Regolamento Commissione Ue 2019/978/Ue
Trasporto marittimo di prodotti alimentari - Ulteriori deroghe all'allegato II del regolamento 852/2004/Ce

Ultima versione disponibile al 05/12/2023
Commissione europea
Regolamento 14 giugno 2019, n. 2019/978/Ue
(Guue 17 giugno 2019 n. L 159)
Regolamento che modifica l'allegato del regolamento (Ue) n. 579/2014 recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (Ce) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ce) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari1 , in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (Ue) n. 579/2014 della Commissione2 prevede una deroga al punto 4 del capitolo IV dell'allegato II del regolamento (Ce) n. 852/2004 per quanto riguarda il trasporto con imbarcazioni marittime di oli e grassi liquidi che sono destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo a determinate condizioni.
(2) Tali condizioni riguardano le attrezzature e le pratiche di spedizione nonché i criteri relativi alle sostanze da trasportare con un'imbarcazione marittima come carico precedente. Le sostanze che soddisfano tali criteri sono elencate nell'allegato del regolamento (Ue) n. 579/2014 (Elenco dei carichi precedenti accettabili).
(3) Nel parere scientifico del 24 novembre 20163 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") ha valutato l'accettabilità delle sostanze acetato di metile, etil ter-butiletere, solfato di ammonio e lignosolfonato di calcio come carichi precedenti. L'Autorità ha concluso che l'acetato di metile e l'etil ter-butiletere soddisfano i criteri di accettabilità come carico precedente, che per il solfato di ammonio solo i prodotti per alimenti soddisfano i criteri di accettabilità e che il lignosolfonato di calcio non soddisfa tali criteri.
(4) È pertanto opportuno modificare l'elenco dei carichi precedenti accettabili riportato nell'allegato del regolamento (Ue) n. 579/2014.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (Ue) n. 579/2014 è modificato come stabilito nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2019
Allegato
L'allegato del regolamento (Ue) n. 579/2014 è così modificato:
1) dopo la voce relativa al 2-etilesanolo è inserita la voce seguente:
"Etil ter-butiletere | 637-92-3"; |
2) dopo la voce relativa al metanolo è inserita la voce seguente:
"Acetato di metile | 79-20-9". |
Note ufficiali
Gu L 139 del 30 aprile 2004, pag. 1.
Regolamento (Ue) n. 579/2014 della Commissione del 28 maggio 2014 recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (Ce) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi (Gu L 160 del 29 maggio 2014, pag. 14).
Efsa Journal 2017;15(1):4656.