a condizione che sia garantito un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale.

(30) Le Autorità competenti dovrebbero cooperare con altre pertinenti Autorità, attraverso lo scambio di informazioni, al fine di garantire la conformità con le pertinenti prescrizioni nazionali e dell'Unione.

(31) Al fine di accrescere la fiducia nel riutilizzo dell'acqua dovrebbero essere fornite informazioni al pubblico. La diffusione di informazioni chiare, complete e aggiornate in materia di riutilizzo idrico garantirebbe una maggiore trasparenza e tracciabilità e potrebbe risultare di particolare utilità anche per altre Autorità pertinenti che potrebbero considerare il riutilizzo idrico per un uso specifico. Al fine di incoraggiare il riutilizzo dell'acqua e al fine di rendere i soggetti interessati consapevoli dei benefici di tale pratica, promuovendone così l'accettazione, gli Stati membri dovrebbero garantire lo sviluppo di campagne di informazione e sensibilizzazione adeguate alla portata del riutilizzo dell'acqua.

(32) L'istruzione e la formazione degli utilizzatori finali rivestono primaria importanza in quanto componenti dell'attuazione e del mantenimento di misure preventive. Nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua dovrebbero essere prese in considerazione misure preventive specifiche in relazione all'esposizione umana, quali l'uso di dispositivi di protezione individuale, il lavaggio delle mani e l'igiene personale.

(33) La direttiva 2003/4/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio22 mira a garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale negli Stati membri in linea con la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale23 (convenzione di Aarhus). La direttiva 2003/4/Ce dispone obblighi di ampia portata intesi sia a rendere disponibili le informazioni ambientali su richiesta sia a diffonderle attivamente. La direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio24 tratta la condivisione delle informazioni territoriali, comprese serie di dati sui vari temi ambientali. È importante che le disposizioni del presente regolamento relative all'accesso alle informazioni e alla condivisione di dati siano complementari alle citate direttive e non instaurino un diverso regime giuridico. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento in materia di informazione del pubblico e in materia di informazioni sul controllo dell'attuazione dovrebbero lasciare impregiudicate le direttive 2003/4/Ce e 2007/2/Ce.

(34) I dati forniti dagli Stati membri sono fondamentali per consentire alla Commissione di monitorare e valutare il presente regolamento riguardo gli obiettivi perseguiti.

(35) A norma del punto 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201625 , la Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. La valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione e dovrebbe servire da base per le valutazioni d'impatto di eventuali misure supplementari. La valutazione dovrebbe tenere conto dei progressi scientifici, in particolare per quanto riguarda l'impatto potenziale delle sostanze che destano crescente preoccupazione.

(36) Le prescrizioni minime per il riutilizzo sicuro delle acque reflue urbane affinate rispecchiano le conoscenze scientifiche disponibili così come le norme e le pratiche sul riutilizzo dell'acqua riconosciute a livello internazionale e garantiscono che tali acque possano essere utilizzate in maniera sicura a fini irrigui in agricoltura, onde assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale. Alla luce dei risultati della valutazione del presente regolamento o qualora i nuovi sviluppi scientifici e il progresso tecnico lo rendano necessario, la Commissione dovrebbe poter valutare la necessità di rivedere le prescrizioni minime di cui all'allegato I, sezione 2, e, ove opportuno, dovrebbe presentare proposte legislative per la modifica del presente regolamento.

(37) Al fine di adeguare al progresso tecnico e scientifico i principali elementi della gestione dei rischi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare i principali elementi della gestione dei rischi fissati nel presente regolamento. Inoltre, per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale, la Commissione dovrebbe poter adottare anche atti delegati a integrazione dei principali elementi della gestione dei rischi fissati nel presente regolamento definendo specifiche tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(38) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di norme dettagliate relative al formato e alla presentazione delle informazioni che gli Stati membri devono fornire sul controllo dell'attuazione del presente regolamento, nonché relative al formato e alla presentazione del quadro generale a livello dell'Unione elaborato dall'Agenzia europea dell'ambiente. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio26 .

(39) Lo scopo del presente regolamento è, tra l'altro, quello di proteggere l'ambiente e la salute umana e animale. La Corte di giustizia ha più volte dichiarato incompatibile con il carattere vincolante attribuito a una direttiva in forza dell'articolo 288, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, escludere, in linea di principio, la possibilità per gli interessati di far valere l'obbligo imposto da una direttiva possa essere fatto valere dagli interessati. Tale considerazione vale anche per un regolamento che mira a garantire che le acque affinate siano sicure a fini irrigui in agricoltura.

(40) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(41) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente la protezione dell'ambiente e della salute umana e animale, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(42) È necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli Stati membri istituiscano le infrastrutture amministrative necessarie all'applicazione del presente regolamento e affinché i gestori si preparino all'applicazione delle nuove norme.

(43) Al fine di sviluppare e promuovere il più possibile il riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate, e onde migliorare in misura significativa l'affidabilità delle acque reflue adeguatamente trattate e i metodi sostenibili per il loro utilizzo è opportuno che l'Unione sostenga la ricerca e lo sviluppo in materia, tramite il programma Orizzonte Europa.

(44) Il presente regolamento mira a incoraggiare l'utilizzo sostenibile dell'acqua. A tale scopo, la Commissione europea dovrebbe impegnarsi a utilizzare i programmi dell'Unione, fra cui il programma Life, per sostenere le iniziative locali di riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate,

hanno adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell'acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione dei rischi, e sull'utilizzo sicuro delle acque affinate nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche.

2. Finalità del presente regolamento è garantire la sicurezza delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura, onde assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale, promuovere l'economia circolare, favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici, e contribuire agli obiettivi della direttiva 2000/60/Ce affrontando in modo coordinato in tutta l'Unione il problema della scarsità idrica e le risultanti pressioni sulle risorse idriche, e contribuire di conseguenza anche al buon funzionamento del mercato interno.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica ogni volta che le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 91/271/Cee, a fini irrigui in agricoltura, come specificato nell'allegato I, sezione 1, del presente regolamento.

2. Uno Stato membro può decidere che non è opportuno riutilizzare l'acqua a fini irrigui in agricoltura in uno o più dei suoi distretti idrografici o parti di essi, tenendo conto dei criteri seguenti:

a) le condizioni geografiche e climatiche del distretto idrografico o parti di esso;

b) le pressioni sulle altre risorse idriche e lo stato di queste ultime, compreso lo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei di cui alla direttiva 2000/60/Ce;

c) le pressioni sui corpi idrici superficiali in cui le acque reflue urbane trattate sono scaricate e lo stato di tali corpi idrici;

d) i costi ambientali e in termini di risorse che comportano le acque affinate e altre risorse idriche.

Una decisione adottata ai sensi del primo comma è debitamente giustificata sulla base dei criteri di cui a tale comma e presentata alla Commissione. Essa è riesaminata ove necessario, in particolare tenendo conto delle proiezioni relative ai cambiamenti climatici e delle strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, e almeno ogni sei anni, tenendo conto dei piani di gestione dei bacini idrografici istituiti a norma della direttiva 2000/60/Ce.

3. In deroga al paragrafo 1, i progetti di ricerca o i progetti pilota relativi agli impianti di affinamento possono essere esentati dal presente regolamento laddove l'Autorità competente accerti che siano soddisfatti i criteri seguenti:

a) il progetto di ricerca o il progetto pilota non sarà condotto in un corpo idrico utilizzato per l'estrazione di acque destinate al consumo umano o in una relativa zona di salvaguardia designata ai sensi della direttiva 2000/60/Ce;

b) il progetto di ricerca o il progetto pilota sarà oggetto di opportuno monitoraggio.

Qualsiasi esenzione a norma del presente paragrafo è limitata a un massimo di cinque anni.

Nessun raccolto risultante da un progetto di ricerca o un progetto pilota esentato a norma del presente paragrafo è immesso sul mercato.

4. Il presente regolamento si applica fatto salvo il regolamento (Ce) n. 852/2004 e non impedisce agli operatori del settore alimentare di ottenere la qualità dell'acqua necessaria per conformarsi a tale regolamento utilizzando, in una fase successiva, vari metodi di trattamento delle acque, da soli o in combinazione con opzioni diverse dal trattamento, né di utilizzare fonti idriche alternative a fini irrigui in agricoltura.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) "Autorità competente": un'Autorità o un organismo designato da uno Stato membro per adempiere ai propri obblighi risultanti dall'applicazione del presente regolamento relativi alla concessione di permessi per la produzione o l'erogazione di acque affinate, relativi alle esenzioni per progetti di ricerca o progetti pilota e relativi alle verifiche della conformità;

2) "utilizzatore finale": una persona fisica o giuridica, sia un soggetto pubblico o privato, che utilizza acque affinate a fini irrigui in agricoltura;

3) "acque reflue urbane": le acque reflue urbane quali definite all'articolo 2, punto 1, della direttiva 91/271/Cee;

4) "acque affinate": le acque reflue urbane che sono state trattate conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/Cee e sono state sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento conformemente all'allegato I, sezione 2, del presente regolamento;

5) "un impianto di affinamento": un impianto di trattamento delle acque reflue urbane o altra struttura che effettua un ulteriore trattamento delle acque reflue urbane conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/Cee al fine di produrre acqua idonea a un uso specificato nell'allegato I, sezione 1, del presente regolamento;

6) "gestore della un impianto di affinamento": una persona fisica o giuridica, che rappresenta un soggetto privato o un'Autorità pubblica, che gestisce o controlla un impianto di affinamento;

7) "pericolo": un agente biologico, chimico, fisico o radiologico che ha il potenziale di causare danni a persone, ad animali, alle colture agrarie o ad altri vegetali, ad altro biota terrestre, al biota acquatico, al suolo o all'ambiente in generale;

8) "rischio": la probabilità che i pericoli individuati provochino un danno in un determinato periodo di tempo, compresa la gravità delle conseguenze;

9) "gestione dei rischi": una gestione sistematica che assicura costantemente l'acqua riutilizzata in un contesto specifico è sicura;

10) "misura preventiva": un'azione o attività adeguata che può prevenire o eliminare un rischio per la salute o l'ambiente e, o che può ridurre tale rischio a un livello accettabile;

11) "punto di conformità": il punto in cui un gestore dell'impianto di affinamento consegna l'acqua affinata al soggetto successivo della catena;

12) "barriera": qualsiasi mezzo, comprese le misure fisiche o procedurali o le condizioni d'uso, che riduca o eviti un rischio di infezione umana impedendo che le acque affinate entrino in contatto con i prodotti da ingerire e con le persone direttamente esposte, o un altro mezzo che, per esempio, riduca la concentrazione di microorganismi nelle acque trattate o ne impedisca la sopravvivenza nei prodotti da ingerire;

13) "permesso": un'autorizzazione scritta rilasciata da un'Autorità competente per la produzione o l'erogazione di acque affinate a fini irrigui in agricoltura ai sensi del presente regolamento;

14) "parte responsabile": una parte che svolge un ruolo o un'attività nel sistema di riutilizzo dell'acqua, compresi il gestore dell'impianto di affinamento, l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane se diverso dal gestore dell'impianto di affinamento, l'Autorità pertinente diversa dall'Autorità competente designata, il gestore della distribuzione delle acque affinate o il gestore dello stoccaggio delle acque affinate;

15) "sistema di riutilizzo dell'acqua": l'infrastruttura e gli altri elementi tecnici necessari alla produzione, all'erogazione e all'utilizzo delle acque affinate; esso comprende tutti gli elementi dal punto di entrata nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane fino al punto cui le acque affinate sono impiegate a fini irrigui in agricoltura, comprese le infrastrutture di distribuzione e stoccaggio, ove applicabile.

Articolo 4

Obblighi del gestore degli impianti di affinamento e obblighi in materia di qualità delle acque affinate

1. Il gestore dell'impianto di affinamento provvede a che, al punto di conformità, le acque affinate destinate a scopi irrigui in agricoltura, come precisato nell'allegato I, sezione 1, siano conformi:

a) alle prescrizioni minime di qualità dell'acqua di cui all'allegato I, sezione 2;

b) a ogni altra condizione stabilita dall'Autorità competente nel pertinente permesso, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere c) e d), per quanto riguarda la qualità dell'acqua.

Oltre il punto di conformità, il gestore dell'impianto di affinamento non è più responsabile della qualità dell'acqua.

2. Al fine di garantire la conformità in conformità del paragrafo 1, il gestore dell'impianto di affinamento procede al monitoraggio della qualità dell'acqua, nel rispetto:

a) dell'allegato I, sezione 2;

b) di ogni altra condizione stabilita dall'Autorità competente nel pertinente permesso, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere c) e d), per quanto riguarda il monitoraggio.

Articolo 5

Gestione dei rischi

1. Ai fini della produzione, dell'erogazione e dell'utilizzo di acque affinate, l'Autorità competente provvede a che venga stabilito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua.

Un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua può includere uno o più sistemi di riutilizzo dell'acqua.

2. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua è elaborato dal gestore dell'impianto di affinamento, da altre parti responsabili e dagli utilizzatori finali, a seconda dei casi. Le parti responsabili che elaborano il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua consultano tutte le altre pertinenti parti responsabili e gli utilizzatori finali, a seconda dei casi.

3. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua si basa su tutti i principali elementi della gestione dei rischi di cui all'allegato II. Esso individua le responsabilità di gestione dei rischi del gestore dell'impianto di affinamento e di altre parti responsabili.

4. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua provvede in particolare a:

a) stabilire le prescrizioni necessarie per il gestore dell'impianto di affinamento oltre a quelle specificate nell'allegato I, in conformità dell'allegato II, punto B), per attenuare ulteriormente i rischi prima del punto di conformità;

b) individuare i pericoli, i rischi e le adeguate misure preventive e/o le eventuali misure correttive in conformità dell'allegato II, punto C);

c) individuare ulteriori barriere nel sistema di riutilizzo dell'acqua, e stabilire ulteriori prescrizioni, necessarie dopo il punto di conformità per garantire che il sistema di riutilizzo dell'acqua è sicuro, comprese le condizioni relative alla distribuzione, allo stoccaggio e all'utilizzo, se del caso, e individuare le parti responsabili del rispetto di tali prescrizioni.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 intesi a modificare il presente regolamento, al fine di adattare al progresso tecnico e scientifico i principali elementi della gestione dei rischi di cui all'allegato II.

Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 a integrazione del presente regolamento, al fine di stabilire le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi di cui all'allegato II.

Articolo 6

Obblighi concernenti il permesso per quanto riguarda le acque affinate

1. La produzione e l'erogazione di acque affinate destinate a scopi irrigui in agricoltura di cui all'allegato I, sezione 1, sono subordinate al rilascio di un permesso.

2. Le parti responsabili del sistema di riutilizzo dell'acqua, compreso, se del caso, l'utilizzatore finale in conformità della legislazione nazionale, presentano una domanda volta al rilascio del permesso, o alla modifica di un permesso esistente, all'Autorità competente dello Stato membro in cui l'impianto di affinamento è in funzione o si prevede che entri in funzione.

3. Il permesso stabilisce gli obblighi del gestore dell'impianto di affinamento e, se dal caso, di qualsiasi altra parte responsabile. Il permesso si basa sul piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua e specifica, tra l'altro, quanto segue:

a) la classe o le classi di qualità delle acque affinate nonché la destinazione d'uso delle colture per il quale, in conformità dell'allegato I, le acque affinate sono permesse, il luogo di utilizzo, l'impianto o gli impianti di affinamento e il volume annuo stimato delle acque affinate da produrre;

b) le condizioni relative alle prescrizioni minime per la qualità e il monitoraggio dell'acqua di cui all'allegato I, sezione 2;

c) le condizioni relative alle prescrizioni supplementari per il gestore dell'impianto di affinamento, stabilite nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua;

d) ogni altra condizione necessaria per eliminare eventuali rischi inaccettabili per l'ambiente e per la salute umana e animale così da portare qualsiasi rischio a un livello accettabile;

e) il periodo di validità del permesso;

f) il punto di conformità.

4. Ai fini della valutazione di una domanda, l'Autorità competente consulta altre Autorità pertinenti e scambia informazioni con esse, in particolare le Autorità del settore idrico e del settore sanitario, se diverse dall'Autorità competente, e qualsiasi altra parte ritenuta pertinente dall'Autorità competente.

5. L'Autorità competente decide senza indugio se concedere un permesso. Qualora, a causa della complessità della domanda, l'Autorità competente necessiti di più di 12 mesi dal ricevimento della domanda completa per decidere se rilasciare un permesso comunica al richiedente la data prevista per la decisione.

6. I permessi sono riesaminati periodicamente, e aggiornati ove necessario, almeno nei casi seguenti:

a) a una modifica sostanziale della capacità;

b) a un miglioramento dell'apparecchiatura;

c) all'aggiunta di nuovi processi o apparecchiature; o

d) a cambiamenti delle condizioni climatiche o di altro tipo che incidono in modo significativo sullo stato ecologico dei corpi idrici superficiali.

7. Gli Stati membri possono esigere che lo stoccaggio, la distribuzione e l'utilizzo delle acque affinate siano soggetti a un permesso specifico al fine di applicare le prescrizioni e le barriere supplementari individuate nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

Articolo 7

Verifica della conformità

1. L'Autorità competente svolge la verifica della conformità rispetto alle condizioni indicate nel permesso. Le verifiche della conformità sono svolte secondo le modalità seguenti:

a) controlli in loco;

b) dati di monitoraggio ottenuti, in particolare, in applicazione del presente regolamento;

c) qualsiasi altro mezzo adeguato.

2. Nel caso di mancata conformità alle condizioni stabilite nel permesso, l'Autorità competente impone al gestore dell'impianto di affinamento e, se del caso, alle altre parti responsabili di adottare tutte le misure necessarie per ripristinare la conformità senza indugio e informare immediatamente gli utilizzatori finali interessati.

3. Se la mancata conformità alle condizioni stabilite nel permesso comporta un rischio significativo per l'ambiente o per la salute umana o animale, il gestore dell'impianto di affinamento o qualsiasi altra parte responsabile sospende immediatamente l'erogazione di acque affinate, fino a quando l'Autorità competente stabilisca che la conformità è stata ripristinata, secondo le procedure definite nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua, conformemente all'allegato I, sezione 2, lettera a).

4. In caso di incidente che pregiudichi la conformità alle condizioni stabilite nel permesso, il gestore dell'impianto di affinamento o qualsiasi altra parte responsabile informano immediatamente l'Autorità competente e altre parti che potrebbero potenzialmente esserne interessate, e comunicano all'Autorità competente le informazioni necessarie per valutare le conseguenze di tale incidente.

5. L'Autorità competente verifica periodicamente che le parti responsabili rispettino le misure e i compiti previsti dal piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua.

Articolo 8

Cooperazione tra Stati membri

1. Qualora il riutilizzo delle acque abbia rilevanza transfrontaliera, gli Stati membri designano un punto di contatto ai fini della cooperazione con i punti di contatto e le Autorità competenti degli altri Stati membri, se del caso, o ricorrono a strutture esistenti istituite in virtù di accordi internazionali.

Il ruolo dei punti di contatto o delle strutture esistenti consiste:

a) nel ricevere e trasmettere richieste di assistenza;

b) nell'offrire assistenza, su richiesta; e

c) nel coordinare la comunicazione tra Autorità competenti.

Prima di concedere il permesso, le Autorità competenti scambiano informazioni in merito alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, con il punto di contatto dello Stato membro in cui sono destinate a essere utilizzate le acque affinate.

2. Gli Stati membri rispondono alle richieste di assistenza senza indebito ritardo.

Articolo 9

Informazione e sensibilizzazione

Il risparmio di risorse idriche risultante dal riutilizzo dell'acqua è oggetto di campagne generali di sensibilizzazione negli Stati membri in cui le acque affinate sono utilizzate a fini irrigui in agricoltura. Tali campagne possono comprendere la promozione dei benefici del riutilizzo sicuro dell'acqua.

Tali Stati membri possono anche istituire campagne di informazione destinate agli utilizzatori finali per garantire l'uso ottimale e sicuro delle acque affinate, garantendo in tal modo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale.

Gli Stati membri possono adattare tali campagne di informazione e sensibilizzazione alla portata del riutilizzo delle acque.

Articolo 10

Informazioni al pubblico

1. Fatte salve le direttive 2003/4/Ce e 2007/2/Ce, ove le acque affinate siano utilizzate a fini irrigui in agricoltura come precisato nell'allegato I, sezione 1, del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione del pubblico, online o con altri mezzi, informazioni adeguate e aggiornate in materia di riutilizzo dell'acqua. Tali informazioni riguardano quanto segue:

a) la quantità e la qualità delle acque affinate erogate conformemente al presente regolamento;

b) la percentuale di acque affinate nello Stato membro erogate in conformità del presente regolamento rispetto al volume totale delle acque reflue urbane trattate, ove tali dati siano disponibili;

c) i permessi concessi o modificati in conformità del presente regolamento, comprese le condizioni stabilite dalle Autorità competenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento;

d) i risultati dei controlli di conformità svolti a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento;

e) i punti di contatto designati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate ogni due anni.

3. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione adottata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, sia resa pubblica online o con altri mezzi.

Articolo 11

Informazioni relative al controllo dell'attuazione

1. Fatte salve le direttive 2003/4/Ce e 2007/2/Ce, ove le acque affinate siano utilizzate a fini irrigui in agricoltura come precisato nell'allegato I, sezione 1, del presente regolamento, gli Stati membri, assistiti dall'Agenzia europea dell'ambiente, provvedono a:

a) elaborare e pubblicare entro il 26 giugno 2026, e aggiornare successivamente ogni sei anni, una serie di dati contenente le informazioni sui risultati della verifica della conformità effettuata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento e le altre informazioni che devono essere rese disponibili al pubblico, online o con altri mezzi, in conformità dell'articolo 10 del presente regolamento;

b) elaborare, pubblicare e aggiornare in seguito, su base annua, una serie di dati contenente le informazioni sui casi di mancata conformità alle condizioni stabilite nel permesso che sono state raccolte conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché le informazioni sulle misure adottate in conformità dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento.

2. Gli Stati membri assicurano che la Commissione, l'Agenzia europea dell'ambiente e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie abbiano accesso ai dati di cui al paragrafo 1.

3. Sulla base delle serie di dati di cui al paragrafo 1, l'Agenzia europea dell'ambiente, in consultazione con gli Stati membri, redige, pubblica e aggiorna, periodicamente o su richiesta della Commissione, un quadro generale a livello dell'Unione. Tale quadro generale comprende, se del caso, gli indicatori di risultato, i risultati e gli effetti del presente regolamento, le carte d'insieme e le relazioni degli Stati membri.

4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate relative al formato e alla presentazione delle informazioni da fornire a norma del paragrafo 1, nonché relative al formato e alla presentazione del quadro generale a livello dell'Unione di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14.

5. Entro il 26 giugno 2022, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, stabilisce orientamenti a sostegno dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 12

Valutazione e riesame

1. La Commissione, entro il 26 giugno 2028, effettua una valutazione del presente regolamento. Tale valutazione si basa, almeno, su quanto segue:

a) l'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento;

b) le serie di dati raccolte dagli Stati membri a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e il quadro generale a livello dell'Unione elaborato dall'Agenzia europea dell'ambiente, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3;

c) i pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici;

d) le conoscenze tecniche e scientifiche;

e) le raccomandazioni dell'OMS, ove disponibili, oppure altri orientamenti internazionali o norme ISO.

2. Nello svolgere la valutazione, la Commissione presta particolare attenzione agli aspetti seguenti:

a) le prescrizioni minime di cui all'allegato I;

b) i principali elementi della gestione dei rischi di cui all'allegato II;

c) le prescrizioni supplementari stabilite dalle Autorità competenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere c) e d);

d) le conseguenze del riutilizzo dell'acqua sull'ambiente e sulla salute umana e animale, comprese le conseguenze delle sostanze che destano crescente preoccupazione.

3. Nel contesto della valutazione, la Commissione valuta la fattibilità di:

a) estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento alle acque trattate destinate a ulteriori usi specifici, compreso il riutilizzo a fini industriali;

b) estendere le prescrizioni del presente regolamento all'utilizzo indiretto di acque reflue trattate.

4. Sulla base dei risultati della valutazione o qualora le nuove conoscenze tecniche e scientifiche lo rendano necessario, la Commissione può valutare la necessità di rivedere le prescrizioni minime di cui all'allegato I, sezione 2.

5. La Commissione, ove opportuno, presenta proposte legislative per modificare il presente regolamento.

Articolo 13

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 25 giugno 2020. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dalla direttiva 2000/60/Ce. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (Ue) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (Ue) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (Ue) n. 182/2011.

Articolo 15

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, entro il 26 giugno 2024, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 16

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 26 giugno 2023.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2020

Allegato I

Utilizzi e prescrizioni minime

Sezione 1

Utilizzi delle acque affinate

Uso irriguo in agricoltura

Per uso irriguo in agricoltura s'intende l'irrigazione dei seguenti tipi di colture:

— colture alimentari da consumare crude, ossia colture destinate al consumo umano a uno stato crudo o non lavorato;

— colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale);

— colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (ad esempio, pascoli e colture da foraggio, da fibra, da ornamento, da sementi, da energia e per tappeto erboso).

Fatte salve altre pertinenti normative dell'Unione nei settori ambientale e sanitario, gli Stati membri possono utilizzare le acque affinate per ulteriori scopi quali:

— il riutilizzo a fini industriali; e

— fini civili e ambientali.

 

Sezione 2

Prescrizioni minime

Prescrizioni minime applicabili alle acque affinate destinate a fini irrigui in agricoltura

Le classi di qualità delle acque affinate nonché gli utilizzi e le tecniche di irrigazione consentiti per ciascuna classe sono elencati nella tabella 1. Le prescrizioni minime di qualità delle acque sono indicate alla lettera a), tabella 2. Le frequenze minime e gli obiettivi prestazionali per il controllo delle acque affinate sono stabiliti alla lettera b), tabella 3 (attività ordinarie di monitoraggio) e tabella 4 (monitoraggio a fini di validazione).

Le colture appartenenti a una certa categoria sono irrigate con acque affinate appartenenti alla corrispettiva classe minima di qualità di cui alla tabella 1, a meno che non siano utilizzate le opportune ulteriori barriere di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), che consentono di soddisfare le prescrizioni di qualità di cui alla lettera a), tabella 2. Tali ulteriori barriere possono basarsi sull'elenco indicativo delle misure preventive di cui all'allegato II, punto 7, o in qualsiasi altra norma nazionale o internazionale equivalente, ad esempio la norma ISO 16075-2.

 

Tabella 1 — Classi di qualità delle acque affinate e tecniche di irrigazione e utilizzi agricoli consentiti

 

Classe minima di qualità delle acque affinate Categoria di coltura (*) Tecniche di irrigazione
A Tutte le colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è a diretto contatto con le acque affinate e le piante da radice da consumare crude Tutte
B Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque affinate, colture alimentari trasformate e colture non alimentari, comprese le colture utilizzate per l'alimentazione di animali da latte o da carne Tutte
C Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque affinate, colture alimentari trasformate e colture non alimentari, comprese le colture utilizzate per l'alimentazione di animali da latte o da carne Irrigazione a goccia (**) o altra tecnica di irrigazione che eviti il contatto diretto con la parte commestibile della coltura
D Colture industriali, daenergia e da sementi Tutte le tecniche di irrigazione (***)
(*) Se lo stesso tipo di coltura irrigata rientra in più categorie della tabella 1, si applicano le prescrizioni della categoria più rigorosa.
(**) L'irrigazione a goccia (o irrigazione localizzata) è un sistema di microirrigazione capace di somministrare acqua alle piante sotto forma di gocce o di sottili flussi d'acqua. L'acqua viene erogata a bassissima portata (2-20 litri/ora) sul terreno o direttamente al di sotto della sua superficie da un sistema di tubi di plastica di piccolo diametro dotati di ugelli denominati "emettitori" o "gocciolatori".
(***) Nel caso di tecniche di irrigazione che imitano la pioggia, occorre prestare particolare attenzione alla protezione della salute dei lavoratori o degli astanti. A tal fine si devono porre in essere le adeguate misure preventive.

 

a) Prescrizioni minime di qualità delle acque

Tabella 2 — Prescrizioni di qualità delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura

 

Classe di qualità delle acque affinate Obiettivo tecnologico indicativo Prescrizioni di qualità
E. coli
(numero/100 ml)
BOD5
(mg/l)
TSS
(mg/l)
Torbidità (NTU) Altro
A Trattamento secondario, filtrazione e disinfezione ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 5 Legionella spp.: < 1.000 ufc/l se vi è rischio di diffusione per via aerea
Nematodi intestinali (uova di elminti): ≤ 1 uovo/l per irrigazione di pascoli o colture da foraggio
B Trattamento secondario e disinfezione ≤ 100 In conformità della direttiva 91/271/Cee (allegato I, tabella 1) In conformità della direttiva 91/271/Cee (allegato I, tabella 1)
C Trattamento secondario e disinfezione ≤ 1.000
D Trattamento secondario e disinfezione ≤ 10.000

 

Le acque affinate sono considerate conformi alle prescrizioni di cui alla tabella 2 se le misurazioni per le acque affinate soddisfano tutti i criteri seguenti:

— i valori indicati per E.coli, Legionella spp. e nematodi intestinali sono rispettati in almeno il 90% dei campioni; nessuno dei valori dei campioni eccede la deviazione massima ammissibile di 1 unità logaritmica rispetto al valore indicato per E.coli e Legionella spp. e il 100% del valore indicato per i nematodi intestinali;

— i valori indicati per BOD5, TSS e torbidità nella classe A sono rispettati in almeno il 90% dei campioni; nessuno dei valori dei campioni eccede la deviazione massima ammissibile del 100% del valore indicato.

 

b) Prescrizioni minime di controllo

I gestori degli impianti di affinamento effettuano attività ordinarie di monitoraggio per verificare che le acque affinate siano conformi alle prescrizioni minime di qualità delle acque di cui alla lettera a). Le attività ordinarie di monitoraggio rientrano nelle procedure di verifica del sistema di riutilizzo dell'acqua.

I campioni da utilizzare per verificare la conformità con i parametri microbiologici al punto di conformità sono prelevati in conformità della norma En Iso 19458 o di altre norme nazionali o internazionali che garantiscono una qualità equivalente.

 

Tabella 3 — Frequenze minime delle attività ordinarie di monitoraggio delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura

 

Frequenze minime di monitoraggio
Classe di qualità delle acque affinate E. coli BOD5 TSS Torbidità Legionella spp. (ove applicabile) Nematodi intestinali (ove applicabile)
A Una volta alla settimana Una volta alla settimana Una volta alla settimana Continuativo Due volte al mese Due volte al mese o come determinato dal gestore dell'impianto di affinamento secondo il numero di uova presenti nelle acque reflue che entrano nell'impianto di affinamento
B Una volta alla settimana In conformità della direttiva 91/271/Cee (allegato I, sezione D) In conformità della direttiva 91/271/Cee (allegato I, sezione D)
C Due volte al mese
D Due volte al mese

 

Il controllo di validazione deve essere effettuato prima che un nuovo impianto di affinamento sia messo in funzione.

Gli impianti di affinamento già in funzione che al 25 giugno 2020 rispettano le prescrizioni di qualità delle acque affinate di cui alla lettera a), tabella 2, sono esentati da tale obbligo in materia di controllo di validazione.

Tuttavia, il controllo di validazione deve essere sempre effettuato in caso di miglioramento dell'apparecchiatura, o di aggiunta di nuovi processi o apparecchiature.

Il controllo di validazione è eseguito per la classe A di qualità delle acque affinate, cui si applicano le prescrizioni più rigorose, per valutare se gli obiettivi prestazionali (riduzione di log10) sono rispettati. Il controllo di validazione comporta il monitoraggio dei microrganismi indicatori associati con ciascun gruppo di agenti patogeni, vale a dire batteri, virus e protozoi. I microrganismi indicatori selezionati sono l'E. coli per i batteri patogeni, i colifagi F-specifici, colifagi somatici o colifagi per i virus patogeni e le spore di Clostridium perfringens o i solfobatteri sporigeni per i protozoi. Gli obiettivi prestazionali (riduzione di log10) per il controllo di validazione relativo ai microrganismi indicatori selezionati (di cui alla tabella 4) sono soddisfatti al punto di conformità, considerando le concentrazioni di acque reflue crude che entrano nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Almeno il 90% dei campioni di validazione raggiunge o supera gli obiettivi prestazionali.

Se un indicatore biologico non è presente in quantità sufficiente nelle acque reflue non trattate per ottenere la riduzione di log10, l'assenza di tale indicatore biologico nelle acque affinate significa che i requisiti della validazione sono rispettati. La conformità con l'obiettivo prestazionale può essere stabilita mediante controllo analitico, aggiungendo le prestazioni attribuite alle singole fasi di trattamento sulla base di prove scientifiche per processi standard ben consolidati quali dati pubblicati di rapporti di prova o studi di casi, o essere oggetto di prove in laboratorio in condizioni controllate per i trattamenti innovativi.

 

Tabella 4 — Monitoraggio a fini di validazione delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura

 

Classediqualità delle acque affinate Microrganismi indicatori (*) Obiettivi prestazionali per la catena di trattamento (riduzione di log10)
A E. coli ≥ 5,0
Colifagi totali/colifagi F-specifici/colifagi somatici/colifagi (**) ≥ 6,0
Spore di Clostridium perfringens/solfobatteri sporigeni (***) ≥ 4,0 (in caso di spore di Clostridium perfringens)
≥ 5,0 (in caso di solfobatteri sporigeni)
(*)Ai fini del controllo di validazione possono essere impiegati anche i patogeni di riferimento Campylobacter, Rotavirus e Cryptosporidium al posto dei microrganismi indicatori proposti. Gli obiettivi prestazionali da applicare per la riduzione di log10 devono quindi essere i seguenti: Campylobacter (≥ 5,0), Rotavirus (≥ 6,0) e Cryptosporidium (≥ 5,0).
(**) Quale indicatore più appropriato della presenza di virus è scelto il valore totale dei colifagi. Tuttavia, se l'analisi dei colifagi totali non è possibile, deve essere analizzato almeno uno di questi indicatori (colifagi F-specifici o colifagi somatici).
(***) Quale indicatore più appropriato della presenza di protozoi è scelto il valore delle spore di Clostridium perfringens. Tuttavia, se la concentrazione di spore di Clostridium perfringens non rende possibile convalidare l'eliminazione richiesta di log10, si possono considerare in alternativa i solfobatteri sporigeni

 

Allegato II

 

A) Principali elementi della gestione dei rischi

La gestione dei rischi comprende l'individuazione e la gestione proattiva dei rischi al fine di assicurare che le acque affinate siano utilizzate e gestite in maniera sicura e che non ci sia rischio per l'ambiente o per la salute umana o animale. A tal fine è istituito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua sulla base degli elementi seguenti:

1. Descrizione dell'intero sistema di riutilizzo dell'acqua, dall'ingresso delle acque reflue nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane al punto di utilizzo, compresi le fonti di acque reflue, le fasi di trattamento e le relative tecnologie utilizzate presso l'impianto di affinamento, l'infrastruttura di erogazione, distribuzione e stoccaggio, l'utilizzo previsto, il luogo e il periodo di utilizzo (ad esempio utilizzo temporaneo o ad hoc), le tecniche di irrigazione, il tipo di coltura, le altre fonti idriche se sono previste miscelazioni e i volumi di acque affinate da erogare.

2. Individuazione di tutte le parti coinvolte nel sistema di riutilizzo dell'acqua e una chiara descrizione dei rispettivi ruoli e responsabilità.

3. Individuazione di potenziali pericoli, in particolare la presenza di agenti inquinanti e patogeni, e di possibili eventi pericolosi quali un malfunzionamento del trattamento o fuoriuscite o contaminazioni accidentali nel sistema di riutilizzo dell'acqua.

4. Individuazione degli ambienti e delle popolazioni a rischio nonché delle vie di esposizione ai pericoli potenziali individuati, tenendo conto di fattori ambientali specifici, quali l'idrogeologia, la topologia, il tipo di suolo e l'ecologia locali, e di fattori relativi al tipo di colture e di pratiche agricole e di irrigazione impiegate. Occorre tenere conto anche dei possibili effetti negativi, irreversibili o a lungo termine, sul piano ambientale e sanitario, delle attività di depurazione delle acque, sulla base di prove scientifiche.

5. Valutazione dei rischi per l'ambiente e per la salute umana e animale, tenendo conto della natura dei pericoli potenziali individuati, della durata degli utilizzi previsti, degli ambienti e delle popolazioni individuati a rischio di esposizione a tali pericoli e della gravità dei possibili effetti degli eventi pericolosi, tenendo in considerazione il principio di precauzione, nonché di tutte le pertinenti normative dell'Unione e nazionali, dei documenti di orientamento e delle prescrizioni minime applicabili agli alimenti e ai mangimi e alla sicurezza dei lavoratori. La valutazione del rischio potrebbe basarsi su un esame degli studi e dei dati scientifici disponibili.

La valutazione del rischio consiste negli elementi seguenti:

a) una valutazione dei rischi per l'ambiente, comprendente tutti gli aspetti seguenti:

i) la conferma della natura dei pericoli, compresa, se del caso, la previsione del livello senza effetto;

ii) la valutazione del grado potenziale di esposizione;

iii) la caratterizzazione dei rischi;

b) una valutazione dei rischi per la salute umana e animale, comprendente tutti gli aspetti seguenti:

i) la conferma della natura dei pericoli, compresa, se del caso, la relazione dose-risposta;

ii) la valutazione del grado potenziale di esposizione;

iii) la caratterizzazione del rischio.

La valutazione del rischio può essere condotta per mezzo di una valutazione del rischio qualitativa o semiquantitativa. Si procederà invece a una valutazione del rischio quantitativa quando vi sono dati di supporto sufficienti o in progetti con un potenziale rischio elevato per l'ambiente o la salute pubblica.

Nella valutazione del rischio sono tenuti in considerazione, come minimo, i seguenti obblighi e prescrizioni:

a) la prescrizione di ridurre e prevenire l'inquinamento delle acque causato da nitrati, ai sensi della direttiva 91/676/Cee;

b) l'obbligo che le aree protette di acqua destinate al consumo umano rispettino le prescrizioni della direttiva 98/83/Ce;

c) la prescrizione di soddisfare gli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/Ce;

d) la prescrizione di prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi della direttiva 2006/118/Ce;

e) la prescrizione di soddisfare gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti di cui alla direttiva 2008/105/Ce;

f) la prescrizione di rispettare gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti rilevanti a livello nazionale, vale a dire inquinanti specifici dei bacini idrografici, di cui alla direttiva 2000/60/Ce;

g) la prescrizione di soddisfare gli standard di qualità delle acque di balneazione di cui alla direttiva 2006/7/Ce;

h) le prescrizioni concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi della direttiva 86/278/Cee;

i) le prescrizioni in materia di igiene dei prodotti alimentari stabilite dal regolamento (Ce) n. 852/2004 e gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per la gestione dei rischi microbiologici nei prodotti ortofrutticoli freschi a livello di produzione primaria mediante una corretta igiene;

j) le prescrizioni per l'igiene dei mangimi stabilite dal regolamento (Ce) n. 183/2005;

k) la prescrizione di rispettare i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (Ce) n. 2073/2005;

l) la prescrizione di rispettare i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari di cui al regolamento (Ce) n. 1881/2006;

m) le prescrizioni relative ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di cui al regolamento (Ce) n. 396/2005;

n) le prescrizioni in materia di salute degli animali di cui ai regolamenti (Ce) n. 1069/2009 e (Ue) n. 142/2011.

 

B) Condizioni relative alle prescrizioni supplementari

6. Presa in considerazione di prescrizioni per la qualità e il monitoraggio dell'acqua che si aggiungono a quelle indicate nell'allegato I, sezione 2, o entrambe, o sono più rigorose rispetto ad esse, ove necessario e opportuno per garantire un livello adeguato di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale, in particolare quando vi sono chiare prove scientifiche del fatto che i rischi derivino dalle acque affinate e non da altre fonti.

In base all'esito della valutazione del rischio di cui al punto 5, tali prescrizioni supplementari possono in particolare riguardare:

a) i metalli pesanti;

b) gli antiparassitari;

c) i sottoprodotti di disinfezione;

d) i medicinali;

e) altre sostanze che destano crescente preoccupazione, tra cui i microinquinanti e le microplastiche;

f) la resistenza agli agenti antimicrobici.

 

C) Misure preventive

7. Individuazione delle misure di prevenzione che sono già in atto o che dovrebbero essere adottate per limitare i rischi in modo che tutti i rischi individuati possano essere adeguatamente gestiti. Si deve prestare particolare attenzione ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano e alle relative zone di salvaguardia.

Tali misure di prevenzione possono comprendere:

a) il controllo dell'accesso;

b) misure supplementari di disinfezione o di eliminazione degli inquinanti;

c) tecnologie specifiche di irrigazione che attenuano il rischio di formazione di aerosol (ad esempio irrigazione a goccia);

d) prescrizioni specifiche per l'irrigazione a pioggia (ad esempio velocità massima del vento, distanza tra l'impianto di irrigazione a pioggia e le aree sensibili);

e) prescrizioni specifiche per i campi agricoli (ad esempio inclinazione del terreno, saturazione idrica del suolo e zone carsiche);

f) il sostegno alla soppressione degli agenti patogeni prima della raccolta;

g) la definizione di distanze minime di sicurezza (ad esempio rispetto alle acque superficiali, comprese le sorgenti destinate alla zootecnia, o ad attività quali l'acquacoltura, la piscicoltura, la molluschicoltura, il nuoto e altre attività acquatiche);

h) pannelli segnaletici presso i siti di irrigazione indicanti l'utilizzo di acqua affinata e non potabile.

Misure specifiche di prevenzione che potrebbero risultare pertinenti sono elencate nella tabella 1.

 

Tabella 1 — Misure specifiche di prevenzione

 

Classe di qualità delle acque affinate Misure specifiche di prevenzione

 

A - I suini non devono essere esposti a foraggi irrigati con acque affinate, a meno che non vi siano dati sufficienti che indichino la possibilità di gestire i rischi legati a un caso specifico.
B - Divieto di raccolta di prodotti irrigati umidi o caduti a terra.
- Esclusione delle vacche da latte in lattazione dal pascolo finché quest'ultimo non è asciutto.
- Il foraggio deve essere essiccato o insilato prima dell'imballaggio.
- I suini non devono essere esposti a foraggi irrigati con acque affinate, a meno che non vi siano dati sufficienti che indichino la possibilità di gestire i rischi legati a un caso specifico.
C - Divieto di raccolta di prodotti irrigati umidi o caduti a terra.
- Esclusione degli animali dal pascolo per cinque giorni dopo l'ultima irrigazione.
- Il foraggio deve essere essiccato o insilato prima dell'imballaggio.
- I suini non devono essere esposti a foraggi irrigati con acque affinate, a meno che non vi siano dati sufficienti che indichino la possibilità di gestire i rischi legati a un caso specifico.
D - Divieto di raccolta di prodotti irrigati umidi o caduti a terra.

 

8. Sistemi e procedure adeguati di controllo della qualità, compreso il monitoraggio delle acque affinate sulla base di parametri pertinenti, e programmi adeguati di manutenzione delle apparecchiature.

Si raccomanda al gestore dell'impianto di affinamento di istituire e mantenere un sistema di gestione della qualità certificato conformemente alla norma Iso 9001 o equivalente.

9. Sistemi di monitoraggio ambientale per garantire che sia fornito un riscontro del monitoraggio e che tutti i processi e le procedure siano opportunamente convalidati e documentati.

10. Un sistema adeguato di gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza, comprese le procedure per informare adeguatamente tutte le parti interessate in merito a eventi di questo tipo, e aggiornamenti periodici del piano di risposta alle emergenze.

Gli Stati membri potrebbero utilizzare gli orientamenti o le norme internazionali esistenti, quali gli orientamenti in materia di valutazione e gestione del rischio per la salute del riutilizzo dell'acqua non potabile (Iso 20426:2018), gli orientamenti in materia di utilizzo di acque reflue trattate per progetti di irrigazione (Iso 16075:2015) o altre norme equivalenti accettate a livello internazionale, oppure orientamenti dell'Oms quali strumenti per l'individuazione sistematica dei pericoli, la valutazione e la gestione dei rischi, sulla base di un approccio basato su priorità applicato all'intera catena (dal trattamento delle acque reflue urbane per il riutilizzo, alla distribuzione e all'utilizzo a fini irrigui in agricoltura nonché al controllo degli effetti) e per specifiche valutazioni dei rischi in loco.

11. Istituzione di meccanismi di coordinamento tra i diversi attori per assicurare la produzione e l'utilizzo dell'acqua affinata in condizioni di sicurezza.

Note ufficiali

1.

Gu C 110 del 22.3.2019, pag. 94.

2.

Gu C 86 del 7 marzo 2019, pag. 353.

3.

Posizione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 7 aprile 2020 (Gu C 147 del 4.5.2020, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 13 maggio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

4.

Direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Gu L 327 del 22 dicembre 2000, pag. 1).

5.

Direttiva 91/271/Cee del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (Gu L 135 del 30 maggio 1991, pag. 40).

6.

Gu C 9 E del 15 gennaio 2010, pag. 33.

7.

Direttiva 98/83/Ce del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (Gu L 330 del 5 dicembre 1998, pag. 32).

8.

Direttiva 86/278/Cee del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (Gu L 181 del 4 luglio 1986, pag. 6).

9.

Direttiva 91/676/Cee del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (Gu L 375 del 31 dicembre 1991, pag. 1).

10.

Regolamento (Ce) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (Gu L 31 dell'1 febbraio 2002, pag. 1).

11.

Regolamento (Ce) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (Gu L 139 del 30 aprile 2004, pag. 1).

12.

Regolamento (Ce) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (Gu L 35 dell'8 febbraio 2005, pag. 1).

13.

Regolamento (Ce) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/Cee del Consiglio (Gu L 70 del 16 marzo 2005, pag. 1).

14.

Regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (Gu L 300 del 14 novembre 2009, pag. 1).

15.

Direttiva 2006/7/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/Cee (Gu L 64 del 4 marzo 2006, pag. 37).

16.

Direttiva 2006/118/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (Gu L 372 del 27 dicembre 2006, pag. 19).

17.

Direttiva 2008/105/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/Cee, 83/513/Cee, 84/156/Cee, 84/491/Cee e 86/280/Cee, nonché modifica della direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 348 del 24 dicembre 2008, pag. 84).

18.

Direttiva 2011/92/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Gu L 26 del 28 gennaio 2012, pag. 1).

19.

Regolamento (Ce) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (Gu L 338 del 22 dicembre 2005, pag. 1).

20.

Regolamento (Ce) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (Gu L 364 del 20 dicembre 2006, pag. 5).

21.

Regolamento (Ue) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/Ce del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (Gu L 54 del 26 febbraio 2011, pag. 1).

22.

Direttiva 2003/4/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/Cee del Consiglio (Gu L 41 del 14 febbraio 2003, pag. 26).

23.

Gu L 124 del 17 maggio 2005, pag. 4.

24.

Direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (Gu L 108 del 25 aprile 2007, pag. 1).

25.

Gu L 123 del 12 maggio 2016, pag. 1.

26.

Regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (Gu L 55 del 28 febbraio 2011, pag. 13).

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