Cambiamenti climatici

Documentazione Complementare

print

Commissione europea

Comunicazione 6 maggio 2019, n. 2019/C 154/06

(Guue 6 maggio 2019 n. C 154)

Comunicazione alle imprese che nel 2020 intendono immettere in commercio nell’Unione europea idrofluorocarburi sfusi

1. La presente comunicazione è destinata alle imprese che nel 2020 intendono presentare la dichiarazione di immissione in commercio nell'Unione di idrofluorocarburi sfusi a norma dell'articolo 16, paragrafi 2 e 4, del regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio1 (di seguito "il regolamento"):

a) i produttori e gli importatori per i quali la decisione di esecuzione (Ue) 2017/1984 della Commissione2 3 ha determinato il valore di riferimento per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020;

b) tutti gli altri produttori e importatori che nel 2020 intendono immettere in commercio nell'Unione almeno 100 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi sfusi.

2. Con il termine "idrofluorocarburi" si intendono le sostanze elencate nell'allegato I, sezione 1, del regolamento, oppure le miscele contenenti una delle seguenti sostanze:

HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee.

3. L'immissione in commercio di tali sostanze, eccetto quelle utilizzate ai fini indicati all'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a f), del regolamento o una quantità annua totale di queste sostanze inferiore a 100 tonnellate di CO2 equivalente all'anno, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti dal sistema di quote di cui agli articoli 15 e 16 e agli allegati V e VI del regolamento.

4. La Commissione assegna le quote alle imprese interessate. Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. A decorrere dalla data del recesso gli idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno Unito non rientreranno più nell'ambito di applicazione del regolamento (Ue) n. 517/2014 e non verranno più conteggiati nel calcolo della quota assegnata dalla Commissione ai produttori e agli importatori.4

5. Tutti i dati forniti dalle imprese, le quote e i valori di riferimento sono inseriti nel registro elettronico degli idrofluorocarburi (di seguito "registro HFC") istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento, accessibile online mediante il "portale sui gas fluorurati e il sistema di licenze HFC" (di seguito "portale F-gas e sistema di licenze HFC")5 . Tutti i dati contenuti nel registro HFC, comprensivi delle quote, dei valori di riferimento e dei dati commerciali e personali, saranno trattati come informazioni riservate dalla Commissione europea.

6. Al momento dell'immissione in libera pratica degli idrofluorocarburi gli importatori devono essere in possesso di una registrazione valida in quanto importatore di HFC sfusi nel registro HFC accessibile online mediante il "portale F-gas e sistema di licenze HFC"6 , a norma del regolamento di esecuzione (Ue) 2019/661 della Commissione7 . La registrazione è considerata anche licenza obbligatoria per l'importazione. Analoga licenza è necessaria per l'esportazione di HFC8 .

7. Gli importatori devono essere indicati come "destinatario" (casella 8) nel documento amministrativo unico (Dau). Gli importatori sono fortemente incoraggiati a specificare le quantità di HFC in CO2 equivalente al momento dell'immissione in libera pratica direttamente nel Dau (casella 44), in quanto ciò può agevolare notevolmente lo sdoganamento delle merci e l'accertamento della conformità al regolamento (Ue) n. 517/2014.

Solo per i produttori e gli importatori per i quali è stato determinato il valore di riferimento, come indicato al punto 1, lettera a), della presente comunicazione

8. Queste imprese riceveranno come quota per il 2020 l'89 % del 63 % (ossia il 56,07 %) del rispettivo valore di riferimento pertinente, a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, e degli allegati V e VI del regolamento.

Per tutte le imprese, come indicato al punto 1, lettere a) e b), della presente comunicazione

9. A norma dell'allegato VI del regolamento, per determinare la quantità da assegnare a partire dalla riserva, la somma delle quote assegnate sulla base dei valori di riferimento a norma del punto 8 è sottratta dalla quantità massima disponibile per il 2020.

10. Le imprese che intendono ottenere quote dalla riserva devono seguire la procedura descritta ai punti da 11 a 14 della presente comunicazione.

11. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, l'impresa deve avere un profilo di registrazione valido, approvato dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (Ue) 2019/661, come produttore e/o importatore di idrofluorocarburi nel registro HFC accessibile online mediante il "portale F-gas e sistema di licenze HFC"9 . Per garantire il corretto trattamento della domanda di registrazione, compresa l'eventuale necessità di ulteriori informazioni, la domanda deve essere presentata al più tardi un mese prima dell'inizio del periodo di dichiarazione, ossia prima del 17 maggio 2019 (cfr. punto 12). Per le domande pervenute dopo il termine non è possibile garantire che la decisione definitiva sulla domanda di registrazione possa essere adottata prima della fine del periodo di dichiarazione (cfr. punto 12). Per le imprese non ancora registrate, le istruzioni per la registrazione sono disponibili sul sito web della DG CLIMA10 .

12. L'impresa deve dichiarare le quantità (aggiuntive) anticipate per il 2020 nel registro HFC accessibile online mediante il "portale F-gas e sistema di licenze HFC"11 nel periodo di dichiarazione compreso tra il 17 giugno e il 17 luglio 2019, ore 13:00 CeT.

13. La Commissione considererà valide soltanto le dichiarazioni relative alle quantità (aggiuntive) anticipate debitamente compilate e senza errori pervenute prima del 17 luglio 2019, ore 13:00 CET.

14. Sulla base delle dichiarazioni, la Commissione assegnerà le quote alle imprese conformemente all'articolo 16, paragrafi 2, 4, e 5, e agli allegati V e VI del regolamento.

15. L'articolo 7 del regolamento di esecuzione (Ue) 2019/661 stabilisce che ai fini della distribuzione delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (Ue) n. 517/2014, tutte le imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi sono considerate come un unico dichiarante in conformità all'articolo 16, paragrafi 2 e 4, del regolamento.

16. La Commissione informerà le imprese in merito alla quota totale assegnata per il 2020 tramite il registro HFC sul "portale F-gas e sistema di licenze HFC".

17. L'iscrizione nel registro HFC accessibile mediante il "portale F-gas e sistema di licenze HFC" e/o la dichiarazione sull'intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2020 non conferiscono di per sé alcun diritto di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2020.

Note ufficiali

1.

Regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (Ce) n. 842/2006 (Gu L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

2.

Decisione di esecuzione (Ue) 2017/1984 della Commissione, del 24 ottobre 2017, recante determinazione, in applicazione del regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (Ce) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 287 del 4.11.2017, pag. 4).

3.

La decisione (Ue) 2017/1984 è stata modificata in previsione del recesso del Regno Unito dall’Unione europea con la decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 8801 final.

4.

Cfr. gli avvisi sui preparativi alla Brexit: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it

5.

https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

6.

https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

7.

Regolamento di esecuzione (Ue) 2019/661 della Commissione, del 25 aprile 2019, che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi (Gu L 112 del 26.4.2019, pag. 11).

8.

Cfr. anche l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (Ue) 2017/1375 della Commissione.

9.

https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

10.

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_document_en.pdf

11.

https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598