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Regolamento Commissione europea 2017/1261/Ue

Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale - Metodo alternativo per trasformare alcuni grassi fusi - Modifica del regolamento 142/2011/Ue

Ultima versione disponibile al 18/04/2024

Commissione europea

Regolamento 12 luglio 2017, n. 2017/1261/Ue

(Bur 13 luglio 2017 n. L 182)

Regolamento che modifica il regolamento (Ue) n. 142/2011 per quanto riguarda un metodo alternativo per trasformare alcuni grassi fusi

[Testo rilevante ai fini del See]

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002, in particolare l'articolo 20, paragrafo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ue) n. 142/2011 della Commissione stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009, comprese le procedure per l'adozione di un metodo di trasformazione alternativo.

(2) A seguito di una richiesta dell'autorità competente della Finlandia per l'autorizzazione di un metodo alternativo per l'uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, di cui all'articolo 20 del regolamento (Ce) n. 1069/2009 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha pubblicato un parere scientifico sull'uso di un idrotrattamento catalitico continuo a più fasi per la trasformazione di grasso animale fuso (categoria 1)1 . Questo metodo può essere utilizzato per la produzione di diesel rinnovabile, combustibile per jet rinnovabile, propano rinnovabile e benzina rinnovabile. Il metodo è stato valutato dall'EFSA come metodo alternativo sicuro per la trasformazione di grassi fusi di categoria 1 e i prodotti possono essere dichiarati come punto finale nella catena di fabbricazione.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (Ue) n. 142/2011.

(4) I prodotti derivati dalla trasformazione dei materiali delle categorie 1 e 2 devono essere marcati in modo permanente per garantire la tracciabilità ed evitare che entrino nella catena alimentare e dei mangimi. L'allegato VIII del regolamento (Ue) n. 142/2011 stabilisce le prescrizioni relative alla marcatura di tali prodotti derivati. Tuttavia, in conformità all'allegato VIII, capo V, punto 3, lettera e), di detto regolamento, la marcatura non è necessaria per i combustibili rinnovabili di cui al capo IV, sezione 2, lettera J dell'allegato IV.

(5) Poiché l'idrotrattamento catalitico a più fasi per la trasformazione di grasso animale fuso (categoria 1) riduce i rischi per la salute pubblica e degli animali in maniera altrettanto efficace rispetto al metodo definito all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera J, del regolamento (Ue) n. 142/2011, è opportuno escluderlo dalle prescrizioni di marcatura e aggiungere un riferimento a tale metodo nell'allegato VIII, capo V, punto 3, lettera e), di detto regolamento.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VIII del regolamento (Ue) n. 142/2011.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (Ue) n. 142/2011, è aggiunta la seguente lettera k):

"k) diesel rinnovabile, combustibile jet rinnovabile, propano rinnovabile e benzina rinnovabile che soddisfano le prescrizioni specifiche per i prodotti ottenuti da idrotrattamento catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 3, punto 2, lettera f)."

Articolo 2

Gli allegati IV e VIII del regolamento (Ue) n. 142/2011 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato

Gli allegati IV e VIII del regolamento (Ue) n. 142/2011 sono così modificati:

1) nell'allegato IV, il capo IV è così modificato:

a) nella sezione 1, il punto 1, lettera d), è sostituito dal seguente:

"d) combustibili rinnovabili prodotti da grassi fusi ottenuti dai materiali della categoria 1 e della categoria 2 in conformità alle lettere J e L.",

b) nella sezione 2, è aggiunto il seguente punto L:

"L. Idrotrattamento catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili

1. Materie prime

Per questo processo è possibile utilizzare i seguenti materiali:

a) grassi fusi derivati dai materiali della categoria 1 che sono stati trasformati utilizzando il metodo di trasformazione 1 (sterilizzazione sotto pressione);

b) grassi fusi e olio di pesce conformi alla lettera J, punto 1, lettera a), della presente sezione.

2. Metodo di trasformazione

a) I grassi fusi devono essere sottoposti a un trattamento preliminare che comprende almeno uno sbiancamento delle materie prime, inclusi i grassi fusi, con acido in presenza di argilla sbiancante e successiva rimozione dell'argilla sbiancante utilizzata e delle impurità insolubili mediante filtrazione;

prima di questo trattamento i grassi fusi possono essere degommati con acido e/o soluzione caustica al fine di rimuoverne le impurità formando gomme e separando successivamente le gomme mediante centrifugazione;

b) i materiali preliminarmente trattati devono essere sottoposti a un processo di idrotrattamento che consiste in una fase di idrotrattamento catalitico, una fase di estrazione seguita da una fase di isomerizzazione.

I materiali devono essere sottoposti a una pressione minima di 30 bar a una temperatura minima di 265 °C per almeno 20 minuti;",

c) nella sezione 3, punto 2, è aggiunta la seguente lettera f):

"f) l'idrotrattamento catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili può essere:

i) utilizzato come combustibile senza restrizioni a norma del presente regolamento (punto finale) nel caso di diesel rinnovabile, combustibile per jet rinnovabile, propano rinnovabile e benzina rinnovabile ottenuti dal processo;

ii) nel caso di liquame gommoso e argilla usata per lo sbiancamento proveniente dal trattamento preliminare di cui alla sezione 2, lettera L, punto 2, lettera a):

— smaltiti a norma dell'articolo 12, lettere a) o b), del regolamento (Ce) n. 1069/2009;

— smaltiti mediante sotterramento in una discarica autorizzata;

— trasformati in biogas, a condizione che i residui della digestione dalla trasformazione generatrice di biogas vengano eliminati mediante incenerimento, coincenerimento o sotterramento in una discarica autorizzata;

— impiegati ai fini tecnici di cui all'articolo 36, lettera a), punto i), del regolamento (Ce) n. 1069/2009.";

2) nell'allegato VIII, capo V, il punto 3, lettera e) è sostituito dal seguente:

"e) combustibili rinnovabili prodotti da grassi fusi ottenuti dai materiali della categoria 1 e della categoria 2 in conformità all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettere J e L."

 

Note ufficiali

1.

Efsa Journal 2015;13(11):4307.

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