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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Veneto 7 ottobre 2011, n. 1502

Via - Modifiche al Dlgs 152/2006 - Immediata applicabilità alle discipline regionali - Esclusione - Decorso del periodo transitorio - Sussiste

In caso di modifica del Codice Ambiente (Dlgs 152/2006) le norme regionali in contrasto non sono immediatamente disapplicabili, visto il lasso di tempo concesso alle Regioni per adeguare la normativa regionale alle modifiche nazionali.
Così ha deciso il Tar del Veneto nella sentenza 11 ottobre 2011, n. 1502 rigettando la richiesta di annullamento di un decreto di Valutazione di impatto ambientale, del ricorrente che riteneva si dovesse applicare la normativa ex Dlgs 152/2006 in materia di Via, sopravvenuta dopo l’avvio del procedimento e non la legge regionale vigente al momento e non “aggiornata” con le modifiche nazionali.
La norma transitoria del Dlgs 152/2006 (articolo 35) dà alle Regioni 12 mesi di tempo per adeguarsi ai cambiamenti delle norme nazionali. Solo decorso tale termine le norme regionali ancora in contrasto sono disapplicate. Pertanto poiché il fatto si è verificato nel periodo di transizione, non dovevano essere applicate le norme nazionali modificate ma ancora la norma regionale.

Tar Veneto

Sentenza 7 ottobre 2011, n. 1502

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 893 del 2010, proposto da:

Associazione nazionale Legambiente, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis);

 

contro

Regione Veneto in Persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis); (...) Spa, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis);

Comune di Vigasio in Persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis);

Provincia di Verona in persona del Presidente p.t.;

Comune di Trevenzuolo in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis);

 

per l'annullamento

Delibera Giunta regionale Veneto n. 4141/2009 esprimente giudizio favorevole di compatibilità ambientale del progetto per realizzazione autodromo elaborato dalla società (…) e connessi interventi per realizzazione opere di urbanizzazione

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto in persona del Presidente p.t. e di (...) Spa e di Comune di Vigasio in persona del Sindaco p.t. e di Comune di Trevenzuolo in persona del Sindaco p.t.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

La Regione Veneto con legge n. 27 del 30 luglio 2009 ha dato avvio al procedimento per la realizzazione nel proprio territorio del progetto di un'opera complessa di pubblica utilità, destinata a favorire la pratica dell'automobilismo, assegnando alla società (...) Spa, di cui la Regione Veneto è azionista di maggioranza, l'incarico di elaborare uno studio di fattibilità per l'individuazione del sito più idoneo.

A tal fine le amministrazioni comunali interessate avrebbero potuto esternare la propria disponibilità alla localizzazione dell'impianto sportivo, previo adeguamento della propria strumentazione urbanistica.

In base alla normativa regionale la Giunta regionale ha quindi costituito tramite (...) una società fra enti pubblici e privati, denominata "(..) Spa", cui sarebbe stata affidata la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'intervento denominato "Motorcity".

Il complesso intervento avrebbe visto la realizzazione di un autodromo ed un kartodromo, oltre al complesso consistente in un parco divertimenti a tema, un centro commerciale, un polo tecnologico ed altre attrezzature ricettive a destinazione residenziale.

I Comuni di Vigasio e Trevenzuolo si dichiaravano disponibili all'allocazione dell'autodromo e strutture connesse nell'ambito del proprio territorio, adottando le necessarie delibere di adeguamento della strumentazione urbanistica generale, così prevedendo per le aree interessate dall'intervento la destinazione quale zona speciale "F" (zona territoriale omogenea – Zto F Autodromo").

In tale contesto la società Autodromo del Veneto presentava un progetto di piano urbanistico attuativo, denominato Pua "Motorcity", caratterizzato da tre macrocomparti (autodromo, tecnologico e residenziale), il quale otteneva l'approvazione da parte delle Amministrazioni comunali di Trevenzuolo e Vigasio con delibere dei rispettivi Consigli comunali del 16 marzo 2009 e del 9 febbraio 2009.

Parallelamente all'iter di pianificazione relativo all'intervento così previsto, la Provincia di Verona si attivava al fine del coinvolgimento di tutti i Comuni interessati, compresi nel Paqe, onde addivenire ad una sede di concertazione per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per adeguare e rendere maggiormente funzionali quelle esistenti in occasione della realizzazione del progetto dell'autodromo e relative strutture connesse.

Tale obiettivo sarebbe stato perseguito mediante la realizzazione di una nuova strada extraurbana a quattro corsie, che avrebbe collegato, partendo da nord, un casello di nuova costruzione sull'autostrada A22, in corrispondenza con il Comune di Vigasio, con la nuova strada provinciale posta a sud, anch'essa in previsione di realizzazione, denominata "Mediana".

L'iniziativa così avviata dalla Provincia di Verona, finalizzata al raggiungimento di un accordo di programma fra gli enti pubblici direttamente interessati, al fine della progettazione e realizzazione di tutti gli ulteriori interventi necessari (nuovo casello a Vigasio, potenziamento di quello esistente a Nogarole Rocca, la nuova strada provinciale Mediana), con il coinvolgimento degli operatori privati, veniva quindi accolta e concretizzata nella sottoscrizione in data 21 gennaio 2009 di un atto unilaterale d'obbligo da parte dei privati, con il quale gli stessi si impegnavano a realizzare, a loro cura e spese, la strada extra urbana di cui sopra.

L'accordo di programma e l'atto unilaterale d'obbligo venivano quindi approvati dalla Provincia di Verona con deliberazione consiliare n. 27 dell'8 aprile 2009.

Nel corso del mese di febbraio del 2009, prendeva avvio il procedimento per la valutazione di impatto ambientale, attivato dalla società (...), sia in relazione agli interventi previsti dal Pua avente per oggetto l'autodromo, che per quelli relativi al potenziamento delle infrastrutture esistenti.

Infatti, in data 10 febbraio 2009 la società presentava ai competenti uffici regionali la domanda di compatibilità ambientale, corredata dalla relativa documentazione necessaria al fine dell'istruttoria della pratica, interessante l'intervento proposto in un contesto unitario, così come ritenuto dalla Direzione valutazione progetti ed investimenti della Regione Veneto, che con decreto n. 16 del 25 giugno 2007 aveva espressamente sancito l'assoggettabilità del progetto unitariamente inteso alla procedura di Via.

Esaurito l'esame della pratica, con le integrazioni istruttorie richieste nel corso dell'esame della stessa, la Commissione di Via addiveniva alla formulazione del parere favorevole di compatibilità ambientale, parere che veniva quindi recepito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 4141 del 29 dicembre 2009.

Avverso la deliberazione della Giunta regionale di compatibilità ambientale del progetto interessante tutto l'intervento finalizzato alla realizzazione del Pua "Motorcity" è insorta la ricorrente Associazione nazionale Legambiente (da ora solo Legambiente), denunciando con i motivi di seguito esposti l'illegittimità del procedimento che si è concluso con la formulazione del giudizio di sostenibilità ambientale del progetto presentato dalla società (...), illegittimità derivante da una ponderazione delle possibili ricadute ambientali del progetto del tutto inadeguata ed insufficiente : da cui la sussistenza della legittimazione ad agire dell'associazione ricorrente, in quanto rivolta a tutelare – mediante l'annullamento degli atti impugnati – tutto il complesso ambientale interessato dal progetto "Motorcity".

A sostegno della richiesta di annullamento della delibera impugnata, parte istante ha quindi dedotto i seguenti motivi di diritto:

— Violazione dell'articolo 30 del Dlgs n. 152/2006 e dell'articolo 20 della Lr n. 10/1999, in considerazione della mancata partecipazione alla commissione Via della Regione Lombardia e per mancata acquisizione del suo parere e di quello del Comune di Castelbelfiore; nonché dell'articolo 23 del Dlgs n. 152/2006 e degli articoli 14, 17 e 18 della legge regionale n. 10/1999 per mancata partecipazione di tutti i Comuni e le Province interessate al giudizio di compatibilità ambientale.

Non solo, infatti, è mancato il coinvolgimento formale di tutti gli enti coinvolti nel procedimento conclusosi con il parere favorevole di Via, ma carente è risultato l'apporto documentale del soggetto proponente, il quale non ha provveduto, come richiesto sia dalla normativa statale che da quella regionale, a depositare presso le amministrazioni locali coinvolte tutta la documentazione relativa allo studio di impatto ambientale relativo al progetto presentato.

— Violazione dell'articolo 23 del Dlgs n. 152/2006, in quanto il parere di compatibilità ambientale di cui alla delibera regionale impugnata è stato assunto sulla base di un progetto di intervento redatto solo in via preliminare, mentre, in base alla normativa richiamata, la valutazione sarebbe dovuta intervenire in ordine ad un progetto elaborato in via definitiva.

— Eccesso di potere per contraddittorietà tra presupposti del provvedimento è valutazioni conclusive; difetto di istruttoria per mancata sottoposizione al giudizio di Via di opere poste dall'amministrazione quale presupposto per la realizzazione del progetto "Motorcity".

Osserva parte ricorrente come la Giunta regionale abbia espresso il proprio parere favorevole sotto il profilo della sostenibilità ambientale del progetto senza considerare che alcune opere, espressamente dichiarate rilevanti in previsione dell'attuabilità dello stesso (realizzazione del nuovo casello autostradale lungo la A22 in località Vigasio e la nuova strada provinciale denominata "Mediana"), non sono state contemplate nel progetto e quindi non sono state sottoposte al giudizio di Via.

L'importanza e la rilevanza di tale valutazione viene quindi sottolineata dalla difesa istante, considerate le notevoli ricadute ambientali del progetto, unitariamente inteso, derivanti dall'incremento del traffico veicolare richiamato dal nuovo insediamento, fonte di inquinamento ambientale (polveri sottili).

Le amministrazioni intimate ed i soggetti controinteressati – nella specie la società Autodromo del Veneto – si sono costituiti in giudizio, rilevando nelle rispettive difese in via preliminare l'inammissibilità del gravame proposto dal Legambiente (con particolare riguardo ai primi due motivi): la ricorrente risulterebbe priva di legittimazione e di un interesse qualificato alla sua proposizione, essendo state esposte doglianze che si riferiscono a pretese illegittimità procedurali, peraltro riferite al mancato coinvolgimento nel procedimento di altri soggetti (quali la confinante Regione Lombardia e la Provincia di Mantova, nonchè gli altri Comuni esistenti nelle immediate vicinanze dell'ampio ambito interessato dall'intervento), che tuttavia non incidono direttamente sugli interessi di natura ambientale affidati alla cura della ricorrente associazione.

In ogni caso, quanto al merito delle doglianze dedotte in ricorso, le difese resistenti hanno controdedotto evidenziandone l'assoluta infondatezza.

In prossimità dell'udienza di trattazione la difesa istante ha ulteriormente argomentato in ordine ai denunciati vizi di illegittimità, rilevando la mancata considerazione anche di ulteriori interventi necessari al fine di rendere possibile il raggiungimento del sito da parte dei visitatori (metropolitana di superficie e potenziamento del collegamento con l'aeroporto Valerio Catullo di Verona), tanto da giustificare la trasposizione a livello nazionale della Via.

A dette argomentazioni ha replicato la controinteressata società (...), evidenziandone preliminarmente l'inammissibilità in quanto tardivamente esposte.

All'udienza del 7 luglio 2011, udite le conclusioni dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

Diritto

Con il ricorso in oggetto e per i motivi in esso dedotti, così come riassunti in fatto, l'associazione istante ha denunciato l'illegittimità delle delibera della Giunta regionale veneta, n. 4141 del 29 dicembre 2009, che ha recepito e condiviso il parere favorevole in materia di Via relativamente al progetto, denominato "Motorcity", presentato dalla controinteressata società (...).

Secondo l'assunto difensivo di parte ricorrente le evidenziate illegittimità procedurali – in modo particolare il mancato coinvolgimento di tutti gli enti interessati, compresi anche quelli non direttamente coinvolti in base al mero criterio territoriale – avrebbero condotto ad un'indagine del tutto inidonea ed insufficiente circa le possibili implicazioni sull'impatto ambientale del progetto, non essendo stati acquisiti tutti gli apporti documentali che sarebbero stati prodotti dagli enti interessati.

In tali termini, riconducendo il paventato pregiudizio dei valori ambientali alla violazione delle disposizioni normative invocate sul procedimento da seguire nel caso di specie per il giudizio di compatibilità ambientale del progetto Motorcity, Legambiente rivendica la propria legittimazione alla proposizione del gravame.

In merito, come già anticipato, le difese resistenti insorgono eccependo l'inammissibilità delle censure dedotte, in modo più evidente per i primi due motivi di ricorso, rilevando il difetto di legittimazione della ricorrente, in quanto sono state denunciate illegittimità che investono profili formali della procedura seguita, che solo in via strumentale ed indiretta possono interessare la tutela dell'ambiente (cui fanno capo gli interessi di parte istante), non investendo la violazione delle specifiche normative a ciò destinate.

Al contempo e sotto diverso punto di vista, parte resistente sottolinea come la ricorrente non sia in alcun modo legittimata a far valere in giudizio la compromissione della garanzie partecipative relativamente a soggetti diversi, i quali non hanno ritenuto di tutelarsi autonomamente ovvero hanno agito separatamente con la proposizione di autonomi gravami (Provincia di Mantova).

Il Collegio, pur apprezzando le eccezioni preliminari dedotte dalle difese resistenti, ritiene di poter prescindere dal loro esame, in ragione della ritenuta infondatezza delle censure dedotte in ricorso avverso la delibera regionale.

Invero, esaminati gli atti prodotti in giudizio e ponderate le argomentazioni difensive delle resistenti in punto di diritto, le censure dedotte in ricorso appaiono destituite di fondamento, oltre a non trovare esatta corrispondenza in punto di fatto.

Va in primo luogo rilevato come, per quanto riguarda i primi due motivi di ricorso, le doglianze di parte istante traggano spunto dalla pretesa violazione della normativa di cui al Dlgs n. 152/2006, oltre che della normativa regionale di cui alla Lr n. 10/1999.

Orbene, va al riguardo osservato come la denunciata violazione delle norme contenute nel cd. Codice dell'Ambiente non possa essere configurata nel caso di specie, in quanto normativa non suscettibile di applicazione per ragioni di ordine temporale, considerata la normativa transitoria introdotta dal medesimo Dlgs n. 152/2006 all'articolo 35.

L'assunto da cui partono le argomentazioni difensive di parte istante non può infatti essere condiviso, in quanto basato su una non corretta lettura della norma di cui all'articolo 35 del Dlgs 152/2006 ed in particolare sull'individuazione del momento in cui sarebbero entrate in vigore le nuove disposizioni in esso contemplate per quanto riguarda la procedura di Via.

Invero, come hanno sottolineato le difese resistenti, proprio per effetto del disposto contenuto nella norma transitoria di cui al richiamato articolo 35, tenuto conto della tempistica con la quale la domanda di valutazione dell'impatto ambientale del progetto di realizzazione dell'autodromo è stata presentata alla Regione, nel caso in esame non poteva ancora trovare applicazione quanto disciplinato dal Codice dell'ambiente, bensì doveva essere osservata, in quanto ancora applicabile, la normativa regionale, nella specie la legge regionale n. 10/1999.

Dispone infatti l'articolo 35 del Dlgs n. 152/2006 – "Disposizioni transitorie e finali":

"1. Le Regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.

2-bis ….

2-ter. Le procedure di Vas, Via ed Aia avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento."

Indubbiamente la richiamata disposizione indica una precisa scansione temporale, in base alla quale la nuova disciplina nazionale subentra a quella previgente, di matrice regionale, salva l'ipotesi che le Regioni stesse introducano nelle more una nuova disciplina che si concili con quella introdotta dal decreto legislativo.

Il termine assegnato per adeguare la normativa regionale al Codice dell'ambiente è stato quindi fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, sulla base, quindi, dell'esistenza di normative regionali, sulle quali intervenire in via di adeguamento alla disciplina statale.

Soltanto nell'ipotesi in cui non vi fossero state normative regionali sull'argomento, è stata prevista, in base alla seconda parte del primo comma, l'applicazione immediata delle norme contenute nel decreto.

Se ne deduce, pertanto, il principio per cui, in presenza di normative regionali, queste non subiscono immediata disapplicazione, ma si rimanda al Legislatore regionale la possibilità di introdurre, nell'arco temporale di dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, opportuni adeguamenti per renderle compatibili e quindi ancora applicabili.

Decorso il suddetto termine, avrebbero trovato diretta applicazione le disposizioni del decreto o le norme regionali vigenti (opportunamente adeguate) con esso compatibili.

In linea di massima, quindi, l'entrata in vigore del Codice dell'ambiente non avrebbe provocato l'immediata disapplicazione delle norme regionali, essendo evidente la volontà del Legislatore nazionale di costruire un sistema compatibile fra la norma statale e quella regionale, dando la possibilità alle Regioni di intervenire sulle eventuali normative vigenti al fine del loro adeguamento a quella nazionale.

L'altro profilo che interessa particolarmente il caso di specie è l'individuazione di un riferimento temporale per quanto riguarda la disciplina da applicare ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo decreto : a tale riguardo il comma 2-ter espressamente stabilisce che le procedure già avviate (nel nostro caso di Via) precedentemente all'entrata in vigore del decreto sono concluse seguendo le normative vigenti al momento dell'avvio del procedimento.

Al riguardo è peraltro necessario chiarire, al fine di dare un senso logico alla disposizione testè richiamata, che detto riferimento temporale deve necessariamente tenere conto della possibilità per le Regioni di adeguare nei dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto le proprie normative, per cui è evidente che per "norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento" debbono intendersi le normative regionali vigenti nelle more del loro eventuale adeguamento: diversamente, la disposizione non avrebbe senso, risultando in contrasto con il termine annuale assegnato alle Regioni per apportare i necessari adeguamenti, ferma restando la vigenza nelle more della normativa esistente.

Tutto quanto sin qui osservato porta quindi a concludere nel senso che tutte le procedure avviate prima che le norme del decreto entrassero in vigore a pieno regime, dovevano essere disciplinate secondo la normativa vigente al momento dell'avvio del procedimento: poiché nel caso di specie la domanda per ottenere la Via è stata presentata il 10 febbraio 2009 e quindi entro l'arco temporale dei dodici mesi assegnati alle Regioni per adeguare la propria normativa al nuovo decreto, durante il quale continuava ad essere applicabile la normativa regionale vigente (Lr 10/1999), ne deriva che correttamente nel procedimento in oggetto è stata data applicazione alle norme regionali e non a quelle contenute nel decreto legislativo.

In buona sostanza, riassumendo quanto testè evidenziato, considerato che, per espressa previsione transitoria, l'entrata in vigore immediata delle norme del decreto è stata prevista solo in caso di mancanza di normative regionali, mentre ne è stata differita l'applicabilità per un anno dalla data di entrata in vigore, salva ancora una volta la presenza di disposizioni regionali con essa compatibili, legittimamente è stata ritenuta l'applicabilità della legge regionale veneta n. 10/1999 (così come peraltro sottolineato dalla stessa Regione Veneto con la ricordata delibera n. 1998 del 22 luglio 2008, ove è stato chiarito, conformemente al dettato dell'articolo 35, che a far data dal 13 febbraio 2008 e per dodici mesi "...nelle more dell'adozione di un nuovo provvedimento legislativo in materia di Via", la normativa applicabile sarebbe stata ancora quella contenuta nella legge regionale n. 10 del 26 marzo 1999).

Risulta quindi evidente l'infondatezza di tutte le censure dedotte basate sulla denunciata violazione delle disposizioni contemplate nel Dlgs n. 152/2006, in quanto dette norme, per tutte le considerazioni che precedono, non erano applicabili nel caso in esame.

Di conseguenza, non trovando applicazione l'invocato articolo 23 del Dlgs n. 152/2006 (secondo motivo) che impone la presentazione del progetto definitivo, risulta ammissibile la domanda presentata da Autodromo del Veneto, basata su un progetto preliminare, stante la previsione di cui all'articolo 2 della Lr n. 10/1999 che contempla la possibilità della presentazione anche di un progetto nella fase preliminare.

Quanto alla dedotta violazione delle garanzie di partecipazione, con specifico riguardo al mancato coinvolgimento della Regione Lombardia, della Provincia di Mantova e dei Comuni limitrofi, con particolare riguardo al Comune di Castelbelfiore, va in primo luogo esclusa, per le considerazioni testè espresse circa i termini di applicazione della normativa invocata, la violazione degli articoli 30 e 23, comma 3 del Dlgs n. 152/2006.

Diversamente, trovando applicazione la legge regionale n. 10/1999 ed in particolare l'articolo 20, non sono ravvisabili nel procedimento di Via le doglianze denunciate sotto il profilo della mancata osservanza delle garanzie partecipative.

Dispone, infatti, l'articolo 20 "Procedure per i progetti con impatto ambientale interregionale":

"Nel caso di progetti, opere o interventi che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, la Giunta Regionale esprime il giudizio di compatibilità ambientale d'intesa con le regioni interessate.

Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possano avere impatti rilevanti sul territorio di regioni confinanti, la Giunta regionale è tenuta a darne immediata comunicazione alla Regione confinante che sarà chiamata a partecipare alla commissione regionale Via per esprimervi il proprio parere".

Orbene, esclusa l'applicabilità del primo comma, in quanto l'opera progettata non risulta localizzata anche sul territorio della Regione Lombardia, nel caso in esame doveva trovare applicazione il secondo comma, in quanto la procedura di Via doveva necessariamente coinvolgere anche la Regione Lombardia, in quanto regione confinante sul cui territorio potevano estendersi gli effetti derivanti dall'intervento progettato.

Il che porta già a concludere nel senso che l'unico soggetto che, per espressa previsione normativa, doveva essere direttamente coinvolto nella procedura di Via era la Regione Lombardia, non la Provincia di Mantova.

Evidentemente il legislatore regionale ha ritenuto sufficiente il coinvolgimento diretto dell'ente regionale, cui sarebbe spettato il compito di valutare gli impatti derivanti su tutto il suo territorio, compresi quindi gli ambiti provinciali direttamente interessati, ai quali eventualmente dare opportune comunicazioni in merito al fine di acquisire da parte degli stessi tutti i dati necessari da riportare in sede di commissione Via.

Su tale base è stata avviata la procedura Via per il progetto Motorcity, nell'ambito della quale è stata coinvolta direttamente la Regione Lombardia, il cui rappresentante è stato debitamente convocato per partecipare alle sedute della commissione : in tali occasioni – come emerge dalla documentazione depositata in giudizio dalla resistente società (...) — lo stesso rappresentante ha dato atto di aver attivato gli enti potenzialmente interessati, al fine della presentazione di eventuali osservazioni, ottenendo peraltro anche una proroga del termine assegnatogli da parte della commissione, proprio al fine di consentire il recepimento di tutte le osservazioni e quindi formulare il proprio parere definitivo.

Indipendentemente, quindi, dall'avvenuto svolgimento di specifiche osservazioni da parte della Regione Lombardia, è possibile concludere nel senso della conformità del procedimento seguito, in modo particolare per quanto riguarda il coinvolgimento dei soggetti interessati, al dettato normativo regionale, di cui al richiamato secondo comma dell'articolo 20.

Quanto alla denunciata violazione dell'articolo 14 della legge regionale, il quale richiede che il soggetto proponente provveda a depositare il progetto ed il Sia presso i Comuni e le Province ove è prevista la localizzazione dell'impianto, nonché a depositare copia del riassunto non tecnico e di tutte le informazioni relative al Sia a tutti gli altri Comuni e Province interessati, così come individuati dal Sia, si deve dare atto in primo luogo dell'insussistenza in fatto, quanto meno in parte, delle censure dedotte, poiché, come documentato in atti, tutti i Comuni della Provincia veronese sono stati messi in condizione di conoscere gli atti dello studio elaborato dalla società (...), in modo particolare (visto il coinvolgimento previsto), fra gli altri, il Comune di Vigasio e quello di Nogarole Rocca.

Quanto al denunciato coinvolgimento della Regione Lombardia già si è detto come la stessa sia stata espressamente coinvolta, così come previsto dalla normativa regionale, mentre per quanto riguarda la Provincia di Mantova ed i Comuni ad essa facenti capo, posti nelle immediate vicinanze dell'area interessata dall'intervento, va osservato come proprio attraverso il coinvolgimento della Regione Lombardia sia stato assolto l'obbligo di coinvolgere gli enti limitrofi, essendo stato conferito all'ente regionale il compito di coinvolgere tali soggetti onde recepire eventuali osservazioni da riprodurre in sede procedimentale.

Inoltre, per quanto più specificatamente riguarda la Provincia di Mantova (che comunque ha avuto modo di tutelarsi autonomamente avverso la delibera regionale qui contestata), va evidenziato come la stessa si sia inserita nel procedimento, avendo potuto svolgere le proprie osservazioni mediante il parere espresso con delibera della Giunta n. 162/2009, parere che è stato puntualmente recepito dalla commissione, la cui natura deve essere ricondotta ad un apporto collaborativo nell'ambito della procedura di Via, di modo che l'eventuale conclusione da esso divergente non necessitava di specifica e puntuale motivazione, essendo quest'ultima del tutto assorbente rispetto ad ogni altra valutazione espressa nel corso del procedimento.

Infine, quanto alla denunciata acquisizione dei pareri degli Enti coinvolti, va condiviso il richiamo al disposto di cui all'articolo 17 della legge regionale, secondo il quale gli enti coinvolti hanno l'onere di esprimere il proprio parere nel termine di 60 giorni, decorso il quale l'Autorità competente può portare a termine il procedimento ed esprimere il parere di compatibilità ambientale dell'intervento.

Va quindi superata in punto di fatto e di diritto la censura dedotta con il primo motivo di ricorso, in quanto per un verso il coinvolgimento della Regione Lombardia, così come prescritto dalla legge regionale, ha comunque rispettato l'obbligo di partecipazione da parte dell'ente regionale, cui spettava il compito di coinvolgere tutte le realtà locali interessate e di farsi portavoce delle stesse in seno la procedimento; per altro verso l'avvenuto deposito della documentazione presso tutti gli enti direttamente coinvolti ha rispettato il dettato normativo regionale, senza che la mancata formulazione di osservazioni in merito da parte dei destinatari possa incidere sulla legittimità del provvedimento finale assunto dalla Giunta sulla scorta del parere espresso dalla Commissione Via.

Da ultimo, va esaminato il terzo motivo di ricorso, con il quale, così come formulato nell'atto introduttivo, è stata denunciata l'illegittimità della delibera regionale in quanto in sede di valutazione del progetto, pur avendo introdotto quali prescrizioni per la positiva valutazione dell'impatto ambientale dell'opera sia la previsione della realizzazione del nuovo casello autostradale sulla A22 in località Vigasio, che la realizzazione della nuova strada provinciale denominata "Mediana", non solo non avrebbe rilevato il loro mancato inserimento nel progetto "Motorciy", ma avrebbe altresì omesso di assoggettare anche tali interventi, di per sé configurati come necessari, alla procedura di Via.

Al riguardo, va in primo luogo condivisa l'obiezione sollevata dalla difesa resistente circa i contenuti della memoria depositata da parte ricorrente in prossimità dell'udienza di trattazione, nella quale, ribadendo i contenuti della censura mossa con l'atto introduttivo, ha inammissibilmente esteso dette considerazioni ad altri interventi connessi con la realizzazione del progetto Motorcity, così formulando ulteriori tardive censure.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che anche il terzo motivo di ricorso possa essere superato.

Per quanto riguarda la previsione di un nuovo casello a Vigasio, va in primo luogo osservato come il progetto non sia di per sè condizionato dalla sua attivazione, essendo allo stato funzionante e utilizzabile quello esistente a Nogarole Rocca ed essendo le valutazioni operate in sede di Sia circa l'impatto sul traffico veicolare basate sul traffico esistente e sull'entità dell'incremento dello stesso derivante dall'attivazione dell'impianto.

Per quanto riguarda la nuova strada Mediana, considerata la sua caratteristica di infrastruttura viaria destinata di per sé a favorire il potenziamento della rete automobilistica a sud-ovest della Provincia di Verona, sebbene sia indubitabile il collegamento della stessa con le opere che verranno realizzate, che evidentemente potranno avvalersi della stessa per meglio organizzare il flusso del traffico, deve convenirsi con quanto osservato dalla difesa regionale, la quale sottolinea che la sottoposizione ad un'unica Via anche della nuova strada provinciale sarebbe stata giustificata solo in presenza di un collegamento necessario ed imprescindibile con il progetto : cosa che non è rilevabile in questo caso, trattandosi di un collegamento solo teleologico, ma non necessario e funzionale, ossia imprescindibile, per l'approvazione del progetto.

In ultima analisi, benché sia stata rilevata l'influenza che la realizzazione della nuova strada provinciale avrà, una volta realizzata, sul traffico indotto dall'avvio del progetto Motorcity, da cui la prescrizione contenuta nel parere Via, non è possibile ritenere, proprio per le caratteristiche e l'autonomia funzionale della stessa (da realizzarsi comunque, anche indipendentemente dall'avvio del progetto), che il relativo progetto dovesse essere unitariamente esaminato in occasione della valutazione dello studio di impatto ambientale del progetto Motorcity, essendo prevista per lo stesso autonoma Via.

In conclusione, attese le considerazioni sin qui espresse, il ricorso non può trovare accoglimento e va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 7 ottobre 2011.

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