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Regolamento Commissione Ue 2019/1084/Ue

Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati - Elenco degli stabilimenti, degli impianti e degli operatori riconosciuti o registrati - Modifica regolamento Ue 142/2011/Ue

Ultima versione disponibile al 20/04/2024

Commissione europea

Regolamento di esecuzione 25 giugno 2019, n. 2019/1084/Ue

(Guue 26 giugno 2019 n. L171)

Regolamento che modifica il regolamento (Ue) n.142/2011 per quanto riguarda l'armonizzazione dell'elenco degli stabilimenti, degli impianti e degli operatori riconosciuti o registrati e la tracciabilità di alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002 1 , in particolare l'articolo 21, paragrafo 5, lettera a), l'articolo 23, paragrafo 3, l'articolo 41, paragrafo 4, l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 48, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ue) n. 142/2011 della Commissione 2 stabilisce le misure di attuazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009, comprese le prescrizioni applicabili ai documenti commerciali e alla tracciabilità dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati.

(2) A norma dell'articolo 21 del regolamento (Ce) n. 1069/2009 ogni partita di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati deve essere accompagnata, durante il trasporto, da un documento commerciale redatto secondo il modello riportato nell'allegato VIII del regolamento (Ue) n. 142/2011 e compilato dall'operatore.

(3) L'autorità competente dello Stato membro di origine notifica la spedizione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati soggetti all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 1069/2009 all'autorità competente dello Stato membro di destinazione attraverso il sistema informatico veterinario integrato (Traces) istituito dalla decisione 2004/292/Ce della Commissione 3 .

(4) Al fine di garantire controlli ufficiali efficaci nel luogo di destinazione, si dovrebbe consentire agli operatori coinvolti nella spedizione di partite soggette all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 1069/2009 di scegliere il luogo di destinazione unicamente negli elenchi degli stabilimenti e degli impianti riconosciuti o registrati inseriti nel sistema Traces e non negli elenchi degli operatori registrati inseriti anch'essi nel sistema Traces.

(5) È pertanto opportuno modificare il regolamento (Ue) n. 142/2011 per inserirvi prescrizioni relative agli elenchi armonizzati degli stabilimenti e degli impianti riconosciuti o registrati e prevedere che elenchi armonizzati e aggiornati siano inseriti nel sistema Traces o accessibili attraverso tale sistema. Al capo VI del regolamento (Ue) n. 142/2011 dovrebbe pertanto essere aggiunto un nuovo articolo.

(6) L'armonizzazione degli elenchi nel sistema Traces o la loro accessibilità attraverso tale sistema può rappresentare un onere amministrativo per le autorità competenti degli Stati membri. È pertanto opportuno concedere alle autorità competenti un periodo transitorio adeguato per l'attuazione delle nuove disposizioni.

(7) L'articolo 30 del regolamento (Ue) n. 142/2011 non dovrebbe applicarsi nel caso di specifici spostamenti di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati tra i territori della Federazione russa di cui all'articolo 29 di detto regolamento e nel caso di un transito specifico attraverso la Croazia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati ai paesi terzi di cui all'articolo 29-bis di detto regolamento. Le prescrizioni specifiche applicabili agli spostamenti e ai transiti stabilite negli articoli sopraindicati garantiscono un livello appropriato di tutela della salute pubblica e animale e consentono quindi una deroga all'inserimento degli stabilimenti e impianti di origine negli elenchi del sistema Traces.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 30 del regolamento (Ue) n. 142/2011.

(9) Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1069/2009 gli operatori garantiscono che, durante il trasporto, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano accompagnati da un documento commerciale. Per evitare l'impiego di alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati nella catena di produzione dei mangimi per animali d'allevamento, le attività dei commercianti registrati responsabili dell'organizzazione del trasporto dovrebbero essere chiarificate e rese più trasparenti ai fini dei controlli ufficiali. Il modello di documento commerciale che deve accompagnare i suddetti sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati dovrebbe essere adeguato in modo da fornire le informazioni necessarie.

(10) Alcuni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati indicati all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 1069/2009 sono soggetti a procedure di inoltro. Gli operatori e le autorità competenti dovrebbero garantire che, nei casi in cui è richiesto un magazzinaggio, tali sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati arrivino sempre a un impianto di immagazzinaggio registrato a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ce) n. 1069/2009, a uno stabilimento o impianto riconosciuto a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, di detto regolamento oppure alla destinazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera j), punti da i) a iv). È pertanto necessario adeguare il modello di documento commerciale alle prescrizioni stabilite all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 1069/2009.

(11) La durata del trasporto tra il luogo di origine e il luogo di destinazione dovrebbe essere limitata a 15 giorni lavorativi per garantire la tracciabilità delle partite. Se una partita non arriva al luogo di destinazione entro tale periodo, tutte le autorità competenti interessate devono individuare immediatamente il luogo in cui si trova la partita.

(12) Vari nuovi prodotti sono oggetto di scambi tra gli Stati membri. Il documento commerciale dovrebbe essere riveduto per inserire nell'elenco tali nuovi prodotti.

(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VIII del regolamento (Ue) n. 142/2011.

(14) La spedizione in altri Stati membri dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1069/2009 è autorizzata preventivamente dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione su richiesta dell'operatore. L'allegato XVI del regolamento (Ue) n. 142/2011 definisce un formato standard per l'autorizzazione della spedizione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati verso un altro Stato membro. Tale formato dovrebbe essere modificato allo scopo di includere informazioni sulla destinazione autorizzata dei prodotti derivati e sugli utilizzatori autorizzati dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati. L'autorizzazione di tali sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in uno Stato membro non impedisce un rifiuto di tale spedizione da parte delle autorità competenti di altri Stati membri. Il formato standard per l'autorizzazione dovrebbe essere inserito nel sistema Traces ed essere collegato elettronicamente al documento commerciale utilizzato per le partite autorizzate di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati al fine di prevenire la produzione del documento commerciale senza un modulo di domanda compilato approvato dall'autorità competente del luogo di destinazione.

(15) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato XVI del regolamento (Ue) n. 142/2011.

(16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (Ue) n. 142/2011 è così modificato:

1) è inserito il seguente articolo 20-bis:

"Articolo 20-bis

Elenchi di stabilimenti, impianti e operatori negli Stati membri

L'autorità competente di uno Stato membro assicura che gli elenchi aggiornati di stabilimenti, impianti e operatori di cui all'articolo 47, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (Ce) n. 1069/2009 siano:

a) redatti conformemente alle specifiche tecniche pubblicate sul sito web della Commissione 4 ;

b) inseriti nel sistema Traces o accessibili attraverso tale sistema a decorrere al più tardi dal 31 ottobre 2021.;

2) all'articolo 30 è aggiunto il seguente paragrafo:

"Il presente articolo non si applica al transito specifico di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da e destinati alla Federazione russa di cui all'articolo 29, e al transito di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinati a paesi terzi di cui all'articolo 29-bis.";

3) all'articolo 32, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7.  Gli operatori presentano le domande di autorizzazione di cui al paragrafo 6 conformemente al formato standard stabilito nell'allegato XVI, capo III, sezione 10, del presente regolamento, attraverso il sistema Traces.";

4) gli allegati VIII e XVI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato

Il regolamento (Ue)n. 142/2011 è così modificato:

1) nell'allegato VIII, capo III, il punto 6 è così modificato:

a) alla lettera f), i punti da iv) a vii) sono sostituiti dai seguenti:

"iv) il nome e l'indirizzo dello stabilimento o impianto di origine dei materiali e il suo numero di riconoscimento o di registrazione rilasciato a norma del regolamento (Ce) n. 1069/2009 o, se del caso, dei regolamenti (Ce) n. 852/2004 5 , (Ce) n. 853/2004 6 o (Ce) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 , nonché la natura e il metodo del trattamento, se del caso;

v) il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione del trasportatore dei materiali;

vi) il nome e l'indirizzo dello stabilimento o impianto di destinazione e il numero di riconoscimento o di registrazione rilasciato a norma del regolamento (Ce) n. 1069/2009 o, se del caso, del regolamento (Ce) n. 852/2004 o (Ce) n. 183/2005;

vii) nel caso di trasporto in contenitori, il numero completo di identificazione del contenitore ('codice Bic'), rilasciato in conformità alle prescrizioni dell'Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto intermodale (Bureau International des Containers et du Transport Intermodal — Bic) 8 ;

viii) nel caso di esportazione di proteine animali trasformate e di prodotti contenenti proteine animali trasformate di cui all'allegato IV del regolamento (Ce) n. 999/2001, lo Stato membro di uscita e il posto d'ispezione frontaliero di uscita di cui alla decisione 2009/821/Ce della Commissione 9 .";

b) è aggiunta la seguente lettera i):

"i) l'autorità competente responsabile del luogo di destinazione di cui all'articolo 48, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (Ce) n. 1069/2009 informa, attraverso il sistema Traces, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3, primo comma, di tale regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'arrivo della partita."

c) il modello di documento commerciale è sostituito dal seguente:

"Documento commerciale

Per il trasporto all'interno dell'Unione europea di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano a norma del regolamento (Ce) n. 1069/2009

 

Documento commerciale

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 553 KB


 

2) nell'allegato XVI, capo III, la sezione 10 è sostituita dalla seguente:

"Sezione 10 Formato standard per le domande di determinate autorizzazioni per il commercio all'interno dell'Unione Gli operatori informano l'autorità competente dello Stato membro di origine e presentano all'autorità competente dello Stato membro di destinazione le domande di autorizzazione della spedizione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1069/2009 come pure di olio di pesce e farina di pesce di materiali di categoria 3 destinati alla detossificazione rispettando il seguente formato del sistema Traces:

 

 

Note ufficiali

1.

Gu L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

2.

Regolamento (Ue) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/Ce del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (Gu L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

3.

Decisione 2004/292/Ce della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema Traces e recante modifica della decisione 92/486/Cee (Gu L 94 del 31.3.2004, pag. 63).

4.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs-animal-products-app-est-technical_spec_04032012_en.pdf

5.

Regolamento (Ce) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (Gu L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

6.

Regolamento (Ce) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (Gu L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

7.

Regolamento (Ce) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (Gu L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).

8.

https://www.bic-code.org/identification-number/

9.

Decisione 2009/821/Ce della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema Traces (Gu L 296 del 12.11.2009, pag. 1).

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