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Dm Sviluppo economico 22 dicembre 2017

Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica - Articolo 15, Dlgs 102/2014

Parole chiave Parole chiave: Energia | Edilizia | Elettricità | Efficienza energetica | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Istituzioni

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 22 dicembre 2017

(Gu 6 marzo 2018 n. 54)

Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica

Il Ministro dello sviluppo economico

e

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni";

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, che recepisce la direttiva 2010/31/Ue sulla prestazione energetica nell'edilizia;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce e in particolare l'articolo 22 che istituisce presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico un fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento;

Vista la strategia energetica nazionale approvata l'8 marzo 2013 con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/Ce che modifica la direttiva 2003/87/Ce al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e in particolare l'articolo 19, comma 6, che destina il 50% dei proventi delle aste delle quote di CO2 anche per aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del venti per cento nel 2020;

Visto il piano di azione per l'efficienza energetica (Paee) approvato il 17 luglio 2014 con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché il nuovo Piano di azione per nazionale l'efficienza energetica Paee 2017 per il quale la conferenza Unificata ha sancito l'intesa in data 21 settembre 2017;

Visto il decreto 9 gennaio 2015 dei Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante "individuazione delle modalità di funzionamento della cabina di regia istituita per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica degli edifici pubblici";

Vista la comunicazione della commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008;

Vista la decisione n. 4505 del 6 luglio 2010 con la quale la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (n. 182/2010) in data 14 maggio 2010, nonché le "Linee guida" per l'applicazione del predetto metodo di calcolo di cui al comunicato dello stesso Ministero pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 3 agosto 2010 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (Ue) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 delTrattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (Ue) 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 38 e 46 relativi agli aiuti agli investimenti, rispettivamente, a favore di misure di efficienza energetica e per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico. nonché l'allegato I al predetto regolamento, recante la definizione di microimpresa, piccola impresa e media impresa;

Vista la decisione C(2016)-2517-final del 28 aprile 2016 con la quale la commissione europea ha approvato il "metodo nazionale di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per garanzie concesse a imprese mid-cap", notificato dal Ministero dello sviluppo economico (SA.43296 — 2015/N) in data 12 ottobre 2015 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società "Sviluppo Italia", e in particolare l'articolo 2, comma 5, come sostituito dall'articolo 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dà facoltà alle Amministrazioni centrali dello Stato di stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa — Invitalia per la realizzazione delle attività proprie della società, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche;

Vista la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che indica predetta Agenzia quale ente strumentale dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/Ce e 2010/30/Ue e abroga le direttive 2004/8/Ce e 2006/32/Ce e in particolare l'articolo 15 che istituisce il "Fondo nazionale per l'efficienza energetica" al fine di favorire il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, prevedendo che la gestione del predetto Fondo e dei relativi interventi possa essere attribuita sulla base di una o più apposite convenzioni, a società in house ovvero a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici;

Considerato che Invitalia è soggetto idoneo alla gestione del "Fondo nazionale per l'efficienza energetica" con cui stipulare la predetta convenzione di cui al citato articolo 15, comma 9, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in quanto in possesso degli anzidetti requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, e ritenendo a tal fine soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, nonché tenuto conto di quanto previsto all'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Acquisito il parere della conferenza unificata nella riunione del 26 ottobre 2017;

Decreta:

Capo I

Norme generali

Articolo 1

Contenuti e finalità

1. Il presente decreto individua le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, di seguito "Fondo", istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonché l'articolazione per sezioni del Fondo e le relative prime dotazioni.

2. Il Fondo è finalizzato a favorire, sulla base di obiettivi e priorità stabiliti dal presente decreto e dai successivi aggiornamenti, il finanziamento di interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, valgono le seguenti definizioni:

a) regolamento Gber: il regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni

b) "Regolamento de minimis": il regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

c) "Pmi": le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri di cui al regolamento Gber;

d) Esco (Energy Service Company): persona giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, le Esco devono essere certificate secondo la norma Uni Cei 11352;

e) pubbliche Amministrazioni: le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

f) banche: le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;

g) intermediari finanziari: gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";

h) Cabina di regia: la cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 9 gennaio 2015 di individuazione delle modalità di funzionamento della cabina di regia;

i) data di avvio della realizzazione del progetto: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno formale ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori;

j) Esl: l'equivalente sovvenzione lordo, è l'importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

k) evento di escussione: il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale o interessi ai sensi dell'operazione finanziaria garantita dalla garanzia concessa ai sensi del presente decreto;

l) intimazione di pagamento: diffida di pagamento avente ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale dovuta dal debitore e composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere e dagli interessi maturati;

m) risultato operativo: la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini del presente regolamento, i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;

n) soggetti beneficiari: i soggetti ammessi al finanziamento agevolato che, sottoscrivendo il relativo contratto di finanziamento, si impegnano al rimborso delle somme ricevute, ovvero i soggetti che beneficiano delle garanzie concesse dal Fondo;

o) soggetti richiedenti: le banche e gli intermediari finanziari, quali soggetti che possono richiedere l'accesso alle garanzie concedibili dal Fondo a vantaggio dei soggetti beneficiari.

Articolo 3

Dotazione e gestione finanziaria del Fondo

1. All'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, sono destinate, previa verifica delle effettive disponibilità, le risorse di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

2. La dotazione del Fondo è incrementata con i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 16, comma 23, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

3. Le risorse di cui al comma 1 e 2 sono versate, secondo la ripartizione indicata al comma 1 dell'articolo 5, su due conti correnti infruttiferi intestati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, nel seguito Invitalia, appositamente costituiti presso la Tesoreria Centrale dello Stato, rispettivamente dedicati alle sezioni di cui al citato articolo.

4. Il Fondo può essere incrementato mediante versamento volontario di contributi da parte di Amministrazioni centrali, regioni, altri enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit, ivi incluse le risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei. Le amministrazioni suddette stipulano appositi accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, in conformità al presente decreto, disciplinano le modalità di accesso ai benefici.

Articolo 4

Gestione del Fondo

1. La gestione del Fondo è affidata ad Invitalia, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stipulata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce, tra l'altro, le modalità di rendicontazione da parte di Invitalia al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla gestione del Fondo.

3. Agli oneri connessi alla gestione del Fondo si provvede a valere sui fondi di cui al precedente articolo 3, secondo criteri e modalità stabiliti dalla convenzione di cui al comma 1 nel limite massimo del 2 (due) per cento delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto.

Articolo 5

Articolazione per sezioni, prime dotazioni e riserve

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, il Fondo è articolato in due sezioni, gestite con i conti correnti istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 3:

a) una sezione per la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo;

b) una sezione per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato cui è destinato il 70% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo.

2. All'interno della sezione di cui al comma 1, lettera a) è riservata una quota del 30% delle risorse di cui al medesimo comma, agli interventi di realizzazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

3. All'interno della sezione di cui al comma 1, lettera b) è riservata una quota del 20% delle risorse di cui al medesimo comma agli interventi di cui al Capo III del presente decreto, a favore delle pubbliche Amministrazioni.

4. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4, nell'ambito di ciascun conto corrente di tesoreria il gestore del Fondo contabilizza separatamente le risorse messe a disposizione da ciascun soggetto contribuente e il loro utilizzo.

Capo II

Interventi a favore delle imprese

Articolo 6

Soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere concesse alle imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o associata, ferme restando le esclusioni e limitazioni previste dal regolamento Gber, articoli 1 e 3 e dal regolamento de minimis, articolo 1, per la realizzazione di progetti di investimento di cui all'articolo 7.

2. Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono:

a) essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) provvedere a tenere una contabilità separata dell'operazione attraverso l'apertura di un conto corrente dedicato o, nel caso in cui la contabilità relativa a tale operazione sia ricompresa nel sistema contabile in uso, a distinguere tutti i dati e i documenti contabili dell'operazione in maniera chiara e verificabile in qualsiasi momento;

d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi previdenziali, contributivi e fiscali;

f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento Gber;

g) qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse dal Ministero, abbiano provveduto alla restituzione di quanto dovuto;

h) nel caso in cui l'impresa sia una Esco, aver ottenuto la certificazione secondo la norma Uni Cei 11352.

Articolo 7

Tipologie di intervento agevolabili

1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse:

a) a tutte le imprese, a fronte di progetti d'investimento per l'efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:

i. di miglioramento dell'efficienza energetica dei processi e dei servizi, ivi inclusi gli edifici in cui viene esercitata l'attività economica;

ii. di installazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti;

b) alle Esco, a fronte di progetti d'investimento per l'efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:

i. di miglioramento dell'efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;

ii. di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all'edilizia popolare;

iii. di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica amministrazione.

2. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), punto i), non sono diretti esclusivamente a consentire alle imprese di conformarsi a norme dell'Unione europea già adottate alla data di presentazione della domanda, anche se non ancora entrate in vigore.

3. Nelle regioni e province che hanno sottoscritto l'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano del 9 giugno 2017, gli incentivi di cui al comma 1, lettera a), punto ii), possono riguardare gli impianti alimentati da biomassa legnosa, solo se gli impianti sono al servizio di aree non coperte dalle reti di distribuzione del gas.

4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), punto i, relativamente agli interventi sugli edifici, e lettera b) punti ii e iii, rispettano i requisiti minimi di accesso previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 e successive modificazioni, recante "Incentivazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di interventi di efficienza energetica di piccola dimensione", cosiddetto Conto termico.

5. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), punto i, relativamente agli interventi che non riguardano gli edifici, e lettera b) punto i, sono ammissibili esclusivamente qualora generino risparmi addizionali, valutati secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017 concernente l'aggiornamento delle linee guida per il meccanismo dei Certificati Bianchi.

6. Nell'ambito degli interventi agevolati ai sensi del comma 1, lettera a), punto ii, sono ammessi interventi sugli impianti di cogenerazione o trigenerazione, o di nuova costruzione degli stessi, a condizione che sia conseguito il riconoscimento di cogenerazione ad alto rendimento (Car), rilasciata da Gse ai sensi del decreto legislativo n. 20 del 2007 come integrato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011.

7. Per i progetti di investimento di cui al comma 1, lettera a), punto i), ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui all'articolo 16, sono considerati costi agevolabili esclusivamente i costi di investimento supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue:

a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo agevolabile corrisponde a tale costo;

b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato come sovra costo rispetto a un investimento analogo con un livello inferiore di efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'agevolazione di cui al presente decreto.

8. Per i progetti di investimento di cui al comma 1, lettera a), punto ii, i costi agevolabili:

a) per l'impianto di produzione, corrispondono ai costi supplementari sostenuti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di una o più unità di produzione di energia per realizzare un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico rispetto a un impianto di produzione tradizionale. L'investimento è parte integrante del sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico;

b) per la rete di distribuzione, corrispondono ai costi di investimento. L'importo dell'agevolazione per la rete di distribuzione, calcolato in termini di Esl, non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero.

9. Esclusivamente nel caso di progetti di investimento promossi da Esco, in deroga ai commi 7 e 8, i costi agevolabili corrispondono ai costi ammissibili del progetto come definiti al successivo articolo 16, nel rispetto del regolamento de minimis.

Articolo 8

Forma delle agevolazioni

1. Per gli interventi di cui al presente Capo, sono concesse alle imprese le seguenti agevolazioni:

a) garanzia, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), su singole operazioni di finanziamento;

b) finanziamento agevolato per gli investimenti, di importo non superiore al 70% dei costi agevolabili, a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di dieci anni, oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni.

2. Per gli interventi di cui al presente Capo, le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse singolarmente, o essere cumulate, nei limiti della copertura dei costi ammissibili di cui all'articolo 16 e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9. In ogni caso l'impresa beneficiaria deve apportare un contributo finanziario non inferiore al 15 per cento del costo del progetto.

Articolo 9

Intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni per i progetti di investimento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), punto i) sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 38 del regolamento Gber, e le agevolazioni per i progetti di investimento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), punto ii, sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 46 del regolamento suddetto.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per tutti i progetti di investimento proposti da Esco, le agevolazioni di cui all'articolo 7, comma 1, sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento de minimis.

3. Le garanzie di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) sono concesse, a valere sulle disponibilità del Fondo, fino all'ottanta per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie per capitale ed interessi, entro i limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria e comunque fino ad un importo garantito compreso tra un minimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila) e un massimo di 2,5 milioni di euro, alle seguenti condizioni:

a) sono assistite da garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 15, comma 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

b) non superano la durata del prestito sottostante e comunque non superano i 15 anni;

c) sono a prima richiesta, esplicite, incondizionate e irrevocabili;

d) coprono, nel caso dei finanziamenti a medio-lungo termine, la perdita definitiva subita dai soggetti richiedenti per capitale, interessi contrattuali e di mora, in misura non superiore al tasso di interesse dello 0,5% ovvero il tasso di interesse legale, se superiore;

e) ove il soggetto beneficiario finale sia una Pmi, l'intensità di aiuto è determinata applicando il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese notificato dal Ministero dello sviluppo economico in data 14 maggio 2010 e approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero ulteriori metodi successivamente approvati;

f) ove il soggetto beneficiario finale non sia una Pmi, l'intensità di aiuto è determinata applicando il metodo nazionale di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma di garanzia concessi a imprese di dimensioni maggiori delle Pmi, notificato dal Ministero dello sviluppo economico in data 5 ottobre 2015 e approvato dalla Commissione europea con decisione SA.43296 del 28 aprile 2016, ovvero ulteriori metodi successivamente approvati.

4. I finanziamenti agevolati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), sono concessi da un minimo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) e ad un massimo di euro 4.000.000,00 (quattro milioni), a copertura di un massimo del 70% dei costi agevolabili, alle seguenti condizioni:

a) la misura delle agevolazioni è definita nei limiti delle intensità massime di cui al presente articolo, rispetto ai costi agevolabili, calcolate in Esl. I costi agevolabili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzati alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);

b) il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso;

c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), il finanziamento agevolato non è assistito da alcuna forma di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

d) l'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del progetto di investimento apportando un contributo finanziario pari almeno all'importo non coperto dalle agevolazioni concedibili;

e) nel caso di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessità di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al tasso di interesse dello 0,5% ovvero al tasso di interesse legale, se superiore;

f) è consentita l'estinzione anticipata del finanziamento agevolato, senza oneri o commissioni a carico del soggetto beneficiario.

Articolo 10

Cumulabilità

1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali nel limite del regolamento de minimis laddove applicabile, o entro le intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, le agevolazioni di cui al presente Capo sono cumulabili con gli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017 concernente l'aggiornamento delle linee guida per il meccanismo dei Certificati bianchi.

Capo III

Interventi a favore della pubblica Amministrazione

Articolo 11

Soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere concesse alle Pubbliche amministrazioni, in forma singola o in forma aggregata o associata, per la realizzazione di progetti di investimento di cui all'articolo 12.

Articolo 12

Tipologie di intervento agevolabili

1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento per l'efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:

a) di miglioramento dell'efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;

b) di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione;

c) di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all'edilizia popolare.

2. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'articolo 17.

3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) sono ammissibili esclusivamente qualora generino risparmi addizionali, valutati secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017 concernente l'aggiornamento delle linee guida per il meccanismo dei certificati bianchi.

4. Gli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c) rispettano i requisiti minimi di accesso previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 e successive modificazioni, recante "Incentivazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di interventi di efficienza energetica di piccola dimensione", cosiddetto conto termico.

5. I costi agevolabili corrispondono ai costi ammissibili del progetto come definiti al successivo articolo 16.

6. Gli enti locali possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento nei limiti di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 13

Forma delle agevolazioni

1. Le agevolazioni per gli interventi di cui al presente Capo, sono concesse alle Pubbliche amministrazioni sotto forma di finanziamento agevolato per gli investimenti, a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di 15 anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non superano il 60% dei costi agevolabili, ad eccezione delle agevolazioni concesse per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica, che non superano l'80% dei costi agevolabili.

Articolo 14

Intensità delle agevolazioni

1. I finanziamenti agevolati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), sono concessi da un minimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila) e ad un massimo di euro 2.000.000 (due milioni), fermo restando quanto previsto all'articolo 13, alle seguenti condizioni:

a) la Pubblica Amministrazione deve garantire la copertura finanziaria del progetto di investimento apportando un contributo finanziario, anche per mezzo di altri incentivi pubblici, pari all'importo non coperto dalle agevolazioni concedibili ai sensi del presente decreto;

b) il finanziamento agevolato è restituito dalla Pubblica Amministrazione beneficiaria secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso;

c) nel caso di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessità di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al tasso di interesse dello 0,5% ovvero al tasso di interesse legale, se superiore;

d) è consentita l'estinzione anticipata del finanziamento agevolato, senza oneri o commissioni a carico del soggetto beneficiario.

Articolo 15

Cumulabilità

1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono cumulabili con altri incentivi, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100 per cento dei costi ammissibili.

Capo IV

Disposizioni comuni e finali

Articolo 16

Tipologia di costi ammissibili

1. I costi ammissibili per l'esecuzione degli interventi agevolati ai sensi del presente decreto, devono riferirsi all'acquisto e/o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Detti costi riguardano:

a) consulenze connesse al progetto di investimento con riferimento in particolare alle spese per progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori, collaudi di legge, progettazione e implementazione di sistemi di gestione energetica, studi di fattibilità nonché la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica degli edifici e della diagnosi energetica degli edifici pubblici, nella misura massima complessiva del 10 per cento del totale dei costi ammissibili;

b) le apparecchiature, gli impianti nonché macchinari e attrezzature varie (inclusi i sistemi di telegestione, telecontrollo e monitoraggio per la raccolta dei dati riguardanti i risparmi conseguiti) comprensivi delle forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione dell'intervento;

c) interventi sull'involucro edilizio (opaco e trasparente) comprensivi di opere murarie e assimilate, ivi inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, qualora riguardanti elementi edilizi interessati dagli interventi di efficientamento energetico;

d) infrastrutture specifiche (comprese le opere civili, i supporti, le linee di adduzione dell'acqua, dell'energia elettrica — comprensivo dell'allacciamento alla rete — del gas e/o del combustibile biomassa necessari per il funzionamento dell'impianto, nonché i sistemi di misura dei vari parametri di funzionamento dell'impianto);

2. In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate ammissibili:

a) le spese relative a beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria e la costruzione di immobilizzazioni tramite commesse interne di lavorazione;

b) le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;

c) le spese relative all'acquisto di automezzi e attrezzature di trasporto targati;

d) le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e, nel caso di progetti di investimento presentati da imprese, quelle per le quali i soggetti beneficiari abbiano già fruito, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi;

e) la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario dell'agevolazione, ove applicabile;

f) le spese relative a singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di Iva, suscettibili di singola autonoma utilizzazione.

3. Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell'Iva (ad eccezione dei casi in cui l'Iva sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati).

Articolo 17

Presentazione delle domande

1. L'ammissione alle agevolazioni del Fondo avviene sulla base della presentazione per via telematica, prima della data di inizio dei lavori, della domanda redatta, a pena di esclusione, secondo gli schemi, le modalità e gli ulteriori parametri economico-finanziari e requisiti minimi di accesso, proposti da Invitalia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e approvati con i decreti del direttore generale della Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico, e del direttore generale della Direzione generale clima ed energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 25, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), nonché nel caso di richiesta di accesso contestuale alle agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), le domande di ammissione sono presentate dal soggetto richiedente, per conto dell'impresa beneficiaria.

3. Gli schemi di cui al comma 1 prevedono almeno le seguenti informazioni:

a) descrizione dettagliata dell'intervento;

b) tabella del costi dell'intervento con indicazione di quelli ammissibili ai sensi dell'articolo 16;

c) crono-programma dell'intervento;

d) attestato di prestazione energetica ante-intervento o diagnosi energetica per le domande che prevedono interventi di riqualificazione di edifici;

e) quantificazione del risparmio conseguibile dall'intervento e specifica dei parametri impiegati per il calcolo.

Articolo 18

Istruttoria e concessione dell'agevolazione

1. L'accesso ai benefici di cui al presente decreto avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle disponibilità della relativa sezione del Fondo. Per le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) viene accantonata, a cura del gestore del Fondo, una somma non inferiore all'8% dell'importo massimo da garantire nei casi di garanzie su singole operazioni di finanziamento. Tale percentuale di accantonamento potrà essere incrementata a cura di Invitalia in relazione al concreto andamento delle escussioni del Fondo, dandone informativa al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La fase istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni è condotta da Invitalia, anche tenuto conto delle verifiche in ordine alla normativa antimafia di cui al decreto legislativo 159/2011 e s.m.i. e alla regolarità fiscale e contributiva, ove applicabili. Invitalia, se ritenuto necessario e anche in funzione delle eventuali richieste della Cabina di regia, può richiedere, una sola volta, ulteriori elementi al soggetto richiedente o al soggetto beneficiario.

3. Invitalia verifica, in particolare:

a) la validità e fattibilità tecnica, anche con riferimento ai requisiti minimi tecnici previsti dall'articolo 7;

b) la solidità economico-patrimoniale dei soggetti beneficiari valutata sulla base della possibilità di far fronte agli impegni finanziari legati alla realizzazione del programma ed alla restituzione del finanziamento agevolato;

c) l'ammissibilità e la pertinenza delle spese esposte nella domanda.

4. Invitalia, a chiusura della fase istruttoria, e comunque entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione istruttoria da parte del soggetto richiedente, valuta l'ammissibilità della domanda alle agevolazioni del Fondo. Con cadenza mensile Invitalia predispone e invia alla Cabina di regia, l'elenco delle domande valutate corredato di relazione esplicativa sintetica sugli esiti della valutazione.

5. Invitalia, previa approvazione della Cabina di regia da rilasciarsi entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi e delle relazioni di cui al comma 3, delibera, fino ad esaurimento delle risorse disponibili nelle rispettive sezioni di cui all'articolo 5, l'ammissione ai benefici delle richieste pervenute. Invitalia provvede quindi alla notifica delle risultanze dell'istruttoria al soggetto beneficiario ovvero al soggetto richiedente, i quali, nel caso di esito positivo, avviano le procedure per il perfezionamento dell'operazione assistita da intervento del Fondo. In caso di esito negativo Invitalia invia una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 19

Fruizione delle agevolazioni

1. Per la fruizione delle agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a):

a) a fronte di un evento di escussione, ciascun soggetto richiedente invia al gestore del Fondo, entro 180 giorni dalla data di intimazione di pagamento indirizzata al soggetto beneficiario e per conoscenza al gestore del Fondo, la richiesta di attivazione della garanzia, corredata dei dati e delle informazioni relative a:

(i) l'operazione finanziaria oggetto di escussione della garanzia del Fondo;

(ii) l'importo dell'esposizione del soggetto richiedente sull'operazione finanziaria di cui al precedente punto (i), rilevato alla data di intimazione di pagamento inviata al soggetto beneficiario a seguito dell'evento di escussione. La perdita è liquidata dal gestore del Fondo, previa approvazione da parte della Cabina di regia, entro novanta giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di attivazione della garanzia, completa di tutta la documentazione prevista nel contratto di garanzia, mediante accredito, a valere sulle disponibilità del Fondo, su apposito conto corrente indicato dal soggetto richiedente;

z) il soggetto richiedente si impegna altresì a richiedere al soggetto beneficiario idonea documentazione comprovante la realizzazione degli investimenti, anche nei casi degli interventi per stato avanzamento lavori — Sal e a trasmetterla tempestivamente ad Invitalia. In caso di mancata trasmissione della documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione degli investimenti da parte del soggetto beneficiario, qualora il soggetto richiedente dimostri di avere richiesto tale documentazione al soggetto beneficiario tramite mezzi che forniscano la prova certa di ricezione ovvero di aver previsto l'obbligo di trasmissione della stessa nel contratto di finanziamento o nei singoli atti di erogazione, la garanzia del Fondo rimane efficace, ma Invitalia può avviare nei confronti del soggetto beneficiario il procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

c) a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite. Invitalia procede alle azioni di recupero del credito per conto del Fondo.

2. Per la fruizione delle agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b):

a) l'erogazione del finanziamento agevolato avviene sulla base di un contratto di finanziamento appositamente stipulato tra Invitalia e il soggetto beneficiario, contenente anche le obbligazioni a cui lo stesso beneficiario è soggetto;

b) l'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta del soggetto beneficiario mediante presentazione di stati avanzamento lavori (di seguito Sal), di importo non inferiore al 25% dell'investimento, fatta salva l'erogazione a saldo, a fronte di titoli di spesa quietanzati;

c) il soggetto beneficiario può richiedere l'erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, fino ad un massimo del 20% delle agevolazioni complessivamente concesse, secondo le seguenti modalità:

i. per i soggetti di cui all'articolo 6, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa, per un valore pari all'anticipazione concessa;

ii. per i soggetti di cui all'articolo 11, previo rilascio da parte del soggetto stesso di mandato irrevocabile/delegazione di pagamento, per un importo pari all'anticipazione concessa;

d) l'erogazione delle agevolazioni effettivamente spettanti relative al Sal a saldo, è effettuata a seguito del collaudo dell'intervento ed è subordinata all'esito positivo del sopralluogo di monitoraggio degli interventi.

Articolo 20

Tempi e modalità di realizzazione degli investimenti ammessi

1. I soggetti beneficiari e richiedenti comunicano ad Invitalia l'avvenuto inizio dei lavori, specificandone la data e allegando copia del verbale di consegna lavori o della denuncia di inizio attività.

2. I lavori di realizzazione dell'intervento sono avviati entro 12 mesi dal provvedimento di ammissione al beneficio e terminano entro e non oltre i successivi 36 mesi, salvo richiesta di proroga motivata ed accordata da Invitalia. A tal fine, fa fede la dichiarazione di fine lavori rilasciata dal direttore dei lavori.

3. L'istanza di proroga dei termini di cui al comma 2, che comunque non può essere superiore a ulteriori 180 giorni solari, debitamente sottoscritta e motivata dal soggetto beneficiario, nonché corredata, ove già esistenti, dai precedenti stati di avanzamento, nel caso di proroga del termine di fine lavori, è trasmessa ad Invitalia entro e non oltre l'originario termine di fine lavori.

4. Invitalia, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di proroga di cui al comma 2, comunica al soggetto richiedente o al soggetto beneficiario, l'esito della valutazione.

Articolo 21

Varianti di progetto e variazione di titolarità

1. L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera da apportare all'intervento progettato deve essere inoltrata ad Invitalia debitamente sottoscritta e preventivamente alla sua esecuzione, opportunamente motivata e integrata da idonea documentazione giustificativa.

2. In nessun caso la variante può comportare l'aumento dell'importo del finanziamento agevolato o della garanzia riconosciuta o comportare il superamento delle soglie di entità d'aiuto previste dal presente decreto.

3. Invitalia, entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 1, comunica al soggetto richiedente o al soggetto beneficiario l'esito della valutazione.

4. Qualsiasi variazione relativa al soggetto beneficiario delle agevolazioni di cui al presente decreto, deve essere preventivamente richiesta ad Invitalia, che espleta le necessarie valutazioni di propria competenza, ai fini dell'eventuale conferma o revoca dell'agevolazione.

Articolo 22

Casi di revoca e decadenza e recupero delle somme

1. Con deliberazione di Invitalia, previa approvazione della Cabina di regia, l'agevolazione è revocata nei seguenti casi:

a) mancato rispetto degli adempimenti di legge o di quelli disposti dal presente decreto;

b) mancato completamento delle opere nei termini di cui all'articolo 20;

c) sostanziale difformità tra progetto presentato per l'agevolazione e quello effettivamente realizzato;

d) agevolazioni concesse sulla base di documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa e non sanabili;

e) nei casi di agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b):

i. cessazione dell'attività del soggetto beneficiario, ove applicabile;

ii. fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento ad altra procedura concorsuale, ove applicabile;

iii. nel caso in cui i beni acquistati con l'intervento di agevolazione siano alienati, ceduti o distratti prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso e comunque prima della scadenza del finanziamento agevolato. È, comunque, consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo;

iv. inosservanza accertata delle disposizioni fiscali, previdenziali, contributive e di sicurezza sul lavoro, alla data di erogazione di ciascun Sal, ove applicabile;

v. revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni e concessioni necessarie alla realizzazione dell'intervento oggetto di beneficio, alla data di erogazione di ciascun Sal;

vi. mancato pagamento di almeno due rate dovute ai sensi del relativo contratto di finanziamento;

f) in tutti gli ulteriori casi previsti nel contratto di garanzia, per le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) o nel contratto di finanziamento, per le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

2. La revoca dell'agevolazione ai sensi del comma 1 comporta la decadenza dal diritto all'agevolazione, con obbligo di (i) restituzione dell'Esl da parte del soggetto beneficiario per le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), con mantenimento dell'efficacia della garanzia per il soggetto richiedente e (ii) restituzione delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali per le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). Tali somme incrementano la dotazione del Fondo.

3. Invitalia provvede al recupero delle somme di cui al comma 2.

Articolo 23

Verifiche, controlli e ispezioni

1. Invitalia cura l'effettuazione delle verifiche sulle iniziative agevolate, selezionate a campione, per il tramite sia di controlli documentali sia di controlli in situ, o sopralluoghi, al fine di accertarne la regolarità di realizzazione, il funzionamento e la sussistenza o la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, sulla base di un programma annuale, di cui fornisce comunicazione alla Cabina di regia.

Articolo 24

Monitoraggio, divulgazione dei risultati e attività di informazione

1. Al fine di consentire una valutazione di efficacia dell'utilizzo delle risorse del Fondo, nonché degli effetti aggregati conseguiti a seguito della realizzazione degli investimenti con le stesse finanziati, Invitalia elabora e trasmette ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Conferenza Unificata, nonché agli altri organismi pubblici che abbiano eventualmente contribuito ad alimentare il Fondo, un report semestrale di monitoraggio tecnico, economico e finanziario dei benefici previsti dal presente decreto.

2. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, Invitalia provvede alla trasmissione ad Enea delle informazioni relative ai risparmi energetici conseguiti.

3. Invitalia pubblica e aggiorna con continuità sul proprio sito istituzionale i dati sui benefici concessi in applicazione del presente decreto.

Articolo 25

Aggiornamento e disposizioni attuative

1. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, anche su proposta della Cabina di Regia, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, possono aggiornare con successivi decreti:

a) il riparto delle risorse di cui all'articolo 5;

b) la forma e l'intensità delle agevolazioni di cui agli articoli 8, 9, 14 e 15, anche in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 102/2014 non regolate con il presente decreto.

2. Con decreti del direttore generale della Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico, e del direttore generale della Direzione generale clima ed energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate ulteriori disposizioni, criteri e modalità operative per l'accesso, la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al presente decreto.

Articolo 26

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le informazioni sintetiche, di cui all'allegato II del regolamento Gber, insieme al link al testo integrale della misura di aiuto, sono trasmesse alla Commissione europea, entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli obblighi di pubblicità sono assolti con l'inserimento dei dati nel Registro nazionale per gli aiuti di stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla base delle disposizioni regolamentari previste per lo stesso Registro.

 

Roma, 22 dicembre 2017

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