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Dm Sviluppo economico 26 giugno 2015

Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le disposizioni del presente decreto sono efficaci dal 1° ottobre 2015, data di entrata in vigore del Dm 26 giugno 2015, decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, Dlgs 192/2005.

Parole chiave Parole chiave: Energia | Efficienza energetica | Linee guida / Norme tecniche | Linee guida / Norme tecniche | Edilizia | Edilizia | Certificazioni | Efficienza energetica

Ultima versione disponibile al 20/04/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 26 giugno 2015

(So n. 39 alla Gu 15 luglio 2015 n. 162)

Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici

Il Ministro dello sviluppo economico

di concerto con

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

e con

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Vista la direttiva 2010/31/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante recepimento della direttiva 2010/31/Ue sulla prestazione energetica nell'edilizia, di seguito decreto legislativo;

Visto il Titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e in particolare:

l'articolo 4, comma 1, che prevede che con uno o più decreti siano definite le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, delle prescrizioni e dei requisiti, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della predetta direttiva 2010/31/Ue sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei criteri generali riportati allo stesso articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo;

l'articolo 6, comma 12, che prevede l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 recante "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo;

l'articolo 8, comma 1 che prevede che il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, inseriscano i calcoli e le verifiche previste dal decreto legislativo nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici;

l'articolo 9, comma 1, che, fermo restando il rispetto dell'articolo 17, assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza energetica contenute nel medesimo decreto legislativo;

l'articolo 9, comma 5-sexies, che prevede che le Regioni e le Province autonome collaborino con il Ministero dello sviluppo economico per la definizione congiunta di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti, di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune nonché per la redazione del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero e dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13 del decreto legislativo;

Visto il comma 4, dell'articolo 16, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le modalità di modifica degli allegati al medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che definisce gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nei nuovi edifici o negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della direttiva 2006/32/Ce;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica ed in particolare l'articolo 14, comma 10, che prevede l'adozione del decreto in oggetto in tempi brevi, favorendo l'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale di regole semplici per la valutazione della prestazione energetica e l'attestazione della prestazione energetica degli edifici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 recante la disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici;

Visto il decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, concernente il calcolo della prestazione energetica negli edifici e i nuovi requisiti minimi di efficienza energetica;

Considerato l'esito positivo delle consultazioni con le principali associazioni di categoria interessate;

Considerato che il presente decreto costituisce uno strumento indispensabile per la promozione degli edifici a energia quasi zero, fissata dalla direttiva 2010/31/Ue;

Sentito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 18 giugno 2015;

Decreta:

Articolo 1

Ambito di intervento e finalità

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo, il presente decreto definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica.

 

Articolo 2

Relazioni tecniche di progetto

1. Sono approvati gli schemi di relazione tecnica di progetto di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo, riportati negli allegati al presente decreto.

Articolo 3

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto, ivi compresi gli allegati, che ne costituiscono parte integrante, entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni di cui al presente decreto, ivi compresi gli allegati, hanno efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni.

2. Gli allegati al presente decreto, ove necessario, sono modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e sentito il parere della Conferenza unificata.

 

Roma, 26 giugno 2015.

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

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