Regolamento Commissione Ue 2018/1992/Ue
Comunicazione annuale relativa agli idrofluorocarburi immessi nel mercato Ue - Modifiche al regolamento 1191/2014/Ue in seguito alla procedura di uscita dall'Unione del Regno Unito
Ultima versione disponibile al 12/10/2024
Commissione europea
Regolamento 14 dicembre 2018, n. 2018/1992/Ue
(Guue 17 dicembre 2018 n. L 320)
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (Ue) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati di cui all'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 517/2014 per quanto riguarda gli idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno Unito e nell'Unione a 27 Stati membri
La Commissione europea,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (Ce) n. 842/20061 , in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (Ue) n. 1191/2014 della Commissione2 determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 517/2014.
(2) Il regolamento (Ue) n. 517/2014 dispone che l'immissione in commercio nell'Unione di idrofluorocarburi da parte di produttori e importatori sia soggetta a una quota annua al fine di conseguire la loro riduzione graduale. Tali quote destinate ai produttori e agli importatori sono calcolate in base ai valori di riferimento determinati dalla Commissione sulla base della media annua dei quantitativi di idrofluorocarburi comunicata dai produttori e dagli importatori a norma dell'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 517/2014 dal 1o gennaio 2015, conformemente all'allegato V di detto regolamento.
(3) Poiché il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la data della notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida di prorogare tale termine. Di conseguenza, e fatte salve le disposizioni dell'accordo di recesso, il regolamento (Ue) n. 517/2014 si applica solo fino a quando il Regno Unito cessa di essere uno Stato membro.
(4) Alla luce della notifica ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea da parte del Regno Unito, è importante garantire la disponibilità di dati accurati relativi all'immissione in commercio di idrofluorocarburi nell'Unione successivamente al recesso del Regno Unito ai fini del ricalcolo dei valori riferimento a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (Ue) n. 517/2014, che deve essere effettuato nel 2020.
(5) Si dovrebbe pertanto modificare l'allegato del regolamento di esecuzione (Ue) n. 1191/2014 al fine di consentire la separazione dei quantitativi di idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno Unito e nell'Unione a 27 Stati membri.
(6) Tuttavia la separazione dei dati comunicati relativi agli idrofluorocarburi immessi in commercio per quanto riguarda il Regno Unito e l'Unione a 27 Stati membri è necessaria unicamente dal momento in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno. La modifica del regolamento di esecuzione (Ue) n. 1191/2014 è pertanto richiesta solo per i dati da comunicare relativi all'anno civile 2018 e fino a e compreso l'anno in cui il Regno Unito recede dall'Unione e il diritto dell'Unione cessa di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno.
(7) Affinché la separazione dell'obbligo di comunicazione sia applicabile alla comunicazione dei dati relativi all'anno civile 2018, per il quale i dati devono essere presentati entro il 31 marzo 2019, la modifica dell'obbligo dovrebbe entrare in vigore e applicarsi in anticipo rispetto a tale data. Per tutti gli anni successivi, la data di presentazione dei dati da comunicare dovrebbe essere il 31 marzo.
(8) I quantitativi di idrofluorocarburi da comunicare conformemente all'allegato del presente atto di esecuzione quali immessi in commercio nel Regno Unito dovrebbero far riferimento ai quantitativi immessi in commercio nel Regno Unito per la prima volta.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 517/2014,
ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (Ue) n. 1191/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato
All'allegato del regolamento di esecuzione (Ue) n. 1191/2014 è aggiunta la seguente sezione 13-bis:
"Sezione 13-bis: da compilarsi a cura dei produttori e dagli importatori di gas — articolo 19, paragrafo 1, e allegato VII, punto 1, lettere da a) a d), punto 2, lettere a), b) e d) nonché punto 3, lettere a) e b), del regolamento (Ue) n. 517/2014
Applicabile per la prima volta alle attività di comunicazione svolte nel 2018 (entro il 31 marzo 2019) fino a e compreso l'anno in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno.
I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento (Ue) n. 517/2014, o miscela contenente almeno uno di tali gas o per ogni gas o miscela contenuta nei polioli premiscelati.
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE | OSSERVAZIONI | |
13aA | Quantitativo di idrofluorocarburi immesso fisicamente in commercio, esclusi gli usi esonerati | 13aA = 4M – Somma degli usi esonerati della sezione 5 (5 A – 5F) |
INFORMAZIONI DA COMUNICARE | ||
13aB | di cui: Quantitativo immesso in commercio nel Regno Unito per la prima volta | Non si includono i quantitativi immessi in commercio nel Regno Unito, ma successivamente forniti sfusi all'Unione (senza Regno Unito) Si includono i quantitativi sfusi forniti al Regno Unito, in precedenza immessi in commercio nell'Unione (senza Regno Unito) |
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE | ||
13aC | di cui: Quantitativi immessi in commercio nel mercato dell'Unione, escluso il Regno Unito | 13aC = 13aA – 13aB" |
Note ufficiali
Gu L 150 del 20 maggio 2014, pag. 195.
Regolamento di esecuzione (Ue) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (Gu L 318 del 5 novembre 2014, pag. 5).