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Normativa Vigente

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Ministero della salute

Decreto 19 aprile 2018

(Gu 24 agosto 2018 n. 196)

Modifica del decreto 30 marzo 2010, recante: "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/Ce, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione"

Il Ministro della salute

e

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante "Attuazione della direttiva 2006/7/Ce relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/Cee" e in particolare:

l'articolo 14, comma 3, che dispone che ai fini dell'integrazione dei dati sanitari relativi allo stato delle acque di balneazione e dei dati ambientali sui programmi di miglioramento, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, vengono stabilite le modalità dirette a realizzare forme comuni di trattamento dei dati in possesso di ciascuna amministrazione e garantirne la pubblicità;

l'articolo 15, ove si prevede l'obbligo per i Comuni di assicurare che una serie di informazioni al pubblico sulle acque di balneazione siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare e che le Autorità competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, utilizzino adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione, tra cui Internet, per promuovere e divulgare con tempestività dette informazioni;

Visto il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante "Attuazione della direttiva 2006/7/Ce, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto";

Visto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", che prevede, tra l'altro, agli articoli 76 e 77, il raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale;

Visto il decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2010, recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/Ce, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione", pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 maggio 2010, n. 119, Supplemento ordinario n. 97, e in particolare:

l'articolo 1, comma 2, che prevede che con provvedimento del Ministero della salute di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere aggiornate le norme tecniche contenute negli allegati al presente decreto, in relazione a modifiche della disciplina comunitaria ed all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche;

l'articolo 3, che prevede qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino, che le Regioni e le Province autonome provvedono ad effettuare un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute secondo quanto previsto nell'allegato B — Cianobatteri e successive modificazioni per i cianobatteri ed adottando i criteri contenuti nelle linee guida del Ministero della salute su Ostreopsis ovata di cui all'allegato C— Linee guida — Gestione del rischio associato alle fioriture di Ostreopsis ovata nelle coste italiane e successive modificazioni ed i protocolli operativi realizzati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in collaborazione con le Agenzie regionali protezione ambientale, consultabili rispettivamente sui siti web www.ministerosalute.it www.iss.it e www.isprambiente.it ;

l'articolo 6, ove sono disciplinate le modalità di trasmissione delle informazioni sanitarie e ambientali che coinvolgono il Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e i Comuni;

Ritenuto di aggiornare le procedure operative per la gestione delle proliferazioni delle predette specie algali potenzialmente tossiche (Cianobatteri e Ostreopsis ovata), in relazione all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche, al fine di fornire indicazioni alle strutture territoriali preposte al monitoraggio e alle competenti Autorità locali;

Ritenuto che le suddette linee guida debbano essere adottate attraverso la loro pubblicazione nei Rapporti dell'Istituto superiore di sanità quali criteri di indirizzo per l'effettuazione dei monitoraggi in caso di presenza di Ostreopsis ovata e Cianobatteri;

Viste le linee guida "Ostreopsis cf. ovata: linee guida per la gestione delle fioriture negli ambienti marino costieri in relazione a balneazione e altre attività ricreative", pubblicate dall'Istituto superiore di sanità nel rapporto Istisan n. 14/19 e successivi aggiornamenti e le linee guida "Cianobatteri: linee guida per la gestione delle fioriture negli ambienti marino costieri in relazione a balneazione e altre attività ricreative", pubblicate dall'Istituto superiore di sanità nel rapporto Istisan n. 14/20 e successivi aggiornamenti;

Considerato, altresì, che il Ministero della salute ha sviluppato il Portale delle acque, attraverso il quale si possono visualizzare tutte le aree di balneazione, coi dati relativi al monitoraggio della stagione balneare in corso e quelle precedenti, lo stato di balneabilità in tempo reale e le informazioni ambientali riguardanti il profilo di costa di ogni singola area;

Ritenuto di ottimizzare e velocizzare l'acquisizione delle informazioni sanitarie e ambientali che coinvolgono il Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e i Comuni, attraverso un utilizzo più ampio del Portale delle acque del Ministero della salute, come strumento divulgativo pubblico nonché di scambio delle predette informazioni, al fine di assicurare una maggiore e tempestiva diffusione e condivisione delle stesse;

Ritenuto, pertanto, di modificare l'articolo 6 del citato decreto del 30 marzo 2010 ampliando le possibilità di acquisizione telematica delle predette informazioni sanitarie e ambientali, attraverso un maggiore utilizzo del Portale della acque del Ministero della salute, onde agevolare lo scambio delle informazioni tra tutti gli Enti coinvolti, garantendo una maggiore tempestività nella fruibilità delle stesse, anche da parte dei cittadini;

Decreta:

Articolo 1

Modifiche al decreto ministeriale 30 marzo 2010

1. Al decreto ministeriale 30 marzo 2010 citato in premessa sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

1. Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino, le Regioni e le Province autonome provvedono ad effettuare un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute secondo:

a) i criteri individuati nelle linee guida "Ostreopsis cf ovata: linee guida per la gestione delle fioriture negli ambienti marino costieri in relazione a balneazione e altre attività ricreative", pubblicate dall'Istituto superiore di sanità nel rapporto Istisan n. 14/19 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web www.iss.it;

b) i criteri individuati nelle linee guida "Cianobatteri: linee guida per la gestione delle fioriture di cianobatteri nelle acque di balneazione", pubblicate dall'Istituto superiore di sanità nel rapporto Istisan n. 14/20 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web http://www.iss.it;

c) i protocolli operativi realizzati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in collaborazione con le Agenzie regionali protezione ambientale consultabili sul silo web http://www.isprambiente.it".

b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

1. Le Regioni e le Province autonome trasmettono per via telematica le informazioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, tramite una specifica funzionalità del Portale Acque del Ministero della salute.

2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ogni anno, prima dell'inizio della stagione balneare, aggiorna le codifiche dei distretti idrografici, delle sotto-unità dove esistenti, delle specifiche aree protette, nonché dei corpi idrici associati all'elenco delle acque di balneazione e della relativa anagrafica di cui alla tabella 1 dell'allegato F, tramite una specifica funzionalità del Portale Acque del Ministero della salute.

3. Il Ministero della salute, in attuazione di quanto previsto all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, garantisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'accesso ai dati disponibili sul Portale Acque del Ministero della salute relativi ai profili delle acque di balneazione di cui all'allegato E, nonché alle informazioni sulla stagione balneare di cui alla tabella 2 dell'allegato F.

4. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, i Comuni trasmettono per via telematica i provvedimenti di divieto e di revoca del divieto di balneazione non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al campionamento e alle analisi, tramite una specifica funzionalità del Portale acque del Ministero della salute, secondo le modalità operative definite con provvedimento congiunto della direzione generale della prevenzione sanitaria e della direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute da pubblicare sul sito istituzionale del predetto Ministero."

c) sono abrogati l'allegato B — Cianobatteri e l'allegato C — Linee guida — Gestione del rischio associato alle fioriture di Ostreopsis ovata nelle coste italiane.

Articolo 2

Invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 ottobre 2018 i Comuni possono trasmettere i provvedimenti di divieto e di revoca del divieto di balneazione sia con le modalità previste dall'articolo 6, comma 4, del citato decreto del 30 marzo 2010 che secondo le modalità operative definite nel provvedimento di cui all'articolo 6, comma 4, del citato decreto del 30 marzo 2010, come sostituito dal presente decreto.

Articolo 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 19 aprile 2018

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