Dm Trasporti 22 ottobre 2010
Trasporto marittimo - Classificazione merci pericolose
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 22 ottobre 2010
(Gu 12 novembre 2010 n. 265)
Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo
Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione e successivi emendamenti;
Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'articolo 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'articolo 7 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose ed in particolare l'articolo 3 che prevede che il trasporto di merci pericolose deve essere effettuato in conformità alla prescrizioni del codice Imdg;
Visto il decreto dirigenziale 549 del 24 giugno 2008 del Comandante generale del corpo delle capitanerie di porto relativo alla classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
Considerato che il paragrafo 2.5.3.2.5 del succitato codice Imdg stabilisce che la classificazione dei perossidi organici non indicati nel precedente paragrafo 2.5.3.2.4 deve essere fatta dall'autorità competente del paese di origine;
Considerata la necessità di procedere alla classificazione di un nuovo perossido organico denominato "perossido di acetilacetone", ai fini del trasporto marittimo di merci pericolose;
Considerata altresì la necessità di aggiornare le prescrizioni per i perossidi organici classificati con il decreto dirigenziale 549 del 24 giugno 2008 del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto citato, alla luce dell'emendamento 34-08 del codice Imdg che stabilisce l'inserimento delle disposizioni relative alle "quantità esenti";
Decreta:
Articolo unico
I prodotti elencati e classificati negli allegati 1, 2, 3 e 4 al presente decreto sono ammessi al trasporto marittimo in imballaggi, in contenitori intermedi ed in cisterna, secondo le modalità e con le prescrizioni stabilite negli allegati stessi.
Il decreto dirigenziale 549 del 24 giugno 2008 del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto è abrogato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 ottobre 2010
Allegato 1
Elenco dei perossidi organici già classificati in imballaggi
Formato: Documento PDF - Dimensioni: 205 KB
Allegato 2
Lista delle Merci Pericolose e quantità limitate in esenzione
Formato: Documento PDF - Dimensioni: 201 KB
Allegato 3
Allegato 4