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Normativa Vigente

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Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Direttiva 21 ottobre 2009, n. 2009/123/Ce

(Guue 27 ottobre 2009 n. L 280)

Direttiva che modifica la direttiva 2005/35/Ce relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni

1

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Scopo della direttiva 2005/35/Ce e della presente direttiva è armonizzare la definizione dei reati di inquinamento provocato dalle navi commessi da persone fisiche o giuridiche, l’ampiezza della loro responsabilità e la natura penale delle sanzioni che possono essere comminate per i reati commessi da persone fisiche.

(2) Il 23 ottobre 2007 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato la decisione quadro 2005/667/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell’inquinamento provocato dalle navi,che aveva completato la direttiva 2005/35/Ce con misure di diritto penale.

La presente direttiva dovrebbe colmare il vuoto normativo conseguente alla sentenza della Corte.

(3) Le sanzioni penali, che indicano una disapprovazione sociale qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative, rafforzano il rispetto della normativa in vigore sull’inquinamento provocato dalle navi e dovrebbero rivelarsi sufficientemente severe da scoraggiare i potenziali inquinatori dal commettere qualsiasi violazione.

(4) Un insieme coerente di misure legislative è già stato adottato a livello di Unione europea per rafforzare la sicurezza marittima e contribuire a prevenire l’inquinamento provocato dalle navi. La normativa in questione riguarda gli Stati di bandiera, gli armatori e i noleggiatori, le società di classificazione, gli Stati di approdo e gli Stati costieri. Il sistema di sanzioni esistente in relazione allo scarico illecito di sostanze inquinanti delle navi in mare, che integra tali norme, necessita di essere rafforzato ulteriormente con l’introduzione di sanzioni penali.

(5) L’adozione di norme comuni in materia di sanzioni penali rende possibile ricorrere a metodi più efficaci di indagine e di efficace cooperazione a livello nazionale e tra Stati membri.

(6) È opportuno che gli Stati membri applichino sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive anche alle persone giuridiche in tutta la Comunità, perché spesso i reati di inquinamento provocato dalle navi sono commessi nell’interesse o a vantaggio di persone giuridiche.

(7) L’applicabilità della direttiva 2005/35/Ce non dovrebbe essere soggetta a deroghe, salvo quelle previste nella presente direttiva. Alcune categorie di persone fisiche e giuridiche, quali i proprietari del carico o le società di classificazione, dovrebbero pertanto essere incluse nell’ambito di applicazione della detta direttiva.

(8) La presente direttiva dovrebbe obbligare gli Stati membri a prevedere, nelle rispettive normative nazionali, sanzioni penali per gli scarichi di sostanze inquinanti cui la presente direttiva si applica. La presente direttiva non dovrebbe stabilire obblighi in relazione all’applicazione di tali sanzioni o di qualsiasi altro disponibile sistema di applicazione della legge per i casi specifici.

(9) Ai sensi della presente direttiva, lo scarico illecito di sostanze inquinanti effettuato dalle navi dovrebbe essere considerato reato qualora sia stato commesso intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave e qualora provochi un deterioramento della qualità dell’acqua. Non è necessario che i casi meno gravi di scarico illecito di sostanze inquinanti, effettuato dalle navi che non provocano un deterioramento della qualità dell’acqua, siano  considerati reati. Ai sensi della presente direttiva, gli scarichi di questo tipo dovrebbero essere indicati come "casi di minore entità».

(10) Data la necessità di assicurare un elevato livello di sicurezza e di protezione dell’ambiente nel settore del trasporto marittimo, nonché di assicurare l’efficacia del principio secondo cui i responsabili dell’inquinamento devono risarcire i danni causati all’ambiente, dovrebbero essere considerati reati i casi di minore entità che si verificano ripetutamente e che provocano, non singolarmente bensì nel loro insieme, un deterioramento della qualità dell’acqua.

(11) La presente direttiva fa salvi altri sistemi relativi alla responsabilità per danno dovuto all’inquinamento provocato dalle navi previsti dal diritto comunitario, nazionale o internazionale.

(12) La competenza giurisdizionale per quanto riguarda gli illeciti penali dovrebbe essere stabilita conformemente al diritto nazionale degli Stati membri e ai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale.

(13) Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni alla Commissione sull’attuazione della presente direttiva, onde consentirle di valutarne gli effetti.

(14) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa del carattere transfrontaliero dei danni che possono derivare dai comportamenti considerati, e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento proposto, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(16) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio», gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(17) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2005/35/Ce,

hanno adottato la presente direttiva:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2005/35/Ce

La direttiva 2005/35/Ce/Ce è così modificata:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

"Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento»;

2) all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Scopo della presente direttiva è quello di recepire nel diritto comunitario le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e di garantire che ai responsabili di scarichi di sostanze inquinanti siano comminate sanzioni adeguate, anche penali, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento provocato dalle navi.";

3) all’articolo 2 è aggiunto il punto seguente:

"5. “Persona giuridica”: qualsiasi soggetto di diritto che possieda tale status, ad eccezione degli Stati stessi o delle istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.";

4) gli articoli 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 4

Violazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi, inclusi i casi di minore entità di detti scarichi, in una delle aree di cui all’articolo 3, paragrafo 1, siano considerati violazioni se effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a far sì che le persone fisiche o giuridiche che abbiano commesso una violazione ai sensi del paragrafo 1 possano essere ritenute responsabili.

Articolo 5

Eccezioni

1. Lo scarico di sostanze inquinanti in una delle aree di cui all’articolo 3, paragrafo 1, non è considerato una violazione se soddisfa le condizioni di cui all’allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3, o all’allegato II, norme 13, 3.1.1 o 3.1.3, della convenzione Marpol 73/78.

2. Lo scarico di sostanze inquinanti nelle aree di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), non è considerato una violazione da parte del proprietario, del comandante o dell’equipaggio se soddisfa le condizioni di cui all’allegato I, norma 4.2, o all’allegato II, norma 3.1.2, della convenzione Marpol 73/78.";

5) dopo l’articolo 5 sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 5 bis

Reati

1. Gli Stati membri provvedono affinché le violazioni ai sensi degli articoli 4 e 5 siano considerate reati.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai casi di minore entità qualora l’atto commesso non provochi un deterioramento della qualità dell’acqua.

3. I casi di minore entità che si verificano ripetutamente e che provocano, non singolarmente bensì nel loro insieme, un deterioramento della qualità dell’acqua sono considerati reati se sono commessi intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave.

Articolo 5 ter

Istigazione, favoreggiamento e concorso

Gli Stati membri provvedono affinché l’istigazione a commettere gli atti intenzionali di cui all’articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, o il favoreggiamento e il concorso nel commetterli siano punibili come reati.";

6) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Sanzioni

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le violazioni ai sensi degli articoli 4 e 5 siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.";

7) dopo l’articolo 8 sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 8 bis

Sanzioni applicabili alle persone fisiche

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui all’articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 5 ter siano punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 8 ter

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui all’articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 5 ter, commessi a loro vantaggio da persone fisiche che agiscano a titolo individuale o in quanto membri di un organo della persona giuridica e che detengano una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:

a) sul potere di rappresentanza della persona giuridica;

b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure

c) sull’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

2. Ciascuno Stato membro provvede inoltre a che la persona giuridica possa essere ritenuta responsabile quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte delle persone fisiche di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile commettere un reato di cui all’articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 5 ter a vantaggio della persona giuridica stessa da parte di una persona fisica soggetta alla sua autorità.

3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude azioni penali contro le persone fisiche che abbiano commesso reati di cui all’articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 5 ter, che abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.

Articolo 8 quater

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell’articolo 8 ter sia punibile con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive."

Articolo 2

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 16 novembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Strasburgo, addì 21 ottobre 2009.

 

Note ufficiali

1.

Testo rilevante ai fini del See

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