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Decreto direttoriale MinSviluppo e MinAmbiente 5 aprile 2019

Fondo nazionale per l’efficienza energetica - Modalità operative per la presentazione delle domande di agevolazione

Ultima versione disponibile al 17/05/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto interministeriale 5 aprile 2019

(Pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo economico il 15 maggio 2019)

Fondo nazionale per l’efficienza energetica - Modalità operative per la presentazione delle domande di agevolazione

Ministero dello Sviluppo economico

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare

Il Direttore generale

e

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione generale per il clima e l'energia

Il Direttore generale

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni”;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, che recepisce la direttiva 2010/31/Ue sulla prestazione energetica nell’edilizia;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce e in particolare l’articolo 22 che istituisce presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico un fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento;

Visto il decreto 9 gennaio 2015 dei Ministri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare recante “individuazione delle modalità di funzionamento della cabina di regia istituita per il coordinamento degli interventi per l’efficienza energetica degli edifici pubblici”;

Visto il regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il Regolamento (Ue) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e in particolare gli articoli 38 e 46 relativi agli aiuti agli investimenti, rispettivamente, a favore di misure di efficienza energetica e per teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti sotto il profilo energetico, nonché l'allegato I al predetto regolamento, recante la definizione di microimpresa, piccola impresa e media impresa;

Vista la decisione C(2016) -2517-final del 28 aprile 2016 con la quale la Commissione europea ha approvato il “metodo nazionale di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo per garanzie concesse a imprese mid-cap”, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (SA.43296 – 2015/N) in data 12 ottobre 2015 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.1, recante Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società "Sviluppo Italia", e in particolare l’articolo 2, comma 5, come sostituito dall'articolo 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dà facoltà alle amministrazioni centrali dello Stato di stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa — Invitalia per la realizzazione delle attività proprie della società, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche;

Vista la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello Sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che indica predetta Agenzia quale ente strumentale dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/Ce e 2010/30/Ue e abroga le direttive 2004/8/Ce e 2006/32/Ce e in particolare l’articolo 15 che istituisce il “Fondo Nazionale per l’efficienza energetica” al fine di favorire il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, prevedendo che la gestione del predetto Fondo e dei relativi interventi possa essere attribuita sulla base di una o più apposite convenzioni, a società in house ovvero a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici;

Visto il decreto interministeriale del 22 dicembre 2017 relativo alle modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018 e in particolare l’articolo 17, comma 1, che dispone le modalità di presentazione delle domande di accesso, e l’articolo 25 comma 2, che prevede l’individuazione di ulteriori disposizioni, criteri e modalità operative per l’accesso, la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui allo stesso decreto;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 settembre 2018 concernente la garanzia dello Stato sugli interventi garantiti dal Fondo nazionale per l’efficienza energetica, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018;

Sentito il Ministero dell’economia e delle finanze che, con nota del 2 aprile 2019 (prot. n. 6260) ha espresso il nulla osta al corso del provvedimento;

 

Decretano

Articolo 1

Contenuti, finalità e definizioni

1. Il presente decreto approva gli schemi, e individua le modalità e gli ulteriori parametri economico-finanziari e requisiti minimi di accesso alle agevolazioni di cui al decreto 22 dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, recante le modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica, nel seguito solo “decreto Fondo Efficienza”, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 dello stesso.

2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto Fondo Efficienza oltre alle seguenti:

a) soggetto proponente: ciascun soggetto che presenta domanda di accesso alle agevolazioni del Fondo in forma singola o in forma aggregata o associata;

b) soggetto referente: nei casi di progetti presentati da imprese o da Pubbliche Amministrazioni in forma aggregata o associata, il soggetto deputato alla gestione dei rapporti con Invitalia;

c) associazione temporanea di imprese (Ati): indica l’associazione tra imprese autonome per la realizzazione di un singolo progetto. In considerazione della particolare natura giuridica dell’istituto dell’Ati, la cui validità temporale risulta collegabile unicamente alla realizzazione di un determinato intervento, la formalizzazione di tale associazione consiste nel conferimento ad un mandatario, attraverso scrittura privata autenticata dal notaio, di un mandato speciale collettivo per la presentazione dell’intervento comune e per rappresentare le imprese riunite nei rapporti esterni.

d) contratto chiavi in mano: contratto di affidamento unitario a contraente generale il cui oggetto è la consegna al committente dell’opera finita e funzionante.

e) general contractor o contraente generale: azienda o individuo titolare di un contratto cosiddetto “chiavi in mano” con altre organizzazioni o individui (committente) per la realizzazione di un’opera. Il general contractor è il firmatario dell'opera o il primo contraente del contratto del progetto ed è il responsabile dei modi e dei metodi utilizzati in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera;

f) tecnico abilitato: tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e collegi professionali. Tale tecnico, inoltre, deve avere comprovata conoscenza, esperienza e capacità nella gestione ed uso dell’energia in modo efficiente;

g) debito non onorato: mancato pagamento di almeno due rate dovute ai sensi del contratto di finanziamento;

h) data conclusione dell’investimento: data di chiusura del programma che coincide con quella relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile. Entro 30 giorni da tale data il soggetto beneficiario deve dare comunicazione ad Invitalia della chiusura del programma degli investimenti.

Articolo 2

Gestione del Fondo

1. Per l’esecuzione delle attività di gestione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 del decreto Fondo Efficienza, Invitalia si avvale del proprio personale interno, nonché delle proprie società interamente controllate e del personale di queste ultime.

Articolo 3

Soggetti beneficiari

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 6 del decreto Fondo Efficienza, nel caso di interventi a favore delle imprese per forma aggregata o associata si intende il soggetto, costituito per contratto tra imprese individuali e/o società di persone e/o società di capitali, in una delle seguenti forme giuridiche:

a) consorzio, con attività interna od esterna, di cui all'articolo 2602 del Codice civile, anche in forma di società, ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile;

b) contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

c) associazione temporanea tra imprese.

2. Il soggetto referente del progetto, deputato alla gestione dei rapporti con Invitalia è:

a) nel caso di cui al comma 1 lettera a):

i. per i consorzi con attività interna, il soggetto designato alla direzione del consorzio dal contratto istitutivo e successive modifiche;

ii. per i consorzi con attività esterna, il soggetto che ha la rappresentanza pro tempore dello stesso;

b) nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), è il soggetto identificato nella domanda di ammissione alle agevolazioni.

3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 11 del decreto Fondo efficienza, nel caso di interventi a favore delle Pubbliche amministrazioni per forma aggregata ed associata si intende il soggetto costituito tra le Pubbliche amministrazioni nelle seguenti forme giuridiche:

a) accordo di programma,

b) protocollo di intesa,

c) convenzione.

Il soggetto referente del progetto deputato ai rapporti con Invitalia è il soggetto identificato nella domanda di ammissione alle agevolazioni.

4. Ai fini del decreto Fondo Efficienza, nella definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) dello stesso sono da intendersi ricompresi anche gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati e trasformati dalle Regioni.

Articolo 4

Ulteriori disposizioni e condizioni di ammissibilità

1. Con riferimento a quanto previsto all’articolo 7 del decreto Fondo Efficienza, nel caso di interventi di cui al comma 1, lettera a), punto i, relativamente agli interventi che riguardano gli edifici, e lettera b) punti ii ed iii, nonché per quanto riguarda gli interventi di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c) il risparmio energetico, espresso in percentuale, è calcolato come segue:

 

R (%) = -[(CPR — CCT) / (CCT)] x 100

dove:

CCT = Consumi conseguibili con un intervento che soddisfi i requisiti minimi previsti dal Decreto 16/02/2016 (Conto Termico);

CPR = Consumi post-intervento.

2. Con riferimento a quanto previsto all’articolo 7 del decreto Fondo Efficienza, nel caso di interventi di cui al comma 1, lettera a), punto i, relativamente agli interventi che non riguardano gli edifici, e lettera b) punto i, nonché per quanto riguarda gli interventi di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a) dello stesso decreto, il risparmio addizionale è quantificato come differenza tra il consumo baseline ed il consumo post intervento, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017 e ss.mm.ii. concernente l’aggiornamento delle linee guida per il meccanismo dei certificati bianchi.

3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 8 del decreto Fondo Efficienza, nel caso di agevolazioni alle imprese, l’impresa beneficiaria deve apportare un contributo finanziario non inferiore al 15% del costo del progetto, mediante mezzi propri nella forma di capitale sociale, di finanziamento in conto futuro aumento di capitale sociale e/o mediante l’utilizzo di utili non distribuiti come disciplinato dal codice civile. L’apporto di mezzi propri deve essere dimostrato attraverso il versamento dell’aumento del capitale sociale deliberato ovvero del finanziamento in conto futuro aumento di capitale sociale ovvero tramite giroconto degli utili non distribuiti.

4. Nel caso di imprese aggregate o associate:

a) le agevolazioni sono concesse nelle forme di cui all’articolo 8 del decreto Fondo Efficienza con le stesse modalità (sola garanzia o solo finanziamento o garanzia e finanziamento) ad ognuna delle imprese beneficiarie;

b) in caso di richiesta di garanzia, per le operazioni di finanziamento, le imprese si avvalgono di un’unica banca che rivestirà il ruolo di soggetto richiedente;

c) qualora una delle imprese facenti parte dell’aggregazione / associazione non rispettasse i requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 6 comma 2 o di valutazione di cui all’articolo 18 commi 2 e 3 del decreto Fondo Efficienza, verrà valutata negativamente l’intera domanda.

5. La realizzazione del progetto di investimento o di una parte dello stesso può essere commissionata con la modalità del cosiddetto contratto «chiavi in mano», fermo restando che non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale. Le forniture che intervengono attraverso contratti «chiavi in mano» devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili. Pertanto, ai fini del riconoscimento di ammissibilità delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni:

a) realizzazione di impianti di particolare complessità;

b) il contratto «chiavi in mano» dovrà contenere l'esplicito riferimento alla domanda di agevolazioni;

c) al contratto «chiavi in mano» dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo categorie di spesa, con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;

d) il general contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria e a semplice richiesta di quest'ultima, o di Invitalia o del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare o di loro delegati, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, ed in particolare il nominativo dei suoi fornitori ed i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture e il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;

e) possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti «chiavi in mano» il cui general contractor abbia stabile organizzazione (articolo 5, modello di convenzione Ocse) in Italia, ove dovrà essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli previsti dal presente decreto;

f) per i contratti «chiavi in mano» l'impresa beneficiaria dovrà produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica. L'impresa che intende ricorrere al contratto “chiavi in mano” è tenuta a darne comunicazione nella documentazione allegata alla domanda di agevolazione o, avendo maturato la decisione in corso d'opera, a darne tempestiva comunicazione ad Invitalia, illustrandone le ragioni. Invitalia, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità dell'intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati. Invitalia valuta altresì la comprovata complessità e specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa proponente intende affidare la realizzazione del contratto «chiavi in mano», con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso.

6. Fermo restando quanto previsto all’articolo 9 del decreto Fondo Efficienza:

a) le garanzie sono concesse su finanziamenti non ancora deliberati ed erogati dal soggetto richiedente. È fatta salva la possibilità di concedere la garanzia su finanziamenti già deliberati a condizione che la delibera di concessione sia condizionata nella sua esecutività all’ammissione alla garanzia del Fondo;

b) l’operazione finanziaria, di importo non inferiore a euro 187.500, può essere assistita da altre garanzie reali, assicurative, bancarie solo sulla quota non coperta dalla garanzia del Fondo.

Articolo 5

Presentazione delle domande

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 17 del decreto Fondo Efficienza, le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, possono essere presentate a decorrere dalle ore 12.00 della data che sarà comunicata dal Ministero dello Sviluppo Economico e da Invitalia sul proprio sito istituzionale, e comunque non oltre l’8 maggio 2019, e devono essere compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la procedura informatica resa disponibile sul sito www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi disponibili online.

2. Ai fini dell’accesso alla procedura di cui al comma 1, è richiesta l’identificazione del compilatore on line della domanda tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta nazionale dei servizi (Cns) o, in alternativa, il sistema di gestione delle identità digitali di Invitalia.

3. Le domande devono essere firmate digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante o, nel caso delle pubbliche amministrazioni, dal dirigente responsabile del settore.

4. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quanto indicato nel presente decreto non saranno prese in esame.

5. Ogni domanda presentata dai soggetti beneficiari può riguardare una sola delle tipologie di intervento agevolabili di cui all’articolo 7 comma 1 e all’articolo 12 comma 1 del decreto Fondo efficienza.

6. Non è possibile presentare più di una domanda di agevolazione per il medesimo progetto d’investimento prima dell’esito della prima domanda di accesso. In tal caso sarà avviata all’iter istruttorio la prima domanda mentre le successive domande saranno dichiarate non accoglibili.

7. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del Direttore generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare e comunicata nel sito internet del Ministero, di Invitalia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.

8. Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.

9. I siti interessati dal programma di investimento devono essere nella piena disponibilità del soggetto beneficiario, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, attraverso un titolo di proprietà o di locazione di durata non inferiore a quella del finanziamento.

Articolo 6

Istruttoria e concessione dell'agevolazione

1. Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'iter di valutazione, svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, rispetta quanto previsto dall'articolo 18 del decreto Fondo Efficienza e comprende la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni e la fase istruttoria.

3. La verifica dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni riguarda la sussistenza dei requisiti minimi di accesso previsti dal decreto Fondo Efficienza e dal presente decreto. Nel caso in cui non siano rispettati tali requisiti di accesso, Invitalia invia all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione alle agevolazioni, una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto Fondo Efficienza, la verifica nella fase istruttoria riguarda:

a) la valutazione della validità e fattibilità tecnica dell'intervento, anche con riferimento ai requisiti tecnici minimi di cui all'articolo 7 del decreto Fondo Efficienza, con particolare attenzione all'impatto del progetto in termini di efficienza energetica, alla puntuale definizione degli investimenti proposti e all'ammissibilità e pertinenza delle spese presentate. A tal fine, per puntuale definizione degli investimenti si intende il complesso dei beni, impianti e/o lavori, nonché le consulenze, per i quali siano state fornite idonee offerte tecniche. In particolare:

i. La validità tecnica è determinata sulla base dell'impatto del progetto in termini di maggiore efficienza energetica conseguita.

ii. La fattibilità è determinata sulla base della esaustività e chiarezza della documentazione tecnica fornita anche ai fini della valutazione dell'ammissibilità e pertinenza delle spese esposte nella domanda.

b) La valutazione della solidità economico-patrimoniale dei potenziali soggetti beneficiari in relazione alla possibilità di far fronte agli impegni finanziari legati alla realizzazione del progetto di investimento e alla restituzione del finanziamento agevolato e/o del finanziamento garantito. In particolare:

i. la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;

ii. l'indipendenza finanziaria;

iii. la capacità di rimborso del finanziamento agevolato.

c) Ai fini del calcolo degli indicatori i dati contabili e le informazioni per ciascun soggetto proponente sono desunti dalla dichiarazione, redatta secondo lo schema che sarà reso disponibile sulla piattaforma, trasmessa unitamente alla domanda di agevolazione. I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati e depositati alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società in contabilità semplificata, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data e ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva Cee in conformità alle scritture contabili aziendali. La dichiarazione deve essere controfirmata da un revisore legale iscritto ad apposito albo istituito presso il Mef in applicazione del Decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010.

5. Per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto Fondo Efficienza, la verifica nella fase istruttoria riguarda:

a) la validità e fattibilità tecnica dell'intervento, anche con riferimento ai requisiti tecnici minimi di cui all'articolo 12 del decreto Fondo Efficienza, con particolare attenzione all'impatto del progetto in termini di efficienza energetica, alla puntuale definizione degli investimenti proposti e all'ammissibilità e pertinenza delle spese presentate. A tal fine, per puntuale definizione degli investimenti si intende il complesso dei beni, impianti e/o lavori, nonché le consulenze, per i quali siano state fornite idonee offerte tecniche. In particolare:

i. La validità tecnica è determinata sulla base dell'impatto del progetto in termini di maggiore efficienza energetica conseguita.

ii. La fattibilità è determinata sulla base della esaustività e chiarezza della documentazione tecnica fornita anche ai fini della valutazione dell'ammissibilità e pertinenza delle spese esposte nella domanda.

b) la solidità economico-patrimoniale dei potenziali soggetti beneficiari in relazione alla possibilità di far fronte agli impegni finanziari legati alla realizzazione del progetto di investimento e alla restituzione del finanziamento agevolato. A tal fine sarà acquisita una dichiarazione con la quale il soggetto proponente si impegna a:

i. rispettare la vigente normativa in tema di copertura finanziaria delle spese di investimento e di ricorso all'indebitamento;

ii. inviare, a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa, copia della relativa documentazione;

iii. garantire, in sede di stipula del contratto di finanziamento, la copertura finanziaria della rimanente quota parte del progetto, specificando la provenienza delle ulteriori risorse (ad es. fondi propri derivanti dal bilancio, stipulazione di altri mutui, accesso ad altre forme di incentivazione).

6. La definizione degli indicatori per ciascun criterio di valutazione, i punteggi assegnabili nonché i punteggi minimi richiesti per l'ammissibilità alle agevolazioni per le due categorie di soggetti sono specificati negli Allegati B1 e B2 al presente decreto.

7. Le agevolazioni concedibili sotto forma di finanziamento agevolato, così come indicato all'articolo 9 comma 4 lett. a) del decreto Fondo Efficienza, calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (Esl) saranno quantificate secondo quanto riportato all'Allegato C.

Articolo 7

Fruizione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni previste dal Decreto sono destinate esclusivamente ad investimenti realizzati interamente sul territorio italiano.

2. Per la fruizione delle agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto Fondo Efficienza, e a integrazione di quanto riportato all'articolo 19 dello stesso decreto:

a) a fronte di un evento di escussione, l'intimazione di pagamento è redatta secondo gli schemi che saranno resi disponibili sul sito www.invitalia.it e deve avvenire entro 120 giorni dalla scadenza del debito non onorato;

b) il soggetto beneficiario dovrà fornire al soggetto richiedente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto Fondo Efficienza, alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre a partire dalla data di ammissione alle agevolazioni, una dichiarazione sull'avanzamento dei lavori nonché i relativi giustificativi di spesa con dettagliata relazione da parte di un tecnico abilitato;

c) la rendicontazione finale della spesa deve essere presentata entro e non oltre 90 giorni dalla data di ultimazione dell'investimento nel rispetto dei termini indicati all'articolo 20, comma 2. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.

3. Per la fruizione delle agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto Fondo Efficienza, e ad integrazione di quanto riportato all'articolo 19 dello stesso decreto:

a) La rendicontazione della spesa da parte del Soggetto beneficiario sarà effettuata secondo le modalità e gli schemi che saranno resi disponibili sul sito www.invitalia.it;

b) l'erogazione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

i. per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto Fondo Efficienza: documentazione attestante l'avvenuto versamento di capitale, in misura proporzionale alla quota di investimento relativa ad ogni Sal, in esecuzione di una delibera di aumento e/o finanziamento in conto futuro aumento di capitale sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2;

ii. per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto Fondo Efficienza: documentazione idonea a dimostrare il rispetto della normativa specifica inerente la copertura finanziaria delle spese di investimento e/o il ricorso all'indebitamento;

c) La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro e non oltre 90 giorni dalla data di ultimazione dell'investimento nel rispetto dei termini indicati all'articolo 20, comma 2. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;

d) l'erogazione delle agevolazioni effettivamente spettanti relative al Sal a saldo, è effettuata anche in esito alla verifica di congruità delle spese effettuate;

e) nel caso di erogazioni di anticipazione delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera c) del decreto Fondo Efficienza, l'anticipazione sarà recuperata in misura proporzionale alle agevolazioni maturate sui singoli Sal;

f) l'erogazione delle agevolazioni avverrà entro 90 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa ed esaustiva da parte del soggetto beneficiario, fatti salvi i maggiori termini dovuti alla necessità di acquisire la documentazione propedeutica per la conclusione delle verifiche tecnico-amministrative.

4. Per la fruizione delle agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto Fondo Efficienza i Soggetti proponenti si impegnano a:

i. utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi alle operazioni connesse al Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica;

ii. effettuare tutti i pagamenti per la realizzazione del progetto di investimento ammesso utilizzando esclusivamente il conto corrente dedicato, attraverso strumenti che garantiscano la piena tracciabilità quali bonifici, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, assegni bancari non trasferibili comprovati da microfilmatura;

iii. Inserire sui giustificativi di spesa o di pagamento connessi al programma di investimento agevolato, rispettivamente nell'oggetto o nella causale, la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione delle agevolazioni di cui al Dm 22 dicembre 2017 – Fondo

Nazionale per l'Efficienza Energetica – CUP ...............» (o, se quest'ultimo non ancora assegnato, il codice identificativo del progetto rilasciato dalla piattaforma informatica di Invitalia), fermo restando il rispetto di eventuali disposizioni che saranno adottate in merito all'utilizzo delle fatture elettroniche.

Articolo 8

Revoca

1. Oltre alle cause di revoca previste all'articolo 22 del Decreto, Invitalia procederà alla revoca delle agevolazioni, qualora a seguito di verifiche effettuate dovessero emergere difformità rispetto ai contenuti delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni tali da determinare valori degli indicatori inferiori alla soglia minima di ammissibilità.

Articolo 9

Monitoraggio, divulgazione dei risultati e attività di informazione

1. Ai fini del monitoraggio dei risparmi energetici conseguiti, previsto dall'articolo 24 del decreto Fondo Efficienza, entro il 1 aprile di ogni anno Invitalia invia all'Enea le informazioni raccolte sugli interventi ammessi alle agevolazioni nel corso dell'anno precedente a quello in corso, al fine di stimare il risparmio energetico generabile.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Invitalia pubblica e aggiorna con continuità sul proprio sito istituzionale una sezione di raccolta delle risposte alle domande più frequenti (Faq).

2. Il presente decreto è trasmesso, ai fini della registrazione, agli uffici della Corte dei Conti ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

 

Elenco allegati

Allegato A: modelli di domanda e documentazione da presentare in allegato alla domanda:

A1: Scheda intervento

A2: Dichiarazione possesso requisiti per le imprese

A3: Dichiarazione possesso requisiti per le ESCo1

A4: Dichiarazione aiuti di Stato2

A5: Dichiarazione antimafia

A6: Dichiarazione relativa alla determinazione della dimensione aziendale A7: Dichiarazione antiriciclaggio

A8: Dichiarazione dati bilancio

A9: Dichiarazione sulla copertura finanziaria dell'intervento

Aa: modello per le imprese in forma singola

Ab: modello per le imprese in forma aggregata

Ac: modello per le ESCo in forma singola

Ad: modello per le ESCo in forma aggregata

Ae: modello per la Pubblica amministrazione in forma singola

Af: modello per la Pubblica amministrazione in forma aggregata

Ag: modello per le banche — forma singola imprese Ah: modello per le banche — forma aggregata imprese Ai: modello per le banche — forma singola ESCo

Al: modello per le banche — forma aggregata ESCo

Allegato B1: Criteri di valutazione e punteggi assegnabili alle domande di agevolazione presentate da imprese

Allegato B2: Criteri di valutazione e punteggi assegnabili alle domande di agevolazione presentate da Pubbliche amministrazioni

Allegato C: Calcolo Esl

 

Allegato A

Modelli di domanda e documentazione da presentare in allegato alla domanda:

A1 - Scheda intervento

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 715 KB


 

A2 - Dichiarazione possesso requisiti per le imprese

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 50 KB


 

A3 - Dichiarazione aiuti di Stato

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 115 KB


 

A4 - Dichiarazione possesso requisiti per le ESCo

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 52 KB


 

A5 - Dichiarazione antimafia

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 108 KB


 

 

A7 - Dichiarazione antiriciclaggio

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 54 KB


 

A8 - Dichiarazione dati bilancio

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 73 KB


 

A9 - Dichiarazione sulla copertura finanziaria dell’intervento

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 44 KB


 

Aa - Modello per le imprese in forma singola

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 335 KB


 

Ab - Modello per le imprese in forma aggregata

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 414 KB


 

Ac - Modello per le ESCo in forma singola

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 351 KB


 

Ad - Modello per le ESCo in forma aggregata

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 428 KB


 

Ae - Modello per la PA in forma singola

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 290 KB


 

Af - Modello per la Pubblica amministrazione in forma aggregata

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 315 KB


 

Ag - Modello per le banche - forma singola imprese

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 353 KB


 

Ah - Modello per le banche - forma aggregata imprese

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 428 KB


 

Ai - Modello per le banche - forma singola ESCo

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 369 KB


 

Al - Modello per le banche - forma aggregata ESCo

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 440 KB


Allegato B1

Allegato B2

Allegato C

Calcolo Esl

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 57 KB


 

 

Note redazionali

1.

Nei documenti allegati, il modello A3 contiene in realtà la dichiarazione aiuti di Stato

2.

Nei documenti allegati, il modello A4 contiene in realtà la "Dichiarazione possesso requistit per le ESCo"

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