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Dm Politiche agricole 22 febbraio 2018
Mense scolastiche biologiche - Criteri e modalità di ripartizione del fondo nazionale - Articolo 64, comma 5-bis, Dl 50/2017
Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 05/10/2024
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Decreto 22 febbraio 2018
(Gu 23 aprile 2018 n. 94)
Definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del Fondo per le mense scolastiche biologiche
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
di concerto con
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Visto il regolamento (Ce) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (Cee) n. 2092/91;
Visto il regolamento (Ce) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (Ce) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, concernente "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'articolo 4, comma 5-quater;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed, in particolare, l'articolo 34, comma 1;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed, in particolare, l'articolo 64, comma 5-bis che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le mense scolastiche biologiche;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute n. 14771 del 18 dicembre 2017, che istituisce l'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica;
Considerato che il piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea Com (2014) 179 final del 24 marzo 2014, tra le dieci azioni previste, colloca anche "Azione 4 — Biologico e Green Public Procurement — stimolare l'utilizzo dei prodotti biologici nella ristorazione ospedaliera e nelle mense scolastiche, e l'applicazione del metodo biologico anche nella gestione del verde delle aree pubbliche";
Considerato che il comma 5-bis del suddetto decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche, al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni di euro annui per il 2018 e il 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2020.
Considerato che il suddetto fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole;
Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 gennaio 2018;
Decreta:
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo per le mense scolastiche biologiche, istituito ai sensi dell'articolo 64, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, della legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. Il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "mensa scolastica biologica": il servizio di refezione collettiva scolastica conforme ai requisiti previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute n. 14771 del 18 dicembre 2017;
b) "Numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica": il numero totale di pasti annui delle mense scolastiche biologiche dichiarati nell'allegato 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute n. 14771 del 18 dicembre 2017;
c) "Fondo": il Fondo per le mense scolastiche biologiche, istituito ai sensi dell'articolo 64, comma 5-bis, del suddetto decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Articolo 3
Criteri generali di riparto
1. Il Fondo è ripartito annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica presenti in ciascuna Regione e Provincia autonoma.
2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro il 30 maggio di ogni anno, sulla base del "Numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica", riportati alla data del 31 marzo di ogni anno, nell'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica, di cui all'articolo 3 del decreto n. 14771 del 18 dicembre 2017 di istituzione delle mense scolastiche biologiche.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, cui è stata assegnata quota parte del Fondo, invia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una relazione illustrativa delle iniziative realizzate nell'anno precedente che evidenzia i risultati conseguiti in termini di riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica, in valori assoluti, e di numero degli utenti coinvolti nelle iniziative di informazione e promozione nelle scuole. Le relazioni, redatte secondo lo schema predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono pubblicate nell'apposita sezione del sito web del ministero.
1. Il Fondo è ripartito annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Fondo è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per almeno l'86 per cento sulla base del "Numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica", riportati alla data del 31 marzo di ogni anno, nell'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica, di cui all'articolo 3 del decreto 18 dicembre 2017, n. 14771 di istituzione delle mense scolastiche biologiche.
3. Entro il 31 luglio di ogni anno, ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, cui è stata assegnata la quota parte del Fondo di cui al comma 2, invia al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, una relazione illustrativa delle iniziative realizzate nell'anno precedente che evidenzia i risultati conseguiti in termini di riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica, in valori assoluti. Le relazioni, redatte secondo lo schema predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, sono pubblicate nell'apposita sezione del sito web del Ministero.
4. Il Fondo è assegnato per un importo non superiore al 14 per cento a tutte le Regioni e Province autonome, ad eccezione della Regione Emilia Romagna per la quale il livello di informazione e promozione risulta già soddisfatto, e ripartito sulla base della popolazione scolastica accertata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fonte Istat, con riferimento a ciascun anno scolastico.
5. Il Fondo di cui al comma 4, deve essere utilizzato per iniziative, di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano inviano entro il 31 luglio di ogni anno una relazione illustrativa dei progetti e delle iniziative intraprese nelle scuole, compreso il numero degli utenti coinvolti nelle iniziative di informazione e promozione nelle scuole.
6. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base del "Numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica", riportati alla data del 31 marzo di ogni anno, nell'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica, di cui all'articolo 3 del decreto 18 dicembre 2017, n. 14771 di istituzione delle mense scolastiche biologiche e sulla base della popolazione scolastica accertata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fonte Istat, pubblicata sul sito istituzionale del Miur.
Articolo 4
Assegnazione e condizioni di spesa
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasferiscono almeno l'80% delle risorse assegnate annualmente con il decreto di cui al comma 1, dell'articolo 3 ai soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 3 del decreto n. 14771 del 18 dicembre 2017, ricadenti nel territorio di competenza, per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica.
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano verificano che:
a) le stazioni appaltanti, iscritte all'elenco di cui all'articolo 3 del decreto n. 14771 del 18 dicembre 2017, hanno osservato le disposizioni contenute nell'articolo 102, del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
b) i soggetti eroganti il servizio di mensa biologica, iscritti all'elenco di cui all'articolo 3 del decreto n. 14771 del 18 dicembre 2017, hanno rispettato quanto disposto dall'articolo 3, comma 8 dello stesso decreto.
Le verifiche sono effettuate sulla base della documentazione prodotta ed a seguito di specifica richiesta di accesso al Fondo avanzata dalle stazioni appaltanti e dai soggetti eroganti il servizio di mensa biologica alle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del territorio di competenza.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano utilizzano direttamente o trasferiscono ai Comuni la restante quota rispetto a quanto definito al comma 1, delle risorse assegnate annualmente con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, per la realizzazione di iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione finalizzate a:
a) promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;
b) favorire una corretta informazione alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti, in età scolare, sui principi della sostenibilità dell'agricoltura biologica dell'educazione alimentare, della conoscenza del territorio, nonché del rispetto del cibo, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 19 agosto 2016, n. 166, relativamente alle misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli alimenti.
4. Eventuali risorse rese disponibili a seguito delle attività di verifica di cui al comma 2, possono essere utilizzate per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 3.
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assegnatarie della quota del fondo di cui all'articolo 3 comma 2, trasferiscono le risorse assegnate annualmente ai soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 3 del decreto del 18 dicembre 2017, n. 14771 ricadenti nel territorio di competenza, per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica.
2. Il contributo a favore delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti non può superare l'importo massimo del 16 per cento del fondo di cui all'articolo 1, comma 1.
3. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano verificano che:
a) le stazioni appaltanti, iscritte all'elenco di cui all'articolo 3 del decreto del 18 dicembre 2017, n. 14771, hanno osservato le disposizioni contenute nell'articolo 102, del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) i soggetti eroganti il servizio di mensa biologica, iscritti all'elenco di cui all'articolo 3 del decreto del 18 dicembre 2017, n. 14771, hanno rispettato quanto disposto dall'articolo 3, comma 8 dello stesso decreto.
Le verifiche sono effettuate sulla base della documentazione prodotta ed a seguito di specifica richiesta di accesso al fondo avanzata dalle stazioni appaltanti e dai soggetti eroganti il servizio di mensa biologica alle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del territorio di competenza.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano utilizzano direttamente o trasferiscono ai comuni una quota delle risorse assegnate annualmente con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, per la realizzazione di iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione finalizzate a:
a) promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;
b) favorire una corretta informazione alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti, in età scolare, sui principi della sostenibilità dell'agricoltura biologica, dell'educazione alimentare, della conoscenza del territorio, nonché del rispetto del cibo, con riferimento all'articolo 10 della legge 19 agosto 2016, n. 166, relativamente alle misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli alimenti.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono trasferire, se del caso, tutta o parte della quota di cui all'articolo 3, comma 4, ai soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 3 del decreto del 18 dicembre 2017, n. 14771 ricadenti nel territorio di competenza, per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica.
6. Eventuali risorse rese disponibili a seguito delle attività di verifica di cui al comma 3, possono essere utilizzate per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 4.
Articolo 5
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione del presente provvedimento, il decreto di cui all'articolo 3 comma 1 è adottato entro il 30 luglio 2018, sulla base del "Numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica", riportati alla data del 31 giugno 2018 nell'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica, di cui all'articolo 3, del decreto n. 14771 del 18 dicembre 2017 di istituzione delle mense scolastiche biologiche.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio 2018