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Regolamento Commissione Ue 2019/1177/Ue

Sottoprodotti di origine animale - Modifica del regolamento 142/2011/Ue per quanto riguarda le importazioni di gelatina, interiora aromatizzanti e grassi fusi

Ultima versione disponibile al 14/11/2024

Commissione europea

Regolamento di esecuzione 10 luglio 2019, n. 2019/1177/Ue

(Guue 11 luglio 2019 n. L 185)

Regolamento che modifica il regolamento (Ue) n. 142/2011 per quanto riguarda le importazioni di gelatina, interiora aromatizzanti e grassi fusi

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/20021 , in particolare l'articolo 29, paragrafo 4, e l'articolo 41, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ue) n. 142/2011 della Commissione2 stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per le importazioni di gelatina, interiora aromatizzanti e grassi fusi.

(2) Nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, e capo II, sezione 1, tabella 2, del regolamento (Ue) n. 142/2011 sono indicate le prescrizioni applicabili alle importazioni nell'Unione di sottoprodotti di origine animale.

(3) L'Egitto ha fornito alla Commissione sufficienti garanzie in merito ai controlli da parte dell'autorità competente sulla produzione di gelatina. È pertanto giustificato aggiungere l'Egitto all'elenco dei paesi terzi da cui la gelatina può essere importata nell'Unione.

(4) Le interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia possono essere ottenute da animali domestici ma anche da animali selvatici macellati o abbattuti per il consumo umano. È opportuno allineare l'elenco dei paesi terzi ammissibili per l'importazione di interiora aromatizzanti con un riferimento all'elenco dei paesi terzi autorizzati per l'importazione di carni di selvaggina destinate al consumo umano.

(5) Il regolamento (Ue) 2017/1261 della Commissione3 ha introdotto un metodo alternativo per la produzione di combustibili rinnovabili basato su una valutazione dell'Efsa4 . È opportuno consentire le importazioni di grassi fusi di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (Ce) n. 1069/2009 destinati a essere utilizzati nel nuovo metodo alternativo dato che l'uso degli stessi materiali è consentito nell'Unione. L'allegato XIV, capo II, del regolamento (Ue) n. 142/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

L'allegato XIV del regolamento (Ue) n. 142/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2019

Allegato

L'allegato XIV del regolamento (Ue) n. 142/2011 è così modificato:

a) al capo I, sezione 1, tabella 1, la riga 5 è sostituita dalla seguente:

"5 Gelatina e proteine idrolizzate Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere a), b), e), f), g), i) e j), e nel caso di proteine idrolizzate: materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere d), h) e k). La gelatina e le proteine idrolizzate devono essere state prodotte a norma dell'allegato X, capo II, sezione 5.

a) Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (Ue) n. 206/2010 e i seguenti paesi terzi:

(KR) Corea del Sud

(TW) Taiwan

(PK) Pakistan

(TW) Taiwan

(EG) Egitto

b) Nel caso di gelatina e proteine idrolizzate ot­tenute da pesci: i paesi terzi elencati nell'alle­gato II della decisione 2006/766/Ce

 

a) Nel caso della gelatina: allegato XV, capo 11.

b) Nel caso delle proteine idrolizzate: allegato XV, capo 12."

b) al capo II, sezione 1, tabella 2, la riga 13 è sostituita dalla seguente:

"13 Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia Materiali di cui all'articolo 35, lettera a). Le interiora aromatizzanti devono essere state prodotte conformemente alle disposizioni dell'allegato XIII, capo III.

Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (Ue) n. 206/2010, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate.

Nel caso di interiora aromatizzanti a base di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/Ce.

Nel caso di interiora aromatizzanti di origine avicola, i paesi terzi elencati nell'allegato I, parte 1, del regolamento (Ce) n. 798/2008, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame.

Nel caso di interiora aromatizzanti ottenute da alcuni mammiferi terrestri selvatici e leporidi, i paesi terzi elencati nell'allegato I, parte 1, del regolamento (Ce) n. 119/2009, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie.

Allegato XV, capo 3, lettera E."

c) al capo II, sezione 1, tabella 2, la riga 17 è sostituita dalla seguente:

"17 Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento

a) Nel caso di materiali destinati alla produzione di biodiesel, di prodotti oleochimici o di combustibili rinnovabili di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera L: i materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui agli articoli 8, 9 e 10.

b) Nel caso di materiali destinati alla produzione di combustibili rinnovabili di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera J: i materiali di categoria 2 e 3 di cui agli articoli 9 e 10.

c) Nel caso di materiali destinati a fertilizzanti organici e ammendanti:

i materiali di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere c), d) e f), punto i), e i materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, diversi da quelli indicati alle lettere c) e p).

d) Nel caso di materiali destinati ad altri fini:

i materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettere b), c) e d), materiali di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere c), d) e f), punto i), e materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10 diversi da quelli indicati alle lettere c) e p).

I grassi fusi devono essere conformi alle prescrizioni indicate nella sezione 9. Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (Ue) n. 206/2010 e, nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/Ce. Allegato XV, capo 10, lettera B."

 

Note ufficiali

1.

Gu L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

2.

Regolamento (Ue) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/Ce del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (Gu L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

3.

Regolamento (Ue) 2017/1261 della Commissione, del 12 luglio 2017, che modifica il regolamento (Ue) n. 142/2011 per quanto riguarda un metodo alternativo per trasformare alcuni grassi fusi (Gu L 182 del 13.7.2017, pag. 31).

4.

Scientific Opinion on a continuous multiple-step catalytic hydro-treatment for the processing of rendered animal fat (Category 1) [Parere scientifico sull'idrotrattamento catalitico continuo a più fasi per la trasformazione di grasso animale fuso (categoria 1)], Efsa Journal 2015;13(11):4307.

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