Decisione Commissione Ue 2018/936/Ue
Trasporto interno di merci pericolose - Direttiva 2008/68/Ce - Decisione che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe
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Commissione europea
Decisione di esecuzione 29 giugno 2018, n. 2018/936/Ue
(Guue 2 luglio 2018 n. L 165)
Decisione che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose
[notificata con il numero C(2018) 4003]
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose1 , in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 4,
considerando quanto segue:
(1) L'allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/Ce contengono elenchi di deroghe nazionali che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche. Alcuni Stati membri hanno chiesto varie nuove deroghe nazionali e svariate modifiche delle deroghe autorizzate.
(2) È opportuno autorizzare tali deroghe.
(3) Dato che l'allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, devono pertanto essere adattati, per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente tali capi.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/Ce.
(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/Ce,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
Gli Stati membri figuranti nell'allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.
Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.
Articolo 2
L'allegato I, capo I.3, l'allegato II, capo II.3, e l'allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/Ce sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2018
Note redazionali
Gu L 260 del 30.9.2008, pag. 13.