Via (Pua-Paur) / Vas

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Conclusioni Avvocato generale Ue 23 maggio 2019, causa C-280/18

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Valutazione di impatto ambientale - Direttiva 2011/92/Ue - Partecipazione al pubblico al processo decisionale - Articolo 6, direttiva 2011/92/Ue - Garanzia di una adeguata conoscenza e accesso alle informazioni - Necessità - Pubblicazione del provvedimento di Via su Internet - Legittimità - Sussistenza - Inizio della decorrenza dei termini per l'impugnazione dalla pubblicazione su Internet - Limiti - Condizioni -Articoli 9 e 11, direttiva 2011/92/Ue - Concessione al pubblico della possibilità adeguata di essere informati sulla procedura di autorizzazione

L'Autorità preposta alla valutazione di impatto ambientale deve fare in modo che il pubblico interessato possa accedere alle informazioni su un progetto sotto Via in modo efficace ed effettivo.
È quanto affermato dall'Avvocato generale Ue nelle conclusioni presentate il 23 maggio 2019 (causa C-280/18) in risposta alle domande di un Giudice greco chiamato a decidere sulla corretta informazione data al pubblico ai sensi della direttiva Via 2011/92/Ue relative a un progetto di edilizia turistica da realizzarsi su una isoletta greca. Nel caso di specie le informazioni per il pubblico sul procedimento di Via erano state pubblicate sul quotidiano locale di un'isola distante 55 miglia dall'isola dove doveva svolgersi il progetto ed era stato dato comunicazione con una affissione sulla sede dell'Autorità regionale competente, anch'essa non ubicata nell'isoletta. Tali modalità di "informazione al pubblico" (articolo 6, direttiva 2011/92/Ue) secondo l'avvocato Ue non hanno dato la possibilità agli interessati di avere una adeguata informazione.
La seconda questione posta dal Giudice greco ha riguardato l'impugnazione del provvedimento di Via emanato: è compatibile col diritto Ue (articolo 9 e 11 della direttiva 2011/92/Ue) un decorso del termine per impugnare che parte dalla pubblicazione del provvedimento di Via sul sito Internet dell'Autorità competente? La risposta dell'Avvocato Ue è positiva ma se il pubblico non è stato messo in condizione di accedere alle informazioni, è in contrasto con il diritto Ue negargli la possibilità di impugnare il provvedimento di Via facendo leva sul decorso del termine. (F.P.)

Avvocatura generale Ue

Conclusioni 23 maggio 2019, causa C-280/18

Domanda di pronuncia pregiudiziale- Ambiente - Direttiva 2011/92/Ue - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Partecipazione del pubblico al processo decisionale - Pubblicazione su internet - Accesso alla giustizia - Inizio della decorrenza dei termini

Causa C-280/181

 

A.F. e a.

contro

Ypourgos Perivallontos kai Energeias e a.

 

I. Introduzione

1. Quali sono i modi in cui il pubblico viene informato dell'opportunità di partecipare alla procedura di autorizzazione di un progetto nell'ambito di una valutazione dell'impatto ambientale? E come viene resa pubblica la conseguente autorizzazione? Tali sono i quesiti si pongono nel presente procedimento.

2. Anche se prima facie tali quesiti appaiono piuttosto di ordine tecnico e formale, essi, come la notifica nel procedimento civile2 , assumono un'importanza decisiva riguardo all'efficacia della partecipazione del pubblico e al ricorso alla protezione giurisdizionale. In mancanza di informazioni tempestive, il pubblico interessato non potrà partecipare alla procedura di autorizzazione, né ricorrere alla protezione giurisdizionale nei termini stabiliti. Dato che i dettagli concernenti tali quesiti sono disciplinati dagli Stati membri, vale a dire che interviene la loro autonomia procedurale, il contesto giuridico dell'Unione è delineato a tal riguardo dai principi di equivalenza e di effettività.

 

II. Contesto normativo

A. Convenzione di Aarhus

3. Ai sensi dell'articolo 2 ("Definizioni"), punti 4 e 5, della Convenzione di Aarhus3 si intende per:

"4. "pubblico", una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;

5. "pubblico interessato", il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere al riguardo; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la difesa dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse".

4. L'articolo 6 della convenzione di Aarhus contiene norme riguardanti la partecipazione del pubblico:

"1. Ciascuna parte:

a) applica le disposizioni del presente articolo alle decisioni relative all'autorizzazione delle attività elencate nell'allegato I;

b) in conformità del proprio diritto nazionale, applica inoltre le disposizioni del presente articolo alle decisioni relative ad attività non elencate nell'allegato I che possano avere effetti significativi sull'ambiente. A tal fine le Parti stabiliscono se l'attività proposta è soggetta a tali disposizioni;

c) (…)

2. Il pubblico interessato è informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante pubblici avvisi o individualmente. Le informazioni riguardano in particolare:

a) l'attività proposta e la richiesta su cui sarà presa una decisione;

b) la natura delle eventuali decisioni o il progetto di decisione;

c) l'autorità pubblica responsabile dell'adozione della decisione;

d) la procedura prevista, ivi compresi (nella misura in cui tali informazioni possano essere fornite):

i) la data di inizio della procedura;

ii) le possibilità di partecipazione offerte al pubblico;

iii) la data e il luogo delle audizioni pubbliche eventualmente previste;

iv) l'indicazione dell'autorità pubblica cui è possibile rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni e presso la quale tali informazioni sono state depositate per consentirne l'esame da parte del pubblico;

v) l'indicazione dell'autorità pubblica o di qualsiasi altro organo ufficiale cui possono essere rivolti osservazioni e quesiti nonché i termini per la loro presentazione;

vi) l'indicazione delle informazioni ambientali disponibili sull'attività proposta;

e) l'assoggettamento dell'attività in questione ad un procedura di valutazione dell'impatto ambientale a livello nazionale o transfrontaliero.

3. Per le varie fasi della procedura di partecipazione del pubblico sono fissati termini ragionevoli, in modo da prevedere un margine di tempo sufficiente per informare il pubblico ai sensi del paragrafo 2 e consentirgli di prepararsi e di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale.

4. Ciascuna Parte provvede affinché la partecipazione del pubblico avvenga in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un'influenza effettiva.

(…)

7. Le procedure di partecipazione devono consentire al pubblico di presentare per iscritto o, a seconda dei casi, in occasione di audizioni o indagini pubbliche in presenza del richiedente, eventuali osservazioni, informazioni, analisi o pareri da esso ritenuti rilevanti ai fini dell'attività proposta.

8. (…)

9. Ciascuna Parte provvede affinché il pubblico sia prontamente informato della decisione adottata dalla pubblica autorità, secondo le opportune procedure. (…)".

5. L'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus disciplina l'accesso alla giustizia riguardo alla partecipazione del pubblico:

"Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico interessato

a) che vantino un interesse sufficiente o in alternativa

b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di detta Parte esiga tale presupposto,

abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale e/o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell'articolo 6 e, nei casi previsti dal diritto nazionale e fatto salvo il paragrafo 3, ad altre pertinenti disposizioni della presente convenzione.

Le nozioni di "interesse sufficiente" e di "violazione di un diritto" sono determinate secondo il diritto nazionale, coerentemente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia nell'ambito della presente convenzione. (…)".

 

B. Direttiva Via

6. Il considerando 7 della direttiva Via (4) chiarisce il nesso tra la valutazione dell'impatto ambientale e la partecipazione del pubblico:

4 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).

"L'autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente dovrebbe essere concessa solo a seguito della valutazione delle loro probabili rilevanti ripercussioni sull'ambiente. Tale valutazione andrebbe fatta in base alle opportune informazioni fornite dal committente ed eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico eventualmente interessato dal progetto".

7. Ulteriori chiarimenti sulla partecipazione del pubblico sono forniti dal considerando 16 della direttiva Via:

"L'effettiva partecipazione del pubblico all'adozione di decisioni consente allo stesso di esprimere pareri e preoccupazioni che possono assumere rilievo per tali decisioni e che possono essere presi in considerazione da coloro che sono responsabili della loro adozione. Ciò accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e favorisce la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e il sostegno alle decisioni adottate".

8. L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva Via definisce il pubblico e il pubblico interessato come segue:

"d) "pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

e) "pubblico interessato": pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, o che ha un interesse in tali procedure. Ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la difesa dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse".

9. L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva Via stabilisce quali procedure decisionali siano assoggettate alle prescrizioni della direttiva:

"Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti all'articolo 4".

10. La valutazione dell'impatto ambientale è descritta più dettagliatamente dall'articolo 3 della direttiva Via:

"La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 12, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

a) l'uomo, la fauna e la flora;

b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;

c) i beni materiali e il patrimonio culturale;

d) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c)".

11. L'articolo 6, paragrafi da 2 a 5, della direttiva Via contempla le disposizioni fondamentali in materia di partecipazione del pubblico:

"2. Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata come i mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

a) la domanda di autorizzazione;

b) il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l'articolo 7;

c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;

d) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione;

e) l'indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5;

f) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;

g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:

a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell'articolo 5;

b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi all'autorità o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

c) conformemente alle disposizioni della direttiva [sull'informazione ambientale4 ], alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione di cui all'articolo 8 della presente direttiva e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri all'autorità o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.

5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica)".

12. L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva Via disciplina la pubblicazione di una decisione concernente un progetto:

"Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico in base ad adeguate procedure (…)".

13. L'articolo 11 della direttiva Via prevede norme sui ricorsi avverso le decisioni per le quali è necessaria la partecipazione del pubblico ai sensi della direttiva Via:

"1. Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:

a) che vantino un interesse sufficiente; o in alternativa,

b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,

abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.

3. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. (…)".

C. Normativa ellenica

14. L'articolo 46 del decreto presidenziale 18/1989 (FEK A', 8) prevede il termine di ricorso:

"Il ricorso di annullamento deve essere proposto entro un termine di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo della notifica dell'atto impugnato o dalla sua pubblicazione, se è prevista per legge, o altrimenti da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto".

15. Nel punto 8 dell'ordinanza di rinvio il giudice a quo esamina le disposizioni applicabili della legge n. 4014/2011 — Autorizzazione ambientale di opere e attività, regolamentazione di opere abusive in funzione della creazione del bilancio ambientale e altre disposizioni di competenza del Ministero dell'Ambiente, dell'Energia e del Cambiamento climatico" (FEK A', 209), nonché diverse norme attuative.

16. L'articolo 1, paragrafo 1, della legge n. 4014/2011 suddivide i progetti del settore pubblico e privato in due classi (A e B) a seconda delle loro ripercussioni sull'ambiente. La prima classe (A) include progetti e attività che possono influire in modo rilevante sull'ambiente e per i quali è necessaria la preparazione di un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale (in prosieguo: il "rapporto Via") al fine di adottare prescrizioni speciali e vincoli per la tutela dell'ambiente. La seconda classe (B) comprende progetti con un minore impatto ambientale.

17. Gli articoli 3, 4 e 19 della legge n. 4014/2011 disciplinano la partecipazione del pubblico. Ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge, varie autorizzazioni sono raggruppate in una decisione di approvazione delle condizioni ambientali (in prosieguo: l'"approvazione delle condizioni ambientali").

18. L'articolo 30, paragrafo 9, della legge n. 4014/2011 contiene una disposizione transitoria secondo la quale, in attesa dell'introduzione del registro telematico ambientale, resta in vigore la legislazione vigente che disciplina la consultazione delle parti interessate e la procedura di partecipazione del pubblico al rilascio delle autorizzazioni ambientali. In base a tale normativa, la procedura è avviata mediante affissione di un avviso concernente i dettagli del progetto presso la sede amministrativa della Regione interessata e pubblicazione di tale avviso sulla stampa locale, unitamente a un invito ad ogni interessato di prenderne conoscenza e di formulare le proprie osservazioni sul rapporto di valutazione dell'impatto ambientale del progetto.

19. Ai sensi dell'articolo 19 a della legge n. 4014/2011, l'approvazione delle condizioni ambientali deve essere pubblicata su Internet entro un mese. In caso contrario, l'approvazione è nulla. In conformità all'articolo 19 a, paragrafo 1, seconda frase, la pubblicazione su tale apposito sito web corrisponde alla pubblicazione prescritta dalla legge e costituisce il fondamento della presunzione di conoscenza da parte di ogni interessato, il quale può in tal modo proporre un ricorso di annullamento o un'altra impugnazione. Il decreto interministeriale n. 21938/2012 del Ministro della Riforma amministrativa e dell'Amministrazione digitale e del Ministro dell'Ambiente, dell'Energia e del Cambiamento climatico — Istituzione e attivazione di apposito sito internet per la pubblicazione delle decisioni di approvazione delle condizioni ambientali, delle decisioni di aggiornamento o modifica di tali approvazioni, conformemente all'articolo 19 a della legge n. 4014/2011 (FEK B', 1470), disciplina l'attuazione di detta disposizione.

 

III. Fatti e domanda di rinvio pregiudiziale

20. Con il primo decreto impugnato nel procedimento principale sono state approvate la creazione di una complessa struttura ricettiva sull'isola di Io e le condizioni ambientali relative a detto progetto, il quale comprende un albergo con 249 posti letto, residenze turistiche ammobiliate, un centro benessere e progetti correlati a sostegno del progetto principale. L'intero progetto si sviluppa su un'ampia superficie e comporta l'occupazione di litorali, spiagge e aree marine che costituiscono demanio pubblico.

21. Il 2 agosto 2013 era stato pubblicato in un quotidiano locale distribuito sull'isola di Siro, a 55 miglia nautiche di distanza, l'invito ad ogni interessato a prendere conoscenza e a formulare le proprie osservazioni sul rapporto di valutazione dell'impatto ambientale del progetto. La Corte non dispone di informazioni sul volume di distribuzione di detto quotidiano sull'isola di Io. L'invito è stato inoltre affisso presso la sede amministrativa della Regione, sita del pari a Siro, dove si trovava il fascicolo del rapporto Via e si è altresì svolta la consultazione.

22. In base alle indicazioni non contestate fornite dai ricorrenti nel procedimento principale, da Io si raggiunge Siro, di norma, con un viaggio in traghetto di diverse ore, il quale, a quanto pare, non viene offerto quotidianamente.

23. Il decreto controverso è stato adottato l'8 agosto 2014 e pubblicato l'11 agosto 2014 sul sito web della Diavgeia (Trasparenza) e l'8 settembre 2014 sul sito web del Ministero dell'ambiente.

24. Il ricorso di annullamento è stato infine proposto il 19 febbraio 2016, vale a dire oltre un anno e sei mesi dopo la data del decreto controverso.

25. I ricorrenti, tre proprietari di case vacanza sull'isola di Io e tre associazioni, sostengono di essere venuti a conoscenza del decreto controverso solo il 22 dicembre 2015, allorché si sarebbero accorti dell'esecuzione dei lavori di bonifica dell'area sulla quale doveva essere costruita la struttura ricettiva.

26. La società titolare dei permessi e delle autorizzazioni, la 105 A. (105 T. Spa), è intervenuta nella causa, sostenendo che il ricorso di annullamento sarebbe tardivo nella parte in cui è diretto contro il decreto controverso in quanto, in particolare, sarebbe stato proposto oltre 60 giorni dopo la pubblicazione di tale decreto sul sito Internet del Ministero dell'ambiente.

27. Il Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali formulate in tale procedimento:

a) Se gli articoli 6 e 11 della direttiva 2011/92/Ce, interpretati in combinato disposto con le norme di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, possano essere interpretati nel senso che siano compatibili con le disposizioni di diritto interno, quali esposte nei punti 8, 9 e 10 dell'ordinanza di rinvio (v. paragrafi da 14 a 19 delle presenti conclusioni), nelle quali è previsto che le procedure che anticipano l'adozione della decisione di approvazione delle condizioni ambientali per le opere e le attività che hanno effetti significativi sull'ambiente (pubblicazione degli studi di impatto ambientale, informazione e partecipazione del pubblico alla consultazione) vengono attivate e gestite principalmente dalla più ampia unità amministrativa della Regione e non dal Comune interessato.

b) Se gli articoli 6 e 11 della direttiva 2011/92/Ce, interpretati in combinato disposto con le norme di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, possano essere interpretati nel senso che essi siano compatibili con il sistema giuridico nazionale, quale esposto ai medesimi punti, il quale prevede in definitiva che la pubblicazione delle decisioni di approvazione delle condizioni ambientali per le opere e le attività che hanno effetti significativi sull'ambiente, con pubblicazione degli stessi su apposito sito internet, costituisce presunzione di piena conoscenza per ogni interessato al fine di esercitare l'azione legale prevista dalla legislazione in vigore entro il termine di sessanta giorni, tenuto conto delle disposizioni legislative sulla pubblicazione degli studi di impatto ambientale, l'informazione e la partecipazione del pubblico alla procedura di approvazione delle prescrizioni ambientali delle opere e attività di cui trattasi, le quali pongono al centro di queste procedure la più ampia unità amministrativa della Regione e non il comune interessato.

28. I signori F., B. e A., nonché le associazioni Somateio "Syndesmos Iiton" (associazione "Unione dei residenti di Io"), Somateio "Elliniko Diktyo — Filoi tis Fysis" (associazione "Rete greca — Amici della natura") e Somateio "Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zois — Sppaz" (associazione "Protezione e cura della vita sacra — Sppaz"), congiuntamente in qualità di ricorrenti nel procedimento principale, la A. (105 T. Spa), in qualità di interveniente a sostegno delle Amministrazioni resistenti nel procedimento principale, la Repubblica ellenica, nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Le stesse parti sono comparse all'udienza svoltasi il 27 marzo 2019.

 

IV. Valutazione giuridica

29. Le domande del Consiglio di Stato mirano ad accertare se la procedura di partecipazione del pubblico al rilascio dell'autorizzazione controversa fosse compatibile con le prescrizioni della direttiva Via e se il termine per proporre ricorso contro tale autorizzazione iniziasse a decorrere dalla sua pubblicazione su un sito Internet.

30. In particolare, gli articoli 6, 9 e 11 della direttiva Via sono a tal riguardo rilevanti. Tali disposizioni devono essere interpretate alla luce della Convenzione di Aarhus5 , alla cui attuazione contribuiscono6 . Pertanto, la prassi decisionale del Comitato di controllo dell'osservanza della Convenzione di Aarhus (Aarhus Convention Compliance Committee; in prosieguo: l'"ACCC")7 approvata dalle parti, compresa l'Unione, e le Raccomandazioni di Maastricht sulla promozione di un'effettiva partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale, commissionate, esaminate8 e approvate9 dalle parti (Maastricht Recommendations on Promoting Effective Public Participation in Decision-making in Environmental Matters)10 , forniscono utili orientamenti per valutare le presenti questioni.

 

A. Sulla partecipazione del pubblico

31. Sebbene la prima questione riguardi, in linea di principio, la compatibilità di tutte le norme elleniche, oggetto di modifica, sulla partecipazione del pubblico, segnatamente sulla pubblicazione dei rapporti di valutazione dell'impatto ambientale e sull'informazione e consultazione del pubblico, con gli articoli 6 e 11 della direttiva Via, nonché con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, tuttavia detta questione mira ad accertare soltanto se sia lecito che tali fasi della procedura vengano svolte e controllate, in primo luogo, dall'unità amministrativa più ampia della Regione e non dal Comune interessato.

32. A tale specifica questione la Corte potrebbe limitarsi a rispondere in modo relativamente sintetico che la direttiva Via non dispone alcunché circa il livello o l'articolazione dell'amministrazione nazionale responsabile della valutazione dell'impatto ambientale.

33. È pur vero che la Corte, nell'ambito della valutazione ambientale strategica, ha stabilito alcuni requisiti relativi all'indipendenza delle autorità consultate in detto ambito11 ; tuttavia, ciò non costituisce oggetto di esame nel presente caso.

34. Il contesto della specifica questione è invero il modo in cui si è realizzata la partecipazione del pubblico nella fattispecie principale. Esso è caratterizzato dal fatto che la partecipazione non ha avuto luogo sull'isola di Io, dove è in corso di realizzazione il progetto controverso, ma presso la sede dell'amministrazione regionale sull'isola di Siro, a 55 miglia nautiche dall'isola di Io e a diverse ore di traversata, offerta, peraltro, a cadenza non giornaliera. L'avviso pubblico riguardante la possibilità di partecipazione è stato pubblicato un anno prima dell'autorizzazione impugnata su un quotidiano distribuito sull'isola di Siro e affisso presso la sede amministrativa della Regione, sita del pari a Siro, dove si trovava il fascicolo del rapporto Via e si è altresì svolta la consultazione.

35. Interpreto pertanto la questione come volta a stabilire se tali modalità di partecipazione del pubblico soddisfino i requisiti fissati dalla direttiva Via e, in particolare, dall'articolo 6. Al riguardo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emergono tre aspetti di particolare interesse; segnatamente, anzitutto, l'informazione del pubblico sul progetto e sulla consultazione; quindi, il luogo in cui il pubblico interessato poteva aver accesso alle informazioni sul progetto; e, infine, il luogo della consultazione.

 

1. Sull'informazione del pubblico

36. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva Via, il pubblico è informato attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata come i mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, nell'ambito delle procedure decisionali in materia ambientale.

 

a) I destinatari dell'informazione

37. Il testo dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva Via applicabile al caso in questione, diversamente dalla versione ora vigente, non concerne l'informazione del pubblico interessato, ma si rivolge al pubblico nel suo insieme in un senso più ampio.

38. Tuttavia, dato il contesto normativo e l'obiettivo dell'informazione, è essenziale che il pubblico interessato sia informato. Infatti, detto gruppo beneficia dei diritti di partecipazione di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva. Parallelamente, anche l'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus richiede unicamente l'informazione del pubblico interessato.

39. Al contrario, l'informazione di una cerchia di persone al di fuori del pubblico interessato, vale a dire il pubblico nel suo insieme, ha solo una funzione complementare.

40. Tale finalità è di importanza cruciale. Sebbene il pubblico interessato costituisca certamente una cerchia di persone più ristretta rispetto al pubblico nel suo insieme, è a causa di tale limitazione più netta che il gruppo di destinatari dell'informazione risulta nel contempo più nettamente individuato. Se, riguardo ad un'informazione del pubblico nel suo insieme, può essere difficile elaborare criteri per determinare se i mezzi prescelti siano sufficienti, è molto più agevole farlo quando si informa il pubblico interessato.

41. L'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della direttiva Via definisce pubblico interessato il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere al riguardo, nonché le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale. A tal riguardo il pubblico, a termini della lettera d), include una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.

42. Dovrebbe essere relativamente semplice individuare le organizzazioni non governative cui indirizzare l'informazione, in quanto esse, di solito, sono ufficialmente registrate. Viceversa, la cerchia di persone coinvolte o interessate dipende dallo specifico progetto12 .

43. Nel procedimento principale, dovrebbe essere in primo luogo coinvolto o interessato l'ambito territoriale in cui è realizzato il progetto; nel caso di specie almeno alcuni o forse addirittura tutti gli abitanti dell'isola di Io sarebbero coinvolti. Inoltre, si potrebbe anche pensare alle persone che subiscono la pressione turistica indotta dal progetto o altri effetti, come quelli collegati allo smaltimento dei rifiuti o all'approvvigionamento idrico. Il rapporto Via dovrebbe essere di grande utilità ai fini dell'individuazione di tali gruppi.

 

b) La procedura di informazione

44. Una volta identificato il pubblico interessato, il passo successivo è quello di individuare i mezzi adeguati per informarlo.

45. L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva Via prevede che le informazioni siano comunicate attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata, come i mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali), a norma dell'articolo 6, paragrafo 5. Tali disposizioni potrebbero essere intese nel senso che il legislatore dell'Unione, in linea di principio, consideri sufficiente un avviso pubblico.

46. Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus stabilisce che il pubblico interessato è informato nella fase iniziale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante pubblici avvisi o individualmente. Se ne può desumere che l'altra forma adeguata di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva Via possa includere anche informazioni fornite individualmente13 .

47. Tuttavia, né il diritto dell'Unione né la Convenzione di Aarhus contengono norme precise circa la scelta della forma in cui fornire le informazioni. Invece, l'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva Via assegna agli Stati membri il compito di definire le modalità dettagliate di informazione del pubblico.

48. Come sottolineato anche dalle parti interessate, ciò riflette l'autonomia procedurale degli Stati membri. Conformemente a ciò, le norme degli Stati membri non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di diritto interno (principio di equivalenza) e non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività)14 .

 

i) Il principio di equivalenza

49. Per quanto riguarda il principio di equivalenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale solleva in particolare la questione se sia giustificata la distinzione effettuata dalla normativa ellenica tra determinati progetti particolarmente rilevanti (classe A) e altri progetti, di regola di minore rilevanza (classe B).

50. A tal riguardo, in base a quanto esposto nella domanda di pronuncia pregiudiziale, sembra che la partecipazione del pubblico nei progetti di classe B non abbia luogo mediante le autorità regionali, ma tramite quelle locali. Di conseguenza, l'informazione del pubblico sarebbe fornita attraverso un'affissione sul posto presso le autorità locali, vale a dire a Io.

51. Tuttavia, è logico che la responsabilità per i progetti più importanti, il cui impatto ambientale è di norma a carattere non solo locale, venga attribuita alle autorità regionali. Non si può pertanto riscontrare una violazione del principio di equivalenza.

 

ii) Il principio di effettività

52. Di maggiore rilevanza è il principio di effettività. Infatti, l'informazione è, per il pubblico, il presupposto imprescindibile per l'esercizio efficace dei suoi diritti di partecipazione. Coloro che non abbiano ricevuto alcuna informazione non hanno alcun motivo di chiedere ulteriori chiarimenti sul progetto, di partecipare al processo decisionale o di chiedere una tutela giurisdizionale entro i termini previsti15 .

53. Pertanto, può non essere sufficiente il ricorso ad una qualsiasi forma di avviso senza la garanzia che esso raggiunga effettivamente il pubblico interessato. L'informazione del pubblico interessato deve anzi fornire a quest'ultimo un'adeguata possibilità di conoscere il processo di adozione delle decisioni in merito alle attività programmate e le sue opportunità di partecipazione16 . Solo in tal modo si può conseguire anche l'obiettivo di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Via, ossia offrire al pubblico interessato effettive opportunità di partecipazione alla procedura decisionale.

54. Ove disponibili, dovrebbero essere impiegati canali d'informazione consolidati la cui efficacia sia garantita dalla pregressa esperienza. In caso contrario, occorre verificare con quali canali di informazione possano essere raggiunte dette persone. A tal fine, possono essere presi in considerazione giornali locali e nazionali, radio e televisione17 , Internet, affissioni18 e anche comunicazioni individuali19 .

55. Il Giudice nazionale deve esaminare, in ultima analisi, se l'informazione del pubblico nel caso di specie abbia soddisfatto tali requisiti.

56. A tal riguardo, va però osservato che un'affissione presso la sede dell'amministrazione regionale a Siro poteva contribuire in misura molto limitata all'informazione del pubblico interessato. Infatti, la maggior parte dei membri di detto pubblico si trovava a Io e sembra dubbio che abbiano avuto occasione di avere notizia in tempo utile di tale affissione. Un siffatto mezzo di comunicazione, da solo, renderebbe eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti di partecipazione.

57. Il fatto che la pubblicazione su un giornale locale abbia fornito un'informazione sufficiente del pubblico dovrebbe essere accertato in particolare sulla base della sua circolazione a Io. Ove dovesse risultare che il giornale scelto o anche la sola edizione in questione non sia stata letta o sia stata letta solo in misura molto limitata a Io, sarebbe del pari opinabile un'informazione efficace del pubblico interessato.

58. Nel valutare se determinati mezzi di informazione soddisfino il principio di effettività, ossia non limitino eccessivamente l'esercizio dei diritti di partecipazione del pubblico interessato, occorre però accertare se siano disponibili mezzi di informazione più efficaci che avrebbero potuto essere impiegati senza uno sforzo sproporzionato. In assenza di tali mezzi o in caso di una loro scarsa utilità, è piuttosto preferibile la scelta di mezzi ad efficacia limitata, in quanto la direttiva Via e la Convenzione di Aarhus non esigono l'impossibile.

59. Nel caso di specie, tuttavia, tali altri mezzi di informazione non devono essere esclusi prima facie: il pubblico locale di Io avrebbe potuto essere raggiunto in maniera relativamente agevole attraverso avvisi nelle istituzioni amministrative locali di Io, in luoghi centrali, come il porto o i mercati, così come nel luogo in cui viene attuato il progetto.

60. Il governo ellenico sostiene addirittura la possibilità che siano stati impiegati siffatti canali di comunicazione complementari. Pertanto occorrerebbe esaminare se il pubblico interessato abbia così ricevuto un'informazione effettivamente sufficiente.

61. Tuttavia sorgono seri dubbi sulla sufficiente informazione del pubblico interessato, per il fatto che non sembra che i suoi membri, in base ai dati a disposizione della Corte, abbiano formulato osservazioni nella fattispecie di cui trattasi20 . Neppure il governo ellenico è stato in grado di far sapere, all'udienza dinanzi alla Corte, se il pubblico interessato abbia formulato osservazioni nel corso della procedura di autorizzazione.

62. In conclusione, occorre dichiarare che l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva Via richiede che l'informazione dia al pubblico interessato dal progetto in questione un'adeguata possibilità di conoscere, in una fase precoce ed ex ante, il processo di adozione delle decisioni in merito alle attività programmate e le sue opportunità di partecipazione.

 

2. Sulla messa a disposizione delle informazioni

63. In base alla domanda di pronuncia pregiudiziale, il fatto che le informazioni sul progetto non fossero disponibili a Io, ma solo a Siro, solleva ulteriori perplessità.

64. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Via, gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso alle informazioni sul progetto.

65. In mancanza di norme più dettagliate, l'autonomia procedurale degli Stati membri, nei limiti imposti dai principi di effettività e di equivalenza, si esercita anche nei confronti delle condizioni di tale accesso.

66. Per quanto attiene al principio di equivalenza, si sostiene che le informazioni sui progetti di minore rilevanza di classe B sono disponibili a livello locale, mentre le informazioni sui progetti di più grande rilievo di classe A, con maggiore impatto ambientale, sono accessibili solo ad una distanza maggiore, presso la sede dell'amministrazione regionale. Ma è anche ovvio che l'amministrazione regionale sia responsabile per questi ultimi progetti.

67. Le difficoltà di accesso alle informazioni sono piuttosto una questione collegata al principio di effettività.

68. È chiaro che l'accesso alle informazioni sul progetto è essenziale per un'efficace partecipazione alla procedura decisionale. Tuttavia, ove il pubblico interessato sia stato sufficientemente informato in merito alla procedura, è da esso esigibile un certo sforzo relativamente all'accesso alle informazioni.

69. In ogni caso, per quanto riguarda le condizioni di accesso alle informazioni sul progetto, gli organismi competenti devono trovare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del pubblico e l'onere connesso alla messa a disposizione di dette informazioni.

70. È ancora una volta il giudice nazionale ad essere chiamato, in ultima analisi, a verificare se le condizioni di accesso alle informazioni sul progetto fossero effettivamente adeguate nel caso di specie.

71. Da un lato, assume un ruolo centrale, a tal riguardo, l'onere connesso alla consultazione delle informazioni sul progetto, incombente sui membri del pubblico interessato, in particolare la durata e il costo del viaggio da Io a Siro e ritorno qualora, contrariamente a quanto sostenuto dalla Grecia, le informazioni non fossero effettivamente disponibili anche a Io.

72. D'altro canto, occorre prendere in considerazione l'onere che sarebbe sorto in capo alle autorità qualora queste ultime avessero garantito al pubblico interessato un accesso meno dispendioso alle informazioni sul progetto. Si potrebbe pensare, ad esempio, ad una messa a disposizione direttamente a Io, dove il progetto viene realizzato e risiede la maggior parte, forse addirittura la totalità dei membri del pubblico interessato, o in forma elettronica su Internet.

73. In particolare, il fatto che l'onere della messa a disposizione in sede locale non sarebbe sproporzionato è dimostrato dal fatto che, in base a quanto esposto dalla Grecia, il pubblico può accedere alle informazioni sul progetto anche presso il Comune in cui il progetto dovrebbe essere realizzato21 , il che è del resto in linea con le Raccomandazioni di Maastricht22 .

74. In sintesi, occorre pertanto affermare che, nel determinare le modalità di comunicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Via, l'onere per i membri del pubblico interessato in relazione all'esercizio del diritto di accesso deve essere proporzionato all'onere incombente sulle autorità.

 

3. Sul luogo della consultazione

75. Infine, nella domanda di pronuncia pregiudiziale si sollevano dubbi circa lo svolgimento della consultazione a Siro.

76. Ai fini della valutazione di tale questione, occorre prendere in considerazione l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Via. Esso stabilisce che al pubblico interessato vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle pertinenti procedure decisionali in materia ambientale. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, gli Stati membri stabiliscono del pari le modalità dettagliate di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica).

77. L'accertamento della conformità alla direttiva Via delle modalità di partecipazione del pubblico impiegate nel caso di specie esige una ponderazione analoga a quella concernente le modalità di messa a disposizione delle informazioni.

78. Da una sentenza della Corte può derivarsi un certo orientamento al riguardo, a termini del quale la riscossione di una tassa amministrativa per la partecipazione del pubblico a determinate valutazioni dell'impatto ambientale non è, di per sé, incompatibile con lo scopo della direttiva Via. Tuttavia, la Corte ha anche sottolineato che le tasse non possono essere fissate a un livello tale da impedire alla detta direttiva di spiegare pienamente i suoi effetti, conformemente allo scopo che essa persegue (24).

24 Sentenza del 9 novembre 2006, Commissione/Irlanda (Câ€'216/05, EU:C:2006:706, punti 42 e 43).

79. È pertanto di particolare interesse valutare se le modalità di partecipazione del pubblico pregiudichino la piena efficacia della direttiva Via.

80. Si potrebbe riconoscere l'esistenza di un siffatto pregiudizio ove i membri del pubblico interessato fossero stati effettivamente costretti a recarsi a Siro in un determinato giorno per partecipare alla procedura. Una partecipazione in forma scritta o elettronica, la quale, secondo quanto esposto dalla Grecia, era effettivamente possibile23 ed è espressamente menzionata come possibile forma di partecipazione dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Via24 , sarebbe infatti molto meno onerosa per tutti i partecipanti.

81. Di conseguenza, le modalità di consultazione del pubblico interessato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Via devono garantire che l'onere per i membri del pubblico interessato connesso alla partecipazione alla procedura sia proporzionato all'onere incombente sulle autorità.

 

B. Sull'inizio della decorrenza del termine per proporre ricorso

82. La seconda questione sollevata dal Consiglio di Stato è volta a stabilire se, in considerazione della risposta alla prima questione, le norme che prevedono che l'avviso dell'autorizzazione del progetto, pubblicato su un sito web specifico, faccia iniziare a decorrere un termine di 60 giorni per la proposizione di un ricorso siano compatibili con gli articoli 6 e 11 della direttiva Via e con l'articolo 47 della Carta.

 

1. Ricevibilità della seconda questione

83. In primo luogo, occorre esaminare se tale questione sia rilevante, vale a dire se sia ricevibile. Infatti, la domanda di pronuncia pregiudiziale precisa che, per i ricorsi proposti prima del 12 aprile 2017, come quello di cui al procedimento principale, è possibile dimostrare, a fronte della scadenza del termine di legge, che il ricorrente sia venuto a conoscenza dell'atto impugnato solo in un momento successivo. Ritengo che ciò debba essere interpretato nel senso che, in casi siffatti, il termine per proporre ricorso inizi a decorrere solo dalla conoscenza effettiva.

84. Dato che i ricorrenti nel procedimento principale espongono in modo convincente di essere venuti a conoscenza dell'autorizzazione solo all'inizio dei lavori di costruzione, e che anche le considerazioni sulla risposta alla prima questione suffragano tale argomento, si potrebbe ritenere che la risposta alla seconda questione non sia rilevante per il procedimento principale.

85. D'altro canto, il Consiglio di Stato afferma anche che il momento della conoscenza effettiva non deve essere eccessivamente lontano dal momento previsto dalla legge, vale a dire dalla pubblicazione su Internet. Non si può quindi escludere che, nel procedimento principale, il Consiglio di Stato sia incline a considerare eccessivo il ritardo di un anno e mezzo rispetto al termine di legge.

86. Dato che, in caso di dubbio, si applica la presunzione di rilevanza della domanda di pronuncia pregiudiziale25 , tale questione è dunque ricevibile.

 

2. Risposta alla seconda questione

87. La direttiva Via non dispone alcunché in ordine alla possibilità che il termine per proporre un ricorso contro l'autorizzazione di un progetto inizi a decorrere a seguito della sua pubblicazione su Internet.

88. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva Via l'autorità o le autorità competenti informano il pubblico in base ad adeguate procedure della decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione. La medesima disposizione contempla anche ulteriori requisiti relativi al contenuto dell'informazione, ma non specifiche norme sulla procedura.

89. Neppure gli eventuali fondamenti di un ricorso avverso l'autorizzazione del progetto, vale a dire l'articolo 11 della direttiva Via, l'efficacia diretta delle disposizioni della direttiva26 oppure l'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali27 , prevedono la possibilità che la pubblicazione su Internet possa dare inizio alla decorrenza del termine per proporre ricorso.

90. L'autonomia procedurale degli Stati membri, nei limiti dei principi di equivalenza e di effettività, si applica quindi ad entrambi gli elementi, vale a dire al termine di ricorso e alla procedura di informazione.

 

a) Il principio di equivalenza

91. Anche sotto tale profilo si tratta ancora della distinzione tra progetti rilevanti e di minore rilevanza. Solo per i progetti di classe A sarebbe previsto che la pubblicazione su Internet dia inizio alla decorrenza del termine per proporre ricorso. Viceversa, nel caso di progetti di classe B, siffatto termine è stabilito dalla conoscenza effettiva dell'autorizzazione.

92. La dimensione e l'importanza degli specifici progetti sono invocate in senso sia favorevole sia contrario a tale distinzione. Da un lato, si contesta che l'accesso alla giustizia sia concesso in misura più restrittiva in caso di progetti con un impatto ambientale più significativo. D'altro canto, si sottolinea la particolare importanza e il numero limitato dei progetti rilevanti che giustificherebbero un trattamento differenziato.

93. Infine, è giustificata, in linea di principio, l'introduzione di un nuovo metodo di pubblicità e — di conseguenza — di nuove regole sulla decorrenza del termine per proporre ricorso in relazione ai soli progetti rilevanti. In primo luogo, il numero limitato di detti progetti agevola la sperimentazione di siffatti metodi28 . In secondo luogo, riguardo ai progetti menzionati, già in ragione del volume degli investimenti sussiste un maggiore interesse per la certezza del diritto. In terzo luogo, il pubblico interessato da progetti rilevanti include naturalmente una più ampia cerchia di persone. Nel caso in cui il termine per proporre un ricorso non iniziasse a decorrere a seguito della pubblicazione, ma solo dell'effettiva conoscenza, sarebbe difficilmente prevedibile il momento a partire dal quale siano preclusi i ricorsi.

94. Pertanto non si riscontra alcuna violazione del principio di equivalenza.

 

b) Il principio di effettività

95. In base al principio di effettività l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione non può essere reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile.

96. A tal proposito, è necessario occuparsi prima della pubblicazione su Internet e successivamente della decorrenza dei termini di ricorso.

 

i) Sulla pubblicazione su Internet

97. La pubblicazione dell'autorizzazione su Internet è, in quanto tale, compatibile con il principio di effettività.

98. I ricorrenti nel procedimento principale sostengono di certo giustamente che, nell'ambito della tutela dei consumatori, circa dieci anni fa la Corte ha espresso dubbi sulla compatibilità dell'uso esclusivo di Internet con il principio di effettività29 . Ancora oggi, ci possono essere aree in cui la rete di Internet non sia ancora sufficientemente diffusa da potersi affidare esclusivamente ad essa30 .

99. Tuttavia, almeno nel caso di cui trattasi, non vi sono prove che la pubblicazione su Internet renda eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti rispetto ad altre forme di pubblicazione. Al contrario, anche la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è pubblicata in forma elettronica su Internet; di norma, solo tale versione è autentica e produce effetti giuridici31 . Inoltre, l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva Via menziona anche la via elettronica come mezzo di comunicazione nell'ambito dell'informazione del pubblico. Già solo per tale motivo, un siffatto metodo deve essere a disposizione anche degli Stati membri.

 

ii)  Sul termine per proporre ricorso

100. Per ragioni di certezza del diritto, è in linea di principio ammissibile subordinare al rispetto di un termine la possibilità di ricorso contro un provvedimento32 .

101. In particolare, la Corte non considera un ostacolo eccessivo il fatto di subordinare la decorrenza di un termine per proporre ricorso ad una pubblicazione di cui l'interessato sia venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza33 . D'altro canto, sarebbe incompatibile con il principio di effettività il fatto di eccepire ad una persona un termine, se il comportamento delle autorità nazionali, in combinazione con l'esistenza del termine, abbiano come conseguenza di privarla totalmente della possibilità di far valere i suoi diritti dinanzi ai giudici nazionali34 , vale a dire se con il loro comportamento esse siano state all'origine della tardività del ricorso35 .

102. Spetta pertanto al Consiglio di Stato verificare se il comportamento delle autorità elleniche abbia privato i ricorrenti della possibilità di far valere i loro diritti e, in particolare, se con il loro comportamento le autorità siano state all'origine della tardività del ricorso.

103. Le posizioni della Grecia e della 105 T. SpA si risolvono nel ritenere che ciascuno dovesse essere a conoscenza delle norme relative alla pubblicazione delle autorizzazioni su Internet e, dunque, che anche i ricorrenti nel procedimento principale avrebbero dovuto essere a conoscenza della pubblicazione dell'autorizzazione controversa.

104. Tuttavia, in tal modo non si tiene adeguatamente conto del contesto di un ricorso avverso l'autorizzazione di un progetto per il quale è necessaria una valutazione dell'impatto ambientale. Infatti, in primo luogo, una siffatta autorizzazione presuppone ulteriori informazioni sul progetto in relazione alla partecipazione del pubblico, di cui all'articolo 6 della direttiva Via. In secondo luogo, per quanto attiene al ricorso di cui all'articolo 11 della direttiva Via, deve essere garantito un più ampio accesso alla giustizia.

 

Sulla partecipazione del pubblico

105. La partecipazione del pubblico è particolarmente importante anzitutto perché il pubblico interessato può contare sul fatto che un progetto, per il quale è necessaria una valutazione dell'impatto ambientale, sarà autorizzato solo sulla base della partecipazione del pubblico ai sensi dell'articolo 6 della direttiva Via. In particolare, ciò include informazioni sulla procedura di autorizzazione, le quali offrano al pubblico interessato dal progetto in questione un'adeguata possibilità di ottenere informazioni in una fase precoce ed ex ante circa il processo di adozione delle decisioni in merito alle attività programmate e le sue opportunità di partecipazione36 . Ove i membri del pubblico interessato non abbiano ricevuto informazioni sulla procedura, non sono tenuti a considerare che l'autorizzazione di un progetto che li interessi sia concessa e pubblicata.

106. In tal caso, è dubbio se la mera circostanza che una decisione sia accessibile ex post su un determinato sito Internet possa essere sufficiente a soddisfare gli obblighi di informazione di cui all'articolo 9 della direttiva Via37 . Come esposto in maniera convincente dai ricorrenti nel procedimento principale, è infatti necessario essere invitati a verificare se su un sito Internet sia stata pubblicata una decisione idonea ad incidere sulla propria situazione.

107. Di conseguenza, non è compatibile con gli articoli 9 e 11 della direttiva Via il fatto di opporre ai membri del pubblico interessato, i quali non fossero effettivamente a conoscenza dell'autorizzazione del progetto, l'esistenza un termine per proporre ricorso la cui decorrenza abbia avuto inizio a seguito della pubblicazione di detta autorizzazione su Internet, nel caso in cui non sia stata loro concessa, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, una possibilità adeguata di essere previamente informati sulla procedura di autorizzazione.

 

Sull'ampio accesso alla giustizia

108. Tale conclusione è in linea con l'obiettivo di un ampio accesso alla giustizia.

109. L'articolo 11, paragrafo 3, prima frase, della direttiva Via, nonché l'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus enunciano l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. Ciò concerne la determinazione da parte degli Stati membri di ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto in relazione ad un ricorso, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva.

110. Tuttavia, la Corte ha giustamente preso in considerazione tale obiettivo non solo riguardo alla questione dell'interesse sufficiente o della violazione di un diritto38 , ma anche in relazione ai criteri di riconoscimento delle associazioni per la tutela dell'ambiente39 , alla questione se le spese processuali siano eccessive40 , alla misura in cui si possano invocare errori procedurali nell'esecuzione della valutazione dell'impatto ambientale41 e, in particolare, riguardo all'efficacia del ricorso proposto42 .

111. Pertanto, l'obiettivo di un ampio accesso alla giustizia deve essere preso in considerazione nel valutare se un termine, che inizi a decorrere a seguito della pubblicazione dell'autorizzazione del progetto su Internet, renda eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 11 della direttiva Via. Tuttavia, non sarebbe compatibile con detto obiettivo l'inizio della decorrenza del termine per proporre ricorso a seguito di una pubblicazione che il pubblico interessato non sarebbe tenuto a prevedere, a causa dell'insufficienza di informazioni fornite in merito alla procedura di autorizzazione.

 

Sull'applicabilità dell'articolo 11 della direttiva Via

112. Tale conclusione non può essere inficiata dalla sentenza North East Pylon Pressure Campaign e Sheehy43 . È vero che in tale sentenza la Corte ha dichiarato che l'ambito di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva Via è circoscritto agli elementi di una controversia diretti a far valere il diritto del pubblico a partecipare ai processi decisionali, conformemente alle norme specificatamente enunciate in materia dalla direttiva44 . Sarebbero invece esclusi i ricorsi che si basano su qualsiasi altra norma della suddetta direttiva e, a maggior ragione, su qualsiasi altra normativa, dell'Unione o degli Stati membri che sia45 .

113. Tale constatazione potrebbe essere interpretata nel senso che un ricorso ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva Via possa essere proposto solo contro decisioni direttamente collegate alle modalità di partecipazione del pubblico ma non contro l'autorizzazione del progetto come tale. Un ricorso avverso detta autorizzazione potrebbe quindi basarsi solo sull'efficacia diretta delle disposizioni della direttiva Via46 o sull'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali47 .

114. Tuttavia, una siffatta lettura della giurisprudenza menzionata non è convincente.

115. Una limitazione del ricorso previsto dall'articolo 11 della direttiva Via alle questioni concernenti la partecipazione del pubblico, che lasciasse impregiudicata la legittimità dell'autorizzazione, lo svuoterebbe del suo significato e di ogni effetto pratico. La partecipazione del pubblico non è fine a se stessa come non lo è l'impugnazione. Anzi, il pubblico interessato prende in considerazione tutto ciò principalmente perché in tal modo esso può influenzare l'autorizzazione del progetto e i suoi effetti.

116. Pertanto, le disposizioni pertinenti stabiliscono altresì un nesso inscindibile tra il ricorso di cui all'articolo 11 della direttiva Via e l'autorizzazione del progetto.

117. L'articolo 11, paragrafo 1, prevede che determinati membri del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni soggette alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite da detta direttiva.

118. L'autorizzazione di un progetto per il quale è necessaria una valutazione dell'impatto ambientale è una decisione di tal fatta ed è soggetta alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico.

119. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva Via, gli Stati membri sono tenuti a prevedere un'autorizzazione per i progetti definiti nell'articolo 4, per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione e ad adottare le disposizioni necessarie affinché sia prevista una valutazione del loro impatto.

120. In base all'articolo 3 della direttiva Via, la valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti, di un progetto su determinati fattori ambientali, conformemente agli articoli da 4 a 12. La partecipazione del pubblico di cui all'articolo 6 fa parte di detta procedura di identificazione, descrizione e valutazione e deve essere presa in considerazione nella procedura di autorizzazione ai sensi dell'articolo 8.

121. Dall'articolo 6 e dall'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus risulta ancor più esplicitamente tale nesso tra ricorso e autorizzazione. L'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), prevede che la procedura di partecipazione del pubblico sia applicata nei casi di autorizzazione delle attività elencate nell'allegato I e alle decisioni relative ad altre attività che possano avere effetti significativi sull'ambiente. L'articolo 9, paragrafo 2, prevede la possibilità di contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell'articolo 648 .

122. Di conseguenza, la Corte ha stabilito che il diritto di impugnazione previsto dall'articolo 11 della direttiva Via, dopo la sua prima introduzione, fosse già applicabile ai procedimenti amministrativi di autorizzazione iniziati prima della scadenza del relativo termine di trasposizione, qualora essi abbiano comportato il rilascio di un'autorizzazione successivamente a tale data49 . Il momento della partecipazione del pubblico non aveva alcuna rilevanza al riguardo.

123. Inoltre, quantomeno le organizzazioni per la tutela dell'ambiente riconosciute, nell'ambito dell'impugnazione, non devono limitarsi ad invocare una violazione delle norme sulla partecipazione del pubblico. Esse possono anzi far valere in giudizio le norme di diritto nazionale che attuano la legislazione dell'Unione in materia ambientale, nonché le norme del diritto dell'Unione in materia ambientale che hanno efficacia diretta50 .

 

Sulla possibilità di procedimenti di ricorso separati riguardo ad errori di procedura

124. Per il resto, il fatto che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva Via, gli Stati membri stabiliscano in quale fase possano essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, non osta a che si prendano in considerazione i difetti dell'informazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, riguardo alla decorrenza del termine di ricorso.

125. È vero che in taluni Stati membri determinati errori di procedura in sede di effettuazione di una valutazione dell'impatto ambientale non possono essere contestati nell'ambito di un ricorso proposto avverso l'autorizzazione del progetto, ma in un procedimento giurisdizionale separato51 .

126. In ogni caso, non risulta che tali procedimenti separati siano previsti in Grecia.

127. Anzitutto, un siffatto ricorso separato sarebbe idoneo a garantire la tutela effettiva dei diritti procedurali invocati nel solo caso in cui esso impedisse medio tempore l'autorizzazione definitiva e non impugnabile del progetto52 . La censura attinente alla violazione dei diritti procedurali non è, infatti, fine a se stessa, ma deve tendere a procurare un beneficio effettivo al ricorrente. In caso contrario, non sussisterebbe un sufficiente interesse ad agire53 . Nel contesto della valutazione dell'impatto ambientale, un siffatto beneficio presuppone che il ricorso possa influenzare la decisione sul progetto.

128. Pertanto, le autorità nazionali competenti (e i Giudici54 ) sono tenute, nell'ambito delle loro attribuzioni, ad adottare i provvedimenti necessari al fine di rimediare alla mancata valutazione dell'impatto ambientale, ad esempio revocando o sospendendo un'autorizzazione già rilasciata al fine di poter effettuare una tale valutazione55 . Al riguardo, può costituire oggetto di contestazione non solamente la decisione di non compiere una valutazione d'impatto ambientale ma altresì, se del caso, la valutazione difettosamente realizzata56 .

129. Dunque, il potere attribuito dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva Via, di stabilire in quale fase possono essere contestate talune decisioni, non può comportare, nel valutare la decorrenza del termine per proporre un ricorso avverso l'autorizzazione, la mancata presa in considerazione di un grave errore di procedura nell'informazione del pubblico interessato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2.

 

Gli interessi del promotore del progetto

130. Infine, neppure l'interesse legittimo del promotore del progetto alla certezza del diritto osta alla presa in considerazione dei difetti dell'informazione relativi alla decorrenza del termine. Egli non è infatti impotente di fronte ai difetti dell'informazione del pubblico interessato da parte delle autorità. In caso di dubbi sull'adeguatezza degli avvisi delle autorità, il promotore del progetto può adottare di propria iniziativa misure idonee complementari, come ad esempio affissioni nel sito del progetto e in altri luoghi idonei o annunci sui giornali locali. In base a siffatte misure i membri del pubblico interessato potrebbero acquisire una concreta conoscenza dell'autorizzazione del progetto e un'idonea possibilità di informarsi sulla procedura di autorizzazione.

 

c) Conclusione parziale

131. Va pertanto rilevato che non è compatibile con gli articoli 9 e 11 della direttiva Via il fatto di opporre a membri del pubblico interessato, i quali non fossero effettivamente a conoscenza dell'autorizzazione del progetto, l'esistenza di un termine per proporre ricorso la cui decorrenza abbia avuto inizio a seguito della pubblicazione di detta autorizzazione su Internet, nel caso in cui non sia stata loro concessa, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, una possibilità adeguata di essere informati sulla procedura di autorizzazione.

 

V. Conclusione

132. Propongo quindi alla Corte di pronunciarsi nei seguenti termini:

1) L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, richiede che l'informazione dia al pubblico interessato dal progetto in questione un'adeguata possibilità di conoscere, in una fase precoce ed ex ante, il processo di adozione delle decisioni in merito alle attività programmate e le sue opportunità di partecipazione.

2) Nel determinare le modalità di comunicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/92, l'onere per i membri del pubblico interessato in relazione all'esercizio del diritto di accesso deve essere proporzionato all'onere incombente sulle Autorità.

3) Le modalità di consultazione del pubblico interessato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2011/92 devono garantire che l'onere per i membri del pubblico interessato connesso alla partecipazione alla procedura sia proporzionato all'onere incombente sulle autorità

4) Non è compatibile con gli articoli 9 e 11 della direttiva 2011/92 il fatto di opporre ai membri del pubblico interessato, i quali non fossero effettivamente a conoscenza dell'autorizzazione del progetto, l'esistenza un termine per proporre ricorso la cui decorrenza abbia avuto inizio a seguito della pubblicazione di detta autorizzazione su Internet, nel caso in cui non sia stata loro concessa, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, una possibilità adeguata di essere informati sulla procedura di autorizzazione.

Note ufficiali

1.

Lingua originale: il tedesco.

2.

V., da ultimo, ad esempio, sentenze del 16 settembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603), del 2 marzo 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157), e del 6 settembre 2018, Catlin Europe (C‑21/17, EU:C:2018:675).

3.

Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 1998 (Gu 2005, L 124, pag. 4), approvata con decisione 2005/370/Ce del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (Gu 2005, L 124, pag. 1).

4.

Direttiva 2003/4/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (Gu 2003, L 41, pag. 26).

5.

Sentenze dell'8 marzo 2011, Lesoochranárske zoskupenie (C‑240/09, EU:C:2011:125, punto 42), del 12 maggio 2011, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C‑115/09, EU:C:2011:289, punto 41), e del 15 marzo 2018, North East Pylon Pressure Campaign e Sheehy (C‑470/16, EU:C:2018:185, punto 50).

6.

Considerando da 18 a 21 della direttiva Via e direttiva 2003/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/Cee e 96/61/Ce relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (Gu 2003, L 156, pag. 17).

7.

Su detto comitato v. le mie conclusioni nella causa Edwards (C‑260/11, EU:C:2012:645, paragrafo 8). V., anche, le conclusioni degli avvocati generali Cruz Villalón nella causa Gemeinde Altrip e a. (C‑72/12, EU:C:2013:422, paragrafo 101), Jääskinen nelle cause riunite Consiglio/Vereniging Milieudefensie und Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (da C‑401/12 P a C‑403/12 P, EU:C:2014:310, paragrafo 114 e nota 117), nonché nelle cause riunite Consiglio e Commissione/Stichting Natuur en Milieu e Pesticide Action Network Europe (C‑404/12 P e C‑405/12 P, EU:C:2014:309, paragrafo 23 e nota 23), e Bobek nella causa Folk (C‑529/15, EU:C:2017:1, paragrafo 86).

8.

Fifth Meeting of the Parties to the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, Maastricht, Netherlands, dal 30 giugno al 2 luglio 2014, Decision V/2 on public participation in decision-making, n. 2, ECE/MP.PP/2014/2/Add.1.

9.

Sixth Meeting of the Parties to the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, Budva, Montenegro, dall'11 al 13 settembre 2017, Decision VI/2 - Promoting effective public participation in decision-making, n. 2, ECE/MP.PP/2017/2/Add.1.

10.

UNECE, ECE/MP.PP/2014/2/Add.2 (Ginevra, 2015).

11.

Sentenza del 20 ottobre 2011, Seaport (NI) e a. (C‑474/10, EU:C:2011:681, punti 39 e 42). V., pure, articolo 9 bis della direttiva VIA come modificata dalla direttiva 2014/52 e le conclusioni e raccomandazioni dell'ACCC del 24 settembre 2010, Bielorussia (ACCC/C/2009/37; ECE/MP.PP/2011/11/Add.2, paragrafo 80), sul ruolo del promotore del progetto.

12.

V. conclusioni e raccomandazioni dell'ACCC del 7 marzo 2008, Lituania (ACCC/C/2006/16, ECE/MP.PP/C.1/2008/5/Add.6, paragrafo 67), e del 24 settembre 2013, Unione europea e Regno Unito (ACCC/C/2012/68, ECE/MP.PP/C.1/2014/5, paragrafo 97), nonché le Raccomandazioni di Maastricht (citate alla nota 11, paragrafo 59).

13.

In tal senso, talune persone interessate, non raggiunte da un avviso pubblico generale, devono essere informate singolarmente ai sensi del Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations 2017 del Regno Unito, prodotto da Flausch e a.; v. regulations 20(3) e 11(2), 12(5), 13(5) oppure 14(6).

14.

V., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 1976, Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral (33/76, EU:C:1976:188, punto 5), del 27 giugno 2013, Agrokonsulting (C‑93/12, EU:C:2013:432, punti 35 e 36), e del 22 gennaio 2018, INEOS Köln (C‑572/16, EU:C:2018:100, punto 42).

15.

V. conclusioni e raccomandazioni dell'ACCC del 18 febbraio 2005, Kazakstan (ACCC/C/2004/2, ECE/MP.PP/C.1/2005/2/Add.2, paragrafo 24).

16.

V. conclusioni e raccomandazioni dell'ACCC del 7 marzo 2008, Lituania (ACCC/C/2006/16, ECE/MP.PP/C.1/2008/5/Add.6, paragrafo 67), e del 3 luglio 2009, Francia (ACCC/C/2007/22, ECE/MP.PP/C.1/2009/4/Add.1, paragrafo 41), nonché le Raccomandazioni di Maastricht (citate alla nota 11, paragrafo 59).

17.

Conclusioni e raccomandazioni dell'ACCC del 31 marzo 2006, Armenia (ACCC/C/2004/8, ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, paragrafo 70).

18.

Conclusioni e raccomandazioni dell'ACCC del 7 marzo 2008, Lituania (ACCC/C/2006/16, ECE/MP.PP/C.1/2008/5/Add.6, paragrafo 67).

19.

Talune persone interessate non raggiunte da un avviso pubblico generale, ai sensi del Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations 2017 del Regno Unito, prodotto da Flausch e a., devono essere informate singolarmente; v. regulations 20(3) e 11(2), 12(5), 13(5) oppure 14(6). A quanto risulta dalle conclusioni e raccomandazioni dell'ACCC del 19 giugno 2017, Spagna (ACCC/C/2014/99, ECE/MP.PP/C.1/2017/17, paragrafo 58), tale regola sembra essere prevista anche dalla Regione spagnola della Catalogna per casi specifici.

20.

Conclusioni e raccomandazioni dell'ACCC del 28 giugno 2013, Regno Unito (ACCC/C/2011/61; ECE/MP.PP/C.1/2013/13, 23, paragrafo 59).

21.

Punto 51 delle osservazioni.

22.

Citate alla nota 11, paragrafo 92, lettera a).

23.

Paragrafo 51 delle osservazioni.

24.

V., pure, articolo 6, paragrafo 7, della Convenzione di Aarhus.

25.

Sentenze del 31 maggio 2018, Zheng (C-190/17, EU:C:2018:357, punto 21), e del 4 ottobre 2018, Link Logistik N&N (C‑384/17, EU:C:2018:810, punto 35).

26.

Sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging und Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, punto 66), del 25 luglio 2008, Janecek (C‑237/07, EU:C:2008:447, punto 37), dell'8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (C‑243/15, EU:C:2016:838, punto 44), e del 20 dicembre 2017, Protect Natur‑, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (C‑664/15, EU:C:2017:987, punto 34).

27.

Sentenza del 20 dicembre 2017, Protect Natur‑, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (C‑664/15, EU:C:2017:987, punto 46).

28.

V. sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a. (C‑127/07, EU:C:2008:728, punti 60 e 61).

29.

Sentenza del 18 marzo 2010, Alassini e a. (da C‑317/08 a C‑320/08, EU:C:2010:146, punto 58). V., pure, le mie conclusioni nella medesima causa (EU:C:2019:720, paragrafo 52), nonché le conclusioni e raccomandazioni dell'ACCC del 31 marzo 2006, Armenia (ACCC/C/2004/8, ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, paragrafo 31), e del 19 giugno 2017, Spagna (ACCC/C/2014/99, ECE/MP.PP/C.1/2017/17, paragrafo 58), nonché le Raccomandazioni di Maastricht (citate alla nota 11, paragrafo 141).

30.

V. le conclusioni e raccomandazioni dell'ACCC del 31 marzo 2006, Armenia (ACCC/C/2004/8, ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, paragrafo 31).

 

31.

Articolo 1 del regolamento (Ue) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (Gu 2013, L 69, pag. 1).

32.

Sentenze del 16 dicembre 1976, Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral (33/76, EU:C:1976:188, punto 5), del 17 novembre 1998, Aprile (C‑228/96, EU:C:1998:544, punto 19), del 30 giugno 2011, Meilicke e a. (C‑262/09, EU:C:2011:438, punto 56), e del 17 novembre 2016, Stadt Wiener Neustadt (C‑348/15, EU:C:2016:882, punto 41). V., anche, le conclusioni e raccomandazioni dell'ACCC del 24 settembre 2010, Regno Unito (ACCC/C/2008/33, ECE/MP.PP/C.1/2010/6/Add.3, paragrafo 138).

33.

Sentenza del 28 gennaio 2010, Uniplex (UK) (C‑406/08, EU:C:2010:45, punto 32); v., pure, le conclusioni e raccomandazioni dell'ACCC del 24 settembre 2010, Regno Unito (ACCC/C/2008/33, ECE/MP.PP/C.1/2010/6/Add.3, paragrafo 138).

34.

Sentenze del 15 settembre 1998, Edis (C‑231/96, EU:C:1998:401, punto 48), del 17 novembre 1998, Aprile (C‑228/96, EU:C:1998:544, punto 43), del 15 aprile 2010, Barth (C‑542/08, EU:C:2010:193, punto 33), dell'8 settembre 2011, Q-Beef e Bosschaert (C‑89/10 e C‑96/10, EU:C:2011:555, punto 51), e del 21 dicembre 2016, TDC (C‑327/15, EU:C:2016:974, punto 104).

35.

Sentenza del 19 maggio 2011, Iaia e a. (C‑452/09, EU:C:2011:323, punto 21).

36.

V. supra, paragrafo 62.

37.

Conclusioni e raccomandazioni dell'ACCC del 31 marzo 2006, Armenia (ACCC/C/2004/8, ECE/MP.PP/C.1/2006/2/Add.1, paragrafo 31), e del 19 giugno 2017, Spagna (ACCC/C/2014/99, ECE/MP.PP/C.1/2017/17, paragrafo 58), nonché le Raccomandazioni di Maastricht (citate alla nota 11, paragrafo 141).

38.

Sentenze del 12 maggio 2011, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C‑115/09, EU:C:2011:289, punto 46), e del 16 aprile 2015, Gruber (C‑570/13, EU:C:2015:231, punti 36 e 39).

39.

Sentenza del 15 ottobre 2009, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening (C‑263/08, EU:C:2009:631, punto 45).

40.

Sentenze dell'11 aprile 2013, Edwards e Pallikaropoulos (C‑260/11, EU:C:2013:221, punti 31 e 44), e del 17 ottobre 2018, Klohn (C‑167/17, EU:C:2018:833, punto 35).

41.

Sentenze del 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e a. (C‑72/12, EU:C:2013:712, punti 37, 43, 46, 48 e 49), e del 15 ottobre 2015, Commissione/Germania (C‑137/14, EU:C:2015:683, punti 48 e 55).

42.

Sentenza dell'8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (C‑243/15, EU:C:2016:838, punti 58 e 72).

43.

Sentenza del 15 marzo 2018, North East Pylon Pressure Campaign e Sheehy (Câ€'470/16, EU:C:2018:185).

44.

Sentenza del 15 marzo 2018, North East Pylon Pressure Campaign und Sheehy (Câ€'470/16, EU:C:2018:185, punto 36).

45.

Sentenza del 15 marzo 2018, North East Pylon Pressure Campaign e Sheehy (Câ€'470/16, EU:C:2018:185, punto 39).

46.

V. sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging (Câ€'127/02, EU:C:2004:482, punto 66), del 25 luglio 2008, Janecek (Câ€'237/07, EU:C:2008:447, punto 37), dell'8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (Câ€'243/15, EU:C:2016:838, punto 44), e del 20 dicembre 2017, Protect Naturâ€', Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (Câ€'664/15, EU:C:2017:987, punto 34).

47.

Sentenza del 20 dicembre 2017, Protect Naturâ€', Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (Câ€'664/15, EU:C:2017:987, punto 46).

48.

Sentenza dell'8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (Câ€'243/15, EU:C:2016:838, punti 56 e 57).

49.

Sentenza del 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e a. (Câ€'72/12, EU:C:2013:712, punto 31).

50.

Sentenze Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (Câ€'115/09, EU:C:2011:289, punto 48), del 15 ottobre 2015, Commissione/Germania (Câ€'137/14, EU:C:2015:683, punto 92), e dell'8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (Câ€'243/15, EU:C:2016:838, punto 59).

51.

V. le mie conclusioni nella causa Kri�an e a. (Câ€'416/10, EU:C:2012:218, paragrafi 138 e segg.).

52.

Sentenza dell'8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (C-243/15, EU:C:2016:838, punto 72), e le mie conclusioni nella causa Kri�an e a. (C-416/10, EU:C:2012:218, paragrafo 146).

53.

V. sentenze del 14 settembre 2010, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione (C-550/07 P, EU:C:2010:512, punto 23), del 22 giugno 2016, DK Recycling e Roheisen/Commissione (C-540/14 P, EU:C:2016:469, punto 42), e del 9 novembre 2017, HX/Consiglio (C-423/16 P, EU:C:2017:848, punto 30).

54.

Sentenza del 28 gennaio 2012, Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne (Câ€'41/11, EU:C:2012:103, punto 45).

55.

Sentenze del 7 gennaio 2004, Wells (C-201/02, EU:C:2004:12, punti 64 e 65), del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda (C-215/06, EU:C:2008:380, punto 59), del 28 gennaio 2012, Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103, punti 42, 43 e 46), nonché del 26 luglio 2017, Comune di Corridonia e a. (C-196/16 e C-197/16, EU:C:2017:589, punto 35).

56.

Sentenze del 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e a. (C-72/12, EU:C:2013:712, punto 37), nonché dell'8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (C-243/15, EU:C:2016:838, punto 61).

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