Regolamento Commissione Ue 2016/238/Ue
Trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi - Modifica al regolamento 579/2014
Ultima versione disponibile al 14/12/2024
Commissione europea
Regolamento 19 febbraio 2016, n. 2016/238/Ue
(Guue 20 febbraio 2016 n. L 45)
Regolamento che modifica l'allegato del regolamento (Ue) n. 579/2014 recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (Ce) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ce) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari 1 , in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (Ue) n. 579/2014 della Commissione 2 dispone una deroga al punto 4 del capo IV dell'allegato II del regolamento Ce n. 852/2004 per quanto concerne il trasporto con imbarcazioni marittime di oli e di grassi liquidi ("gli oli o i grassi") destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo purché siano soddisfatte determinate condizioni.
(2) Tali condizioni riguardano le attrezzature e le pratiche di trasporto nonché i criteri relativi alle sostanze da trasportare con un'imbarcazione marittima come carico precedente. Le sostanze che soddisfano tali criteri sono elencate nell'allegato del regolamento (Ue) n. 579/2014 (Elenco dei carichi precedenti accettabili).
(3) Nell'elenco dei carichi precedenti accettabili, la voce combinata "soluzione di nitrato di ammonio/soluzione di nitrato di calcio (CN-9) e dei suoi sali doppi" non descrive adeguatamente il carico, provocando confusione presso i noleggiatori di navi. L'elenco dei carichi precedenti accettabili andrebbe pertanto modificato al fine di riflettere le altre forme contenute nel nitrato di calcio, come il nitrato di calcio ammonio, nitrato di calcio (II) diidrato e nitrato di calcio tetraidrato. Tutte queste forme sono caratterizzate da un profilo di rischio identico e differiscono solamente per il quantitativo di acqua di cristallizzazione contenuto nelle molecole.
(4) Nel corso della sua 68 riunione plenaria 3 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha confermato che tali diverse forme di soluzione di nitrato di calcio differiscono soltanto per il numero di idratazione e ha concluso che la loro presenza non incide sulle proprietà tossicologiche e sulla reattività chimica rispetto alle sostanze originariamente elencate nella voce combinata.
(5) È pertanto opportuno modificare l'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'allegato del regolamento (Ue) n. 579/2014.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (Ue) n. 579/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2016
Allegato
L'allegato del regolamento (Ue) n. 579/2014 è così modificato:
1) alla riga 12, la voce combinata "soluzione di nitrato di ammonio/soluzione di nitrato di calcio (CN-9) e dei suoi sali doppi" è sostituita dalle seguenti voci distinte:
"Soluzione di nitrato di ammonio | 6484-52-2 |
Nitrato di calcio ammonio | 15245-12-2" |
2) al di sotto della riga 13 (voce "Soluzione di cloruro di calcio") sono inserite le seguenti voci:
"Nitrato di calcio | 10124-37-5 |
Nitrato di calcio (II) diidrato | 35054-52-5 |
Nitrato di calcio tetraidrato | 13477-34-4". |
Note ufficiali
Gu L 139 del 30 aprile 2004, pag. 1.
Regolamento (Ue) n. 579/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (Ce) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi (Gu L 160 del 29 maggio 2014, pag. 14).
Verbale della 68 riunione plenaria del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (Efsa/Contam/2330) disponibile al seguente indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/141125b-m.pdf.