Cambiamenti climatici

Normativa Vigente

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Commissione europea

Regolamento di esecuzione 25 luglio 2017, n. 2017/1375/Ue

(Guue 26 luglio 2017 n. L 194)

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (Ue) n. 1191/2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (Ce) n. 842/20061 , in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (Ue) n. 1191/2014 della Commissione2 precisa le modalità di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 517/2014, in relazione all'uso di determinati gas fluorurati a effetto serra come materia prima o nel caso in cui prodotti o apparecchiature contenenti questi gas siano immessi sul mercato da produttori, importatori ed esportatori di tali gas e da imprese che li distruggono.

(2) Al fine di consentire l'efficace controllo del rispetto degli obblighi in materia di comunicazione di cui all'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 517/2014, le imprese dovrebbero essere obbligate a registrare il loro utilizzo dello strumento di comunicazione elettronico di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (Ue) n. 1191/2014 prima dello svolgimento delle attività pertinenti. Ciò consentirebbe alle autorità competenti degli Stati membri di verificare al momento dell'importazione, dell'esportazione o di altre attività pertinenti se un'impresa sarebbe soggetta alla verifica della conformità sulla base della sua relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 517/2014.

(3) È opportuno modificare l'allegato del regolamento di esecuzione (Ue) n. 1191/2014 per quanto riguarda la struttura delle informazioni richieste su talune caratteristiche degli idrofluorocarburi (HFC) al fine di allinearlo con il formato di comunicazione utilizzato dalle parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, allegato alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono3 (protocollo di Montreal). Ciò consentirebbe all'Unione di rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dal protocollo di Montreal. Per lo stesso motivo, è opportuno rendere obbligatoria a partire dal 2020 la comunicazione delle informazioni sulla destinazione delle esportazioni e sull'origine delle importazioni; ciò concederebbe tempo sufficiente ad adeguare lo strumento di comunicazione elettronico.

(4) Nella sezione 2 dovrebbero essere aggiunte ulteriori differenziazioni e osservazioni in modo da riflettere la prassi relativa alle relazioni sviluppata nel corso dei primi due cicli di comunicazione; inoltre, la descrizione nella sezione 12 dovrebbe essere chiarita per evitare errori di interpretazione da parte delle imprese che comunicano le informazioni.

(5) Il regolamento di esecuzione (Ue) 2016/879 della Commissione4 ha istituito il registro elettronico in relazione alle quote per l'immissione in commercio degli idrofluorocarburi, in cui sono registrati tutti i dati pertinenti relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 517/2014. Il corrispondente formato di comunicazione di cui alla sezione 13 dell'allegato del regolamento di esecuzione (Ue) n. 1191/2014 è pertanto obsoleto e dovrebbe essere soppresso.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 517/2014,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (Ue) n. 1191/2014 è così modificato:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

1. Le comunicazioni obbligatorie a norma dell'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 517/2014 sono trasmesse per via elettronica mediante lo strumento di comunicazione basato sul formato stabilito nell'allegato del presente regolamento, messo appositamente a disposizione sul sito web della Commissione.

2. Prima di svolgere le attività oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 517/2014, le imprese si registrano sul sito web della Commissione per utilizzare lo strumento di comunicazione elettronico.";

2) L'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato

L'allegato del regolamento di esecuzione (Ue) n. 1191/2014 è così modificato:

1) nella sezione 1 la tabella è sostituita dalla seguente:

 

"INFORMAZIONI DA COMUNICARE OSSERVAZIONI
1 A Quantitativo totale prodotto da impianti nell'Unione
1B - quantitativo prodotto da impianti nell'Unione che consiste in sottoproduzioni recuperate o prodotti indesiderati distrutti presso gli impianti prima dell'immissione in commercio Le relazioni sui quantitativi totali distrutti a cura dei produttori che effettuano la distruzione sono inserite nella sezione 8
1C - quantitativo prodotto da impianti nell'Unione che consiste in sottoproduzioni recuperate o prodotti indesiderati ceduti ad altre imprese per essere distrutti senza essere stati precedentemente immessi in commercio Identificare l'impresa che effettua la distruzione
1C_a Quantitativo di idrofluorocarburi prodotto per essere impiegato come materia prima nell'Unione
1C_b Quantitativo di idrofluorocarburi prodotto per usi all'interno dell'Unione esonerati a norma del protocollo di Montreal Specificare il tipo di uso esonerato
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE
1D Quantitativo di produzione propria distrutta senza essere stata precedentemente immessa in commercio 1D = 1B + 1C
1E Produzione disponibile per la vendita 1E = 1 A – 1D"

 

2) la sezione 2 è così modificata:

a) al secondo paragrafo è aggiunta la seguente frase:

"Per la prima volta ai fini della comunicazione inerente alle attività realizzate nel 2019, salvo diversamente indicato nella tabella seguente, i quantitativi di idrofluorocarburi sono comunicati separatamente per ciascun paese di origine.";

b) la tabella è sostituita dalla seguente:

 

"INFORMAZIONI DA COMUNICARE OSSERVAZIONI
2 A Quantitativo importato nell'Unione
2B Quantitativo importato nell'Unione dall'impresa che effettua la comunicazione, non immesso in libera pratica e riesportato dopo essere stato caricato in prodotti o apparecchiature dall'impresa che effettua la comunicazione La comunicazione sugli idrofluorocarburi per paese di origine non è necessaria.
Gas sfusi importati per il perfezionamento attivo, caricati in prodotti o apparecchiature e successivamente riesportati.
Se la riesportazione in prodotti o apparecchiature (sezione 2B) non avviene nello stesso anno civile dell'importazione, i quantitativi indicati nella sezione 2B possono comprendere le riesportazioni in prodotti o apparecchiature di stock al 1o gennaio non immessi in commercio nell'Unione come indicato nella sezione 4C
Le esportazioni di gas sfusi sono comunicate solo nella sezione 3
2C Quantitativo di idrofluorocarburi usati, riciclati o rigenerati
2D Quantitativo di idrofluorocarburi vergini importati per essere impiegati come materia prima
2E Quantitativo di idrofluorocarburi vergini importati per gli usi esonerati in virtù del protocollo di Montreal Specificare il tipo di uso esonerato"

 

3) la sezione 3 è così modificata:

a) al secondo paragrafo è aggiunta la seguente frase:

"Per la prima volta ai fini della comunicazione inerente alle attività realizzate nel 2019, salvo diversamente indicato nella tabella seguente, i quantitativi di idrofluorocarburi sono comunicati separatamente per ciascun paese di destinazione.";

b) la tabella è sostituita dalla seguente:

 

"INFORMAZIONI DA COMUNICARE OSSERVAZIONI
3 A Quantitativo totale esportato dall'Unione
3B Quantitativi esportati da produzione o da importazione proprie La comunicazione per paese di destinazione non è necessaria
QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE
3C Quantitativo esportato acquistato presso altre imprese nell'Unione 3C = 3 A – 3B
INFORMAZIONI DA COMUNICARE
3D Quantitativo esportato per riciclo La comunicazione per paese di destinazione non è necessaria
3E Quantitativo esportato per rigenerazione La comunicazione per paese di destinazione non è necessaria
3F Quantitativo esportato per distruzione La comunicazione per paese di destinazione non è necessaria
3G Quantitativo di idrofluorocarburi usati, riciclati o rigenerati esportati
3H Quantitativo di idrofluorocarburi vergini esportati per essere impiegati come materia prima
3I Quantitativo di idrofluorocarburi vergini esportati per gli usi esonerati in virtù del protocollo di Montreal Specificare il tipo di uso esonerato»

 

4) Nella sezione 4 la riga della tabella che si riferisce a 4M è sostituita dalla seguente:

 

"4M Quantitativo totale immesso fisicamente in commercio 4M = 1E + 2 A – 2B – 3B + 4C – 4H"

 

5) Nella sezione 12 la tabella è sostituita dalla seguente:

 

"INFORMAZIONI DA COMUNICARE OSSERVAZIONI
12 A Quantitativo di idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature importate, immessi dalla dogana in libera pratica nell'Unione, per i quali gli idrofluorocarburi erano stati precedentemente esportati dall'Unione ed erano soggetti alla limitazione delle quote per l'immissione in commercio nell'Unione Specificare l'impresa o le imprese esportatrici di idrofluorocarburi e l'anno o gli anni di esportazione. Specificare l'impresa o le imprese che hanno immesso gli idrofluorocarburi in commercio nell'Unione per la prima volta e l'anno o gli anni di immissione in commercio."

 

6) la sezione 13 è soppressa.

Note ufficiali

1.

Gu L 150 del 20 maggio 2014, pag. 195.

2.

Regolamento di esecuzione (Ue) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (Gu L 318 del 5 novembre 2014, pag. 5).

3.

Decisione del Consiglio n. 88/540/Cee, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (Gu L 297 del 31 ottobre 1988, pag. 8).

4.

Regolamento di esecuzione (Ue) 2016/879 della Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, ai sensi del regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonché alle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente (Gu L 146 del 3 giugno 2016, pag. 1).

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