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Commissione europea

Decisione di esecuzione 3 ottobre 2018, n. 2018/1478/Ue

(Guue 4 ottobre 2018 n. L 249)

Decisione che modifica la decisione di esecuzione (Ue) 2016/2323 al fine di aggiornare l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi istituito a norma del regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (Ce) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/Ce1 , in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi ("l'elenco europeo") è stato istituito mediante la decisione di esecuzione (Ue) 2016/2323 della Commissione2 ed è stato modificato dalla decisione di esecuzione (Ue) 2018/684 della Commissione3 .

(2) Il Regno Unito ha informato la Commissione in merito all'autorizzazione rilasciata a un impianto di riciclaggio delle navi stabilito sul suo territorio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (Ue) n. 1275/2013 e ha fornito alla Commissione tutte le informazioni necessarie al fine dell'inclusione di detto impianto nell'elenco europeo.

(3) L'autorizzazione di due impianti di riciclaggio delle navi situati in Polonia è scaduta il 28 aprile 2018 e la Commissione non ha ricevuto informazioni dalla Polonia in merito al rinnovo, avvenuto o previsto, delle autorizzazioni concesse agli impianti citati per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi. Pertanto, i due impianti non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ue) n. 1257/2013 e dovrebbe essere rimossi dall'elenco europeo conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, lettera b), punto ii), dello stesso regolamento.

(4) Occorre pertanto modificare la decisione di esecuzione (Ue) 2016/2323.

(5) Per quanto attiene agli impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo per i quali è stata presentata alla Commissione una domanda di inserimento nell'elenco europeo a norma dell'articolo 15 del regolamento Ue) n. 1257/2013, la valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi trasmessi o raccolti è tuttora in corso. La Commissione adotterà atti di esecuzione pertinenti agli impianti di riciclaggio delle navi situati al di fuori dell'Unione una volta conclusa la valutazione.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (Ue) n. 1257/2013,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (Ue) 2016/2323 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2018

Allegato

Elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 1257/2013

Note ufficiali

1.

Gu L 330 del 10 dicembre 2013, pag. 1.

2.

Decisione di esecuzione (Ue) 2016/2323 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (Gu L 345 del 20 dicembre 2016, pag. 119).

3.

Decisione di esecuzione (Ue) 2018/684 della Commissione, del 4 maggio 2018, che modifica la decisione di esecuzione (Ue) 2016/2323 al fine di aggiornare l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 116 del 7 maggio 2018, pag. 47).

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