Decisione Commissione Ue 2018/684/Ue
Rifiuti - Riciclaggio navi - Aggiornamento dell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio navi - Regolamento 1257/2013/Ue
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Commissione europea
Decisione di esecuzione 4 maggio 2018, n. 2018/684/Ue
(Guue 7 maggio 2018 n. L 116)
Decisione che modifica la decisione di esecuzione (Ue) 2016/2323 al fine di aggiornare l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (Ce) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/Ce1 , in particolare l'articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) L'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi è stato istituito mediante decisione di esecuzione (Ue) 2016/2323 della Commissione2 a norma del regolamento (Ue) n. 1257/2013.
(2) Diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione l'elenco degli impianti da essi autorizzati a norma dell'articolo 14 del regolamento (Ue) n. 1257/2013 per inclusione nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi. Gli Stati membri hanno altresì comunicato alla Commissione dati aggiornati relativi agli impianti già inclusi in detto elenco.
(3) È pertanto opportuno modificare la decisione di esecuzione (Ue) 2016/2323.
(4) Per quanto attiene agli impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo per i quali è stata presentata alla Commissione una domanda di inserimento nell'elenco europeo a norma dell'articolo 15 del regolamento (Ue) n. 1257/2013, la valutazione delle informazioni pertinenti e dei documenti giustificativi trasmessi o raccolti è ancora in corso. La Commissione adotterà gli atti di esecuzione pertinenti a tali impianti di riciclaggio delle navi situati al di fuori dell'Unione una volta conclusa la valutazione.
(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (Ue) n. 1257/2013,
ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (Ue) 2016/2323 è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2018
Allegato
Elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 1257/2013
Impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro dell'Unione
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Note ufficiali
Gu L 330 del 10 dicembre 2013, pag. 1.
Decisione di esecuzione (Ue) 2016/2323 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (Gu L 345 del 20 dicembre 2016, pag. 119).