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Decreto direttoriale MinAmbiente 17 dicembre 2018, n. 408

Linee guida per la redazione dei documenti di pianificazione energetico-ambientale dei sistemi portuali - Articolo 4-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 17 dicembre 2018, n. 408

(Comunicato pubblicato sulla Gu 29 dicembre 2018 n. 301)

Linee guida per la redazione dei documenti di pianificazione energetico-ambientale dei sistemi portuali

Il Direttore generale per il clima e l'energia del ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare

di concerto con

Il Direttore generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua i — terne del ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Vista la direttiva 2012/33/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che modifica la direttiva 19 99/32/Ce del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;

Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Strategia dell'Unione europea per ridurre le emissioni atmosferiche delle navi marittime COM (2002) 595 del 20 novembre 2002;

Vista la raccomandazione della Commissione 2006/339/Ce dell'8 maggio 2006, finalizzata a promuovere l'utilizzo di elettricità erogata da reti elettriche terrestri per le navi ormeggiate nei porti comunitari;

Considerato che la Commissione europea, nell'ambito della comunicazione Il programma " Aria pulita per l'Europa" (Cafe): verso una strategia tematica per la qualità dell'aria COM (2001) 245, ha riesaminato il contributo dei trasporti marittimi alla concentrazione di inquinanti nell'aria ambiente, che è risultato significativo, soprattutto nelle zone portuali;

Visto il Piano strategico azionale della portualità e della logistica (Psnpl) adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 6 agosto 2015, ai sensi della legge 11 novembre 2014 n. 164 al fine di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione dell'intermodalità nel traffico merci , anche in r }azione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorità portuali esistenti;

Visto l'obiettivo 7, rubricato “Sostenibilità", del suddetto Piano strategico, il quale prevede di ridurre l'impatto dei porti sull'ambiente in termini globali (gas serra) e locali, promuovendo l'utilizzo intelligente dell’energia attraverso l'adozione di misure orientate a risparmio ed efficienza energetica, integrate alle tecnologie di produzione e sfruttamento delle fonti rinnovabili, incentivando iniziative volte alla minimizzazione dell'impatto ambientale dei sistemi portuali nel loro complesso;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169 rubricato “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994 n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f) , della legge 7 agosto 2015 , n. 124", ed in particolare l’articolo 5, che ha introdotto l'articolo 4-bis alla legge 28 gennaio 199 4, n. 84, ove si prevede che le Autorità di sistema portuale promuovano la redazione del documento di pianificazione energetica ed ambientale del sistema portuale, al fine cli perseguire obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 individuando, in un dato lasso di tempo, gli interventi e le misure da adottare previa valutazione di fattibilità tecnico-economica e analisi costi-benefici, le modalità di coordinamento con la programmazione infrastrutturale del sistema portuale, nonché le misure di monitoraggio degli interventi realizzati;

Considerato che ai sensi del citato articolo 4-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le Autorità di sistema portuale redigono il citato documento di pianificazione sulla base delle Linee-guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi", che prevede la valutazione della necessità di in­ stallare nei porti punti di rifornimento per il gas naturale liquefatto-Gnl e opere per la fornitura di elettricità alle infrastrutture di ormeggio;

Considerato il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) ed) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche" e in particolare gli articoli 3 e 8;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2012, recante Attuazione dell'articolo 8 comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, in materia di linee guida per la valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche e del Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti in opere pubbliche;

Visto il regolamento di esecuzione (Ue) 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative ali 'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (Ue) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea ed in particolare l'allegato III Metodo di esecuzione dell'analisi costi-benefici;

Visto l'Inventario nazionale delle emissioni in atmosfera 1990-2015. Informative Inventory Report 2017 pubblicato da Ispra e in particola re le procedure di calcolo delle emissioni rispetto alle fonti;

Decretano

Articolo 1

Adozione delle Linee guida

1. Sono adottate le "Linee guida per la redazione dei documenti di pianificazione energetico ambientale dei sistemi portuali" di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il documento di cui al comma 1 fornisce gli indirizzi utili alla redazione dei documenti di pianificazione energetico ambientale dei sistemi portuali, con l'obiettivo di ridurre i consumi di energia fossile e le emissioni di CO2, migliorando la qualità ambientale dei porti e delle aree limitrofe, contribuendo a salvaguardare la salute e il benessere dei lavoratori e della popolazione, nonché contribuendo ad aumentare la competitività dei sistemi portuali.

3. Il documento di cui al comma 1, fortemente condizionato dall'evoluzione tecnologica e normativa, viene vagliato ed eventualmente aggiornato ogni tre anni.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it).

Allegato A

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