Trasporti

Normativa Vigente

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Decisione Parlamento europeo e Consiglio Ue 2019/984/Ue

Veicoli stradali - Termini di applicazione delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine in caso di miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, dell'efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza - Modifica della direttiva 96/53/Ce

Ultima versione disponibile al 19/04/2024

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Decisione 5 giugno 2019, n. 2019/984/Ue

(Guue 20 giugno 2019 n. L 164)

Decisione che modifica la direttiva 96/53/Ce del Consiglio per quanto riguarda i termini di applicazione delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine in caso di miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, dell'efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1 ,

previa consultazione del parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2 ,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 96/53/Ce del Consiglio3 è stata modificata dalla direttiva (Ue) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio4 allo scopo di ridurre il consumo di energia e le emissioni di gas serra, adeguare la normativa all'evoluzione tecnologica e alle nuove esigenze del mercato e facilitare il trasporto intermodale.

(2) Il miglioramento dell'aerodinamicità della cabina dei veicoli a motore consentirebbe di ottenere notevoli vantaggi in termini di prestazioni energetiche dei veicoli. A causa delle restrizioni sulla lunghezza massima stabilite dalla direttiva 96/53/Ce, tale miglioramento è tuttavia impossibile senza ridurre la capacità di carico dei veicoli. Di conseguenza una deroga alle restrizioni sulla lunghezza massima è stata introdotta dalla direttiva (Ue) 2015/719.

(3) La deroga alle restrizioni sulla lunghezza massima introdotta dalla direttiva (Ue) 2015/719 deve applicarsi dalla data corrispondente a tre anni dopo la data di recepimento o di applicazione delle necessarie modifiche ai requisiti tecnici di omologazione.

(4) Al fine realizzare quanto prima possibile i benefici delle cabine aerodinamiche in termini di prestazioni energetiche dei veicoli commerciali pesanti, ma anche in termini di una migliore visibilità dei conducenti, di sicurezza per gli altri utenti della strada, nonché di sicurezza e comfort dei conducenti, è necessario garantire che tali cabine aerodinamiche possano essere introdotte senza inutile indugio, non appena sono entrati in vigore i necessari requisiti di omologazione.

(5) Il settore dei trasporti e i costruttori di equipaggiamenti necessitano di tempo sufficiente per sviluppare nuovi servizi e prodotti. Per cogliere i benefici di norme di progettazione delle cabine più flessibili, è importante che la Commissione intervenga per garantire l'adozione tempestiva delle necessarie disposizioni tecniche al fine di consentire un agevole e rapido ingresso nei mercati di una nuova generazione di cabine. Inoltre, la Commissione e gli Stati membri, nei loro rispettivi ruoli all'interno del Comitato tecnico — Veicoli a motore, istituito dalla direttiva 2007/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio5 , dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per garantire che sia rapidamente espresso un parere. Se le misure previste dalla Commissione non sono conformi al parere del Comitato, o in assenza di parere, la Commissione agirà senza indugio conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 4, della decisione 1999/468/Ce del Consiglio6 .

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 96/53/Ce,

Hanno adottato la presente decisione:

Articolo 1

L'articolo 9-bis della direttiva 96/53/Ce è così modificato:

1) al paragrafo 2, dopo la lettera d), il secondo comma è sostituito dal seguente:

"A tal fine la Commissione, nel quadro della direttiva 2007/46/Ce, adotta le misure necessarie per prevedere l'omologazione dei veicoli o dei veicoli combinati di cui al presente articolo, paragrafo 1, entro il 1° novembre 2019.";

2) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 1° settembre 2020.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2019

Note ufficiali

1.

Gu C 62 del 15.2.2019, pag. 286.

2.

Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 maggio 2019.

3.

Direttiva 96/53/Ce del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (Gu L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

4.

Direttiva (Ue) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/Ce del Consiglio, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (Gu L 115 del 6.5.2015, pag. 1).

5.

Direttiva 2007/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (Gu L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

6.

Decisione 1999/468/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (Gu L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

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