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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Puglia 8 marzo 2012, n. 508

Valutazione di impatto ambientale - Procedimento - Conclusione - Termini - Obbligo di pronunciamento espresso - Termine perentorio - Dlgs 152/2006 - Inderogabilità da parte delle norme regionali

Parole chiave Parole chiave: Territorio | Territorio | Autorizzazioni | Autorizzazioni | Via (Pua-Paur) / Vas | Via (Pua-Paur) / Vas | Procedure semplificate | Procedure semplificate

Tar Puglia

Sentenza 8 marzo 2012, n. 508

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 1939 del 2011, proposto da:

(...) Srl, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis);

 

contro

Provincia di Foggia;

 

per l'accertamento

della illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull'istanza inoltrata dalla ricorrente in data 17 febbraio 2011 per la valutazione di impatto ambientale di un parco eolico da realizzarsi in agro di Ascoli Satriano alle Località "Piani Amendola — Fontana Rubino";

 

e per la conseguente condanna della Provincia di Foggia ad adottare motivato provvedimento in ordine alla predetta istanza di valutazione di impatto ambientale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'articolo 117 comma 2 C.p.a. secondo cui i ricorsi avverso il silenzio-rifiuto sono decisi con sentenza in forma semplificata;

Relatore il dott. (omissis);

Udito nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 l'avvocato (omissis);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e Diritto

1. La società ricorrente chiede accertarsi l'illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull'istanza di valutazione di impatto ambientale, relativa al progetto di costruzione di un parco eolico nel Comune di Ascoli Satriano in località "Piani Amendola — Fontana Rubino", presentata il 17 febbraio 2011.

Deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché dell'art. 13, primo comma, della legge regionale 12 aprile 2001 n. 11, lamentando che la Provincia di Foggia non si è espressamente pronunciata entro il termine di novanta giorni previsto dalla citata legge regionale.

Espone di aver provveduto a tutti gli adempimenti istruttori richiesti dalla Provincia di Foggia, la quale ha acquisito in data 1° agosto 2011 i pareri favorevoli del Comune di Ascoli Satriano e dell'Autorità di Bacino, senza che la stessa Provincia abbia nemmeno avviato il procedimento.

Alla camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011, nella contumacia della Provincia di Foggia, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso merita accoglimento.

Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità del rito previsto dall'articolo 31 del Codice del processo amministrativo, costituiti dalla titolarità in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.

Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l'interesse della società richiedente alla definizione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, avendo essa presentato specifica istanza alla Provincia al fine di realizzare il parco eolico progettato nel Comune di Ascoli Satriano.

Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di novanta giorni (decorrenti dalla scadenza del termine per l'espressione dei pareri degli enti coinvolti), ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale pugliese n. 11 del 2001, secondo il quale l'autorità competente delibera la Via anche in assenza dei predetti pareri.

L'obbligo, per l'Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni, secondo il combinato disposto degli articoli 31, 43 e 44 del Dlgs n. 152 del 2006 (si veda oggi il novellato articolo 20, quarto comma, del Codice dell'ambiente).

Sussiste pertanto l'ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento senza che l'ente intimato si sia espressamente pronunciato sull'istanza di valutazione di impatto ambientale.

Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla Provincia di Foggia di pronunciarsi espressamente sulla domanda della società ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina alla Provincia di Foggia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all'adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all'istanza presentata dalla ricorrente, per la valutazione di impatto ambientale del progetto di un parco eolico nel Comune di Ascoli Satriano località "Piani Amendola — Fontana Rubino," ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2001.

Condanna la Provincia di Foggia al pagamento delle spese di giudizio, nella misura di euro 1.000 (mille) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 8 marzo 2012

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