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Decreto dirigenziale MinITrasporti 21 luglio 2015, n. 842

Merci pericolose - Prescrizioni relative alle prove e ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi e i contenitori intermedi

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto dirigenziale 21 luglio 2015, n. 842

(Gu 17 agosto 2015 n. 189)

Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi

Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione, e successivi emendamenti;

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'articolo 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'articolo 13 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134 "Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose";

Visto il decreto dirigenziale 7 marzo 2007, n. 231, recante prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi;

Visto il decreto dirigenziale 13 marzo 2006, n. 243, recante norme integrative per l'approvazione di imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi;

Considerato che l'articolo 29, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, prevede che gli imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi siano conformi alle prescrizioni del codice Imdg;

Considerato inoltre che ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 134/2005 l'Amministrazione deve definire le modalità per la verifica del permanere delle condizioni in base alle quali gli organismi preposti all'approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi hanno rilasciato i relativi certificati di approvazione;

Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione del codice Imdg determinare, alla luce delle norme sopra richiamate, le attribuzioni di competenza degli organismi autorizzati all'approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi;

Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione delle norme sopra richiamate e quindi garantire il regolare svolgimento dei traffici, determinare le modalità di controllo e gli intervalli per la ripetizione delle prove sui campioni di produzione degli imballaggi e grandi imballaggi;

Ritenuto inoltre necessario aggiornare i modelli relativi ai rapporti di prova, ai certificati di approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi e il modello del rapporto di ispezione iniziale o periodica per i contenitori intermedi di cui al punto 6.5.1.6.14 del codice Imdg;

Decreta:

Articolo 1

Attribuzioni di competenza degli organismi autorizzati

1. Le attribuzioni di competenza degli organismi autorizzati ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, in materia di approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi sono definite in conformità a quanto riportato in allegato 1.

Articolo 2

Prove sugli imballaggi e sui grandi imballaggi

1. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 6.1.5.1.3 (imballaggi) e 6.6.5.1.3 (grandi imballaggi) del codice Imdg, il titolare del certificato di approvazione provvede all'effettuazione di prove su campioni di produzione secondo quanto previsto nel programma di garanzia della qualità contenuto nella documentazione fornita ai sensi dell'articolo 32, comma 4, lettera b) del succitato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134.

2. I documenti comprovanti le prove effettuate ai sensi del comma 1 devono essere conservati per dieci anni dal titolare del certificato di approvazione ed esibiti a richiesta dell'Amministrazione o dell'organismo autorizzato.

Articolo 3

Modelli dei rapporti di prova e del certificato di approvazione del prototipo di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi

1. Il rapporto di prova, di cui all'articolo 32, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, deve essere redatto in conformità al modello in allegato 2 per gli imballaggi, in allegato 3 per i grandi imballaggi ed in allegato 4 per i contenitori intermedi.

2. Il certificato di approvazione del prototipo di cui all'articolo 32, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, deve essere redatto in conformità al modello in allegato 5.

Articolo 4

Modello di rapporti di ispezione iniziale o periodica dei contenitori intermedi

1. Il modello di rapporto di prova iniziale o periodica dei contenitori intermedi, di cui al 6.5.4.4 del codice Imdg deve essere redatto in conformità al modello in allegato 6.

Articolo 5

Abrogazioni

1. I decreti dirigenziali 7 marzo 2007, n. 231, e 13 marzo 2006, n. 243, citati in premessa, sono abrogati.

 

Il presente decreto, unitamente ai suoi allegati che ne costituiscono parte integrante, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 luglio 2015

Allegato 1

Paragrafo codice I.m.d.g. Oggetto Attribuzioni di competenza dell’Organismo autorizzato
6.1.1.2.1 Disposizioni per la costruzione e prove di imballaggi (diversi da quelli per le materie della classe 6.2) "…Omissis…Per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, è ammesso che si utilizzino imballaggi le cui specifiche differiscono da quelle definite al 6.1.4, a condizione che abbiano un’uguale efficacia, che siano accettabili dall’Autorità competente e che soddisfino le prove descritte al 6.1.1.2 e 6.1.5….omissis"
6.1.1.3 Disposizioni per la costruzione e prove di imballaggi (diversi da quelli per le materie della classe 6.2) "Gli imballaggi devono essere fabbricati, ricondizionati e provati secondo un programma di garanzia di qualità, giudicato soddisfacente dall’Autorità competente, in modo che ogni imballaggio soddisfi le disposizioni del presente capitolo."
6.1.3.1 (g) Disposizioni per la costruzione e prove di imballaggi (diversi da quelli per le materie della classe 6.2) "Ogni imballaggio destinato ad essere utilizzato conformemente a questo Codice deve portare dei marchi che siano durevoli, leggibili e situati in un luogo e di una dimensione tale, con riferimento all'imballaggio, da essere facilmente visibili….omissis…(g) Il nome del fabbricante o un'altra identificazione dell'imballaggio secondo le prescrizioni dell'Autorità competente."
6.1.3.7 Disposizioni per la costruzione e prove di imballaggi (diversi da quelli per le materie della classe 6.2) "…Omissis…Ogni marchio supplementare autorizzato da un’Autorità competente deve comunque permettere la corretta identificazione di questi elementi secondo 6.1.3.1."
6.1.3.8 (i) Disposizioni per la costruzione e prove di imballaggi (diversi da quelli per le materie della classe 6.2) "Dopo aver ricondizionato un imballaggio, il ricondizionatore deve apporre su di esso un marchio durevole comprendente, nel seguente ordine: …omissis…(i) il nome del ricondizionatore o altra identificazione dell’imballaggio specificata dall’Autorità competente;…omissis…"
6.1.5.1.5 Disposizioni per la costruzione e prove di imballaggi (diversi da quelli per le materie della classe 6.2) L’Autorità competente può consentire test selettivi per gli imballaggi che differiscono solo minimamente rispetto al test di disegno, come piccole riduzioni delle dimensioni esterne.
6.1.5.1.8 Disposizioni per la costruzione e prove di imballaggi (diversi da quelli per le materie della classe 6.2) "L'Autorità competente può, in qualsiasi momento, richiedere la dimostrazione, mediante l'esecuzione delle prove indicate nella presente sezione, che gli imballaggi fabbricati in serie soddisfino le prove subite dal prototipo."
6.1.5.1.10 Disposizioni per la costruzione e prove di imballaggi (diversi da quelli per le materie della classe 6.2) "A condizione che la validità dei risultati di prova non sia influenzata e con l'accordo dell'Autorità competente, possono essere eseguite più prove sullo stesso campione."
6.5.1.1.2 Disposizioni per la costruzione e le prove dei contenitori intermedi "Gli Ibc ed i loro equipaggiamenti di servizio che non sono strettamente conformi alle prescrizioni qui enunciate, ma che sono conformi ad accettabili alternative, possono essere considerati dall’Autorità competente per la loro approvazione. Per tenere conto dei progressi della scienza e della tecnica, l’Autorità competente può considerare altre soluzioni che offrano una sicurezza almeno equivalente quanto alla compatibilità con le materie trasportate e che presentino una resistenza almeno uguale agli urti durante la movimentazione e al fuoco."
6.5.1.1.3 Disposizioni per la costruzione e le prove dei contenitori intermedi "La costruzione, gli equipaggiamenti, le prove, la marcatura e l’entrata in servizio degli Ibc devono essere sottoposti all’approvazione dell’Autorità competente del paese nel quale sono stati approvati."
6.5.2.1.1 Disposizioni per la costruzione e le prove dei contenitori intermedi "Ogni Ibc costruito e destinato ad essere utilizzato conformemente alle prescrizioni di questo capitolo deve portare una marcatura, apposta in modo durevole e leggibile, situata in un luogo ben visibile. La marcatura, in lettere, cifre e simboli alti almeno 12 mm, deve comprendere i seguenti elementi: …omissis… .5 la sigla dello Stato che autorizza l’attribuzione della marcatura, mediante la sigla distintiva utilizzata per i veicoli automobilistici in circolazione internazionale; …omissis….6 il nome o la sigla del fabbricante, o un altro marchio di identificazione dell’Ibc specificato dall’Autorità competente; …omissis…La marcatura addizionale, menzionata al 6.5.2.2, come ogni altro marchio autorizzato da una Autorità competente, deve essere apposta in modo da non impedire di identificare correttamente gli elementi della marcatura principale."
6.5.4.1 Disposizioni per la costruzione e le prove dei contenitori intermedi Gli Ibc devono essere fabbricati, ricostruiti, riparati e testati secondo un programma di qualità a soddisfazione dell’Autorità competente, che assicuri a ogni Ibc il rispetto delle disposizioni del Capitolo 6.5.
6.5.4.4.1 Disposizioni per la costruzione e le prove dei contenitori intermedi Ogni Ibc composito, di metallo e di plastica rigida deve essere ispezionato a soddisfazione dell’Autorità competente…..omissis……
6.5.6.2.1 Disposizioni per la costruzione e le prove dei contenitori intermedi "…omissis…. Queste prove sul prototipo devono essere effettuate conformemente a quanto stabilito dall’Autorità competente."
6.5.6.2.2 Disposizioni per la costruzione e le prove dei contenitori intermedi L’Autorità competente può consentire test selettivi per gli Ibc che differiscono solo minimamente rispetto al test di disegno, come piccole riduzioni delle dimensioni esterne.
6.6.1.2 Disposizioni per la costruzione e le prove dei grandi imballaggi "I grandi imballaggi devono essere fabbricati e provati secondo un programma di garanzia di qualità, giudicato soddisfacente dall’Autorità competente, in modo che ogni imballaggio fabbricato soddisfi le prescrizioni del presente capitolo."
6.6.1.3 Disposizioni per la costruzione e le prove dei grandi imballaggi …Omissis… Per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, è ammesso che si utilizzino grandi imballaggi le cui specifiche differiscono da quelle definite al 6.6.4, a condizione che abbiano un’uguale efficacia, che siano accettabili dall’Autorità competente e che soddisfino le prove descritte al 6.6.5… …omissis…
6.6.3.1 Disposizioni per la costruzione e le prove dei grandi imballaggi "Ogni grande imballaggio costruito e destinato ad essere utilizzato conformemente alle prescrizioni di questo Codice deve portare un marchio apposto in modo durevole e leggibile, comprendente i seguenti elementi: …omissis… f) il nome o la sigla del fabbricante, o un altro marchio di identificazione del grande imballaggio specificato dall’Autorità competente;…omissis…"
6.6.5.1.5 Disposizioni per la costruzione e le prove dei grandi imballaggi L’Autorità competente può consentire test selettivi di grandi imballaggi che differiscono solo in misura minore rispetto alle prove tipo……..omissis…..
6.6.5.1.7 Disposizioni per la costruzione e le prove dei grandi imballaggi "L'Autorità competente può, in qualsiasi momento, richiedere che sia dimostrato, mediante l'esecuzione delle prove indicate nel presente capitolo, che i grandi imballaggi fabbricati in serie soddisfino le prove subite dal prototipo."
6.6.5.1.8 Disposizioni per la costruzione e le prove dei grandi imballaggi "A condizione che la validità dei risultati di prova non sia influenzata e con l'accordo dell'Autorità competente, si possono eseguire più prove sullo stesso campione."

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

Allegato 6

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