Dm Trasporti 25 giugno 2019
Autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo di merci pericolose - Modifica al Dm 7 aprile 2014
Ultima versione disponibile al 08/11/2024
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 25 giugno 2019
(Gu 12 luglio 2019 n. 162)
Modifica del decreto 7 aprile 2014 recante "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose"
Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'articolo 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134 concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'articolo 13 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, attuazione della direttiva n. 2002/59/Ce, e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale e d'informazione come modificata dalla direttiva n. 2009/17/Ce;
Visto il decreto dirigenziale 7 aprile 2014, n. 303 recante procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose;
Visto il decreto dirigenziale n. 449/2018 in data 3 maggio 2018 concernente composizione e compiti del Gruppo di lavoro merci pericolose;
Viste le proposte avanzate dalla Federazione nazionale agenti raccomandatari marittimi e mediatori marittimi afferenti la modifica del decreto dirigenziale n. 303/2014, avanzate con e-mail datata 5 gennaio 2018, come successivamente ed ulteriormente dettagliate con note prot. n. 148 e 149 in data 19 febbraio 2018;
Ritenuto necessario aggiornare le procedure stabilite con il citato decreto dirigenziale n. 303/2014, allo scopo di semplificare le procedure di imbarco e trasporto marittimo delle merci pericolose;
Visto il parere favorevole sulla proposta di modifica delle procedure previste dal decreto dirigenziale n. 303/2014, espresso dal Correspondance Group costituito con i rappresentanti di alcune direzioni marittime;
Visto il parere favorevole sulla proposta di modifica delle procedure previste dal decreto dirigenziale n. 303/2014 espresso dal Gruppo di lavoro merci pericolose nel corso delle sedute rispettivamente del 7 febbraio 2018 e del 10 aprile 2019;
Decreta:
Articolo 1
All'articolo 6 dell'allegato al decreto in data 7 aprile 2014, citato in premessa viene aggiunto, al punto 6.2, il seguente secondo capoverso:
"Limitatamente alle unità diverse da full container, possono essere presentate ulteriori istanze, successive alla prima, tese ad ottenere autorizzazioni all'imbarco e trasporto ovvero nulla osta allo sbarco delle merci pericolose in colli di ulteriori carichi riferite alla medesima nave (utilizzando il modello in annesso 3).".
Articolo 2
All'articolo 6 dell'allegato al decreto in data 7 aprile 2014, citato in premessa il punto 6.3 lettera b) numero 4 è abrogato e sostituito dal seguente:
"4. codice alfanumerico del contenitore o dei contenitori cisterna. È ammesso l'utilizzo del numero di booking con obbligo da parte dell'armatore, ovvero del raccomandatario marittimo, ovvero del comandante della nave di inserire il codice alfanumerico del contenitore o dei contenitori cisterna su sistema informatico Pmis (o in modalità cartacea per i porti ancora sprovvisti di sistema Pmis) non appena in possesso dello stesso e comunque prima dell'ingresso del contenitore in porto, pena la decadenza dell'autorizzazione rilasciata".
Articolo 3
L'annesso 4 allegato al decreto in data 7 aprile 2014, citato in premessa è abrogato e sostituito da quello allegato al presente decreto.
Articolo 4
Il presente decreto, unitamente al suo annesso che ne costituisce parte integrante, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione, con esclusione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3, che entreranno in vigore al sesto mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.
Roma, 25 giugno 2019