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Commissione europea

Decisione di esecuzione 25 febbraio 2019, n. 2019/1752/Ue

(Guue 23 ottobre 2019 n. L 269)

Decisione che istituisce i questionari, nonché il formato e la frequenza delle relazioni che gli Stati membri devono redigere a norma del regolamento (Ue) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (Ue) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (Ce) n. 1102/20081 , in particolare l'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma;

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2017/852 impone agli Stati membri di fornire alla Commissione e pubblicare su Internet, entro il 1° gennaio 2020 e successivamente a intervalli adeguati, una relazione contenente le informazioni concernenti l'attuazione di tale regolamento, nonché alcuni altri tipi di informazioni elencati in tale disposizione.

(2) I questionari che gli Stati membri devono utilizzare per la relazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2017/852 devono essere elaborati in modo da agevolare il compito della Commissione di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e il riesame di tale regolamento ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2 del medesimo. Essi dovrebbero inoltre consentire all'Unione di adempiere ai suoi obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 21 della convenzione di Minamata sul mercurio adottata a Kumamoto, Giappone, il 10 ottobre 2013 ("la convenzione").

(3) Anche se i questionari per la relazione di cui al regolamento (Ue) 2017/852, in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento, non devono duplicare gli obblighi di comunicazione delle parti della convenzione di cui alla decisione MC-1/8 adottata dalla conferenza delle parti della convenzione nella sua prima sessione2 , è opportuno che essi contemplino alcuni elementi previsti dalla decisione MC-1/8 allo scopo di specificare in maniera più dettagliata le informazioni richieste in modo da consentire una valutazione efficace dell'attuazione del regolamento (Ue) 2017/852.

(4) Le informazioni relative all'importazione di mercurio e di miscele di mercurio con una concentrazione di mercurio pari ad almeno il 95% in peso devono essere comunicate annualmente dato l'elevato impatto potenziale sull'ambiente e sulla salute pubblica di una cattiva gestione del mercurio. Tuttavia, al fine di ridurre gli oneri amministrativi, lo Stato membro dovrebbe essere esentato dall'obbligo di fornire tali informazioni qualora fornisca alla Commissione una copia del modulo o dei moduli utilizzati per concedere o negare l'autorizzazione scritta all'importazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (Ue) 2017/852.

(5) Nel caso in cui riguardino soggetti ubicati geograficamente, come gli impianti e i siti industriali, le informazioni devono essere comunicate in conformità della direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio3 .

(6) I questionari dovrebbero riguardare le principali disposizioni del regolamento (Ue) 2017/852, tra cui l'eliminazione graduale del mercurio e dei suoi composti nei processi di fabbricazione, nell'estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala e nell'amalgama dentale, e dovrebbero inoltre richiedere informazioni sulle principali difficoltà incontrate nell'attuazione delle altre disposizioni di detto regolamento. Inoltre, essi dovrebbero esigere informazioni sugli indicatori chiave di prestazione, compresi i dati sul commercio del mercurio e sulla quantità di mercurio immagazzinato o smaltito.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2017/852,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

1. Ai fini della comunicazione alla Commissione in merito all'attuazione dell'articolo 4 del regolamento (Ue) 2017/852 in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento, gli Stati membri utilizzano il questionario di cui all'allegato I della presente decisione.

2. Le informazioni di cui al punto 1.1 dell'allegato I sono messe a disposizione della Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno (N) per l'anno N‐1.

Le informazioni di cui al punto 1.2 dell'allegato I sono messe a disposizione della Commissione entro il 30 settembre di ogni anno (N) per l'anno N‐1.

3. Le informazioni di cui al punto 1.1 dell'allegato I, non sono richieste qualora lo Stato membro fornisca alla Commissione una copia del modulo o dei moduli utilizzati per concedere o negare l'autorizzazione scritta all'importazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (Ue) 2017/852 nell'anno N-1. Gli Stati membri mettono a disposizione tali copie al più tardi entro il 31 gennaio di ogni anno (N) per l'anno N-1, oppure possono scegliere di renderle disponibili in qualsiasi momento durante il periodo N‐1.

Articolo 2

1. Ai fini della comunicazione alla Commissione in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2017/852, ad eccezione della comunicazione sull'attuazione dell'articolo 4 di detto regolamento, gli Stati membri utilizzano il questionario di cui all'allegato II della presente decisione.

2. Le informazioni di cui all'allegato II sono messe a disposizione della Commissione in base al seguente calendario:

a) la prima relazione relativa agli anni 2017 e 2018 è messa a disposizione al più tardi entro il 1o gennaio 2020;

b) la seconda relazione relativa al periodo 2019-2020 è messa a disposizione al più tardi entro il 30 settembre 2021;

c) la terza relazione relativa al periodo 2021-2022 è messa a disposizione al più tardi entro il 30 settembre 2023;

d) la quarta relazione relativa al periodo 2023-2024 è messa a disposizione al più tardi entro il 30 settembre 2025;

e) la quinta relazione relativa al periodo 2025 — 2028 è messa a disposizione al più tardi entro il 30 settembre 2029.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 25febbraio 2019

Allegato I

Questionario
Informazioni sulle restrizioni all'importazione che devono essere messe a disposizione della Commissione dagli Stati membri ai fini della trasmissione di informazioni sull'attuazione del regolamento (Ue) 2017/852

Articolo 4:

Restrizioni all'importazione

1. Lo Stato membro ha concesso l'autorizzazione scritta all'importazione di mercurio o miscele di mercurio per un uso consentito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (Ue) 2017/852?

In caso affermativo, fornire le seguenti informazioni:

1.1. Mercurio e miscele di mercurio come non rifiuti4

i) quantità di mercurio o miscele di mercurio importate;

ii) uso previsto di mercurio o miscele di mercurio importati (t/anno per uso previsto).

1.2. Mercurio come rifiuto

i) quantità di rifiuti di mercurio importata;

ii) operazioni di smaltimento o di recupero previste (t/anno per operazione prevista)5 .

— In caso di importazione prevista per un'operazione di smaltimento o di recupero intermedio, fornire informazioni sulle successive operazioni previste di recupero o di smaltimento non intermedio6 .

— In caso di importazione prevista per operazioni di recupero diverse da operazioni di recupero intermedio, fornire informazioni sull'uso previsto del materiale risultante dalle operazioni di recupero non intermedio.

Allegato II

Questionario

Informazioni diverse da quelle sulle restrizioni all'importazione che devono essere messe a disposizione della Commissione dagli Stati membri ai fini della trasmissione di informazioni sull'attuazione del regolamento (Ue) 2017/852

Nota 1: Se la risposta alle domande 1.2 e/o 2.1 è affermativa, le informazioni relative alle domande complementari 1.2, punti da i) a v), e/o 2.1, punto i), non sono richieste qualora tutte le informazioni siano incluse in una relazione fornita dallo Stato membro in conformità all'obbligo di relazione stabilito dall'articolo 21 della convenzione di Minamata e la relazione in questione sia stata messa a disposizione della Commissione in conformità all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (Ue) 2017/852.

Nota 2: Le risposte alle domande contrassegnate con un asterisco (*) sono facoltative.

 

1. Articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (Ue) 2017/852: attività industriali

1.1. I seguenti processi di fabbricazione che comportano l'uso di mercurio e suoi composti sono stati gradualmente eliminati entro le date di cui all'allegato III, parte I, del regolamento (Ue) 2017/852?7

1.1.1. Produzione di cloruro di vinile monomero (da eliminare gradualmente al più tardi entro il 1° gennaio 2022) In caso di risposta negativa, fornire le seguenti informazioni:

i) motivi per la prosecuzione di tale processo di fabbricazione dopo la data di eliminazione graduale;

ii) misure adottate o previste per eliminare gradualmente il processo di fabbricazione e il relativo calendario.

1.1.2. Produzione di cloro-alcali (da eliminare gradualmente al più tardi entro l'11 dicembre 2017) In caso di risposta negativa, fornire le seguenti informazioni:

i) motivi per la prosecuzione di tale processo di fabbricazione dopo la data di eliminazione graduale;

ii) misure adottate o previste per eliminare gradualmente il processo di fabbricazione e il relativo calendario.

1.1.3. Produzione di metilato o di etilato di sodio o di potassio (da eliminare gradualmente al più tardi entro il 1° gennaio 2028) In caso di risposta negativa, fornire le seguenti informazioni:

i) motivi per la prosecuzione di tale processo di fabbricazione dopo la data di eliminazione graduale;

ii) misure adottate o previste per eliminare gradualmente il processo di fabbricazione e il relativo calendario.

1.1.4. Produzione di poliuretano (da eliminare gradualmente al più tardi entro il 1° gennaio 2018) In caso di risposta negativa, fornire le seguenti informazioni:

i) motivi per la prosecuzione di tale processo di fabbricazione dopo la data di eliminazione graduale;

ii) misure adottate o previste per eliminare gradualmente il processo di fabbricazione e il relativo calendario.

1.2. Ci sono impianti nel territorio dello Stato membro che producono metilato o etilato di sodio o di potassio e utilizzano un processo di fabbricazione che comporta l'uso di mercurio e suoi composti di cui all'allegato III, parte II, del regolamento (Ue) 2017/852?

In caso di risposta affermativa, fornire per ciascun impianto interessato le seguenti informazioni:

i) identificatore unico conforme alle prescrizioni dalla direttiva 2007/2/Ce;

ii) capacità operativa annua di ciascun impianto (t/anno) per il 2017 e per gli anni seguenti; iii) se il mercurio proveniente da estrazione primaria è stato o è attualmente utilizzato in ciascuno degli impianti;

iv) per il 2010, il livello dei rilasci diretti e indiretti, da ogni impianto, di mercurio e suoi composti nell'aria, nell'acqua e nel suolo per unità di produzione (espresso in kg di mercurio e suoi composti per kt di metilato o etilato di sodio o di potassio prodotto);

v) per il 2020 e per gli anni seguenti, il livello dei rilasci diretti e indiretti, da ogni impianto, di mercurio e suoi composti nell'aria, nell'acqua e nel suolo per unità di produzione (espresso in kg di mercurio e suoi composti per kt di metilato o etilato di sodio o di potassio prodotto).

 

2. Articolo 9 del regolamento (Ue) 2017/852: attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala

2.1. Lo Stato membro ha accertato l'esistenza di più che casi isolati di uso di amalgama di mercurio per l'estrazione di oro nel suo territorio?

In caso affermativo, fornire le seguenti informazioni:

(i) l'autorità competente dello Stato membro ha elaborato e attuato un piano nazionale relativo all'estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'allegato IV del regolamento (Ue) 2017/852?

— In caso di risposta affermativa, fornire un link al piano nazionale relativo all'estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala.

— In caso negativo, fornire informazioni sulle ragioni della mancata elaborazione e attuazione di un piano nazionale relativo all'estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala e sulle misure adottate e/o previste per istituire tale piano e il relativo calendario.

 

3. Articolo 10 del regolamento (Ue) 2017/852: amalgama dentale

3.1. Lo Stato membro ha incontrato difficoltà rilevanti nell'attuazione dell'articolo 10 del regolamento (Ue) 2017/852 relativo agli amalgami dentali?

In caso affermativo, fornire le seguenti informazioni:

i) natura e portata delle difficoltà; ii) misure adottate e/o previste per affrontare tali difficoltà e relativo calendario.

 

4. Articolo 12 del regolamento (Ue) 2017/852: trasmissione di informazioni sulle fonti considerevoli

4.1. In conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (Ue) 2017/852, fornire la seguente sintesi delle informazioni che gli operatori economici hanno inviato alle autorità competenti dello Stato membro a norma dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento:

4.1.1. elenco degli impianti interessati per tipo di fonte considerevole di cui all'articolo 11, lettere a), b) e c), del regolamento (Ue) 2017/852, e il relativo codice identificativo: i) produzione di cloro-alcali:

— elenco degli impianti;

— identificatori unici conformi alle prescrizioni dalla direttiva 2007/2/Ce; ii) purificazione del gas naturale: — elenco degli impianti;

— identificatori unici conformi alle prescrizioni dalla direttiva 2007/2/Ce;

iii) operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi:

— elenco degli impianti;

— identificatori unici conformi alle prescrizioni dalla direttiva 2007/2/Ce;

4.1.2. quantità totale dei rifiuti di mercurio immagazzinata in ciascun impianto indicato in risposta alla domanda 4.1.1, punti i), ii) e iii), al 31 dicembre di ogni anno di riferimento all'interno di ciascun periodo di riferimento, espressa in tonnellate;

4.1.3. quantità totale dei rifiuti di mercurio espressa in tonnellate inviata ai seguenti impianti di trattamento dei rifiuti da ciascun impianto indicato in risposta alla domanda 4.1.1 per ogni anno compreso nel periodo di riferimento:

i) totale dei rifiuti di mercurio inviati ad impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio;

ii) totale dei rifiuti di mercurio inviati ad impianti che effettuano la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio;

iii) totale dei rifiuti di mercurio inviati ad impianti che effettuano lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio;

4.2. * Qualsiasi altra informazione che lo Stato membro desideri mettere a disposizione.

 

5. Articolo 18, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (Ue) 2017/852: altre informazioni da trasmettere a norma dell'articolo 18 del regolamento (Ue) 2017/852

5.1. Fornire le seguenti informazioni concernenti il mercurio situato nel territorio dello Stato membro:

i) un elenco dei siti in cui sono situate scorte di mercurio superiori a 50 tonnellate metriche, che non siano rifiuti di mercurio, al 31 dicembre di ogni anno di riferimento, compresi gli identificatori unici conformi alle disposizioni della direttiva 2007/2/Ce;

ii) la quantità totale di mercurio diverso dai rifiuti di mercurio immagazzinata al 31 dicembre di ogni anno di riferimento in ogni sito di cui al punto i), espressa in tonnellate.

5.2. Fornire le seguenti informazioni concernenti i rifiuti di mercurio situati nel territorio dello Stato membro:

i) un elenco dei siti in cui sono accumulate oltre 50 tonnellate metriche di rifiuti di mercurio al 31 dicembre di ogni anno di riferimento, compresi gli identificatori unici conformi alle disposizioni della direttiva 2007/2/Ce;

ii) la quantità totale di rifiuti di mercurio accumulata al 31 dicembre di ogni anno di riferimento in ogni sito di cui al punto i), espressa in tonnellate.

5.3. Fornire le seguenti informazioni, se a disposizione dello Stato membro:

i) un elenco delle fonti da cui derivano oltre 10 tonnellate metriche di mercurio all'anno, compresi gli identificatori unici conformi alle disposizioni della direttiva 2007/2/Ce;

ii) la quantità totale di mercurio derivata al 31 dicembre di ogni anno di riferimento da ogni fonte di cui al punto i), espressa in tonnellate.

 

6. Domande finali

6.1. Lo Stato membro ha incontrato altre difficoltà rilevanti nell'attuazione del regolamento (Ue) 2017/852?

In caso affermativo, fornire le seguenti informazioni:

i) spiegazione delle difficoltà incontrate;

ii) informazioni sulle misure adottate o previste per affrontare le difficoltà incontrate e il relativo calendario.

6.2. * Lo Stato membro può condividere informazioni su altre iniziative per la promozione dell'attuazione intraprese o programmate.

Note ufficiali

1.

Gu L 137 del 24 maggio 2017, pag. 1.

2.

Decisione MC-1/8Periodicità e formato delle relazioni delle parti relazione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio relativa ai lavori della prima riunione (http://www.mercuryconvention.org).

3.

Direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (Gu L 108 del 25 aprile 2007, pag. 1).

4.

Le informazioni relative alla domanda 1.1 non sono richieste qualora lo Stato membro fornisca alla Commissione una copia del modulo o dei moduli utilizzati per concedere o negare l'autorizzazione scritta all'importazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (Ue) 2017/852 nel corso dell'anno N-1.

5.

Le informazioni sul tipo di operazione di recupero o di smaltimento devono essere comunicate mediante i codici stabiliti nell'allegato IV, sezioni A e B, rispettivamente, della convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Gu L 39 del 16 febbraio 1993, pag. 3).

6.

Le operazioni di "smaltimento intermedio" e "recupero intermedio" sono definite all'articolo 2, punti 5 e 7, rispettivamente, del regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (Gu L 190 del 12 luglio 2006, pag. 1).

7.

Le risposte e le informazioni relative alle domande 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.4 vanno fornite soltanto nella prima relazione da presentare dopo le date di eliminazione graduale.

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