Regolamento Commissione Ue 2015/1428/Ue
Progettazione ecocompatibile delle lampade - Modifiche ai regolamenti 244/2009/Ce, 245/2009/Ce e 1194/2012/Ue
Ultima versione disponibile al 15/10/2024
Commissione europea
Regolamento 25 agosto 2015, n. 2015/1428/Ue
(Guue 27 agosto 2015 n. L 224)
Regolamento che modifica il regolamento (Ce) n. 244/2009 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico e il regolamento (Ce) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Ue) n. 1194/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia1 , in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,
considerando quanto segue:
(1) La Commissione è tenuta a effettuare una revisione del regolamento (Ce) n. 244/2009 della Commissione2 alla luce del progresso tecnologico, prestando particolare attenzione all'evoluzione delle vendite di lampade per usi speciali nell'intento di verificare che non siano utilizzate per l'illuminazione generale, allo sviluppo di nuove tecnologie come i Led e alla fattibilità di stabilire requisiti di efficienza energetica a livello di classe "A" di cui nella direttiva 98/11/Ce della Commissione3 .
(2) Alla luce delle prove presentate in occasione della revisione del regolamento (Ce) n. 244/2009, per i produttori non risulta praticabile sotto il profilo economico sviluppare e commercializzare dal 1o settembre 2016 lampade ad alogeni a tensione di rete che raggiungano il limite fissato per la fase 6 alla tabella 1 del regolamento (Ce) n. 244/2009 della Commissione per quanto attiene alla potenza nominale massima per un dato flusso luminoso nominale. Una valutazione degli sviluppi previsti delle tecnologie di illuminazione a maggiore efficienza energetica indica che una data più appropriata per l'introduzione di tale limite sarebbe il 1o settembre 2018.
(3) Al fine di massimizzare i benefici per l'ambiente e minimizzare gli eventuali impatti economici negativi per l'utilizzatore, è necessario stabilire che in futuro gli apparecchi di illuminazione siano progettati in modo che siano compatibili con soluzioni di illuminazione efficienti sotto il profilo energetico. Il rischio di un effetto permanenza di tecnologie vecchie e superate dovrebbe essere minimizzato garantendo che gli apparecchi di illuminazione commercializzati siano pienamente compatibili con le lampade ad elevata efficienza appartenenti almeno alla classe di efficienza "A+" a norma del regolamento delegato (Ue) n. 874/2012 della Commissione4 .
(4) La revisione del regolamento (Ce) n. 244/2009 ha mostrato l'esigenza di aggiornare e chiarire la definizione di lampade per usi speciali, al fine di ridurre l'uso di tali lampade nelle applicazioni di illuminazione generale e adeguare le specifiche agli sviluppi tecnologici. Le prescrizioni normative dovrebbero agevolare ulteriormente l'uso delle soluzioni più efficienti sotto il profilo energetico per una data applicazione speciale.
(5) È necessario garantire la coerenza fra il regolamento (Ce) n. 244/2009 e il regolamento (Ue) n. 1194/2012 della Commissione5 per quanto attiene alla definizione e ai requisiti in materia di informazioni sul prodotto dei prodotti per usi speciali, che può essere realizzata al meglio mediante una modifica combinata di entrambi i regolamenti. Questo dovrebbe semplificare la conformità con le prescrizioni normative per i produttori e i fornitori nonché favorire una sorveglianza del mercato efficace da parte delle autorità nazionali.
(6) La revisione del regolamento (Ce) n. 244/2009 conclude che la fattibilità dell'istituzione di requisiti di efficienza energetica a livello di classe "A" o superiore dovrebbe essere esaminata mediante uno studio approfondito, che dovrebbe valutare anche la fattibilità dell'incremento dei requisiti di efficienza energetica per i prodotti disciplinati dal regolamento (Ce) n. 245/2009 della Commissione6 e dal regolamento (Ue) n. 1194/2012, dell'ampliamento del campo d'applicazione di ciascuno onde ottimizzare le riduzioni del consumo energetico e della fusione dei tre regolamenti in un'unica misura di attuazione coerente relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di illuminazione.
(7) Il regolamento (Ce) n. 245/2009 verte essenzialmente sull'energia nella fase di uso e sul contenuto di mercurio delle lampade. Pertanto, adottare requisiti in materia di prestazione del prodotto per le lampade senza requisiti relativi all'efficacia del prodotto né al contenuto di mercurio costituisce un onere regolamentare inutile e suscettibile di condurre a un'eliminazione del prodotto senza validi motivi. Modificare il campo d'applicazione dei requisiti in materia di prestazione del prodotto per renderlo coerente con quello principale del regolamento dovrebbe pertanto migliorare l'adeguatezza di queste norme.
(8) Nel valutare la necessità di rivedere i regolamenti relativi alla progettazione ecocompatibile e all'etichettatura energetica dei prodotti d'illuminazione è opportuno riesaminare fra l'altro le esenzioni concesse alle lampade munite di attacco di tipo G9 e R7 nonché i requisiti minimi di prestazione energetica delle lampade.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/Ce,
ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
Modifica del regolamento (Ce) n. 244/2009
Il regolamento (Ce) n. 244/2009 è modificato come segue:
1. l'articolo 2 è modificato come segue: a) il punto 4 è sostituito dal seguente:
"4. "lampada per usi speciali": una lampada che si avvale delle tecnologie disciplinate dal presente regolamento ma destinata a usi speciali a causa dei relativi parametri tecnici, come illustrato nella documentazione tecnica. Le applicazioni speciali sono quelle che richiedono parametri tecnici non necessari ai fini di illuminare ambienti o oggetti in circostanze normali. Tali applicazioni sono dei tipi seguenti:
a) applicazioni nelle quali il fine primario della luce non è l'illuminazione, quali
i) l'emissione luminosa è l'agente in processi chimici o biologici (per esempio polimerizzazione, luce ultravioletta utilizzata per conservare/asciugare/indurire, terapia fotodinamica, orticoltura, cure veterinarie, prodotti insetticidi);
ii) cattura e proiezione di immagini (per esempio flash fotografici, fotocopiatrici, videoproiettori);
iii) riscaldamento (lampade a infrarossi);
iv) segnalazione (per esempio controllo del traffico o illuminazione aeroportuale);
b) applicazioni luminose dove
i) la distribuzione dello spettro luminoso serve a mutare l'aspetto dell'ambiente o dell'oggetto illuminato, oltre a renderlo visibile (per esempio illuminazione di esposizioni alimentari o lampade colorate ai sensi dell'allegato I, punto 1, fatta eccezione per le variazioni della temperatura di colore correlata); o
ii) la distribuzione dello spettro luminoso è calibrata sulle esigenze specifiche di una particolare attrezzatura tecnica, oltre a rendere l'ambiente o l'oggetto visibile all'occhio umano (per esempio illuminazione di studio, effetti luminosi per spettacolo, illuminazione teatrale); o
iii) l'ambiente o l'oggetto illuminato richiede una protezione speciale dagli effetti negativi della fonte luminosa (per esempio illuminazione con filtri dedicati per pazienti o reperti museali fotosensibili); o
iv) l'illuminazione è richiesta solo in situazioni d'emergenza (per esempio apparecchi di illuminazione d'emergenza o unità di alimentazione per tale illuminazione); o
v) i prodotti di illuminazione devono essere resistenti a condizioni fisiche estreme (per esempio vibrazioni oppure temperature inferiori a -20 °C o superiori a 50 °C);
Le lampade a incandescenza di lunghezza superiore a 60 mm non sono lampade per usi speciali se sono resistenti solo agli urti meccanici o alle vibrazioni e non sono lampade semaforiche a incandescenza; o se hanno una potenza caratteristica superiore a 25 W e se ne dichiarano caratteristiche specifiche presenti anche in lampade appartenenti a classi di efficienza superiori a norma del regolamento (Ue) n. 874/2012 (come emissioni di compatibilità elettromagnetica pari a 0, un valore Cri almeno pari a 95 ed emissioni UV non superiori a 2 mW per 1.000 lm);"
b) il punto 9 è sostituito dal seguente:
"9. "lampada ad alogeni al tungsteno": una lampada a filamento in cui il filamento è di tungsteno ed è circondato da gas contenente alogeni o composti di alogeni in un bulbo di quarzo o vetro resistente, che può essere assemblato in un involucro secondario. Tale lampada può essere fornita con alimentatore incorporato;"
c) è aggiunto il punto 19 seguente:
"19. "lampada semaforica a incandescenza", una lampada a incandescenza avente una tensione caratteristica superiore a 60 V e un tasso di guasto inferiore al 2% durante le prime 1.000 ore di funzionamento.";
2. l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
Requisiti di progettazione ecocompatibile
1. Le lampade non direzionali per uso domestico soddisfano i requisiti di progettazione ecocompatibile definiti all'allegato II.
Ogni requisito di progettazione ecocompatibile si applica in conformità delle fasi seguenti:
Fase 1: 1° settembre 2009,
Fase 2: 1° settembre 2010,
Fase 3: 1° settembre 2011,
Fase 4: 1° settembre 2012,
Fase 5: 1° settembre 2013,
Fase 6: 1° settembre 2018.
A meno che non sia sostituito o salvo indicazione contraria, un requisito continua a essere applicato congiuntamente a quelli introdotti in fasi successive.
2. Le lampade per usi speciali sono conformi ai seguenti requisiti:
a) se le coordinate cromatiche di una lampada rientrano sempre nella seguente gamma:
x < 0,270 oppure x > 0,530
y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 oppure y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595;
le coordinate cromatiche sono dichiarate nel fascicolo tecnico elaborato ai fini della valutazione della conformità a norma dell'articolo 8 della direttiva 2009/125/Ce che indica che tali coordinate conferiscono alla lampada il carattere di lampada per usi speciali;
b) per tutte le lampade per usi speciali l'uso previsto è dichiarato in tutte le forme di informazione di prodotto, congiuntamente all'avvertenza che non sono destinate all'uso in altre applicazioni.
Il fascicolo di documentazione tecnica elaborato ai fini della valutazione della conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/Ce elenca i parametri tecnici che conferiscono alla progettazione della lampada la specificità per l'uso previsto dichiarato.
Se necessario i parametri possono essere elencati in modo da evitare di rivelare informazioni commerciali riservate connesse ai diritti di proprietà intellettuale del produttore.
Se la lampada è presentata in maniera visibile all'utilizzatore finale prima dell'acquisto, le seguenti informazioni sono indicate in modo chiaro ed evidente sull'imballaggio:
i) l'uso previsto;
ii) l'indicazione che il prodotto non è adatto per l'illuminazione di ambienti domestici; e
iii) i parametri tecnici che conferiscono alla progettazione della lampada la specificità per l'uso previsto dichiarato. In alternativa, le informazioni di cui al punto iii) possono essere inserite nell'imballaggio."
Articolo 2
Modifica del regolamento (Ce) n. 245/2009
L'allegato III del regolamento (Ce) n. 245/2009 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 3
Modifica del regolamento (Ue) n. 1194/2012
Il regolamento (Ue) n. 1194/2012 è modificato come segue:
1. l'articolo 2 è modificato come segue: a) il punto 4 è sostituito dal seguente:
"4. "prodotto per usi speciali", un prodotto che si avvale delle tecnologie disciplinate dal presente regolamento ma destinato a usi speciali a causa dei relativi parametri tecnici, come illustrato nella documentazione tecnica. Le applicazioni speciali sono quelle che richiedono parametri tecnici non necessari ai fini di illuminare ambienti o oggetti in circostanze normali. Tali applicazioni sono dei tipi seguenti:
a) applicazioni nelle quali il fine primario della luce non è l'illuminazione, quali
i) l'emissione luminosa in qualità di agente in processi chimici o biologici (per esempio polimerizzazione, luce ultravioletta utilizzata per conservare/asciugare/indurire, terapia fotodinamica, orticoltura, cure veterinarie, prodotti insetticidi);
ii) cattura e proiezione di immagini (per esempio flash fotografici, fotocopiatrici, videoproiettori);
iii) riscaldamento (lampade a infrarossi);
iv) segnalazione (per esempio controllo del traffico o illuminazione aeroportuale);
b) applicazioni luminose dove
i) la distribuzione dello spettro luminoso serve a mutare l'aspetto dell'ambiente o dell'oggetto illuminato, oltre a renderlo visibile (per esempio illuminazione di esposizioni alimentari o lampade colorate ai sensi dell'allegato I, punto 1, fatta eccezione per le variazioni della temperatura di colore correlata); o
ii) la distribuzione dello spettro luminoso è calibrata sulle esigenze specifiche di una particolare attrezzatura tecnica, oltre a rendere l'ambiente o l'oggetto visibile all'occhio umano (per esempio illuminazione da studio, effetti luminosi per spettacolo, illuminazione teatrale); o
iii) l'ambiente o l'oggetto illuminato richiede una protezione speciale dagli effetti negativi della fonte luminosa (per esempio illuminazione con filtri dedicati per pazienti o reperti museali fotosensibili); o
iv) l'illuminazione è richiesta solo in situazioni d'emergenza (per esempio apparecchi di illuminazione d'emergenza o unità di alimentazione per tale illuminazione); o
v) i prodotti di illuminazione devono essere resistenti a condizioni fisiche estreme (per esempio vibrazioni oppure temperature inferiori a -20 °C o superiori a 50 °C);
Le lampade a incandescenza di lunghezza superiore a 60 mm non sono prodotti per usi speciali se sono resistenti solo agli urti meccanici o alle vibrazioni e non sono lampade semaforiche a incandescenza; o se hanno una potenza caratteristica superiore a 25 W e se ne dichiarano caratteristiche specifiche presenti anche in lampade appartenenti a classi di efficienza superiori a norma del regolamento (Ue) n. 874/2012 (come emissioni di compatibilità elettromagnetica pari a 0, un valore Cri almeno pari a 95 ed emissioni UV non superiori a 2 mW per 1.000 lm);"
b) il punto 28 è sostituito dal seguente:
"28. "apparecchio di illuminazione": un prodotto che distribuisce, filtra o trasforma la luce trasmessa da una o più lampade e che include tutte le parti necessarie per sostenere, fissare e proteggere le lampade e, ove necessario, i circuiti ausiliari e gli strumenti per collegarle all'alimentazione elettrica. Se l'uso primario del prodotto non è l'illuminazione e il prodotto dipende dall'apporto energetico per espletare la propria funzione primaria durante l'uso (come frigoriferi, macchine da cucire, endoscopi, analizzatori di sangue), esso non è considerato un apparecchio di illuminazione ai fini del presente regolamento;"
c) è aggiunto il punto 31 seguente:
"31. "lampada semaforica a incandescenza", una lampada a incandescenza avente una tensione caratteristica superiore a 60 V e un tasso di guasto inferiore al 2% durante le prime 1.000 ore di funzionamento.";
2. gli allegati I, III e IV sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2015
Allegato I
Modifica dell'allegato III del regolamento (Ce) n. 245/2009
1. All'allegato III, il punto 1.2, lettera B), l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Le lampade a sodio ad alta pressione soggette a requisiti di efficacia della lampada devono presentare almeno i fattori di mantenimento del flusso luminoso e i fattori di sopravvivenza della lampada di cui nella tabella 13:
Tabella 13 Fattori di mantenimento del flusso luminoso e fattori di sopravvivenza per lampade a sodio ad alta pressione — seconda fase
Categoria di lampade a sodio ad alta pressione e ore di funzionamento a fini di misurazione | Fattore di mantenimento del flusso luminoso della lampada | Fattore di sopravvivenza della lampada | |
P ≤ 75 W LLMF e LSF misurati a 12.000 ore di funzionamento | Ra ≤ 60 | > 0,80 | > 0,90 |
Ra > 60 | > 0,75 | > 0,75 | |
tutte le lampade a retroadattamento progettate per funzionare con un alimentatore per lampade a vapori di mercurio ad alta pressione | > 0,75 | > 0,80 | |
P > 75 W ≤ 605 W LLMF e LSF misurati a 16.000 ore di funzionamento | Ra ≤ 60 | > 0,85 | > 0,90 |
Ra > 60 | > 0,70 | > 0,65 | |
tutte le lampade a retroadattamento progettate per funzionare con un alimentatore per lampade a vapori di mercurio ad alta pressione | > 0,75 | > 0,55 |
I requisiti di cui alla tabella 13 per le lampade a retroadattamento progettate per funzionare con un alimentatore per lampade a vapori di mercurio ad alta pressione si applicano fino a 6 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.";
2. all'allegato III, il punto 1.2, lettera C, è sostituito dal seguente:
"C. Requisiti della terza fase
Otto anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento:
le lampade ad alogenuri metallici soggette a requisiti di efficacia della lampada devono avere almeno i fattori di mantenimento del flusso luminoso e i fattori di sopravvivenza della lampada di cui alla tabella 14:
Tabella 14 Fattori di mantenimento del flusso luminoso e fattori di sopravvivenza per le lampade ad alogenuri metallici — terza fase
Ore di funzionamento | Fattore di mantenimento del flusso luminoso della lampada | Fattore di sopravvivenza della lampada |
12.000 | > 0,80 | > 0,80" |
Allegato II
Modifiche degli allegati I, III e IV del regolamento (Ue) n. 1194/2012
1. All'allegato I, il punto 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per tutti i prodotti per usi speciali l'uso previsto è dichiarato in tutte le forme di informazioni sul prodotto, congiuntamente all'avvertenza che tali prodotti non sono destinati a usi in altre applicazioni.
Il fascicolo di documentazione tecnica elaborato ai fini della valutazione della conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/Ce elenca i parametri tecnici che conferiscono alla progettazione del prodotto la specificità per l'uso previsto dichiarato:
Se necessario i parametri possono essere elencati in modo da evitare di rivelare informazioni commerciali riservate connesse ai diritti di proprietà intellettuale del produttore.
Se il prodotto è presentato in maniera visibile all'utilizzatore finale prima dell'acquisto, le seguenti informazioni sono indicate in modo chiaro ed evidente sull'imballaggio:
a) l'uso previsto;
b) l'indicazione che il prodotto non è adatto per l'illuminazione di ambienti domestici; e
c) i parametri tecnici che conferiscono alla progettazione della lampada la specificità per l'uso previsto dichiarato. In alternativa, le informazioni di cui alla lettera c) possono essere fornite inserendole nell'imballaggio.";
2. all'allegato III, il punto 2.3 è sostituito dal seguente:
"2.3. Requisiti di funzionalità per apparecchi progettati per essere installati fra la rete e le lampade
a) Dalla fase 2 gli apparecchi progettati per essere installati fra la rete e le lampade sono tenuti a soddisfare i requisiti di ultima generazione in termini di compatibilità con le lampade il cui indice di efficienza energetica (calcolato per le lampade direzionali e non direzionali conformemente al metodo stabilito al punto 1.1 del presente allegato) è al massimo:
— 0,24 per le lampade non direzionali (assumendo Φuse = flusso luminoso caratteristico totale);
— 0,40 per le lampade direzionali.
Quando un dispositivo di controllo per la regolazione della luce è impostato sulla posizione più bassa alla quale le lampade consumano potenza, le lampade utilizzate emettono almeno l'1% del loro flusso luminoso a pieno carico.
Quando un apparecchio di illuminazione è immesso sul mercato e le lampade che l'utilizzatore finale può sostituire sono incluse nell'apparecchio, queste lampade devono appartenere a una delle due classi energetiche più alte, conformemente al regolamento delegato (Ue) n. 874/2012, con cui l'apparecchio è dichiarato compatibile.
b) Dalla fase 3 un apparecchio di illuminazione immesso sul mercato e progettato per lampade sostituibili dall'utilizzatore finale è pienamente compatibile con lampade appartenenti almeno alla classe di efficienza energetica "A+" conformemente al regolamento delegato (Ue) n. 874/2012.
Il fascicolo di documentazione tecnica di tali apparecchi di illuminazione elaborato ai fini della valutazione della conformità a norma dell'articolo 8 della direttiva 2009/125/Ce presenta quantomeno una combinazione realistica di impostazioni del prodotto nonché le condizioni in cui sottoporre a prova il prodotto.";
3. all'allegato IV, il punto 3 è sostituito dal seguente:
"3. Procedura di verifica per apparecchi progettati per essere installate tra la rete e le lampade
Le Autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità.
L'apparecchio risulta conforme ai requisiti stabiliti dal presente regolamento se soddisfano le disposizioni in materia di compatibilità di cui all'allegato III, punto 2.3, applicando i metodi e i criteri più avanzati per la valutazione della compatibilità, compresi quelli stabiliti in documenti i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se si dimostra la mancata compatibilità rispetto alle disposizioni in materia di cui all'allegato III, punto 2.3, lettera a), il modello può ancora essere ritenuto conforme se soddisfa quanto prescritto in materia di informazioni sul prodotto all'allegato III, punto 3.3 o all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (Ue) n. 874/2012.
Oltre che per i requisiti di compatibilità, l'unità di alimentazione della lampada è anche provata per quanto riguarda i requisiti di efficienza di cui all'allegato III, punto 1.2. La prova è eseguita su un unico esemplare di unità di alimentazione della lampada, non su una combinazione di diversi elementi dell'unità di alimentazione della lampada, anche se il modello è progettato per dipendere da altri elementi per far funzionare la/e lampada/e in un dato impianto. Il modello è ritenuto conforme ai requisiti se i risultati non si scostano dai valori limite di oltre il 2,5%. Se i risultati si scostano di oltre il 2,5% dai valori limite, si sottopongono a prova tre unità supplementari. Il modello è considerato conforme ai requisiti se la media dei risultati delle tre prove supplementari non supera i valori limite di oltre il 2,5%.
Oltre che per i requisiti di compatibilità, gli apparecchi di illuminazione intesi per essere commercializzati agli utilizzatori finali sono inoltre controllati per la presenza di lampade nell'imballaggio. Il modello è ritenuto conforme se non sono presenti lampade o se le lampade presenti appartengono alle classi energetiche previste all'allegato III, punto 2.3.
Oltre che per i requisiti di compatibilità, i dispositivi di controllo per la regolazione della luce sono sottoposti a prova con lampade a filamento quando il dispositivo di controllo per la regolazione della luce si trova nella posizione di regolazione minima. Il modello è ritenuto conforme se, una volta installato secondo le istruzioni del produttore, le lampade forniscono almeno l'1% del loro flusso luminoso a pieno carico.
Se il modello non soddisfa i criteri di conformità applicabili di cui sopra, è ritenuto non conforme. Le Autorità degli Stati membri comunicano i risultati delle prove e altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro un mese dall'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello."
Note ufficiali
(1) Gu L 285 del 31 ottobre 2009, pag. 10.
Regolamento (Ce) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico (Ge L 76 del 24 marzo 2009, pag. 3).
Direttiva 98/11/Ce della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/Cee del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico (Gu L 71 del 10 marzo 1998, pag. 1).
Regolamento delegato (Ue) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione (Gu L 258 del 26 settembre 2012, pag. 1).
Regolamento (Ue) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature (Gu L 342 del 14 dicembre 2012, pag. 1).
Regolamento (Ce) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 76 del 24 marzo 2009, pag. 17).