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Decisione Commissione Ue 2018/813/Ue

Documento di riferimento settoriale sulle "migliori pratiche ambientali" Emas per le organizzazioni del settore agricoltura ai sensi del regolamento 1221/2009/Ce

Il presente documento si applica dal 5 ottobre 2018.

Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 19/03/2024

Commissione europea

Decisione 14 maggio 2018, n. 2018/813/Ue

(Guue 8 giugno 2018 n. L 145)

Decisione relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore dell'agricoltura a norma del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas)

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas), che abroga il regolamento (Ce) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/Ce e 2006/193/Ce1 , in particolare l'articolo 46, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (C3) n. 1221/2009 la Commissione deve elaborare documenti di riferimento per determinati settori economici. Tali documenti devono includere la migliore pratica di gestione ambientale, indicatori di prestazione ambientale e, ove opportuno, esempi di eccellenza nonché sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli della prestazione ambientale. Le organizzazioni registrate o in procinto di registrarsi a titolo del sistema di ecogestione e audit istituito dal suddetto regolamento sono tenute a tenere conto di tali documenti quando sviluppano i rispettivi sistemi di gestione ambientale e valutano le rispettive prestazioni ambientali nella dichiarazione ambientale, o nella dichiarazione ambientale aggiornata, redatta conformemente all'allegato IV del regolamento.

(2) A norma del regolamento (Ce) n. 1221/2009 la Commissione doveva definire un piano di lavoro mediante il quale stabilire l'elenco indicativo dei settori da considerare prioritari ai fini dell'adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali. La comunicazione della Commissione Elaborazione del piano di lavoro che stabilisce un elenco indicativo dei settori per l'adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali, a norma del regolamento (Ce) n. 1221/2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas)2 annovera l'agricoltura tra i settori prioritari.

(3) Poiché l'agricoltura è un settore molto eterogeneo che comprende una varietà di tipi di prodotti e di aziende, il documento di riferimento per questo settore tratta gli aspetti ambientali centrali per le pratiche agricole. In linea con la finalità di Emas di promuovere il miglioramento continuo della prestazione ambientale indipendentemente dal punto di partenza, il documento di riferimento settoriale dovrebbe illustrare le migliori pratiche atte ad essere applicate al maggior numero possibile di aspetti del settore. Dovrebbe indicare, a titolo di migliore pratica di gestione ambientale, le azioni concrete da intraprendere per migliorare la gestione dei rifiuti e degli effluenti di allevamento, la gestione del suolo e l'efficienza di irrigazione.

(4) Affinché le organizzazioni, i verificatori ambientali e gli altri soggetti dispongano del tempo sufficiente per prepararsi all'introduzione del documento di riferimento settoriale per il settore dell'agricoltura, la data di applicazione della presente decisione dovrebbe essere rinviata di 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(5) Per elaborare il documento di riferimento settoriale allegato alla presente decisione la Commissione ha consultato gli Stati membri e altre parti interessate in conformità del regolamento (CE) n. 1221/2009.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 49 del regolamento (Ce) n. 1221/2009,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Il documento di riferimento settoriale sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore dell'agricoltura ai fini del regolamento (Ce) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 5 ottobre 2018.

 

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

Allegato

1. Introduzione

Il presente documento di riferimento settoriale è basato su una relazione scientifica e strategica dettagliata 3 ("Relazione sulle migliori pratiche") elaborata dal Centro comune di ricerca della Commissione europea (Jrc).

 

Contesto normativo

Il sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) è stato introdotto nel 1993 con il regolamento (Cee) n. 1836/93 del Consiglio 4 sull'adesione volontaria delle organizzazioni. Da allora Emas ha subito due importanti revisioni:

— il regolamento (Ce) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 ,

— il regolamento (Ce) n. 1221/2009.

Un nuovo elemento di rilievo introdotto dall'ultima revisione, entrata in vigore l'11 gennaio 2010, è costituito dall'articolo 46 che verte sull'elaborazione di documenti di riferimento settoriali. Tali documenti devono comprendere le migliori pratiche di gestione ambientale (Bemp, Best Environmental Management Practices), gli indicatori di prestazione ambientale per settori specifici e, ove opportuno, esempi di eccellenza e sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni.

 

Come intendere e usare il presente documento

Il sistema di ecogestione e audit (Emas) è un sistema di adesione volontaria destinato alle organizzazioni che si impegnano a favore di un costante miglioramento ambientale. Nell'ambito di tale quadro di riferimento, il presente documento fornisce orientamenti specifici per il settore dell'agricoltura ed evidenzia alcune soluzioni per il miglioramento e le migliori pratiche.

Il documento è stato redatto dalla Commissione europea sulla base dei contributi forniti dalle parti interessate. Un gruppo tecnico di lavoro, comprendente esperti e parti interessate del settore e guidato dal Jrc, ha discusso e infine concordato le migliori pratiche di gestione ambientale, gli indicatori di prestazione ambientale specifici per il settore e gli esempi di eccellenza descritti nel presente documento; in particolare, gli esempi sono stati ritenuti rappresentativi dei livelli di prestazione ambientale raggiunti dalle organizzazioni più efficienti del settore.

Il presente documento mira ad aiutare e sostenere tutte le organizzazioni che desiderano migliorare la loro prestazione ambientale proponendo idee e suggerimenti, nonché orientamenti pratici e tecnici.

Il documento è destinato innanzitutto alle organizzazioni già registrate a Emas, in secondo luogo alle organizzazioni che intendono registrarsi a Emas in futuro e infine a tutte le organizzazioni che desiderano acquisire informazioni sulle migliori pratiche di gestione ambientale al fine di migliorare le loro prestazioni ambientali. Di conseguenza, l'obiettivo del presente documento è aiutare tutte le organizzazioni del settore dell'agricoltura a concentrarsi sugli aspetti ambientali pertinenti, diretti e indiretti, e a reperire informazioni sulle migliori pratiche di gestione ambientale e adeguati indicatori di prestazione ambientale specifici per il settore (allo scopo di misurare le rispettive prestazioni ambientali) nonché esempi di eccellenza.

 

In che modo le organizzazioni registrate a Emas dovrebbero tener conto dei documenti di riferimento settoriali

Ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009, le organizzazioni registrate a Emas devono tenere conto dei documenti di riferimento settoriali a due livelli diversi:

1. quando sviluppano e applicano il loro sistema di gestione ambientale, alla luce delle analisi ambientali [articolo 4, paragrafo 1, lettera b)]:

le organizzazioni dovrebbero avvalersi degli elementi pertinenti del documento di riferimento settoriale quando definiscono e esaminano i propri obiettivi e traguardi ambientali, rispetto agli aspetti ambientali pertinenti individuati nell'analisi e nella politica ambientale, così come al momento di decidere gli interventi da realizzare per migliorare le proprie prestazioni ambientali;

2. quando predispongono la dichiarazione ambientale [articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e articolo 4, paragrafo 4]:

a) le organizzazioni dovrebbero tener conto degli indicatori di prestazione ambientale specifici per il settore inclusi nel documento di riferimento quando scelgono gli indicatori 6 da usare nelle relazioni sulle prestazioni ambientali.

Quando scelgono la serie di indicatori da utilizzare ai fini delle relazioni, dovrebbero tenere conto degli indicatori proposti nel documento di riferimento corrispondente e della loro pertinenza per quanto riguarda gli aspetti ambientali significativi individuati dall'organizzazione nell'analisi ambientale. Gli indicatori vanno presi in considerazione solo se pertinenti per gli aspetti ambientali ritenuti più significativi nell'analisi ambientale.

b) Quando riferiscono sulla prestazione ambientale e su altri fattori attinenti, le organizzazioni dovrebbero indicare nella dichiarazione ambientale in che modo le migliori pratiche di gestione ambientale e, se disponibili, gli esempi di eccellenza, sono stati presi in considerazione.

Esse dovrebbero descrivere in che modo le migliori pratiche di gestione ambientale e gli esempi di eccellenza (che forniscono un'indicazione del livello di prestazione ambientale conseguito dalle organizzazioni più efficienti) sono stati usati per individuare le misure e gli interventi, ed eventualmente per stabilire priorità, volti a migliorare (ulteriormente) la loro prestazione ambientale. Tuttavia non vige l'obbligo di applicare le migliori pratiche di gestione ambientale o di realizzare gli esempi di eccellenza individuati, in quanto la natura facoltativa di Emas lascia alle organizzazioni stesse la valutazione della fattibilità degli esempi e dell'attuazione delle migliori pratiche, in termini di costi e benefici.

Come per gli indicatori di prestazione ambientale, l'organizzazione dovrebbe valutare la pertinenza e l'applicabilità delle migliori pratiche di gestione ambientale e degli esempi di eccellenza sulla base degli aspetti ambientali significativi che essa stessa ha individuato nell'analisi ambientale nonché degli aspetti tecnici e finanziari.

Gli elementi dei documenti di riferimento settoriali (indicatori, migliori pratiche di gestione ambientale o esempi di eccellenza) non considerati pertinenti per quanto riguarda gli aspetti ambientali significativi individuati dall'organizzazione nell'analisi ambientale non dovrebbero essere riportati o descritti nella dichiarazione ambientale.

La partecipazione a Emas è un processo continuo. Un'organizzazione, ogniqualvolta intenda migliorare la propria prestazione ambientale (o valutarla), consulta il documento di riferimento su argomenti specifici per reperire, su un determinato aspetto, gli orientamenti in merito ai passi da compiere nell'ambito di un approccio graduale.

I verificatori ambientali Emas controllano se e come l'organizzazione abbia tenuto conto del documento di riferimento settoriale nella preparazione della dichiarazione ambientale [articolo 18, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (Ce) n. 1221/2009].

Quando eseguono un audit, i verificatori ambientali accreditati hanno bisogno di prove fornite dall'organizzazione in merito al modo in cui gli elementi pertinenti del documento di riferimento sono stati scelti alla luce dell'analisi ambientale e sono stati tenuti in considerazione. Essi non accertano la conformità agli esempi di eccellenza descritti, bensì verificano le prove relative al modo in cui il documento è stato usato come orientamento per individuare gli indicatori e le misure volontarie opportune che l'organizzazione può adottare per migliorare la propria prestazione ambientale.

Data la natura volontaria di Emas e del documento di riferimento settoriale, l'onere in capo all'organizzazione per fornire tali prove non dovrebbe essere sproporzionato. In particolare, i verificatori non richiedono una giustificazione per ciascuna delle migliori pratiche, ciascuno degli indicatori di prestazione ambientale specifici per settore o ciascun esempio di eccellenza di cui al documento di riferimento settoriale e non considerati pertinenti dall'organizzazione alla luce della sua analisi ambientale. Tuttavia, potrebbero invitare l'organizzazione a tener conto in futuro di ulteriori elementi pertinenti a riprova del suo impegno a favore del costante miglioramento delle prestazioni.

 

Struttura del documento di riferimento settoriale

Il presente documento si articola in quattro capitoli. Il capitolo 1 illustra il contesto giuridico Emas e le modalità d'uso del presente documento, mentre il capitolo 2 ne definisce l'ambito di applicazione. Il capitolo 3 descrive in modo conciso le diverse migliori pratiche di gestione ambientale (Bemp) 7 corredandole di informazioni relative alla loro applicabilità. Sono altresì riportati per ogni Bemp, nei casi in cui sia stato possibile elaborarli, indicatori di prestazione ambientale ed esempi di eccellenza. Non è stato tuttavia possibile definire esempi di eccellenza per tutte le Bemp in quanto per alcuni aspetti i dati disponibili erano limitati o le condizioni specifiche (tipo di azienda, modello operativo, condizioni meteorologiche/clima ecc.) variano in misura tale che un esempio di eccellenza non sarebbe significativo. Alcuni indicatori ed esempi sono pertinenti per più Bemp e quindi, ove opportuno, sono riportati più volte. Infine il capitolo 4 contiene una tabella esaustiva con una selezione degli indicatori di prestazione ambientale più pertinenti nonché le spiegazioni e gli esempi di eccellenza associati.

 

2. Ambito di applicazione

Il presente documento di riferimento riguarda le prestazioni ambientali delle attività nel settore dell'agricoltura. Ai fini del presente documento, si considera che il settore agricolo sia costituito da organizzazioni che rientrano nelle divisioni del codice Nace comprese da A1.1 ad A1.6 [secondo la classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (Ce) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 ]. È quindi compresa tutta la produzione animale e la produzione di colture annuali e perenni.

Tali organizzazioni costituiscono il gruppo destinatario del presente documento. La figura 2.1 presenta in modo schematico il campo d'applicazione del presente documento e illustra l'interazione del gruppo destinatario con altre organizzazioni.

 

Figura 2.1

Schema riassuntivo dell'ambito d'applicazione del presente documento: i gruppi destinatari del documento sono indicati in grassetto nei riquadri a sfondo grigio chiaro; sono indicate anche le loro interazioni più rilevanti con altri settori; i settori oggetto di altri documenti di riferimento settoriali sono indicati in corsivo nei riquadri a sfondo verde chiaro.

 

 

Al di là dei destinatari diretti, il presente documento può essere utile anche ad altri soggetti, quali ad esempio i consulenti agricoli.

Il presente documento di riferimento è strutturato in funzione delle diverse attività agricole, quali illustrate nella tabella 2.1.

 

Tabella 2.1

Struttura del documento di riferimento settoriale sull'agricoltura

 

Sezione Descrizione Destinatari
3.1. Gestione sostenibile delle aziende e dei terreni Questa sezione riguarda questioni trasversali concernenti la pianificazione del paesaggio, l'efficienza energetica e idrica, la biodiversità, l'uso dei sistemi di gestione ambientale e il coinvolgimento dei consumatori in un consumo responsabile. Tutte le aziende
3.2. Gestione della qualità del suolo Questa sezione riguarda la gestione della qualità del suolo. Comprende la valutazione delle sue  condizioni  fisiche  e l'elaborazione di un piano di gestione, nonché orientamenti pratici su come migliorare la qualità del suolo, ad esempio usando ammendanti organici, sul mantenimento della struttura del suolo e sul drenaggio. Tutte le aziende
3.3. Pianificazione della gestione dei nutrienti Questa sezione riguarda la gestione dei nutrienti nel suolo. Comprende le migliori pratiche per quanto riguarda il bilancio dei nutrienti a livello di campo, la rotazione delle colture, l'applicazione di precisione dei nutrienti e la selezione di fertilizzanti con un minore impatto ambientale. Tutte le aziende
3.4. Preparazione del suolo e pianificazione delle colture Gli argomenti principali di questa sezione sono selezionare le operazioni appropriate di lavorazione del terreno, minimizzare la perturbazione del suolo, attuare una lavorazione del terreno a basso impatto, realizzare un'efficace rotazione delle colture e piantare colture intercalari e di copertura. Tutte le aziende
3.5. Gestione dell'erba e dei pascoli Questa sezione riguarda l'ottimizzazione della produzione di erba e dell'utilizzo dei pascoli, la gestione dei pascoli in zone di alto pregio naturalistico, il rinnovo dei pascoli e l'inserimento del trifoglio nonché l'applicazione di un'efficace preparazione degli insilati. Aziende zootecniche
3.6. Zootecnia Questa sezione descrive le migliori pratiche relative alla zootecnia. In  particolare,  illustra  le  pratiche  relative  a un'adeguata scelta delle razze, al bilancio dei nutrienti nell'azienda agricola, alla riduzione tramite gli alimenti dell'azoto escreto, al miglioramento dell'efficienza della conversione degli alimenti, agli acquisti "verdi" di mangimi, ai piani zoosanitari e alla gestione del profilo delle mandrie/ greggi. Aziende zootecniche
3.7. Gestione degli effluenti di allevamento Questa sezione riguarda le migliori pratiche di gestione ottimale degli effluenti di allevamento tramite la riduzione delle emissioni e il miglioramento dell'assorbimento dei nutrienti. Contempla la costruzione di ricoveri zootecnici a basse emissioni, l'attuazione e l'ottimizzazione della digestione anaerobica, la separazione del liquame o digestato e adeguate strutture per lo stoccaggio degli effluenti solidi e liquidi, nonché le tecniche per l'applicazione di liquami e letame. Aziende zootecniche
3.8. Gestione dell'irrigazione Questa sezione verte su strategie di irrigazione efficienti e fornisce orientamenti sui metodi agronomici, sull'ottimizzazione dell'irrigazione e sulla gestione efficiente dei sistemi irrigui. Tratta anche dell'importanza della fonte idrica utilizzata per l'irrigazione. Aziende che utilizzano l'irrigazione
3.9. Protezione delle colture Questa sezione tratta delle pratiche sostenibili di protezione delle colture con un basso apporto di pesticidi per la gestione degli organismi nocivi. Gli obiettivi sono la prevenzione dell'insorgenza di organismi nocivi, la riduzione della dipendenza dai prodotti fitosanitari chimici, l'ottimizzazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e delle strategie di gestione della resistenza degli organismi nocivi. Tutte le aziende
3.10. Orticoltura protetta Questa sezione descrive le migliori pratiche per l'orticoltura protetta. Riguarda in particolare l'efficienza energetica, la gestione dell'acqua e dei rifiuti e la scelta dei substrati di coltivazione. Aziende che praticano l'orticoltura protetta

 

La tabella 2.2 presenta gli aspetti ambientali più rilevanti per le aziende, distinguendo tra produzione di seminativi, produzione orticola e zootecnia. Per ciascuno di essi la tabella illustra le principali possibili pressioni ambientali correlate e il modo in cui queste sono affrontate nel presente documento. Tali aspetti ambientali sono stati scelti in quanto i più comunemente pertinenti nel settore; tuttavia gli aspetti ambientali di cui ciascuna organizzazione dovrebbe tener conto andrebbero valutati caso per caso.

 

Tabella 2.2

Aspetti ambientali più pertinenti per le aziende e modo in cui sono affrontati nel presente

documento

Aspetti ambientali Principali pressioni ambientali correlate (1) Sezioni pertinenti del documento di riferimento settoriale


Seminativi e produzione orticola

 

Operazioni svolte nell'azienda Consumo energetico Sezione 3.1: Gestione sostenibile delle aziende e dei terreni, Bemp 3.1.5
Sezione 3.10: Orticoltura protetta, Bemp 3.10.1
Gestione del suolo Degrado del suolo (erosione, compattamento) Sezione 3.2: Gestione della qualità del suolo, tutte le Bemp
Applicazione dei nutrienti Emissioni di NH3 e N2O Dispersioni dei nutrienti nell'acqua Perdita di biodiversità
Accumulo di metalli pesanti
Sezione 3.3: Gestione dei nutrienti, tutte le Bemp
Lavorazione del terreno Perdita di C e N nel suolo Erosione
Potenziale sedimentazione dell'acqua Emissioni di gas a effetto serra
Sezione 3.4: Preparazione del terreno e pianificazione delle colture, Bemp 3.4.1-3.4.3
Pascolo Emissioni di NH3 e N2O Compattazione e erosione del suolo Dispersioni dei nutrienti nell'acqua Perdita di biodiversità
Perdita di biomassa C se è cambiata la destina- zione dei terreni forestali
Sezione 3.4: Preparazione del terreno e pianificazione delle colture, tutte le Bemp
Sezione 3.5: Gestione dell'erba e dei pascoli, tutte le Bemp
Protezione delle colture

Effetti dell'ecotossicità
Perdita di biodiversità

Sezione 3.9: Protezione delle colture, tutte le Bemp
Irrigazione e altre operazioni connesse all'uso dell'acqua nell'azienda Stress idrico Salinizzazione Perdite di nutrienti Sezione 3.1: Gestione sostenibile delle aziende e dei terreni, Bemp 3.1.5
Sezione 3.8: Irrigazione, tutte le Bemp
Sezione 3.10: Orticoltura protetta, Bemp 3.10.2
Orticoltura protetta Produzione di rifiuti in plastica Minaccia alla biodiversità Consumo di acqua e di energia Sezione 3.10: Orticoltura protetta, tutte le Bemp

 

Produzione animale

 

Mangimi Emissioni di CH4 prodotte dalla fermentazione enterica Sezione 3.6: Zootecnia, tutte le Bemp
Ricoveri zootecnici Emissioni di NH3 e N4O Perdite di nutrienti Consumo di acqua Sezione 3.1: Gestione sostenibile delle aziende e dei terreni, Bemp 3.1.6
Sezione 3.7: Gestione degli effluenti di allevamento, Bemp 3.7.1-3.7.3
Stoccaggio degli effluenti di allevamento Emissioni di CH4, NH3 e N2O Sezione 3.7: Gestione degli effluenti di allevamento, Bemp 3.7.4 e 3.7.5
Spandimento degli effluenti di allevamento Emissioni di NH3 e N2O Sezione 3.7: Gestione degli effluenti di allevamento, Bemp 3.7.6 e 3.7.7
Pascolo Emissioni di NH3 e N2O Compattazione e erosione del suolo Dispersioni dei nutrienti nell'acqua
Perdita di biodiversità (o potenziale guadagno di biodiversità)
Perdita di biomassa C se è cambiata la destina- zione dei terreni forestali
Sezione 3.5: Gestione dell'erba e dei pascoli, tutte le Bemp
Cure veterinarie in azienda Effetti dell'ecotossicità Resistenza agli antibiotici Sezione 3.6: Zootecnia, Bemp 3.6.6
(1) Ulteriori informazioni sulle pressioni ambientali elencate nella presente tabella sono reperibili nella "Relazione sulle buone pratiche" pubblicata dal Jrc e disponibile online all’indirizzo: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/AgricultureBemp.pdf.

 

L'agricoltura è un settore molto eterogeneo che comprende una varietà di tipi di prodotti e di aziende, nonché di livelli di intensità, che spaziano dalle grandi aziende altamente meccanizzate a produzione intensiva alle piccole aziende a produzione estensiva. Qualunque sia il tipo di azienda e di modello operativo, esiste un margine per notevoli miglioramenti ambientali, anche se questi si possono concretizzare in azioni diverse a sostegno di obiettivi differenti in funzione del tipo di azienda e di modello aziendale. In linea con lo spirito del sistema Emas, inteso a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali indipendentemente dal punto di partenza, il presente documento illustra le migliori pratiche volte a realizzare tutte le diverse potenzialità di miglioramento. Ad esempio, nel capitolo sulla gestione dell'erba e dei pascoli il documento individua una Bemp (sezione 3.5.1) relativa al miglioramento dell'efficienza della produzione di erba e dell'assunzione di nutrienti da parte del bestiame, nonché una Bemp (sezione 3.5.2) sull'adeguamento dell'intensità di pascolo alle esigenze della biodiversità nei prati e pascoli ad alto pregio naturalistico. La prima è più pertinente per le aziende con allevamento intensivo di animali da pascolo e mira a migliorare l'efficienza del sistema; la seconda è più pertinente per le aziende a gestione estensiva che privilegiano la compatibilità dell'attività agricola con l'ambiente naturale di cui fanno parte. In molti casi, tuttavia, le migliori pratiche descritte interessano, con gli aggiustamenti del caso, tutte le aziende. Ad esempio, il capitolo sulla preparazione del terreno comprende una Bemp (sezione 3.4.2) che, volta a ridurre al minimo la preparazione del terreno mediante la lavorazione senza inversione degli strati o la semina diretta, apporta benefici a prescindere dal livello di intensità dell'attività agricola.

Per ciascuna delle Bemp presentate nel documento, un testo specifico indica se interessano determinati tipi di aziende e un'attività intensiva e/o estensiva. Tale informazione è inoltre riassunta nella tabella 2.3, in cui le diverse Bemp sono mappate per 12 tipi principali di aziende. La semplificazione è inevitabile e molte aziende possono avere caratteristiche di più tipologie (ad esempio, combinazione di zone a coltivazione intensiva ed estensiva, produzione mista vegetale e animale). Gli orientamenti forniti sono puramente indicativi e l'effettiva rilevanza delle singole Bemp per una determinata organizzazione dovrebbe essere valutata dall'organizzazione stessa caso per caso.

 

Tabella 2.3

Pertinenza delle Bemp descritte nel presente documento per 12 principali tipi di aziende (grigio scuro: molto pertinente; grigio chiaro: può essere pertinente; bianco: non pertinente o pertinente solo in parte)

 

Bemp Lattiero-casearia intensiva (*) Lattiero-casearia estensiva Carni bovine intensiva (*) Carni bovine estensiva Ovini Suini intensiv a(*) Pollame (*) intensiva Suini e pollame estensiva Cereali e oleaginose Piante da radice Ortofrutticoli in pieno campo Ortofrutticoli in coltura protetta
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6
3.6.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.7.7
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.9.1
3.9.2
3.10.1
3.10.2
3.10.3.
3.10.4.
(*) Le migliori pratiche per la coltivazione di seminativi possono essere applicate ai settori dell'azienda riservati alla produzione di mangimi o alle aziende che ricevono sterco di suini e di pollame sotto forma di spandimento dei liquami.

 

Bemp

 

Lattiero-casearia (*) intensiva

 

Lattiero-casearia estensiva

 

Carni bovine (*) intensiva

 

Carni bovine estensiva

 

Ovini

 

Suini (*) intensiva

 

Pollame (*) intensiva

 

Suini e pollame estensiva

 

Cereali e oleaginose

 

Piante da radice

 

Ortofrutticoli in pieno campo

 

Ortofrutticoli in coltura protetta

 

3.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Le migliori pratiche per la coltivazione di seminativi possono essere applicate ai settori dell'azienda riservati alla produzione di mangimi o alle aziende che ricevono sterco di suini e di pollame sotto forma di spandimento dei liquami.

 

 

Note ufficiali

1.

Gu L 342 del 22 dicembre 2009, pag. 1.

2.

Gu C 358 dell'8 dicembre 2011, pag. 2.

3.

La relazione scientifica e strategica è pubblicata sul sito del Jrc al seguente indirizzo: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/ documents/AgricultureBEMP.pdf. Le conclusioni sulle migliori pratiche di gestione ambientale e la relativa applicabilità, nonché gli specifici indicatori di prestazione ambientale e gli esempi di eccellenza contenuti nel presente documento di riferimento settoriale sono basati su quanto documentato nella suddetta relazione. Tutte le informazioni generali e i dettagli tecnici sono reperibili all'indirizzo suindicato.

4.

Regolamento (Cee) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Gu L 168 del 10.7.1993, pag. 1).

5.

Regolamento (Ce) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) (Gu L 114 del 24.4.2001, pag. 1).

6.

Conformemente all'allegato IV (B.e.) del regolamento Emas, la dichiarazione ambientale contiene "una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni dell'organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e traguardi ambientali per quanto riguarda i suoi impatti ambientali significativi. La relazione riporta gli indicatori chiave e gli altri pertinenti indicatori esistenti delle prestazioni ambientali di cui alla sezione C". L'allegato IV, sezione C, dispone che "ogni anno ciascuna organizzazione riferisce inoltre sulle proprie prestazioni attinenti agli aspetti ambientali più specifici indicati nella dichiarazione ambientale e, se disponibili, tiene conto dei documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46".

7.

Una descrizione dettagliata di tutte le migliori pratiche, con orientamenti pratici sul modo in cui applicarle, è reperibile nella "Relazione sulle buone pratiche" pubblicata dal Jrc e disponibile online all'indirizzo: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/ documents/AgricultureBEMP.pdf. Le organizzazioni sono invitate a consultarla se desiderano saperne di più su alcune migliori pratiche descritte nel presente documento di riferimento.

8.

 

Regolamento (Ce) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche Nace Revisione 2 e modifica il regolamento (Cee) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (Ce) relativi a settori statistici specifici (Gu L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

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