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Consiglio dei Ministri

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

(So n. 148 alla Gu 31 agosto 2005 n. 202 )

Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/Ce, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003", ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2003/44/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/Ce sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante attuazione della direttiva 94/25/Ce in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto;

Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica, ed in particolare l'articolo 6, recante delega al Governo per l'emanazione del codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 ottobre 2004 e del 20 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 marzo 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della salute, delle comunicazioni, per la funzione pubblica, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

Regime di navigazione da diporto

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

(omissis)

Articolo 2

Unità da diporto utilizzata a fini commerciali

(omissis)

Articolo 3

Definizioni

(omissis)

Capo II

Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto

Articolo 4

Ambito di applicazione

(omissis)

Articolo 5

Definizioni

(omissis)

Articolo 6

Requisiti essenziali di sicurezza

(omissis)

Articolo 7

Immissione in commercio e messa in servizio

(omissis)

Articolo 8

Marcatura Ce di conformità

(omissis)

Articolo 9

Valutazione della conformità

(omissis)

Articolo 10

Organismi di certificazione

(omissis)

Articolo 11

Vigilanza e verifica della conformità

(omissis)

Articolo 12

Clausola di salvaguardia

(omissis)

Articolo 13

Disposizioni transitorie

(omissis)

Articolo 14

Rinvio

(omissis)

Titolo II

Regime amministrativo delle unità da diporto

Capo I

Iscrizione delle unità da diporto

Articolo 15

Iscrizione

(omissis)

Articolo 15-bis

Iscrizione di navi da diporto

(omissis)

Articolo 15-ter

Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche

(omissis)

Articolo 16

Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria

(omissis)

Articolo 17

Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto

(omissis)

Articolo 18

Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero

(omissis)

Articolo 19

Iscrizione di imbarcazioni da diporto

(omissis)

Articolo 20

Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto

(omissis)

Articolo 21

Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)

(omissis)

Capo II

Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto

Articolo 22

Documenti di navigazione e tipi di navigazione

(omissis)

Articolo 23

Licenza di navigazione

(omissis)

Articolo 24

Rinnovo della licenza di navigazione

(omissis)

Articolo 24-bis

Dichiarazione di armatore

(omissis)

Articolo 25

Bandiera nazionale e numeri di individuazione dell'unità

(omissis)

Articolo 26

Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio

(omissis)

Articolo 26-bis

Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare

(omissis)

Articolo 27

Natanti da diporto

(omissis)

Articolo 28

Potenza dei motori

(omissis)

Articolo 29

Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza

(omissis)

Articolo 30

Manifestazioni sportive

(omissis)

Articolo 31

Navigazione temporanea

(omissis)

Articolo 32

Autorizzazione alla navigazione temporanea

(omissis)

Articolo 33

Condizioni per la navigazione temporanea

(omissis)

Capo III

Persone trasportabili ed equipaggio

(omissis)

Articolo 34

Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto

(omissis)

Articolo 35

Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto

(omissis)

Articolo 36

Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto

(omissis)

Articolo 36-bis

Titoli professionali del diporto

(omissis)

Articolo 37

Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio

(omissis)

Articolo 38

Ruolino di equipaggio

(omissis)

Capo IV

Patenti nautiche

Articolo 39

Patente nautica

(omissis)

Articolo 39-bis

Anagrafe nazionale delle patenti nautiche

(omissis)

Capo V

Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto

(omissis)

Articolo 40

Responsabilità civile

(omissis)

Articolo 41

Assicurazione obbligatoria

(omissis)

Titolo III

Disposizioni speciali sui contratti di utilizzazione delle unità da diporto

Capo I

Locazione di unità da diporto

Articolo 42

Locazione e forma del contratto

(omissis)

Articolo 43

Scadenza del contratto

(omissis)

Articolo 44

Prescrizione

(omissis)

Articolo 45

Obblighi del locatore

(omissis)

Articolo 46

Obblighi del conduttore

(omissis)

Capo II

Noleggio

Articolo 47

Noleggio di unità da diporto

(omissis)

Articolo 48

Obblighi del noleggiante

(omissis)

Articolo 49

Obblighi del noleggiatore

(omissis)

Articolo 49-bis

Noleggio occasionale

(omissis)

Capo II-bis

Figure professionali per le unità da diporto

Articolo 49-ter

Mediatore del diporto

(omissis)

Articolo 49-quater

Attività del mediatore del diporto

(omissis)

Articolo 49-quinquies

Istruttore di vela

(omissis)

Articolo 49-sexies

Elenco dell'istruttore di vela e condizioni dell'iscrizione

(omissis)

Capo II-ter

Scuole nautiche e centri di istruzione per la nautica

Articolo 49-septies

Scuole nautiche

(omissis)

Articolo 49-octies

Centri di istruzione per la nautica

(omissis)

Capo II-quater

Strutture dedicate alla nautica da diporto

Articolo 49-nonies

Disciplina del transito delle unità da diporto

(omissis)

Articolo 49-decies

Campi di ormeggio attrezzati

1. Gli enti gestori delle aree marine protette, nel rispetto delle norme vigenti in materia di demanio marittimo, possono istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi del regolamento di organizzazione dell'area marina protetta. I progetti di installazione dei citati campi sono sottoposti, previo nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al parere vincolante dell'ufficio circondariale marittimo competente per territorio. Nell'ambito dei campi boa e dei campi di ormeggio una quota pari al quindici per cento degli ormeggi è riservata alle unità a vela.

2. Allo scopo di tutelare l'ecosistema, nell'ambito dei campi boa e di ormeggio di cui al comma 1 è vietato l'ancoraggio al fondale. I campi boa e i campi di ormeggio sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalità:

a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali derivanti dall'ancoraggio delle unità da diporto;

b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di permessi di stazionamento nell'area marina;

c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi boa e di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicità degli stessi e di prenotazione non onerosa, anche per via telematica.

3. Gli enti gestori che istituiscono i campi di boa e di ormeggio di cui al comma 1 definiscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento negli stessi, anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della nautica da diporto, per la cui applicazione acquisiscono il nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli enti gestori sono destinati al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi boa e di ormeggio, a interventi volti a incrementare la protezione ambientale dell'area marina protetta.

5. Nell'allestimento dei campi boa e di ormeggio gli enti gestori sono tenuti all'individuazione di sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale e paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale, opportunamente dimensionati in relazione alla tipologia e alle dimensioni delle unità per le quali viene effettuato l'ormeggio.

6. Gli enti gestori possono allestire sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a terra, al fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.

7. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, i campi boa e di ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle prescrizioni del competente Comando Zona Fari e la posizione e le caratteristiche degli stessi devono essere comunicate dagli enti gestori all'Ufficio circondariale marittimo competente per il successivo inoltro all'Istituto idrografico della Marina militare.

Articolo 49-undecies

Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti

1. Nei beni del demanio marittimo non in regime di concessione di cui all'articolo 28 del codice della navigazione che presentano caratteristiche particolarmente idonee per il ricovero a secco, con provvedimento dell'autorità competente, è regolamentata la disciplina del ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto, garantendone comunque la fruizione pubblica e in conformità con i pertinenti strumenti di pianificazione.

Articolo 49-duodecies

Assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare

1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nella navigazione e di prevenire l'inquinamento in mare, è istituito il servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni e natanti da diporto.

2. Il servizio di cui al comma 1 è svolto da soggetti privati, singoli o associati, dalle cooperative e gruppi ormeggiatori di cui all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa sottoscrizione di una polizza assicurativa che copre i rischi derivante dall'attività e comunicazione alla Capitaneria di porto competente per le attività di cui all'articolo 68 del codice della navigazione. La citata comunicazione consente agli operatori di intervenire per l'assistenza alle imbarcazioni da diporto fino alla lunghezza di metri 24.

3. Nel caso in cui sussista un pericolo attuale o presumibile per l'incolumità delle persone a bordo, o vi è la presenza o la possibilità di un inquinamento, è fatto obbligo anche all'operatore chiamato per l'assistenza di contattare immediatamente l'autorità marittima.

4. Le attività comprese nell'ambito del servizio di assistenza sono le seguenti:

a) riparazioni meccaniche, idrauliche ed elettriche, nonché all'attrezzatura velica;

b) consegna di pezzi di ricambio e forniture di bordo in genere;

c) interventi di ausilio alla navigazione quali disincaglio, scioglimento delle eliche, riavvio dei motori, ricarica delle batterie;

d) le altre attività che consentono di risolvere sul posto i problemi tecnici di varia natura che impediscono la normale navigazione.

5. È consentito il traino fino alla struttura per la nautica da diporto più idonea tecnicamente ad accogliere l'unità nel caso di impossibilità di risolvere il problema sul posto, laddove tale attività non comporta alcun pericolo per la sicurezza della navigazione. E' fatto obbligo agli operatori di cui al comma 2 di comunicare tempestivamente, al rientro presso la struttura per la nautica da diporto individuata, le attività di cui al comma 4 e al primo periodo del presente comma all'autorità marittima territorialmente competente.

6. Le spese sostenute per le attività di cui al comma 4, sono interamente a carico dei soggetti richiedenti.

7. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento del servizio, i requisiti tecnico-professionali degli operatori che svolgono il servizio e i requisiti dell'imbarcazione utilizzata per il servizio.

Capo III

Mediatore per le unità da diporto

Articolo 50

Ruoli dei mediatori per le unità da diporto

(omissis)

Articolo 51

Abilitazione all'esercizio della professione di mediatore

(omissis)

Titolo IV

Educazione marinaresca

Articolo 52

Giornata del mare e cultura marina

(omissis)

Titolo V

Norme sanzionatorie
Illeciti amministrativi

Articolo 53

Violazioni commesse con unità da diporto

(omissis)

4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, non osserva una disposizione del presente decreto o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta euro a cinquecento euro.

4. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento, o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale, ivi comprese le lagune, delle acque interne e dei porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.

(omissis)

Articolo 53-bis

Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool

(omissis)

Articolo 53-ter

Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool per soggetti di età inferiore a ventuno anni e per coloro che conducono una unità da diporto utilizzata a fini commerciali

(omissis)

Articolo 53-quater

Conduzione di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

(omissis)

Articolo 53-quinquies

Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza

(omissis)

Articolo 54

Abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione temporanea

(omissis)

Articolo 55

Esercizio abusivo delle attività commerciali con unità da diporto

(omissis)

Articolo 55-bis

Sanzioni per danno ambientale

1. Chiunque esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unità da diporto le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro a 11017 euro.

2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4.

3. Nel caso di impiego di unità da diporto per le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente nautica è sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione è reiterata nel biennio, la patente nautica è revocata.

 

Articolo 56

Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto

(omissis)

Articolo 57

Rapporto delle violazioni

(omissis)

Articolo 57-bis

Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico

(omissis)

Articolo 57-ter

Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta

1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che a una determinata violazione consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

3. La somma di cui al comma 2 è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento con il richiamo delle norme sui versamenti.

4. La riduzione di cui al comma 3 non si applica alle violazioni del presente codice per cui è previsto il sequestro dell'unità da diporto o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente nautica, nonché quando il trasgressore si è rifiutato di esibire la patente nautica, ove prevista, o qualsiasi altro documento che, ai sensi della normativa vigente, deve avere a bordo.

Titolo VI

Disposizioni complementari, transitorie e finali

Articolo 58

Durata dei procedimenti

(omissis)

Articolo 59

Arrivi e partenze delle unità da diporto e delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172

(omissis)

Articolo 60

Denuncia di evento straordinario

(omissis)

Articolo 61

Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali

(omissis)

Articolo 62

Iscrizione di unità da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle acque interne

(omissis)

Articolo 63

Tariffe per prestazioni e servizi

(omissis)

Articolo 64

Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche

(omissis)

Articolo 65

Regolamento di attuazione

(omissis)

Articolo 66

Disposizioni abrogative

(omissis)

Articolo 67

Disposizioni transitorie e finali

(omissis)

Allegato I

Componenti

(omissis)

Allegato II

(omissis)

Allegato III

Marcatura "Ce"

(omissis)

Allegato IV

Controllo di fabbricazione interno — (modulo A)

(omissis)

Allegato V

Controllo di fabbricazione interno e prove — (modulo AA)

(omissis)

Allegato VI

Esame "Ce del tipo" — (modulo B)

(omissis)

Allegato VII

Conformità al tipo — (modulo C)

(omissis)

Allegato VIII

Dichiarazione di conformità UE N. xxxxx

(omissis)

Allegato IX

Documentazione tecnica fornita dal costruttore

(omissis)

Allegato X

Garanzia qualità produzione — (modulo D)

(omissis)

Allegato XI

Verifica su prodotto — (modulo F)

(omissis)

Allegato XII

Verifica di un unico prodotto — (modulo G)

(omissis)

Allegato XIII

Garanzia qualità totale — (modulo H)

(omissis)

Allegato XIV

Garanzia qualità del prodotto — (modulo E)

(omissis)

Allegato XV

Valutazione della conformità della produzione per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico e acustiche

(omissis)

Allegato XVI

(omissis)

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