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Dm Trasporti 2 marzo 2012
Protezione di aree sensibili nel mare territoriale - Disposizioni per il transito di navi mercantili
Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 12/11/2024
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 2 marzo 2012
(Gu 7 marzo 2012, n. 56)
Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689;
Visti in particolare gli articoli 21, 22 e 25 della predetta convenzione che attribuiscono agli Stati costieri la facoltà di adottare nel loro mare territoriale misure per salvaguardare la sicurezza della navigazione, assicurare la conservazione delle risorse biologiche del mare, preservare l'ambiente marino e prevenire, ridurre e controllare i fenomeni d'inquinamento del mare e delle coste, ivi incluse misure sulle rotte;
Visto l'articolo 83 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, che prevede la possibilità per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di limitare o vietate il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende;
Preso atto dei recenti incidenti della navigazione occorsi in prossimità di aree di grande valore ecosistemico ed ambientale e dalla significativa rilevanza socio-economica delle risorse ivi esistenti e, in quanto tali, soggette a particolari regimi di tutela;
Considerato che le coste della penisola italiana ed i mari che la circondano sono particolarmente vulnerabili ai rischi del trasporto marittimo e della navigazione anche tenuto conto del lentissimo ricambio che caratterizza le acque del bacino del Mediterraneo;
Considerato il rischio di grave inquinamento dell'ambiente marino collegato al trasporto marittimo che puo' derivare dalle sostanze pericolose e nocive trasportate dalle navi come carico o come propellente per i fini della stessa navigazione;
Considerata la necessità di proteggere in maniera particolare alcune zone marine e costiere particolarmente vulnerabili interessate da notevoli volumi di traffico;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, e la legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Vista la legge 11 ottobre 2001, n. 391, di ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale firmato tra Monaco, Francia e Italia per la creazione nel Mediterraneo di un Santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999 e le esigenze di tutela ambientale ivi affermate;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante "Attuazione della direttiva 2000/59/Ce relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, recante "Disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose";
Considerato che, l'area del Santuario dei cetacei è stata inclusa nella lista delle aree specialmente protette di importanza mediterranea di cui al protocollo della Convenzione di Barcellona per la protezione delle aree specialmente protette e della diversità biologica del Mediterraneo, come ratificato dall'Italia ed entrato in vigore;
Considerata la particolarissima sensibilità e vulnerabilità ambientale della laguna di Venezia ove sono presenti ecosistemi continuamente posti a rischio anche tenuto conto dei rilevanti aumenti del traffico marittimo;
Decreta:
Articolo 1
Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale
1. Nella fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni dei parchi e delle aree protette nazionali, marini e costieri, istituiti ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, e all'interno dei medesimi perimetri sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda. In relazione alla tipologia dei traffici che ordinariamente interessano le fasce di mare individuate dal presente comma o alle caratteristiche morfologiche del territorio, l'Autorità marittima competente puo' disporre, per la fascia esterna ai predetti perimetri, limiti di distanza differenti allo scopo di garantire la sicurezza anche ambientale della navigazione e per l'accesso e l'uscita dai porti.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti riguardanti gli schemi di separazione del traffico e le rotte raccomandate ovvero obbligatorie nonché le discipline vigenti nei parchi e nelle aree protette nazionali, marine e costiere, istituiti ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394.
Articolo 2
Ulteriori misure per la protezione di aree particolarmente vulnerabili
1. In ragione della particolare sensibilità ambientale e della vulnerabilità ai rischi del traffico marittimo sono adottate le seguenti misure di navigazione:
a) nell'area marina protetta del Santuario dei Cetacei, di cui alla legge 11 ottobre 2001, n. 391:
1) per l'ingresso e la navigazione nell'intera area marina, come delimitata dall'allegato 1, le navi che trasportano su ponti scoperti e in colli sostanze rientranti nelle tipologie di cui all'allegato III della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi Marpol 73/78 e al Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (Imdg Code), anche in rimorchi, semirimorchi, container, camion e vagoni, devono adottare sistemi di ritenuta del carico che ne garantiscano la massima tenuta e stabilità in ogni condizione meteomarina, al fine di prevenire e impedire perdite accidentali dei carichi;
b) nella laguna di Venezia:
1) è vietato il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto di merci e passeggeri
superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda;
2) al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza anche ambientale l'Autorità Marittima, sentita l'Autorità portuale, con ordinanza disciplina, secondo la stazza lorda delle navi, la distanza minima alla quale le stesse devono mantenersi l'una dall'altra qualora navighino nello stesso senso.
2. Il comandante della nave prima della partenza dal porto di Venezia, è tenuto a conferire i rifiuti ed i residui del carico prodotti dalla nave. Per il porto di Venezia non è ammessa la deroga di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.
2. Per il porto di Venezia la deroga di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 182, è applicabile solo ove i rifiuti ed i residui del carico non superino la metà della capienza dei rispettivi spazi di stoccaggio della nave previsti dalla certificazione di bordo.
3. Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 2, le navi militari e da guerra, le navi utilizzate per finalità pubbliche che conducano attività non commerciali e le unità adibite ad attività di ricerca scientifica nonchè le navi adibite a collegamenti di linea che effettuano scali frequenti e regolari.
Articolo 3
Disposizioni transitorie
1. Il divieto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1), si applica a partire dalla disponibilità di vie di navigazione praticabili alternative a quelle vietate, come individuate dall'Autorità marittima con proprio provvedimento. Nelle more di tale disponibilità, l'Autorità marittima, d'intesa con il Magistrato alle acque di Venezia e l'Autorità portuale, adotta misure finalizzate a mitigare i rischi connessi al regime transitorio perseguendo il massimo livello di tutela dell'ambiente lagunare. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 marzo 2012
Allegato 1
(Articolo 3, comma 1)
Delimitazione dell'area del santuario dei cetacei
Acque interne e di mare territoriale dell'Italia ricadenti nell'ambito della zona marittima di cui alla legge 11 ottobre 2001, n. 391, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999" e ricomprese nei limiti determinati:
1. ad ovest, da una linea che va dalla punta Escampobariou (punta ovest della penisola di Giens: 43°01'70"N, 06°05'90"E) a Capo Falcone, situato sulla costa occidentale della Sardegna (40°58'00"N, 008°12'00"E);
2. ad est, una linea che va da Capo Ferro, situato sulla costa nord — orientale della Sardegna (41°09'18"N, 009°31'18"E) a Fosso Chiarone, situato sulla costa occidentale italiana (42°21'24"N, 011°31'00"E).