Decisione Commissione Ue 2017/2285
Linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a Emas, a norma del regolamento Ce n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas)
Ultima versione disponibile al 08/11/2024
Commissione europea
Decisione 6 dicembre 2017, n. 2285
(Guue 12 dicembre 2017 L 328/38)
che modifica le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a Emas, a norma del regolamento Ce n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento Ce n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas), che abroga il regolamento Ce n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/Ce e 2006/193/Ce, in particolare l'articolo 46, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) Il sistema Emas è finalizzato a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'istituzione e l'applicazione da parte loro di sistemi di gestione ambientale, la valutazione delle prestazioni di tali sistemi, l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine il coinvolgimento attivo del personale.
(2) È opportuno che le organizzazioni interessate ricevano ulteriori informazioni e linee guida in merito alle misure necessarie per aderire a Emas. Le informazioni e le linee guida sono aggiornate sulla base dell'esperienza acquisita attraverso la gestione di Emas e per rispondere alla esigenza di orientamenti supplementari.
(3) È stata recepita l'esigenza di ulteriori linee guida in merito ai seguenti punti: definizione della posizione geografica nell'ambito della definizione di un sito; indicazioni in merito a come prendere in considerazione i documenti di riferimento settoriali; orientamenti relativi all'utilizzo di un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione della Commissione 2013/131/Ue è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2017