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Dm Sviluppo economico 26 giugno 2015

Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici

Parole chiave Parole chiave: Efficienza energetica | Energia | Linee guida / Norme tecniche | Efficienza energetica | Certificazioni | Certificazioni | Edilizia | Edilizia | Linee guida / Norme tecniche | Impianti termici civili

Ultima versione disponibile al 26/04/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 26 giugno 2015

(So n. 39 alla Gu 15 luglio 2015 n. 162)

Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici

Il Ministro dello sviluppo economico

di concerto con

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

e con

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Il Ministro della salute (per i profili di competenza)

e

Il Ministro della difesa (per i profili di competenza)

Vista la direttiva 2010/31/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante recepimento della direttiva 2010/31/Ue sulla prestazione energetica nell'edilizia, di seguito decreto legislativo;

Visto il Titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e in particolare:

l'articolo 4, comma 1, che prevede che con uno o più decreti siano definite le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, delle prescrizioni e dei requisiti, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della predetta direttiva 2010/31/Ue sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei criteri generali riportati allo stesso articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo;

l'articolo 6, comma 12, che prevede l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 recante «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici», avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo;

l'articolo 9, comma 1, che, fermo restando il rispetto dell'articolo 17, assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza energetica contenute nel medesimo decreto legislativo;

l'articolo 9, comma 5-sexies, che prevede che le Regioni e le Province autonome collaborino con il Ministero dello sviluppo economico per la definizione congiunta di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti, di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune nonché per la redazione del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero e dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13 del decreto legislativo;

Visto l'articolo 16, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che definisce gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nei nuovi edifici o negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della direttiva 2006/32/Ce;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti;

Considerato che l'emanazione del presente decreto è funzionale alla piena attuazione della direttiva 2010/31/Ue, e in particolare degli articoli 3 e 4;

Considerato l'esito positivo delle consultazioni con le principali associazioni di categoria interessate;

Considerato che il presente decreto costituisce uno strumento indispensabile per la promozione degli edifici a energia quasi zero, fissata dalla direttiva 2010/31/Ue;

Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 25 marzo 2015;

Decreta:

Articolo 1

Ambito di intervento e finalità

1. Il presente decreto definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come riportati nell'allegato 1.

2. I criteri generali di cui al comma 1 si applicano agli edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, con "decreto legislativo" si intende il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo e le ulteriori seguenti definizioni:

a) superficie disperdente S (m2): superficie che delimita il volume climatizzato V rispetto all'esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione;

b) volume climatizzato V (m3): volume lordo delle parti di edificio climatizzate come definito dalle superfici che lo delimitano;

c) rapporto di forma (S/V): rapporto tra la superficie disperdente S e il volume climatizzato V;

d) trasmittanza termica periodica YIE (W/m²K): parametro che valuta la capacità di una parete opaca di sfasare e attenuare la componente periodica del flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma Uni En Iso 13786:2008 e successivi aggiornamenti;

e) riflettanza: rapporto tra l'intensità della radiazione solare globalmente riflessa e quella della radiazione incidente su una superficie espresso in forma di parametro adimensionale, in modo analogo, nella scala [0-1] o nella scala [0-100];

f) impianto con sistema ibrido: impianto dotato di generatori che utilizzano più fonti energetiche opportunamente integrate tra loro al fine di contenere i consumi e i costi di investimento e gestione. Un esempio, non esaustivo, è costituito da un impianto composto da una pompa di calore elettrica integrata con una caldaia a gas a condensazione.

Articolo 3

Criteri e metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici

1. Per il calcolo della prestazione energetica negli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, si adottano le seguenti norme tecniche nazionali e le loro successive modificazioni e integrazioni, predisposte in conformità allo sviluppo delle norme En a supporto della direttiva 2010/31/Ue, nonché le norme all'allegato 2 al presente decreto:

a) raccomandazione Cti 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici — Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio" e successive norme tecniche che ne conseguono;

b) Uni/Ts 11300 — 1 Prestazioni energetiche degli edifici — Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;

c) Uni/Ts 11300 — 2 Prestazioni energetiche degli edifici — Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;

d) Uni/Ts 11300 — 3 Prestazioni energetiche degli edifici — Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;

e) Uni/Ts 11300 — 4 Prestazioni energetiche degli edifici — Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria;

f) Uni En 15193 — Prestazione energetica degli edifici — Requisiti energetici per illuminazione.

2. Le ulteriori metodologie di calcolo finalizzate alla redazione dell'attestato di prestazione energetica sono riportate nelle Linee guida nazionali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 e nei successivi aggiornamenti previsti dall'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo.

3. Il Comitato termotecnico italiano — energia e ambiente, di seguito Cti, entro 90 giorni dall'emanazione delle norme En a supporto della direttiva 2010/31/Ue, predispone uno schema di norma tecnica nazionale e relative linee guida per il calcolo della prestazione energetica con metodo orario, semplificato sulla base di quanto definito nella norma Uni En Iso 13790, al fine della sua eventuale introduzione nelle successive revisioni del presente decreto.

Articolo 4

Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici

1. I criteri generali e i requisiti della prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la progettazione e installazione degli impianti sono fissati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni, nonché dalle ulteriori disposizioni di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. L'Enea, in collaborazione con il Cti, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, predispone uno studio sui parametri tecnici dell'edificio di riferimento, al fine di verificare le caratteristiche delle tecniche costruttive, convenzionali e innovative, e monitorare l'evoluzione dei requisiti energetici ottimali. Per gli edifici non residenziali, tale studio comprende i requisiti energetici minimi degli impianti di illuminazione, con particolare attenzione all'interazione fra luce naturale e luce artificiale, degli ascensori e delle scale mobili.

Articolo 5

Criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti

1. I criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari a norma dell'articolo 4, comma 1-bis del decreto legislativo, sono fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.

Articolo 6

Funzioni delle Regioni e delle Province autonome

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle Regioni e alle Province autonome che non abbiano ancora adottato provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31/Ue.

2. Per promuovere una applicazione omogenea del presente decreto sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali della direttiva 2010/31/Ue e del decreto legislativo, le Regioni, le Province autonome, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare collaborano e concorrono per la definizione e l'aggiornamento:

a) delle metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici in conformità ai principi generali di cui all'articolo 3 del presente decreto;

b) dei requisiti minimi di edifici e impianti;

c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d) del decreto legislativo, anche in collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, comma 2 del decreto legislativo;

e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13 del decreto legislativo.

Articolo 7

Strumenti di calcolo

1. Gli strumenti di calcolo e i software commerciali per l'applicazione delle metodologie di cui al comma 1 dell'articolo 3 garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento di cui al comma 2. La garanzia è fornita attraverso una dichiarazione resa dal Cti, previa verifica del rispetto della condizione di cui al presente comma.

2. Il Cti predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla cui base fornire la dichiarazione di cui al comma 1.

3. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui al comma 1, la medesima è sostituita da autodichiarazione del produttore del software commerciale, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica avanzata dal predetto soggetto al Cti.

4. L'Enea, in collaborazione con il Cti predispone uno studio per valutare l'aggiornamento della classificazione degli edifici e degli spazi di cui al paragrafo 1.2, dell'allegato 1, in relazione alle diverse condizioni di utilizzo, anche all'interno di edifici della stessa categoria.

5. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo, per garantire il necessario aggiornamento dei sistemi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli eventuali aggiornamenti delle norme tecniche di cui all'articolo 11 del decreto legislativo stesso, si applicano a decorrere da 90 giorni dalla data della loro pubblicazione.

Articolo 8

Abrogazioni e disposizioni finali

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'allegato A, commi 39 e 40, secondo capoverso, le parole da "Ai fini della conversione" fino a "e i suoi successivi aggiornamenti;" sono soppresse;

b) gli allegati C, H, L, M, sono soppressi.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2015.

 

Roma, 26 giugno 2015

Allegato 1 (articoli 3 e 4)

Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici

1 Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e per la loro classificazione in base alla destinazione d'uso

1.1 La prestazione energetica degli edifici

1. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, la prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell'edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. In particolare:

a) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica Uni e Cti in materia. Dette norme sono allineate con le norme predisposte dal Cen a supporto della direttiva 2010/31/Ue;

b) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola come energia primaria per singolo servizio energetico, con intervalli di calcolo mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia da fonte rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema. Il calcolo su base mensile si effettua con le metodologie di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto;

c) si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l'energia da fonte rinnovabile prodotta e utilizzata all'interno del confine del sistema con le condizioni di cui alla lettera d);

d) è consentito tenere conto dell'energia da fonte rinnovabile o da cogenerazione prodotta nell'ambito del confine del sistema (in situ) alle seguenti condizioni:

i. solo per contribuire ai fabbisogni del medesimo vettore energetico (elettricità con elettricità, energia termica con energia termica, ecc.);

ii. fino a copertura totale del corrispondente fabbisogno o vettore energetico utilizzato per i servizi considerati nella prestazione energetica. L'eccedenza di energia rispetto al fabbisogno mensile, prodotta in situ e che viene esportata, non concorre alla prestazione energetica dell'edificio. In relazione alla cogenerazione, l'energia utilizzata dal cogeneratore viene allocata all'energia elettrica e termica prodotta dallo stesso secondo quanto segue, considerando un rendimento di riferimento del sistema elettrico nazionale ηel pari a 0,413 ed un rendimento di riferimento termico ηth,ref pari a 0,9. Indicando quindi aw e aq rispettivamente i fattori di allocazione all'energia elettrica e termica prodotta si ha che:

iii. nel calcolo del fabbisogno energetico annuale globale di cui alla lettera b), fatto salvo quanto previsto al punto ii, l'eventuale energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in eccedenza ed esportata in alcuni mesi, non può essere computata a copertura del fabbisogno nei mesi nei quali la produzione sia invece insufficiente;

iv. l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile non può essere conteggiata ai fini del soddisfacimento di consumi elettrici per la produzione di calore con effetto Joule. A titolo di esempio indicativo ma non esaustivo, l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in situ (per esempio, fotovoltaico) può essere conteggiata per contribuire al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni energetici dell'edificio:

— in caso di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di una caldaia, fino a copertura dei consumi di energia elettrica per gli ausiliari;

— in caso di riscaldamento e/o raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di una pompa di calore elettrica, fino a copertura di tutti i consumi elettrici relativi all'utilizzo di tale macchina a esclusione dell'energia assorbita da eventuali resistenze di integrazione alla produzione di calore utile per l'impianto;

— in caso di impianto di ventilazione meccanica controllata, fino alla copertura dei consumi relativi agli ausiliari elettrici;

— nel settore non residenziale, fino a copertura anche dei consumi per l'illuminazione;

v. nel caso di impianti di generazione da fonte rinnovabile centralizzati, ovvero che alimentino una pluralità di utenze, oppure nel caso di impianti di generazione da fonte rinnovabile che contribuiscano per servizi diversi, per ogni intervallo di calcolo si attribuiscono quote di energia rinnovabile per ciascun servizio e per ciascuna unità immobiliare in proporzione ai rispettivi fabbisogni termici all'uscita dei sistemi di generazione ovvero ai rispettivi fabbisogni elettrici.

e) ai fini delle verifiche progettuali del rispetto dei requisiti minimi, si effettua il calcolo sia dell'energia primaria totale che dell'energia primaria non rinnovabile, ottenute applicando i pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale fP,tot e in energia primaria non rinnovabile fP,nren di cui alla Tabella 1, della lettera h).

f) ai fini della classificazione degli edifici, si effettua il calcolo dell'energia primaria non rinnovabile, applicando i pertinenti fattori di conversione in energia primaria non rinnovabile fP,nren, di cui alla Tabella 1, della lettera h).

g) il fattore di conversione in energia primaria totale fP,tot è pari a:

 

fP,tot = fP,nren + fP,ren

 

dove:

fP,nren: fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile

fP,ren: fattore di conversione in energia primaria rinnovabile

h) ai fini del soddisfacimento di quanto specificato alle lettere e) ed f), i fattori di conversione in energia primaria sono pari a quelli riportati in Tabella 1, in funzione del vettore energetico utilizzato.

 

Tabella 1 — Fattori di conversione in energia primaria dei vettori energetici

 

Vettore energetico fP,nren fP,ren fP,tot
Gas naturale (1) 1,05 0 1,05
GPL 1,05 0 1,05
Gasolio e Olio combustibile 1,07 0 1,07
Carbone 1,10 0 1,10
Biomasse solide (2) 0,20 0,80 1,00
Biomasse liquide e gassose (2) 0,40 0,60 1,00
Energia elettrica da rete (3) 1,95 0,47 2,42
Teleriscaldamento(4) 1,5 0 1,5
Rifiuti solidi urbani 0,2 0,2 0,4
Teleraffrescamento(4) 0,5 0 0,5
Energia termica da collettori solari (5) 0 1,00 1,00
Energia elettrica prodotta da fotovoltaico, mini-eolico e mini-idraulico (5) 0 1,00 1,00
Energia termica dall’ambiente esterno - free cooling (5) 0 1,00 1,00
Energia termica dall’ambiente esterno - pompa di calore (5) 0 1,00 1,00
(1) I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da Gse.
(2) Come definite dall'allegato X del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(3) I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da Gse.
(4) Fattore assunto in assenza di valori dichiarati dal fornitore e asseverati da parte terza, conformemente al quanto previsto al paragrafo 3.2.
(5) Valori convenzionali funzionali al sistema di calcolo.

 

1.2 Classificazione degli edifici in base alla destinazione d'uso

1. Gli edifici sono classificati, in base alla loro destinazione d'uso, nelle categorie di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di seguito Dpr 412/1993.

2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, ai fini del calcolo della prestazione energetica, le stesse devono essere valutate separatamente, ciascuna nella categoria che le compete. L'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume climatizzato.

 

1.3 Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione

1. Per edificio di nuova costruzione si intende l'edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento. Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione:

a) gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario;

b) l'ampliamento di edifici esistenti, ovvero i nuovi volumi edilizi con destinazione d'uso di cui al punto 1.2, sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3. L'ampliamento può essere connesso funzionalmente al volume pre-esistente o costituire, a sua volta, una nuova unità immobiliare (definita come "parte progettata per essere utilizzata separatamente" dall'allegato A del decreto legislativo 192/2005). In questi casi, la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Nel caso in cui l'ampliamento sia servito mediante l'estensione di sistemi tecnici pre-esistenti (a titolo di esempio non esaustivo l'estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di terminali di erogazione) il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti.

 

1.4 Ristrutturazioni importanti e riqualificazioni

1.4.1 Ristrutturazioni importanti

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l-vicies quater) del decreto legislativo 192/2005, si definisce ristrutturazione importante l'intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l'involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.

2. Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati).

3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, per consentire una graduale applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, con particolare riferimento alle valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, gli interventi di "ristrutturazione importante" si distinguono in:

a) ristrutturazioni importanti di primo livello: l'intervento, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati;

b) ristrutturazioni importanti di secondo livello: l'intervento interessa l'involucro edilizio con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e può interessare l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell'involucro dell'edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H'T) determinato per l'intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

— se l'intervento riguarda una porzione della copertura dell'edificio, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H'T) si effettua per la medesima porzione della copertura;

— se l'intervento riguarda una porzione della parete verticale opaca dell'edificio esposta a nord, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H'T) si effettua per l'intera parete verticale opaca esposta a nord.

Per gli impianti oggetto di eventuale intervento sono comunque rispettate le prescrizioni di cui al capitolo 5.

 

1.4.2 Riqualificazioni energetiche

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter) del decreto legislativo, si definiscono interventi di "riqualificazione energetica di un edificio" quelli non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio.

Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.

 

1.4.3 Deroghe

1. Risultano esclusi dall'applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:

a) gli interventi di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.

2. In caso di interventi di riqualificazione energetica dell'involucro opaco che prevedano l'isolamento termico dall'interno o l'isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall'entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze di cui alle tabelle da 1 a 4 dell'Appendice B, sono incrementati del 30%.

 

2 Prescrizioni comuni per gli edifici di nuova costruzione, gli edifici oggetto di ristrutturazioni importanti o gli edifici sottoposti a riqualificazione energetica

2.1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capitolo 2, si applicano agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettere l-vicies ter), e l-vicies quater), del decreto legislativo, con le precisazioni di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 del presente Allegato, appartenenti alle categorie determinate in base alla destinazione d'uso di cui al paragrafo 1.2 del Capitolo 1, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.

2. Nei Capitoli 3 e 4 saranno trattate le ulteriori disposizioni da applicarsi esclusivamente agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, comprese le disposizioni riguardanti gli edifici ad energia quasi zero.

3. Nel Capitolo 5 saranno infine trattate le ulteriori disposizioni da applicarsi esclusivamente agli edifici sottoposti a riqualificazioni energetiche.

 

2.2 Relazione tecnica e conformità delle opere al progetto

1. Il progettista o i progettisti, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, conformemente alle disposizioni del comma 1 e 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo. Schema e modalità di riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche sono riportati nel decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 192/2005. Ai fini della più estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, negli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, tale relazione progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.

2. Nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, gli obblighi di cui al comma 1, sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore, come, ai soli fini esemplificativi e in modo non esaustivo, la sostituzione di una caldaia a metano con una caldaia alimentata a biomasse combustibili.

3. Gli adempimenti relativi alla conformità delle opere realizzate e all'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, sono svolti conformemente alle disposizioni del comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo.

 

2.3 Prescrizioni

1. Gli edifici e gli impianti non di processo devono essere progettati per assicurare, in relazione al progresso della tecnica e tenendo conto del principio di efficacia sotto il profilo dei costi, il massimo contenimento dei consumi di energia non rinnovabile e totale.

2. Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (Uni En Iso 13788), alla verifica dell'assenza:

— di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione;

— di condensazioni interstiziali.

Le condizioni interne di utilizzazione sono quelle previste nell'appendice alla norma sopra citata, secondo il metodo delle classi di concentrazione. Le medesime verifiche possono essere effettuate con riferimento a condizioni diverse, qualora esista un sistema di controllo dell'umidità interna e se ne tenga conto nella determinazione dei fabbisogni di energia primaria per riscaldamento e raffrescamento.

3. Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nonché di limitare il surriscaldamento a scala urbana, per le strutture di copertura degli edifici è obbligatoria la verifica dell'efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell'utilizzo di:

a) materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof), assumendo per questi ultimi un valore di riflettanza solare non inferiore a:

— 0,65 nel caso di coperture piane;

— 0,30 nel caso di copertura a falde;

b) tecnologie di climatizzazione passiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ventilazione, coperture a verde).

Tali verifiche e valutazioni devono essere puntualmente documentate nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2.

4. Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, o a riqualificazioni energetiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettere l-vicies ter), e l-vicies quater), del decreto legislativo, con le precisazioni di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 del presente allegato, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall'interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri. Resta fermo che nei comuni montani al di sopra dei metri 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a metri 2,55. Nelle more dell'emanazione dei Regolamenti della Commissione europea in materia, attuativi delle direttive 2009/125/Ce e 2010/30/Ue, l'installazione di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili è consentita soltanto nel rispetto di rendimenti termici utili nominali corrispondenti alle classi minime di cui alle pertinenti norme di prodotto riportate in Tabella 2.

 

Tabella 2 — Tipologia di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili e relative norme di prodotto

 

Tipologia Norma di riferimento
Caldaie a biomassa Uni En 303-5
Caldaie con potenza < 50kW Uni En 12809
Stufe a combustibile solido Uni En 13240
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet di legno Uni En 14785
Termocucine Uni En 12815
Inserti a combustibile solido Uni En 13229
Apparecchi a lento rilascio Uni En 15250
Bruciatori a pellet Uni En 15270

 

5. In relazione alla qualità dell'acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione invernale, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, ferma restando l'applicazione della norma tecnica Uni 8065, è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico. Per impianti di potenza termica del focolare maggiore di 100 kW e in presenza di acqua di alimentazione con durezza totale maggiore di 15 gradi francesi, è obbligatorio un trattamento di addolcimento dell'acqua di impianto. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica Uni 8065.

6. Negli impianti termici per la climatizzazione invernale di nuova installazione, aventi potenza termica nominale del generatore maggiore di 35 kW è obbligatoria l'installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria prodotta e di un contatore del volume di acqua di reintegro per l'impianto di riscaldamento. Le letture dei contatori installati dovranno essere riportate sul libretto di impianto.

7. Nel caso di installazione di impianti di microcogenerazione, il rendimento energetico delle unità di produzione, espresso dall'indice di risparmio di energia primaria Pes, calcolato conformemente a quanto previsto dall'allegato III del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, misurato nelle condizioni di esercizio (ovvero alle temperature medie di ritorno di progetto), deve risultare non inferiore a 0. Il progettista dovrà inserire nella relazione di cui al paragrafo 2.2 il calcolo dell'indice Pes atteso a preventivo su base annua, per la determinazione del quale:

a) devono essere considerate ed esplicitate le condizioni di esercizio (ovvero le temperature medie mensili di ritorno) in funzione della tipologia di impianto;

b) devono essere utilizzate le metodologie di calcolo di cui alla norma Uni Ts 11300-4 e relativi allegati;

c) i dati relativi alle curve prestazionali devono essere rilevati secondo norma Uni Iso 3046;

8. Nelle more dei risultati dello studio di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, gli ascensori e le scale mobili devono essere dotati di motori elettrici che rispettino il regolamento (Ce) n. 640/2009 della Commissione europea del 22 luglio 2009 e successive modificazioni, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici. Tali impianti devono essere dotati altresì di specifica scheda tecnica redatta dalla ditta installatrice che riporta, per gli ascensori: tipo di tecnologia, portata, corsa, potenza nominale del motore, consumo energetico per ciclo di riferimento, potenza di standby; mentre per le scale mobili (ivi compresi i marciapiedi mobili): tipo di tecnologia; potenza nominale del motore, consumo energetico con funzionamento in continuo. Tali schede dovranno essere conservate dal responsabile dell'impianto.

 

3 Requisiti e prescrizioni specifici per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello. Requisiti degli edifici a energia quasi zero

3.1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capitolo 3 si applicano agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, considerate le distinzioni di cui al paragrafo 1.3 del presente Allegato, appartenenti a tutte categorie definite in base alla destinazione d'uso di cui al paragrafo 1.2, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.

 

3.2 Prescrizioni

1. Nel caso della presenza, a una distanza inferiore a metri 1.000 dall'edificio oggetto del progetto, di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ovvero di progetti di teleriscaldamento approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori, in presenza di valutazioni tecnico-economiche favorevoli, è obbligatoria la predisposizione delle opere murarie e impiantistiche, necessarie al collegamento alle predette reti. In ogni caso, la soluzione prescelta deve essere motivata nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2. Ai fini delle predette valutazioni il fornitore del servizio, su semplice richiesta dell'interessato, è tenuto a dichiarare il costo annuale, comprensivo di imposte e quote fisse, della fornitura dell'energia termica richiesta per un uso standard dell'edificio.

2. I gestori degli impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento si dotano di certificazione atta a comprovare i fattori di conversione in energia primaria dell'energia termica fornita al punto di consegna dell'edificio, come previsto in Tabella 1.

3. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata, in conformità alla normativa tecnica vigente e considerando quanto prescritto al comma 4, da un ente di certificazione accreditato da Accredia, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi EA di mutuo riconoscimento per lo schema specifico.

4. Negli impianti di teleriscaldamento utilizzanti sistemi cogenerativi, il fattore di conversione dell'energia termica prodotta da cogenerazione è calcolato sulla base di bilanci annui e norme tecniche applicabili, facendo riferimento al metodo di allocazione di cui di seguito. L'energia utilizzata dal cogeneratore viene allocata all'energia elettrica e termica prodotta dallo stesso secondo quanto segue, considerando un rendimento di riferimento del sistema elettrico nazionale ηel pari a 0,413 ed un rendimento di riferimento termico ηth,ref pari a 0,9. Indicando quindi con aw e aq rispettivamente i fattori di allocazione all'energia elettrica e termica prodotta si ha che:

5. Il certificato di cui al comma 2 ha validità di due anni. Rimane salva la validità temporale degli attestati di prestazione energetica degli edifici già redatti.

6. Ai fini del calcolo della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari allacciate, il gestore della rete di teleriscaldamento rende disponibile, sul proprio sito internet, copia del certificato con i valori dei fattori di conversione.

7. Gli impianti di climatizzazione invernale devono essere dotati di sistemi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone termiche al fine di non determinare sovra riscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. Tali sistemi devono essere assistiti da compensazione climatica; la compensazione climatica può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile. Tali differenti impedimenti devono essere debitamente documentati nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2.

8. Nel caso di nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, si provvede all'installazione di sistemi di misurazione intelligente dell'energia consumata, conformemente a quanto previsto all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

9. Nel caso di impianti termici al servizio di più unità immobiliari è obbligatoria l'installazione di un sistema di contabilizzazione del calore, del freddo e dell'acqua calda sanitaria, conformemente a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del Dlgs 102/2014.

10. Al fine di ottimizzare l'uso dell'energia negli edifici, per gli edifici a uso non residenziale è reso obbligatorio un livello minimo di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici (Bacs), corrispondente alla Classe B, come definita nella Tabella 1 della norma Uni En 15232 e successive modifiche o norma equivalente.

 

3.3 Requisiti

1. In osservanza di quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, in caso di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione, di cui al paragrafo 1.3, e di ristrutturazione importante di primo livello, di cui al paragrafo 1.4.1, comma 3, lettera a), i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento.

2. Per gli edifici di cui al paragrafo 3.1, di tutte le categorie così come definite al paragrafo 1.2 del Capitolo 1, in sede progettuale si procede alla:

a) determinazione dei parametri, degli indici di prestazione energetica, espressi in kWh/m2anno, e delle efficienze, calcolate nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di calcolo di cui all'articolo 3, del presente decreto, conformemente al seguente elenco e a quanto previsto al decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo:

 

Tabella 3 — Efficienze, parametri e indici di prestazione energetica

 

H’T [W/m2K]
coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente
Asol,est/Asup utile
[-]
area solare equivalente estiva per unità di superficie utile;
EPH,nd
[kWh/m2]
indice di prestazione termica utile per riscaldamento;
ηH [-] efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione invernale;
EPH
[kWh/m2]
indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale. Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "nren") o totale (indice "tot") ;
EPW,nd
[kWh/m2]
indice di prestazione termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria;
ηW
[-]
efficienza media stagionale dell’impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria;
EPW
[kWh/m2]
indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria. Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "nren") o totale (indice "tot");
EPV
[kWh/m2]
indice di prestazione energetica per la ventilazione. Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "nren") o totale (indice "tot");
EPC,nd
[kWh/m2]
indice di prestazione termica utile per il raffrescamento;
ηC
[-]
efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione estiva (compreso l’eventuale controllo dell’umidità);
EPC
[kWh/m2]
indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (compreso l’eventuale controllo dell’umidità). Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "nren") o totale (indice "tot");
EPL
[kWh/m2]
indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale. Questo indice non si calcola per la categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3). Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "nren") o totale (indice "tot");
EPT
[kWh/m2]
indice di prestazione energetica del servizio per il trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili). Questo indice non si calcola per la categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3);
EPgl = EPH + EPW + EPV + EPC + EPL + EPT [kWh/m2] indice di prestazione energetica globale dell’edificio. Si esprime in energia
primaria non rinnovabile (indice "nren") o totale (indice "tot").

 

b) verifica del rispetto delle seguenti condizioni con riferimento ai parametri, indici ed efficienze definite alla precedente lettera a):

i. il parametro H'T risulti inferiore al pertinente valore limite riportato nella Tabella 10, dell'Appendice A;

ii. il parametro Asol,est/Asup utile, determinato in base a quanto previsto al paragrafo 2.2 dell'Appendice A, risulti inferiore al corrispondente valore limite riportato nella Tabella 11 della Appendice A, rispettivamente per gli edifici della categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3), e per tutti gli altri edifici;

iii. gli indici EPH,nd, EPC,nd e EPgl,tot risultino inferiori ai valori dei corrispondenti indici limite calcolati per l'edificio di riferimento (EPH,nd,limite, EPC,nd,limite e EPgl,tot,limite), come definito alla lettera l-novies), del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo e per il quale i parametri energetici, le caratteristiche termiche e di generazione sono dati nelle pertinenti tabelle del Capitolo 1, dell'Appendice A, per i corrispondenti anni di vigenza. Si precisa che per i valori limite di questi indici, contrassegnati con l'anno di inizio della loro validità, è prevista una progressiva riduzione articolata in due fasi:

— I fase — contrassegnata dall'indicazione (2015): in vigore dal 1° luglio 2015 con valori limite validi per tutti gli edifici;

— II fase — contrassegnata dall'indicazione (2019/21): in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti alle lettere l-sexies e l-septies, del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo, e dal 1° gennaio 2021 anche per tutti gli altri edifici;

iv. le efficienze ηH, ηW e ηC, risultino superiori ai valori delle corrispondenti efficienze indicate per l'edificio di riferimento (ηH,limite, ηW,limite, e ηC,limite), come definito alla lettera l-novies), del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo e per il quale i parametri energetici e le caratteristiche termiche sono dati nelle Tabelle 7 e 8 dell'Appendice A.

3. Ai fini della verifica che l'indice EPgl,tot sia inferiore all'indice EPgl,tot,limite di cui al punto iii. della precedente lettera b), calcolato per il corrispondente anno di vigenza, il progettista, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di calcolo di cui all'articolo 3 del presente decreto, determina entrambi i predetti indici di prestazione con l'utilizzo dei pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale, come previsto al Capitolo 1, paragrafo 1.1, lettera g) e h), di questo allegato.

4. Il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti:

a) valuta puntualmente e documenta l'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare;

b) esegue, a eccezione degli edifici classificati nelle categorie E.6 ed E.8, in tutte le zone climatiche a esclusione della F, per le località nelle quali il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, Im,s, sia maggiore o uguale a 290 W/m2:

i. almeno una delle seguenti verifiche, relativamente a tutte le pareti verticali opache con l'eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest/nord/nord-est:

— che il valore della massa superficiale Ms, di cui al comma 29 dell'allegato A, del decreto legislativo, sia superiore a 230 kg/m2;

— che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE, di cui alla lettera d), del comma 2, dell'articolo 2, del presente decreto, sia inferiore a 0,10 W/m2K;

ii. la verifica, relativamente a tutte le pareti opache orizzontali e inclinate, che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE, di cui alla lettera d), del comma 2, dell'articolo 2, del presente decreto, sia inferiore a 0,18 W/m2K;

c) qualora ritenga di raggiungere i medesimi effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o trasmittanza termica periodica delle pareti opache di cui alla lettera b), con l'utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, ovvero coperture a verde, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare, produce adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attesti l'equivalenza con le citate disposizioni.

5. A eccezione della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione importante di primo livello di edifici esistenti, questo ultimo limitatamente alle demolizioni e ricostruzioni, da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F, nonché in caso di realizzazione di pareti interne per la separazione delle unità immobiliari, il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti, fatto salvo il rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997, recante determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2K, nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di climatizzazione adiacenti agli ambienti climatizzati.

6. Inoltre, nei nuovi edifici e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, il progettista, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di calcolo di cui all'articolo 3 del presente decreto, con l'utilizzo dei pertinenti fattori di conversione in energia primaria totale, rinnovabile e non rinnovabile, come previsto al Capitolo 1, paragrafo 1.1, lettera g) e h), assevera l'osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all'allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

7. Ai fini della determinazione della classe energetica complessiva dell'edificio, necessaria per la redazione dell'attestato di prestazione, si utilizza l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile, EPgl,nren, e calcolato nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di calcolo di cui di cui al Capitolo 1, all'articolo 3 del presente decreto e degli ulteriori metodi di calcolo previsti al decreto di cui al comma 12 dell'articolo 6, del decreto legislativo. Inoltre, il citato decreto, di cui al comma 12 dell'articolo 6, del decreto legislativo, definisce:

a) la scala delle classi di efficienza energetica in relazione al valore di EPgl,nren,rif,standard, calcolato per l'edificio di riferimento, come definito alla lettera l-novies), del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo;

b) le "tecnologie impiantistiche standard" di cui è dotato il medesimo edificio di riferimento.

8. Gli indici di prestazione e i parametri di cui al presente paragrafo, ove ne sia previsto il calcolo, sono determinati con i medesimi metodi di calcolo sia per l'edificio oggetto della verifica progettuale che per l'edificio di riferimento.

 

3.4 Edifici a energia quasi zero

1. Sono "edifici a energia quasi zero" tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati:

a) tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3, determinati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;

b) gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all'allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

 

4 Requisiti e prescrizioni specifici per gli edifici soggetti a ristrutturazioni importanti di secondo livello

4.1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capitolo 4 si applicano agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello, considerate le distinzioni di cui al paragrafo 1.4, appartenenti a tutte categorie definite in base alla destinazione d'uso di cui al paragrafo 1.2 del Capitolo 1.

 

4.2 Requisiti e prescrizioni

1. Per gli interventi sugli edifici esistenti compresi nel campo di applicazione di cui al paragrafo 4.1, per la porzione di involucro dell'edificio interessata ai lavori di riqualificazione energetica, il progettista verifica:

a) il rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui al successivo Capitolo 5, fatte salve le specifiche eccezioni puntualmente indicate;

b) che il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente H'T, determinato per l'intera porzione dell'involucro oggetto dell'intervento (parete verticale, copertura, solaio, serramenti, ecc.), comprensiva di tutti i componenti, su cui si è intervenuti, risulti inferiore al pertinente valore limite riportato alla quarta riga, della Tabella 10, dell'Appendice A, per tutte le categorie di edifici.

 

5 Requisiti e prescrizioni specifici per gli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica

5.1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Capitolo 5 si applicano agli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica come definita all'articolo 2, comma 1, lettere l-vicies ter) del decreto legislativo, appartenenti alle categorie definite in base alla destinazione d'uso di cui al paragrafo 1.2 del Capitolo 1, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.

 

5.2 Requisiti e prescrizioni per gli interventi sull'involucro

1. Per gli interventi sugli edifici esistenti compresi nel campo di applicazione di cui al paragrafo 5.1, si applicano i requisiti e le prescrizioni seguenti, fatte salve le specifiche eccezioni puntualmente indicate.

a) Il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno e verso locali non climatizzati, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 1 dell'Appendice B.

b) Il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali o inclinate, delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, deve essere inferiore o uguale a quello riportato, in funzione della fascia climatica di riferimento, nelle seguenti tabelle dell'Appendice B:

— nella Tabella 2, con l'eccezione per la categoria E.8, se si tratta di strutture di copertura;

— nella Tabella 3, se si tratta di strutture di pavimento.

c) Con l'eccezione per la categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di condizionamento, comprensive degli infissi e non tenendo conto della componente oscurante, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 4 dell'appendice B, in funzione della fascia climatica di riferimento.

d) Con l'eccezione per la categoria E.8, per le chiusure tecniche trasparenti di cui alla lettera c), delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud, il valore del fattore di trasmissione solare totale (ggl+sh) della componente finestrata, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella Tabella 5 dell'Appendice B.

2. Per gli edifici dotati di impianto termico non a servizio di singola unità immobiliare residenziale o assimilata, in caso di riqualificazione energetica dell'involucro edilizio, coibentazioni delle pareti o l'installazione di nuove chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di climatizzazione, al rispetto dei requisiti di cui alle lettere da a) a d), si aggiunge l'obbligo di installazione di valvole termostatiche, ovvero di altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica del generatore, quest'ultima può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile.

 

5.3 Requisiti e prescrizioni per la riqualificazione degli impianti tecnici

1. Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW, ivi compreso il distacco dall'impianto centralizzato anche di un solo utente/condomino, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto che metta a confronto le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione).

La soluzione progettuale prescelta deve essere motivata nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2, sulla base dei risultati della diagnosi. La diagnosi energetica deve considerare, in modo vincolante ma non esaustivo, almeno le seguenti opzioni:

a) impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;

b) impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;

c) le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici;

d) impianto centralizzato di cogenerazione;

e) stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo n. 102 del 2014;

f) per gli edifici non residenziali, l'installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti conforme al livello B della norma En 15232.

 

5.3.1 Impianti di climatizzazione invernale

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive 2009/125/Ce e 2010/30/Ue, nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione dei generatori di calore, compresi gli impianti a sistemi ibridi, si applica quanto previsto di seguito:

a) calcolo dell'efficienza media stagionale dell'impianto termico di riscaldamento e verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite in Appendice A per l'edificio di riferimento;

b) installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica;

c) nel caso degli impianti a servizio di più unità immobiliari, installazione di un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;

d) nel caso di sostituzione di generatori di calore, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui alla lettera a), qualora coesistano le seguenti condizioni:

i. i nuovi generatori di calore a combustibile gassoso o liquido abbiano un rendimento termico utile nominale non inferiore a quello indicato al paragrafo 1.3, comma 1, dell'Appendice B.

ii. le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un coefficiente di prestazione (COP o GUE) non inferiore ai valori riportati al paragrafo 1.3, comma 2, dell'Appendice B;

iii. nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento condotto secondo la norma Uni En 12831;

iv. nel caso di installazione di generatori di calore in impianti a servizio di più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;

 

5.3.2 Impianti di climatizzazione estiva

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive 2009/125/Ce e 2010/30/Ue, nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione estiva in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione delle macchine frigorifere dei generatori, si applica quanto previsto di seguito:

a) calcolo dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva e verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite in Allegato A per l'edificio di riferimento;

b) installazione, ove tecnicamente possibile, di sistemi di regolazione per singolo ambiente e di sistemi di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;

c) nel caso di sostituzione di macchine frigorifere, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui alle lettera a), qualora coesistano le seguenti condizioni:

i. le nuove macchine frigorifere elettriche o a gas, con potenza utile nominale maggiore di 12 kW, abbiano un indice di efficienza energetica non inferiore a valori riportati al paragrafo 1.3, comma 2, dell'Appendice B;

ii. nel caso di installazione di macchine frigorifere a servizio di più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.

 

5.3.3 Impianti tecnologici idrico sanitari

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive 2009/125/Ce e 2010/30/Ue, nel caso di nuova installazione di impianti tecnologici idrico-sanitari destinati alla produzione di acqua calda sanitaria, in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti, si procede al calcolo dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto tecnologico idrico-sanitario e alla verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite in Appendice A per l'edificio di riferimento. Nel caso di sostituzione di generatori di calore destinati alla produzione dell'acqua calda sanitaria negli impianti esistenti di cui al precedente punto, devono essere rispettati i requisiti minimi definiti al paragrafo 5.3.1, comma 1, lettera d), per la corrispondente tipologia impiantistica. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari suddetti, le precedenti indicazioni non si applicano nel caso di installazione o sostituzione di scaldacqua unifamiliari.

 

5.3.4 Impianti di illuminazione

1. Nelle more dei risultati dello studio di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, per tutte la categorie di edifici, con l'esclusione della categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3), in caso di sostituzione di singoli apparecchi di illuminazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive 2009/125/Ce e 2010/30/Ue. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme Uni e Cei vigenti.

 

5.3.5 Impianti di ventilazione

1. In caso di nuova installazione, sostituzione o riqualificazione di impianti di ventilazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive 2009/125/Ce e 2010/30/Ue. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme Uni e Cei vigenti.

 

6 Quadro di sintesi

6.1 Prescrizioni, requisiti e verifiche in funzione della tipologia di intervento

1. Al fine di semplificare l'applicazione del presente decreto, nella Tabella 4 si riporta il riepilogo delle prescrizioni, dei requisiti e delle verifiche da eseguire in funzione della tipologia e del livello di intervento.

 

Tabella 4 — Prescrizioni, requisiti e verifiche in funzione della tipologia di intervento

 

Tipologia di intervento
Descrizione livelli di intervento Prescrizioni/Verifiche di legge
Edifici nuovi Edifici di nuova costruzione o demoliti e ricostruiti
Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 3.
Ampliamenti di edifici esistenti Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente se collegati a impianto tecnico esistente.
Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati o cambio di destinazione d'uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) se collegati a impianto tecnico esistente.
Rispetto, per la parte ampliata e per il volume recuperato:
- di tutti i requisiti pertinenti di cui al capitolo 2;
- delle prescrizioni di cui al paragrafo 3.2, capoversi 4 e 7;
- dei requisiti relativi al coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T), di cui al paragrafo 3.3, lettera b), punto i.
- dei requisiti relativi al parametro Asol,est/Asup,utile, di cui al paragrafo 3.3, lettera b), punto ii..
Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente se dotati di nuovi impianti tecnici.
Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati o cambio di destinazione d'uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) se dotati di nuovi impianti tecnici.
Rispetto, per la parte ampliata o il volume
recuperato, di tutti i requisiti pertinenti di
cui ai capitoli 2 e 3 (come se si trattasse di
un edificio nuovo).
Ristrutturazione importante di primo livello Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 3, limitatamente ai servizi coinvolti (impianto/i).
Ristrutturazione importante di secondo livello Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva;

Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2, 4 e 5 e in particolare:
- dei requisiti di trasmittanza termica limite di cui all’Appendice B delle porzioni e delle quote di elementi e componenti l’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica;
- dei requisiti minimi per gli impianti oggetto di intervento, se applicabile;
- del requisito relativo al coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T), di cui all’Appendice A, determinato per l’intera parete, comprensiva di tutti i componenti, su cui si è intervenuti. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
• se l’intervento riguarda una porzione della copertura dell’edificio, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per l’intera porzione di copertura;
• se l’intervento riguarda una porzione della parete verticale dell’edificio esposta a nord, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per l’intera porzione di parete verticale esposta a nord.

Riqualificazione
energetica

(ovvero interventi non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1)
Intervento che interessi:
- coperture piane o a falde, opache e trasparenti (isolamento/impermeabilizzazione), compresa la sostituzione di infissi in esse integrate;
- pareti verticali esterne, opache e trasparenti, compresa la sostituzione di infissi in esse integrate.
Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 e in particolare dei valori di trasmittanza termica limite di cui all’Appendice B per le parti dell’involucro dell’edificio interessate all’intervento.
Nota: Indicazioni esemplificative e non esaustive delle casistiche possibili Ristrutturazione dell’impianto/i di riscaldamento, di raffrescamento e produzione dell’acqua calda sanitaria o installazione di nuovo/i impianto/i per i predetti servizi Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 e in particolare dell’efficienza media stagionale dell’impianto o degli impianti ristrutturati o installati di cui ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3.
Sostituzione del solo generatore di calore e installazione di generatori di calore e/o altri impianti tecnici per il soddisfacimento dei servizi dell’edificio Rispetto di tutti i requisiti pertinenti di cui ai capitoli 2 e 5 e in particolare che dell’efficienza di generazione di cui ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3.

 

Appendice A

(Allegato 1, Capitolo 3)

Descrizione dell'edificio di riferimento e parametri di verifica

1 Parametri dell'edificio di riferimento

1. Con edificio di riferimento o target si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati conformemente alla presente Appendice all'allegato 1.

2. Con edificio di riferimento si intende quindi un edificio avente un fabbricato di riferimento e degli impianti tecnici di riferimento.

3. Per i tutti i dati di input e i parametri non definiti nel presente capitolo si utilizzano i valori dell'edificio reale.

 

1.1 Parametri relativi al fabbricato

1. Nel presente paragrafo si riportano i valori dei parametri caratteristici del fabbricato dell'edificio di riferimento.

 

Tabella 1— Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali, verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra

 

Zona climatica U (W/m2K)
2015 (1) 2019/2021 (2)
A e B 0,45 0,43
C 0,38 0,34
D 0,34 0,29
E 0,30 0,26
F 0,28 0,24

(1) dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici.
(2) dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e a uso pubblico e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici.

 

Tabella 2 — Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l'esterno e gli ambienti non climatizzati

 

Zona climatica U (W/m2K)
2015 (1) 2019/2021 (2)
A e B 0,38 0,35
C 0,36 0,33
D 0,30 0,26
E 0,25 0,22
F 0,23 0,20

(1) dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici.
(2) dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e a uso pubblico e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici.

 

Tabella 3 — Trasmittanza termica U delle opache orizzontali di pavimento, verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra

 

Zona climatica U (W/m2K)
2015 (1) 2019/2021 (2)
A e B 0,46 0,44
C 0,40 0,38
D 0,32 0,29
E 0,30 0,26
F 0,28 0,24

(1) dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici.
(2) dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e a uso pubblico e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici.

 

Tabella 4 — Trasmittanza termica U delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati

 

Zona climatica U (W/m2K)
2015 (1) 2019/2021 (2)
A e B 3,20 3,00
C 2,40 2,20
D 2,00 1,80
E 1,80 1,40
F 1,50 1,10

(1) dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici.
(2) dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e a uso pubblico e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici.

 

Tabella 5 — Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali e orizzontali di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti

 

Zona climatica U (W/m2K)
2015 (1) 2019/2021 (2)
Tutte le zone 0,8 0,8

(1) dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici.
(2) dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e a uso pubblico e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici.

 

2. Nel caso di strutture delimitanti lo spazio riscaldato verso ambienti non climatizzati, si assume come trasmittanza il valore della pertinente tabella diviso per il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella norma Uni Ts 11300-1 in forma tabellare.

3. Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori delle pertinenti tabelle devono essere confrontati con i valori della trasmittanza termica equivalente calcolati in base alle Uni En Iso 13370.

4. I valori di trasmittanza delle precedenti tabelle si considerano comprensive dell'effetto dei ponti termici.

5. Per le strutture opache verso l'esterno si considera il coefficiente di assorbimento solare dell'edificio reale.

6. Per i componenti finestrati si assume il fattore di trasmissione globale di energia solare attraverso i componenti finestrati ggl+sh riportato in Tabella 6, in presenza di una schermatura mobile.

 

Tabella 6 — Valore del fattore di trasmissione solare totale ggl+sh per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud.

 

Zona climatica ggl+sh
2015 (1) 2019/2021 (2)
Tutte le zone 0,35 0,35

(1) dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici.
(2) dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e a uso pubblico e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici.

 

1.2 Parametri relativi agli impianti tecnici

1. Nel presente paragrafo si riportano i parametri relativi agli impianti tecnici di riferimento e la metodologia per la determinazione dell'energia primaria totale per ciascun servizio energetico considerato. In assenza del servizio energetico nell'edificio reale non si considera fabbisogno di energia primaria per quel servizio.

2. L'edificio di riferimento si considera dotato degli stessi impianti di produzione di energia dell'edificio reale.

 

1.2.1 Servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, acqua calda sanitaria e produzione di energia elettrica in situ

1. I fabbisogni di energia primaria Ep e i fabbisogni di energia termica utile QH,nd e QC,nd dell'edificio di riferimento sono calcolati secondo la normativa tecnica di cui all'articolo 3 del presente decreto tenendo conto dei parametri di seguito specificati e dei fattori di conversione in energia primaria definiti nell'allegato 1.

2. Per i servizi di climatizzazione invernale (H) e climatizzazione estiva (C) si utilizzano i parametri del fabbricato di riferimento specificati nel paragrafo 1.1 della presente Appendice.

3. Per il servizio di acqua calda sanitaria (W) il fabbisogno di energia termica utile QW,nd è pari a quello dell'edificio reale.

4. Le efficienze medie ηu del complesso dei sottosistemi di utilizzazione (emissione/erogazione, regolazione, distribuzione e dell'eventuale accumulo) sono definite in tabella 7.

5. Le efficienze medie dei sottosistemi di generazione sono definite nella Tabella 8.

 

Tabella 7 – Efficienze medie ηu dei sottosistemi di utilizzazione dell'edificio di riferimento per i servizi di H, C, W

 

Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione ηu: H C W
Distribuzione idronica 0,81 0,81 0,70
Distribuzione aeraulica 0,83 0,83 -
Distribuzione mista 0,82 0,82 -

 

Tabella 8 – Efficienze medie ηgn dei sottosistemi di generazione dell'edificio di riferimento per la produzione di energia termica per i servizi di H, C, W e per la produzione di energia elettrica in situ

 

Sottosistemi di generazione: Produzione di energia termica Produzione
di energia
elettrica in
situ
H C W
- Generatore a combustibile liquido 0,82 - 0,80 -
- Generatore a combustibile gassoso 0,95 - 0,85 -
- Generatore a combustibile solido 0,72 - 0,70 -
- Generatore a biomassa solida 0,72 - 0,65 -
- Generatore a biomassa liquida 0,82 - 0,75 -
- Pompa di calore a compressione di vapore con motore elettrico 3,00 (*) 2,50 -
- Macchina frigorifera a compressione di vapore a motore elettrico - 2,50 - -
- Pompa di calore ad assorbimento 1,20 (*) 1,10 -
- Macchina frigorifera a fiamma indiretta 0,60 x ηgn
(**)
- -
- Macchina frigorifera a fiamma diretta - 0,60 - -
- Pompa di calore a compressione di vapore a motore endotermico 1,15 1,00 1,05 -
- Cogeneratore 0,55 - 0,55 0,25
- Riscaldamento con resistenza elettrica 1,00 - - -
- Teleriscaldamento 0,97 - - -
- Teleraffrescamento - 0,97 - -
- Solare termico 0,3 - 0,3 -
- Solare fotovoltaico - - - 0,1
- Mini eolico e mini idroelettrico - - - (**)
NOTA: Per i combustibili tutti i dati fanno riferimento al potere calorifico inferiore
(*) Per pompe di calore che prevedono la funzione di raffrescamento di considera lo stesso valore delle macchine frigorifere della stessa tipologia
(**) si assume l’efficienza media del sistema installato nell’edificio reale

 

6. Le efficienze indicate nelle tabelle 7 ed 8 sono comprensive dell'effetto dei consumi di energia elettrica ausiliaria.

 

1.2.2 Fabbisogni energetici di illuminazione

Nelle more dei risultati dello studio di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto:

1. il calcolo del fabbisogno di energia elettrica per illuminazione è effettuato secondo la normativa tecnica (Uni En 15193) e sulla base delle indicazioni contenute nella Uni/Ts 11300-2.

2. Per l'edificio di riferimento si considerano gli stessi parametri (occupazione, sfruttamento della luce naturale) dell'edificio reale e sistemi automatici di regolazione di classe B (Uni En 15232).

 

1.2.3 Fabbisogni energetici di ventilazione

1. In presenza di impianti di ventilazione meccanica, nell'edificio di riferimento si considerano le medesime portata di aria dell'edificio reale.

2. Nell'edificio di riferimento si assumono i fabbisogni specifici di energia elettrica per la ventilazione riportati nella Tabella 9.

 

Tabella 9 – Fabbisogno di energia elettrica specifico per m3 di aria movimentata

 

Tipologia di impianto Eve
[Wh/m3]
Ventilazione meccanica a semplice flusso per estrazione 0,25
Ventilazione meccanica a semplice flusso per immissione con filtrazione 0,30
Ventilazione meccanica a doppio flusso senza recupero 0,35
Ventilazione meccanica a doppio flusso con recupero 0,50
UTA: rispetto dei regolamenti di settore emanati dalla Commissione europea in attuazione delle direttive 2009/125/Ce e 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, assumendo la portata e la prevalenza dell’edificio reale.

 

2 Altri parametri per le verifiche di legge

1. Nelle tabelle del presente capitolo 2 sono indicati altri parametri di verifica di cui all'allegato 1, paragrafo 3.3.

 

2.1 Coefficiente medio globale di scambio termico

1. Per la verifica di cui al presente allegato, si calcola il coefficiente medio globale di scambio termico H'T come:

 

H'T = Htr,adj / Σk Ak [W/m2K]

 

Htr,adj è il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione dell'involucro calcolato con la Uni/Ts 11300-1 (W/K);

Ak è la superficie del k-esimo componente (opaco o trasparente) costituente l'involucro (m2

2. Il valore di H'T deve essere inferiore al valore massimo ammissibile riportato in Tabella 10 in funzione della zona climatica e del rapporto S/V.

 

Tabella 10 — Valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico H'T (W/m2°K)

 

Numero
riga
Rapporto di forma (S/V) Zona climatica
Ae B C D E F
1 S/V ≥ 0,7 0,58 0,55 0,53 0,50 0,48
2 0,7 > S/V ≥ 0,4 0,63 0,60 0,58 0,55 0,53
3 0,4 > S/V 0,80 0,80 0,80 0,75 0,70

 

Numero
riga
Rapporto di forma (S/V) Zona climatica
A e B C D E F
4 Ampliamenti e Ristrutturazioni importanti
di secondo livello per tutte le tipologie
edilizie
0,73 0,70 0,68 0,65 0,62

 

2.2 Area solare equivalente estiva

1. Si calcola l'area equivalente estiva Asol,est dell'edificio come sommatoria delle aree equivalenti estive di ogni componente vetrato k:

 

Asol,est = Σk Fsh,ob × ggl+sh × (1 – FF) × Aw,p × Fsol,est [m2]

 

dove:

Fsh,ob è il fattore di riduzione per ombreggiatura relativo ad elementi esterni per l'area di captazione solare effettiva della superficie vetrata k–esima, riferito al mese di luglio;

ggl+sh è la trasmittanza di energia solare totale della finestra calcolata nel mese di luglio, quando la schermatura solare è utilizzata;

FF è la frazione di area relativa al telaio, rapporto tra l'area proiettata del telaio e l'area proiettata totale del componente finestrato;

Aw,p è l'area proiettata totale del componente vetrato (area del vano finestra);

Fsol,est è il fattore di correzione per l'irraggiamento incidente, ricavato come rapporto tra l'irradianza media nel mese di luglio, nella località e sull'esposizione considerata, e l'irradianza media annuale di Roma, sul piano orizzontale.

2. Il valore di Asol,est rapportato all'area della superficie utile deve essere inferiore al valore massimo ammissibile riportato in Tabella 11

 

Tabella 11 — Valore massimo ammissibile del rapporto tra area solare equivalente estiva dei componenti finestrati e l'area della superficie utile Asol,est/Asup utile (-)

 

# Categoria edificio Tutte le zone climatiche
1 Categoria E.1 fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3)
≤ 0,030
2 Tutti gli altri edifici ≤ 0,040

Appendice B

(Allegato 1, Capitolo 4)

Requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a riqualificazione energetica

1 Valori dei parametri caratteristici degli elementi edilizi e impianti tecnici negli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica

1.1 Elementi edilizi

1. Nel presente paragrafo si riportano i valori limite dei parametri caratteristici degli elementi edilizi negli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica.

 

Tabella 1 — Trasmittanza termica U massima delle strutture opache verticali, verso l'esterno soggette a riqualificazione

 

Zona climatica U (W/m2K)
2015 (1) 2021 (2)
A e B 0,45 0,40
C 0,40 0,36
D 0,36 0,32
E 0,30 0,28
F 0,28 0,26
(1) dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici.
(2) dal 1 gennaio 2021 per tutti gli edifici.

 

Tabella 2 — Trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l'esterno soggette a riqualificazione

 

Zona climatica U (W/m2K)
2015 (1) 2021 (2)
A e B 0,34 0,32
C 0,34 0,32
D 0,28 0,26
E 0,26 0,24
F 0,24 0,22
(1) dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici.
(2) dal 1 gennaio 2021 per tutti gli edifici.

 

Tabella 3 — Trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali di pavimento, verso l'esterno soggette a riqualificazione

 

Zona climatica U (W/m2K)
2015 (1) 2021 (2)
A e B 0,48 0,42
C 0,42 0,38
D 0,36 0,32
E 0,31 0,29
F 0,30 0,28
(1) dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici.
(2) dal 1 gennaio 2021 per tutti gli edifici.

 

Tabella 4 — Trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati soggette a riqualificazione

 

Zona climatica U (W/m2K)
2015 (1) 2021 (2)
A e B 3,20 3,00
C 2,40 2,00
D 2,10 1,80
E 1,90 1,40
F 1,70 1,00
(1) dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici.
(2) dal 1 gennaio 2021 per tutti gli edifici.

 

1. Nel caso in cui fossero previste aree limitate di spessore ridotto, quali sottofinestre e altri componenti, i limiti devono essere rispettati con riferimento alla trasmittanza media della rispettiva facciata

2. Nel caso di strutture delimitanti lo spazio climatizzato verso ambienti non climatizzati, i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza della struttura diviso per il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella norma Uni Ts 11300-1 in forma tabellare.

3. Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza equivalente della struttura tenendo conto dell'effetto del terreno calcolata secondo Uni En Iso 13370.

4. I valori di trasmittanza delle precedenti tabelle 1, 2 e 3, si considerano comprensive dei ponti termici all'interno delle strutture oggetto di riqualificazione (a esempio ponte termico tra finestra e muro) e di metà del ponte termico al perimetro della superficie oggetto di riqualificazione.

 

Tabella 5 — Valore del fattore di trasmissione solare totale ggl+sh per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, in presenza di una schermatura mobile

 

Zona climatica ggl+sh
2015 (1) 2021 (2)
Tutte le zone 0,35 0,35

(1) dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici.
(2) dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici.

 

1.2 Impianti tecnici

1. Negli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica, l'efficienza media stagionale minima dell'impianto termico di climatizzazione si determina attraverso i valori dei parametri caratteristici corrispondenti riportati al paragrafo 1.2 dell'Appendice A.

 

1.3 Requisiti

1.3.1 Requisiti per generatore di calore a combustibile liquido e gassoso

1. Il rendimento di generazione utile minimo, riferito al potere calorifico inferiore, per caldaie a combustibile liquido e gassoso è pari a 90 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

2. Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni suddette, in particolare nel caso in cui il sistema fumario per l'evacuazione dei prodotti della combustione sia al servizio di più utenze e sia di tipo collettivo ramificato, si applicano le seguenti prescrizioni:

a) installazione di caldaie che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30 per cento della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 85 + 3 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore

al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

b) in alternativa alla lettera a), installazione di apparecchio avente efficienza energetica stagionale di riscaldamento ambiente (ηs) conforme a quanto previsto dal regolamento Ue n. 813/2013;

c) predisposizione di una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni del comma 1, da allegare al libretto di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni.

 

1.3.2 Requisiti per pompe di calore e macchine frigorifere

 

Tabella 6 — Requisiti e condizioni di prova per pompe di calore elettriche servizio riscaldamento (macchine reversibili e non)

 

Tipo di pompa di calore
Ambiente
esterno/interno
Ambiente esterno
[ºC]
Ambiente interno
[ºC]
COP
aria/aria Bulbo secco all’entrata : 7
Bulbo umido all’entrata : 6
Bulbo secco all’entrata: 20
Bulbo umido all’entr.: 15
3,5
aria/acqua
potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW
Bulbo secco all’entrata : 7
Bulbo umido all’entrata : 6
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
3,8
aria/acqua
potenza termica utile riscaldamento ≥ 35 kW
Bulbo secco all’entrata : 7
Bulbo umido all’entrata : 6
Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
3,5
salamoia/aria Temperatura entrata: 0 Bulbo secco all’entrata: 20
Bulbo umido all’entr.: 15
4,0
salamoia/ acqua Temperatura entrata: 0 Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
4,0
acqua/aria Temperatura entrata: 15
Temperatura uscita: 12
Bulbo secco all’entrata: 20
Bulbo umido entrata: 15
4,2
acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
4,2

 

Tabella 7 — Requisiti e condizioni di prova per pompe di calore elettriche servizio raffrescamento (macchine reversibili e non)

 

Tipo di pompa di calore
Ambiente
esterno/interno
Ambiente esterno
[ºC]
Ambiente interno
[ºC]
COP
aria/aria Bulbo secco all’entrata : 35
Bulbo umido all’entrata : 24
Bulbo secco all’entrata: 27
Bulbo umido all’entr.: 19
3,0
aria/acqua
potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW
Bulbo secco all’entrata : 35
Bulbo umido all’entrata : 24
Temperatura entrata: 23
Temperatura uscita: 18
3,5
aria/acqua
potenza termica utile riscaldamento ≥ 35 kW
Bulbo secco all’entrata : 35
Bulbo umido all’entrata : 24
Temperatura entrata: 23
Temperatura uscita: 18
3,0
salamoia/aria Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
Bulbo secco all’entrata: 27
Bulbo umido all’entr.: 19
4,0
salamoia/ acqua Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
Temperatura entrata: 23
Temperatura uscita: 18
4,0
acqua/aria Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
Bulbo secco all’entrata: 27
Bulbo umido entrata: 19
4,0
acqua/acqua Temperatura entrata: 30
Temperatura uscita: 35
Temperatura entrata: 23
Temperatura uscita: 18
4,2

 

Tabella 8 – Requisiti e condizioni di prova per pompe di calore ad assorbimento ed endotermiche servizio riscaldamento (macchine reversibili e non)

 

Tipo di pompa di calore
Ambiente
esterno/interno
Ambiente esterno
[ºC]
Ambiente interno
[ºC] (*)
GUE
aria/aria Bulbo secco all’entrata : 7
Bulbo umido all’entrata : 6
Bulbo secco all’entrata: 20 °C 1,38
aria/acqua Bulbo secco all’entrata : 7
Bulbo umido all’entrata : 6
Temperatura entrata: 30 °C (*) 1,30
salamoia/aria Temperatura entrata: 0 Bulbo secco all’entrata: 20 °C 1,45
salamoia/ acqua Temperatura entrata: 0 Temperatura entrata: 30 °C (*) 1,40
acqua/aria Temperatura entrata: 10 Bulbo secco all’entrata: 20 °C 1,50
acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Temperatura entrata: 30 (*) 1,45
(*) Δt : pompe di calore ad assorbimento 30-40 °C - pompe di calore a motore endotermico 30-35 °C

 

Tabella 9 — Requisiti di efficienza energetica per pompe di calore ad assorbimento ed endotermiche per il servizio di raffrescamento, per tutte le tipologie

 

Tipo di pompa di calore EER
Assorbimento ed endotermiche 0,6

 

I valori di cui alle Tabelle del paragrafo 1.3.2 possono essere ridotti del 5% per macchine elettriche con azionamento a velocità variabile.

La prestazione delle macchine deve essere misurata in conformità alle seguenti norme:

a) per le pompe di calore elettriche in base alla Uni En 14511;

b) per le pompe di calore a gas ad assorbimento in base alla Uni En 12309-2 (valori di prova sul p.c.i.);

c) per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla Uni En 14511.

Allegato 2

(articolo 3)

Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici

Gli aggiornamenti delle norme tecniche riportate nel presente allegato o le eventuali norme sostitutive o integrative, subentrano o si aggiungono direttamente alle corrispondenti norme dell'elenco che segue.

 

Norme quadro di riferimento nazionale

 

Uni/Ts 11300-1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.
Uni/Ts 11300-2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l’illuminazione.
Uni/Ts 11300-3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva.
Uni/Ts 11300-4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
Raccomandazione Cti 14 Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione della prestazione energetica per la classificazione dell’edificio.

 

Norme tecniche a supporto

 

Uni En Iso 6946 Componenti ed elementi per edilizia - Resistenza termica e trasmittanza termica - Metodo di calcolo.
Uni 10339 Impianti aeraulici ai fini del benessere. Generalità classificazione e requisiti. Regole per la richiesta di offerta.
Uni 10349 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici.
Uni/Tr 11328-1 Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia - Parte 1: Valutazione dell'energia raggiante ricevuta.
Uni En 13789 Prestazione termica degli edifici - Coefficiente di perdita di calore per trasmissione - Metodo di calcolo.
Uni En Iso 13786 Prestazione termica dei componenti per edilizia - Caratteristiche termiche dinamiche - Metodi di calcolo.
Uni En Iso 13790 Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento.
Uni En Iso 10077-1 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica - Metodo semplificato.
Uni En Iso 12631 Prestazione termica delle facciate continue - Calcolo della trasmittanza termica.
Uni En Iso 13370 Prestazione termica degli edifici - Trasferimento di calore attraverso il terreno - Metodi di calcolo.
Uni En 12831 Impianti di riscaldamento negli edifici - Metodo di calcolo del carico termico di progetto.
Uni En 15193 Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione.
Uni En Iso 10211 Ponti termici in edilizia - Flussi termici e temperature superficiali - Calcoli dettagliati.
Uni En Iso 14683 Ponti termici nelle costruzioni edili - Trasmittanza termica lineare - Metodi semplificati e valori di progetto.
Uni En Iso 13788 Prestazione igrometrica dei componenti e degli elementi per l’edilizia. Temperatura superficiale interna per evitare l’umidità superficiale critica e condensa interstiziale - Metodo di calcolo.
Uni En 13363-1 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - Calcolo della trasmittanza totale e luminosa - Parte 1: Metodo semplificato.
Uni En 13363-2 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - Calcolo della trasmittanza totale e luminosa - Parte 2: Metodo di calcolo dettagliato.

 

Banche dati

 

Uni 10351 Materiali da costruzione - Conduttività termica e permeabilità al vapore.
Uni En Iso 10456 Materiali e prodotti per edilizia - Proprietà igrometriche - Valori tabulati di progetto e procedimenti per la determinazione dei valori termici dichiarati e di progetto.
Uni 10355 Murature e solai - Valori di resistenza termica e metodo di calcolo.
Uni En 1745 Muratura e prodotti per muratura - Metodi per determinare i valori termici di progetto.
Uni/Tr 11552 Abaco delle strutture costituenti l’involucro opaco degli edifici. Parametri termofisici.
Uni En 410 Vetro per edilizia - Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate.
Uni En 673 Vetro per edilizia - Determinazione della trasmittanza termica (valore U) - Metodo di calcolo.

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