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Decisione Commissione Ue 2018/2023/Ue

Gas fluorurati ad effetto serra - Modifica della decisione 2017/1984/Ue - Valori di riferimento per il periodo compreso tra il 30 marzo 2019 e il 31 dicembre 2020 per i produttori o importatori stabiliti nel Regno Unito

Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Commissione europea

Decisione di esecuzione 17 dicembre 2018, n. 2018/2023/Ue

(Guue 19 dicembre 2018 n. L 323)

Decisione relativa alla modifica della decisione di esecuzione (Ue) 2017/1984 recante determinazione, in applicazione del regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento, per quanto riguarda i valori di riferimento per il periodo compreso tra il 30 marzo 2019 e il 31 dicembre 2020 per i produttori o importatori stabiliti nel Regno Unito che hanno comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a decorrere dal 1° gennaio 2015, come comunicato a norma del citato regolamento

 

[notificata con il numero C(2018) 8801]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (Ce) n. 842/2006 1 , in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ue) n. 517/2014 dispone che, per garantire la graduale riduzione degli idrofluorocarburi ("Hfc") sul mercato dell'Unione, l'immissione in commercio, all'anno, di almeno 100 tonnellate di CO2 equivalente di questi gas da parte dei produttori o degli importatori è soggetta a limiti quantitativi.

(2) A norma dell'articolo 16 del regolamento (Ue) n. 517/2014 i limiti quantitativi – quote – sono calcolati utilizzando i valori di riferimento determinati dalla Commissione sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento n. 517/2014, il produttore o l'importatore ha comunicato di aver immesso legalmente in commercio dal 1o gennaio 2015 in poi, escludendo le quantità di idrofluorocarburi destinati agli usi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 517/2014 durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili, in conformità all'allegato V di detto regolamento.

(3) A norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (Ue) n. 517/2014 le quote di idrofluorocarburi sono assegnate ai produttori o importatori, come indicato nell'allegato della decisione di esecuzione (Ue) 2017/1984 della Commissione 2 , che sono stabiliti nell'Unione o agli importatori da paesi terzi che hanno designato un rappresentante esclusivo con sede nell'Unione, quali indicati nell'allegato della decisione di esecuzione (Ue) 2017/1984.

(4) Alla luce della notifica ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea da parte del Regno Unito, e al fine di garantire che i valori di riferimento e le quote per i produttori e gli importatori stabiliti nel Regno Unito tengano conto dell'immissione legittima sul mercato di idrofluorocarburi nell'Unione di 27 Stati membri dopo il recesso del Regno Unito, è opportuno ricalcolare i valori di riferimento per il 2019 per le società in questione in relazione al periodo successivo a tale recesso (a decorrere dal 30 marzo 2019).

(5) Per il periodo dal 1o gennaio al 29 marzo 2019 i valori di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (Ue) 2017/1984 dovrebbero rimanere in vigore e applicabili. Al fine di determinare le quote per i produttori e gli importatori stabiliti nel Regno Unito, i valori di riferimento per il periodo fino al 29 marzo compreso e per il periodo successivo saranno ponderati sulla base dei giorni in cui il Regno Unito sarà uno Stato membro dell'Unione nel 2019.

(6) Per le società stabilite nel Regno Unito i nuovi valori di riferimento, ricalcolati come stabilito nella presente decisione, si basano su ulteriori dati verificati forniti da tali società alla Commissione e che integrano quelli precedentemente comunicati a norma dell'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 517/2014, differenziando gli idrofluorocarburi immessi sul mercato nel Regno Unito e nell'Unione di 27 Stati membri. Per le società che non hanno presentato dati supplementari si deve presumere che tutti gli idrofluorocarburi siano stati immessi sul mercato del Regno Unito e non è quindi necessario determinare valori di riferimento.

(7) I valori di riferimento ricalcolati sono stabiliti nel caso in cui il diritto dell'Unione cessi di applicarsi al e nel Regno Unito il 30 marzo 2019.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 24 del regolamento (Ue) n. 517/2014,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Per le società destinatarie della presente decisione, e a decorrere dalla data in cui il diritto dell'Unione cessi di applicarsi al e nel Regno Unito, i rispettivi valori di riferimento di cui all'allegato della decisione di esecuzione (Ue) 2017/1984 sono sostituiti da quelli di cui all'allegato della presente decisione, oppure la società è eliminata dall'allegato, come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:

Destinatari

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 232 KB


Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018

Allegato

Produttori o importatori 1) per i quali i valori di riferimento 3 per il periodo dal 30 marzo 2019 al 31 dicembre 2020 sono sostituiti e i rispettivi valori di riferimento ricalcolati oppure 2) che sono rimossi

Note ufficiali

1.

GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

2.

Decisione di esecuzione (Ue) 2017/1984 della Commissione, del 24 ottobre 2017, recante determinazione, in applicazione del regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (Ce) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 287 del 4.11.2017, pag. 4).

3.

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