Inquinamento da navi, sequestro subordinato alla prova del danno
Acque (Giurisprudenza)
Per sequestrare la nave che ha effettuato uno scarico non autorizzato, lo Stato costiero deve provare, oltre alla responsabilità della stessa, anche il danno o il rischio di danno grave causato ai propri interessi.
È quanto afferma la Corte di Giustizia europea nella sentenza depositata l'11 luglio 2018 (causa C-15/17) in cui fornisce, su richiesta di un Giudice finlandese, un'interpretazione pregiudiziale dell'articolo 220 della Convenzione Onu sul diritto del mare e degli articoli 1 e 7 della direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi.
Nel corposo dispositivo della sentenza il Giudice risponde a ben sette questioni interpretative relative alle tre norme, precisando, oltre alla necessità di prove "chiare e oggettive" del danno ricevuto, anche le nozioni di "costa e interessi connessi" (tramite agli accordi internazionali) e di "risorse del mare territoriale" (comprende anche le specie associate o dipendenti dalle specie pescate).
Nel valutare le conseguenze di una violazione, sempre secondo le indicazioni della Cge, devono essere presi in considerazione tutti gli indizi, tenendo conto in particolare, ai fini della valutazione del danno, del carattere cumulativo del pregiudizio e delle ripercussioni negative prevedibili, senza limitarsi ai dati scientifici disponibili.
Inquinamento provocato dalle navi - Introduzione di sanzioni per violazioni
Inquinamento provocato dalle navi - Circostanze in presenza delle quali lo Stato costiero può avviare un procedimento nei confronti di una nave straniera – Articolo 220, paragrafo 6, Convenzione di Montego Bay – Articolo 7, paragrafo 2, direttiva 2005/35/Ce – Danni gravi o rischio di danni gravi provocati alla costa, agli interessi connessi o a qualunque risorsa del mare territoriale o della zona economica esclusiva – Prove chiare e oggettive - Obbligatorietà
Attuazione della direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941